vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
IL FENOMENO SUCCESSORIO
Si ha la successione in un rapporto giuridico quando questo pur rimanendo inalterato nei suoi
elementi oggettivi viene trasmesso da un soggetto ad un altro. la successione comporta
pertanto il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti giuridici:
fermo il rapporto ne muta il titolare.
il nostro ordinamento prevede 2 tipi di successione: mortis causa (causa di morte) e inter
vivos (tra i vivi). la prima si verifica quando alla morte del dante causa (colui che trasferisce il
diritto indicato anche come il de cuius) i diritti e gli obblighi già facenti capo alla persona
defunta si trasferiscono ad un altro soggetto. quando invece il trasferimento avviene
indipendentemente dalla morte nel dante causa si ha la successione iter vivios tipico esempio
è il contratto di vendita con il quale il compratore acquistando il bene e ne diviene il
successore del venditore.
la distinzione tra i 2 tipi di successione si riflette poi, nel titolo del trasferimento cioè lo
strumento giuridico mediante il quale, tecnicamente avviene il trasferimento del diritto. infatti,
nel caso di successione mortis causa l’ordinamento prevede: la successione testamentaria
che riconosce ad ogni persona il potere di stabile la sorte dei propri beni “ per il tempo in cui
avrà cessato di vivere” (art 587 definisce il testamento), in mancanza di testamento la
legge riconosce nei rapporti di coniugio e di parentela fino al 6°grado un titolo di succedere
cioè a diventare eredi del defunto si parla in questo caso di successione legittima, il nostro
ordinamento però prevede anche un altro tipo di successione quella anomala in quanto non
tutte le sostanza di una persona sono oggetto della normale successione ereditaria; infatti vi
sono cespiti patrimoniali per i quali il legislatore ha stabilito regole speciali di attribuzione e di
distribuzione per il caso di morte; ne sono un esempio le indennità cui il lavoratore dipendente
ha diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro sono devolute ai successori secondo
regole particolari (art 2122/ 5 libro-del lavoro/titolo 2 del lavoro nell’impresa/capo1
dell’impresa in generale/sezione 3 del rapporto di lavoro)regole speciali valgono anche x la
successione nei diritti derivanti dal contratto di locazione di immobili o di affitto.
in relazione all’oggetto del trasferimento, si distingue tra una successione a titolo universale
ed una successione s titolo particolare. la prima si verifica quando l’avente causa subentra
nella globalità dei rapporti facenti a capo al dante causa (erede che subentra in tutti i diritti
facenti a capo alla persona defunta) il secondo caso si verifica quando l’oggetto del
trasferimento è un singolo determinato diritto.
la successione a causa su morte può essere sia a titolo universale (eredità)che a titolo
particolare (legato)mentre la successione inter vivos è sempre a titolo particolare.
Non ogni diritto ed obbligo è suscettibile di trasferimento in quanto ve ne sono alcuni così
strettamente personali che non possono sopravvivere alla morte del titolare come ad
esempio il diritto di integrità personale, al nome,diritto alla libertà e gli stati famigliari. La regola
è quella che si trasferiscono solo i diritti e gli obblighi a contenuto patrimoniale cioè quelli
suscettibili a valutazione in termini economici. la legge tuttavia prevede delle eccezioni:
sono intrasmissibili i crediti di natura personale, cioè quelli che traggono origine da una
particolare condizione del titolare come ad es. il credito agli alimenti o quello conseguente alla
separazione personale o al divorzio.
altra eccezione sono i rapporti strettamente legati alle qualità soggettive di una persona e
che pertanto non sono suscettibili a trasferimento ad esempio si pensi all’ipotesi in cui il
defunto famoso pittore, aveva assunto l’obbligazione di eseguire un dipinto è evidente che
tale obbligo non può trasferirsi al successore.
sono intrasmissibili i diritti reali legati alla vita del titolare; l’uso, l’abitazione,l’usufrutto si
estinguono con la morte del titolare non possono trasmettersi al successore.
la successione a causa di morte complesso che si svolge attraverso diverse di fasi:
1°morte (della persona)
2°apertura della successione
3°chiamata del successore
4°accettazione o rinuncia
5°chiamata dei successibili in sottordine
La prima fase del procedimento successorio è costituita dall’apertura della successione,
disciplinata dall’art 465 per il quale la successione si apre al momento della morte nel luogo
dell’ultimo domicilio del defunto.questa fase segna il momento in cui il patrimonio del defunto
rimane privo del titolare. la morte costituisce, costituisce l’elemento fondamentale che da
luogo all’apertura della successione, con la quale ci si pone l’interrogativo di chi deve diventare
titolare dei diritti e degli obblighi facenti capo alla persona deceduta.
