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IL FENOMENO SUCCESSORIO

Si ha la successione in un rapporto giuridico quando questo pur rimanendo inalterato nei suoi

elementi oggettivi viene trasmesso da un soggetto ad un altro. la successione comporta

pertanto il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti giuridici:

fermo il rapporto ne muta il titolare.

il nostro ordinamento prevede 2 tipi di successione: mortis causa (causa di morte) e inter

vivos (tra i vivi). la prima si verifica quando alla morte del dante causa (colui che trasferisce il

diritto indicato anche come il de cuius) i diritti e gli obblighi già facenti capo alla persona

defunta si trasferiscono ad un altro soggetto. quando invece il trasferimento avviene

indipendentemente dalla morte nel dante causa si ha la successione iter vivios tipico esempio

è il contratto di vendita con il quale il compratore acquistando il bene e ne diviene il

successore del venditore.

la distinzione tra i 2 tipi di successione si riflette poi, nel titolo del trasferimento cioè lo

strumento giuridico mediante il quale, tecnicamente avviene il trasferimento del diritto. infatti,

nel caso di successione mortis causa l’ordinamento prevede: la successione testamentaria

che riconosce ad ogni persona il potere di stabile la sorte dei propri beni “ per il tempo in cui

avrà cessato di vivere” (art 587 definisce il testamento), in mancanza di testamento la

legge riconosce nei rapporti di coniugio e di parentela fino al 6°grado un titolo di succedere

cioè a diventare eredi del defunto si parla in questo caso di successione legittima, il nostro

ordinamento però prevede anche un altro tipo di successione quella anomala in quanto non

tutte le sostanza di una persona sono oggetto della normale successione ereditaria; infatti vi

sono cespiti patrimoniali per i quali il legislatore ha stabilito regole speciali di attribuzione e di

distribuzione per il caso di morte; ne sono un esempio le indennità cui il lavoratore dipendente

ha diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro sono devolute ai successori secondo

regole particolari (art 2122/ 5 libro-del lavoro/titolo 2 del lavoro nell’impresa/capo1

dell’impresa in generale/sezione 3 del rapporto di lavoro)regole speciali valgono anche x la

successione nei diritti derivanti dal contratto di locazione di immobili o di affitto.

in relazione all’oggetto del trasferimento, si distingue tra una successione a titolo universale

ed una successione s titolo particolare. la prima si verifica quando l’avente causa subentra

nella globalità dei rapporti facenti a capo al dante causa (erede che subentra in tutti i diritti

facenti a capo alla persona defunta) il secondo caso si verifica quando l’oggetto del

trasferimento è un singolo determinato diritto.

la successione a causa su morte può essere sia a titolo universale (eredità)che a titolo

particolare (legato)mentre la successione inter vivos è sempre a titolo particolare.

Non ogni diritto ed obbligo è suscettibile di trasferimento in quanto ve ne sono alcuni così

strettamente personali che non possono sopravvivere alla morte del titolare come ad

esempio il diritto di integrità personale, al nome,diritto alla libertà e gli stati famigliari. La regola

è quella che si trasferiscono solo i diritti e gli obblighi a contenuto patrimoniale cioè quelli

suscettibili a valutazione in termini economici. la legge tuttavia prevede delle eccezioni:

sono intrasmissibili i crediti di natura personale, cioè quelli che traggono origine da una

particolare condizione del titolare come ad es. il credito agli alimenti o quello conseguente alla

separazione personale o al divorzio.

altra eccezione sono i rapporti strettamente legati alle qualità soggettive di una persona e

che pertanto non sono suscettibili a trasferimento ad esempio si pensi all’ipotesi in cui il

defunto famoso pittore, aveva assunto l’obbligazione di eseguire un dipinto è evidente che

tale obbligo non può trasferirsi al successore.

sono intrasmissibili i diritti reali legati alla vita del titolare; l’uso, l’abitazione,l’usufrutto si

estinguono con la morte del titolare non possono trasmettersi al successore.

la successione a causa di morte complesso che si svolge attraverso diverse di fasi:

1°morte (della persona)

2°apertura della successione

3°chiamata del successore

4°accettazione o rinuncia

5°chiamata dei successibili in sottordine

La prima fase del procedimento successorio è costituita dall’apertura della successione,

disciplinata dall’art 465 per il quale la successione si apre al momento della morte nel luogo

dell’ultimo domicilio del defunto.questa fase segna il momento in cui il patrimonio del defunto

rimane privo del titolare. la morte costituisce, costituisce l’elemento fondamentale che da

luogo all’apertura della successione, con la quale ci si pone l’interrogativo di chi deve diventare

titolare dei diritti e degli obblighi facenti capo alla persona deceduta.

