IL FENOMENO SUCCESSORIO
Si ha la successione in un rapporto giuridico quando questo pur rimanendo inalterato nei suoi
elementi oggettivi viene trasmesso da un soggetto ad un altro. la successione comporta
pertanto il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti giuridici:
fermo il rapporto ne muta il titolare.
il nostro ordinamento prevede 2 tipi di successione: mortis causa (causa di morte) e inter
vivos (tra i vivi). la prima si verifica quando alla morte del dante causa (colui che trasferisce il
diritto indicato anche come il de cuius) i diritti e gli obblighi già facenti capo alla persona
defunta si trasferiscono ad un altro soggetto. quando invece il trasferimento avviene
indipendentemente dalla morte nel dante causa si ha la successione iter vivios tipico esempio
è il contratto di vendita con il quale il compratore acquistando il bene e ne diviene il
successore del venditore.
la distinzione tra i 2 tipi di successione si riflette poi, nel titolo del trasferimento cioè lo
strumento giuridico mediante il quale, tecnicamente avviene il trasferimento del diritto. infatti,
nel caso di successione mortis causa l’ordinamento prevede: la successione testamentaria
che riconosce ad ogni persona il potere di stabile la sorte dei propri beni “ per il tempo in cui
avrà cessato di vivere” (art 587 definisce il testamento), in mancanza di testamento la
legge riconosce nei rapporti di coniugio e di parentela fino al 6°grado un titolo di succedere
cioè a diventare eredi del defunto si parla in questo caso di successione legittima, il nostro
ordinamento però prevede anche un altro tipo di successione quella anomala in quanto non
tutte le sostanza di una persona sono oggetto della normale successione ereditaria; infatti vi
sono cespiti patrimoniali per i quali il legislatore ha stabilito regole speciali di attribuzione e di
distribuzione per il caso di morte; ne sono un esempio le indennità cui il lavoratore dipendente
ha diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro sono devolute ai successori secondo
regole particolari (art 2122/ 5 libro-del lavoro/titolo 2 del lavoro nell’impresa/capo1
dell’impresa in generale/sezione 3 del rapporto di lavoro)regole speciali valgono anche x la
successione nei diritti derivanti dal contratto di locazione di immobili o di affitto.
in relazione all’oggetto del trasferimento, si distingue tra una successione a titolo universale
ed una successione s titolo particolare. la prima si verifica quando l’avente causa subentra
nella globalità dei rapporti facenti a capo al dante causa (erede che subentra in tutti i diritti
facenti a capo alla persona defunta) il secondo caso si verifica quando l’oggetto del
trasferimento è un singolo determinato diritto.
la successione a causa su morte può essere sia a titolo universale (eredità)che a titolo
particolare (legato)mentre la successione inter vivos è sempre a titolo particolare.
Non ogni diritto ed obbligo è suscettibile di trasferimento in quanto ve ne sono alcuni così
strettamente personali che non possono sopravvivere alla morte del titolare come ad
esempio il diritto di integrità personale, al nome,diritto alla libertà e gli stati famigliari. La regola
è quella che si trasferiscono solo i diritti e gli obblighi a contenuto patrimoniale cioè quelli
suscettibili a valutazione in termini economici. la legge tuttavia prevede delle eccezioni:
sono intrasmissibili i crediti di natura personale, cioè quelli che traggono origine da una
particolare condizione del titolare come ad es. il credito agli alimenti o quello conseguente alla
separazione personale o al divorzio.
altra eccezione sono i rapporti strettamente legati alle qualità soggettive di una persona e
che pertanto non sono suscettibili a trasferimento ad esempio si pensi all’ipotesi in cui il
defunto famoso pittore, aveva assunto l’obbligazione di eseguire un dipinto è evidente che
tale obbligo non può trasferirsi al successore.
sono intrasmissibili i diritti reali legati alla vita del titolare; l’uso, l’abitazione,l’usufrutto si
estinguono con la morte del titolare non possono trasmettersi al successore.
la successione a causa di morte complesso che si svolge attraverso diverse di fasi:
1°morte (della persona)
2°apertura della successione
3°chiamata del successore
4°accettazione o rinuncia
5°chiamata dei successibili in sottordine
La prima fase del procedimento successorio è costituita dall’apertura della successione,
disciplinata dall’art 465 per il quale la successione si apre al momento della morte nel luogo
dell’ultimo domicil
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