L’individuazione dei soggetti che dovranno ricevere l’eredità prende il nome di vocazione che
secondo quanto dispone l’art 457 può avvenire x testamento o per legge, queste sono le
fonti della successione cioè i titoli da cui dipende l’acquisto del diritto successorio.
la vocazione cioè la chiamata all’eredità però non è di per sè sufficiente ad attuare il
trasferimento dei diritti e degli obblighi dal defunto al successore. ad essa infatti deve
accompagnarsi/ seguire l’offerta del patrimonio ereditario al successore il quale ha la
possibilità di acquisirlo attraverso l’atto di accettazione. Quest’offerta prende il nome di
DELEGAZIONE ;ed essa ha x oggetto il diritto di accertare l’eredità; cioè si offre la possibilità di
accettare un diritto che a sua volta ha ad oggetto i beni ereditari.
normalmente la vocazione e delegazione coincidono e si verificano all’apertura della
successione; in altri casi invece i 2 momenti sono distinti in quanto la vocazione è immediata
mentre la delegazione è rinviata ad un secondo momento(ad esempio quando vengono
chiamati alla successione soggetti che devono ancora nascere, x i quali la possibilità di
prendere il posto del defunto è subordinata alla loro nascita effettiva.)
Dopo l’apertura della successione, vi è un soggetto che è chiamato all’eredità. l’erede ha
l’onere di accettare, e per poter accettare però occorre che il chiamato abbia la capacità la
capacità di succedere ossia l’idoneità a subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici facenti
capo al defunto. la capacità di succedere necessita della capacità giuridica mentre x
l’accettare l’eredità occorre essere in possesso della capacità di agire.
l’art 462 stabilisce il principio generale “sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o
concepiti al tempo dell’apertura della successione”. eccezionalmente poi la legge prevede che
possano succedere anche i concepiti e i non concepiti. la norma che parla di capacità a
succedere di questi soggetti è però imprecisa:essi infatti sono solo vocati all’eredità, ma non
sono ancora delegati; ciò significa che ai concepiti e ai non concepiti sono riservati i diritti
derivanti dall’eredità ma ne sarà possibile l’acquisto solo se questi verranno alla luce. inoltre il
legislatore distingue tra concepiti da i non concepiti, dando ai primi la facoltà di succedere x
legge o x testamento, mentre ai secondi solo la capacità di essere istituito con testamento.
hanno infine la capacità di succedere ma solo x testamento anche gli enti (ad eccezione dello
stato che ai sensi dell’art 586 succede in assenza di altrisuccessibili).
Non sempre però colui che effettivamente acquista l’eredità è l’originario chiamato, si ha la
sostituzione testamentaria quando il testatore, dopo aver istituito l’erede o il legatario,
dispone che a questo debba subentrare un’altra persona al verificarsi di un determinato
evento.
la legge contempla 2 tipi di sostituzione:
1) la sostituzione ordinaria si ha quando il testatore prevedendo il caso che il chiamato non
possa o non voglia accettare l’eredità designi al suo posto un’altra persona. la
sostituzione, (essendo espressione della volontà del testatore prevale sul diritto di
accrescimento e rappresentanza)
2) la sostituzione fedecommissaria:si ha quando nel testamento il testatore impone all’erede
o al legatario(definito istituito) l’obbligo di conservare i beni, affinchè alla sua morte tali
beni possano automaticamente passare ad un altra persona (definito sostituto) indicata
dal testatore medesimo.Il meccanismo della sostituzione fedecommissaria
(fedecommesso) permette di fare in modo che la persona con disabilità intellettiva grave
riceva, successivamente al decesso del testatore, la cura e l’assistenza di chi si ritenga
idoneo al compito. Ciò si ottiene stabilendo che colui il quale assiste, riceva, alla morte
dell’interdetto, i beni oggetto del fedecommesso, escludendo, invece, dalla successione i
parenti che avrebbero ereditato per legge dalla persona interdetta (essendo quest’ultima
impossibilitata a redigere un proprio testamento). la sostituzione fedecommissoria è
ammassa dall’art 692 e solo l’erede &egrav