L’individuazione dei soggetti che dovranno ricevere l’eredità prende il nome di vocazione che

secondo quanto dispone l’art 457 può avvenire x testamento o per legge, queste sono le

fonti della successione cioè i titoli da cui dipende l’acquisto del diritto successorio.

la vocazione cioè la chiamata all’eredità però non è di per sè sufficiente ad attuare il

trasferimento dei diritti e degli obblighi dal defunto al successore. ad essa infatti deve

accompagnarsi/ seguire l’offerta del patrimonio ereditario al successore il quale ha la

possibilità di acquisirlo attraverso l’atto di accettazione. Quest’offerta prende il nome di

DELEGAZIONE ;ed essa ha x oggetto il diritto di accertare l’eredità; cioè si offre la possibilità di

accettare un diritto che a sua volta ha ad oggetto i beni ereditari.

normalmente la vocazione e delegazione coincidono e si verificano all’apertura della

successione; in altri casi invece i 2 momenti sono distinti in quanto la vocazione è immediata

mentre la delegazione è rinviata ad un secondo momento(ad esempio quando vengono

chiamati alla successione soggetti che devono ancora nascere, x i quali la possibilità di

prendere il posto del defunto è subordinata alla loro nascita effettiva.)

Dopo l’apertura della successione, vi è un soggetto che è chiamato all’eredità. l’erede ha

l’onere di accettare, e per poter accettare però occorre che il chiamato abbia la capacità la

capacità di succedere ossia l’idoneità a subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici facenti

capo al defunto. la capacità di succedere necessita della capacità giuridica mentre x

l’accettare l’eredità occorre essere in possesso della capacità di agire.

l’art 462 stabilisce il principio generale “sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o

concepiti al tempo dell’apertura della successione”. eccezionalmente poi la legge prevede che

possano succedere anche i concepiti e i non concepiti. la norma che parla di capacità a

succedere di questi soggetti è però imprecisa:essi infatti sono solo vocati all’eredità, ma non

sono ancora delegati; ciò significa che ai concepiti e ai non concepiti sono riservati i diritti

derivanti dall’eredità ma ne sarà possibile l’acquisto solo se questi verranno alla luce. inoltre il

legislatore distingue tra concepiti da i non concepiti, dando ai primi la facoltà di succedere x

legge o x testamento, mentre ai secondi solo la capacità di essere istituito con testamento.

hanno infine la capacità di succedere ma solo x testamento anche gli enti (ad eccezione dello

stato che ai sensi dell’art 586 succede in assenza di altrisuccessibili).

Non sempre però colui che effettivamente acquista l’eredità è l’originario chiamato, si ha la

sostituzione testamentaria quando il testatore, dopo aver istituito l’erede o il legatario,

dispone che a questo debba subentrare un’altra persona al verificarsi di un determinato

evento.

la legge contempla 2 tipi di sostituzione:

1) la sostituzione ordinaria si ha quando il testatore prevedendo il caso che il chiamato non

possa o non voglia accettare l’eredità designi al suo posto un’altra persona. la

sostituzione, (essendo espressione della volontà del testatore prevale sul diritto di

accrescimento e rappresentanza)

2) la sostituzione fedecommissaria:si ha quando nel testamento il testatore impone all’erede

o al legatario(definito istituito) l’obbligo di conservare i beni, affinchè alla sua morte tali

beni possano automaticamente passare ad un altra persona (definito sostituto) indicata

dal testatore medesimo.Il meccanismo della sostituzione fedecommissaria

(fedecommesso) permette di fare in modo che la persona con disabilità intellettiva grave

riceva, successivamente al decesso del testatore, la cura e l’assistenza di chi si ritenga

idoneo al compito. Ciò si ottiene stabilendo che colui il quale assiste, riceva, alla morte

dell’interdetto, i beni oggetto del fedecommesso, escludendo, invece, dalla successione i

parenti che avrebbero ereditato per legge dalla persona interdetta (essendo quest’ultima

impossibilitata a redigere un proprio testamento). la sostituzione fedecommissoria è

ammassa dall’art 692 e solo l’erede &egrav

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Publisher
A.A. 2013-2014
5 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lady smile di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Sciarrone Antonella.