Famiglia e parentela
Caratteri e principi generali del diritto di famiglia
La famiglia è una istituzione naturale, un gruppo sociale universale che realizza la funzione affettiva e protettiva dei propri membri e quella procreativa per garantire la sopravvivenza dell'umanità. Sotto il profilo meramente anagrafico si intende per famiglia un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, adozione, affinità, tutela o altri vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, che normalmente provvedono al soddisfacimento dei loro bisogni mediante l'unificarsi dei loro redditi. Appare evidente che tale concetto non corrisponde al vero significato giuridico di famiglia, occorre infatti trovare in uno stretto rapporto di parentela e di coniugio la ragione e il fondamento della concezione giuridica della famiglia.
Per aprire una piccola parentesi storica bisogna ricordare che nel diritto romano la famiglia si fondava essenzialmente sull'agnatio ossia sul vincolo di parentela di sangue in linea maschile derivante da matrimonio. Con il tempo la cognatio, ossia la parentela di sangue fra persone discendenti dallo stesso stipite anche in linea femminile. Ricordiamo inoltre che la famiglia romana era organizzata sotto l'autorità del paterfamilias.
La trasformazione della famiglia avanzò di pari passo con le nuove concezioni individualistiche e con il processo di emancipazione della donna. Passaggio fondamentale fu dunque il passaggio dalla grande famiglia patriarcale alla piccola famiglia nucleare. La famiglia diviene così centro che sviluppa tra i coniugi e i figli rapporti di tipo affettivo ed emotivo, mantenendo anche la funzione di socializzazione ossia lo sviluppo psicofisico della prole.
Ai nostri giorni la famiglia ha acquistato perfettamente la forma monogamica con il gruppo ristretto composto dal padre, dalla madre e dai figli con essi conviventi. Ed è tale famiglia che la costituzione considera come società naturale, come gruppo intermedio tra lo Stato ed il cittadino. Riconoscendone pertanto i diritti inviolabili, come formazione sociale ove si sviluppa la personalità dei suoi membri. In particolare la Costituzione attribuisce tale riconoscimento e tale garanzia alla famiglia legittima, cioè la famiglia fondata sul matrimonio.
Art. 29 Cost. “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”.
Famiglia legittima
Con la fondamentale norma dell'art. 29 della cost. si è inteso assicurare alla famiglia legittima la sua sfera di inviolabilità e di libertà e riconoscere alla medesima ed ai suoi membri diritti di natura essenzialmente personale che il legislatore ordinario deve rispettare. Ugualmente la costituzione ha riconosciuto ai genitori il diritto-dovere di mantenere istruire ed educare i figli. Il Costituente ha quindi rigettato concezioni autoritarie e statualiste della famiglia, in tale concezione la famiglia non costituisce un gruppo intermedio fra lo Stato e il cittadino ma un organismo dello stato. Certo c'è da dire che le funzioni etiche e sociali essenziali della famiglia esigono che gli interessi privati familiari siano regolati negli istituti previsti dalla legge, per questo l'ordinamento della famiglia attribuisce ai soggetti non esclusivamente diritti, ma generalmente diritti-doveri (potestà).
Famiglia di fatto
Oggi è molto diffuso il fenomeno delle c.d. famiglie di fatto, altrimenti dette convivenze more uxorio. Tale convivenza non essendo fondata sul matrimonio è sottratta ad ogni disciplina giuridica conseguente. A differenza della coabitazione tale convivenza è caratterizzata da una certa stabilità e da un legame affettivo fra i partners. Posto che l'art. 29 riguarda esclusivamente la famiglia legittima fondata sul matrimonio ci si chiede se sia ammissibile la figura della famiglia di fatto, tale ammissibilità è fondata negli art. 2 (formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità) e 31 (agevolazione alla formazione delle famiglie).
- Varie norme dell’ordinamento inoltre riconoscono per particolari effetti la convivenza more uxorio: come ad esempio nel caso di lavoro nell’impresa familiare, le prestazioni lavorative del convivente non danno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.
- La valutazione di illiceità della convivenza con la conseguente nullità delle attribuzioni patrimoniali e dispositive, è cessata.
- Vi sono ipotesi di illiceità riguardanti tale convivenza:
- Convivenza incestuosa
- Convivenza adulterina
La parentela e l'affinità
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti (art. 74). LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219.
Due sono le linee di parentela:
- Linea retta: quando le persone discendono l’una dall’altra (il nonno, il padre, i figli).
- Linea collaterale: quando le persone derivano da un capostipite comune ma non discendono l’una dall’altra (fratelli, cugini).
L' affinità è invece il rapporto che lega un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge (suocero-nuora, suocera- genero, cognati) (art.78). Non sono affini i parenti dei coniugi fra loro. Il coniugio è il rapporto che lega i coniugi non è di parentela né di affinità, si tratta di un rapporto speciale.
Il computo dei gradi di parentela
- Nella linea retta si calcolano tanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite (padre-figlio = 1 grado; nonno-nipote = 2 grado).
- Nella linea collaterale i gradi si computano ugualmente secondo le generazioni, risalendo però da un parente fino a trovare lo stipite (zio-nipote = 3 grado).
- Anche gli affini si calcolano in linea retta o collaterale (suocero è affine in linea retta di 1° grado verso la nuora. La sorella della sposa è affine in linea collaterale di 2° grado allo sposo).
Infine i fratelli si dividono in bilaterali se nascono dallo stesso padre e dalla stessa madre, o unilaterali se nascono dalla stessa madre o dallo stesso padre. Per quanto riguarda i figli, con l'entrata in vigore della nuova Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali" vengono modificati alcuni istituti del diritto successorio e del diritto di famiglia. In particolare è stata superata ogni ineguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali, stabilendo l'unicità dello status di "figlio" e riformulando la relazione con i parenti in caso di eredità.
Il mantenimento e gli alimenti
Il diritto alla prestazione alimentare, ossia alla corresponsione di quanto è necessario alle esigenze di vita, nasce normalmente dalla legge e trova il suo fondamento nel principio di solidarietà familiare. Tale diritto può avere la sua fonte oltre che nella legge anche nel contratto o nel testamento. Nel diritto moderno si distingue tra diritto al mantenimento ed il diritto agli alimenti.
Il diritto al mantenimento ha un contenuto molto più ampio di quello agli alimenti; presuppone di regola la convivenza della persona che deve essere mantenuta con l’obbligato. Tale diritto comprende tutto ciò che occorre per la vita e quindi per l’alimentazione, il vestiario, l’istruzione. Tale diritto spetta:
- Al coniuge in stato di separazione, quando la separazione non sia a lui addebitabile ed egli non abbia adeguati redditi propri.
- Ai figli legittimi o adottivi fino a che essi non siano in grado di rendersi indipendenti.
- Ai figli naturali ed naturali non riconoscibili.
Il diritto agli alimenti ha un contenuto più ristretto, concerne solo ciò che è necessario alla vita dell’avente diritto; soprattutto, esso ha come presupposto uno stato di bisogno ed una impossibilità dell’alimentando di provvedere al proprio sostentamento (art. 438).
Il diritto agli alimenti presuppone lo stato di bisogno dell'alimentando e la possibilità economica dell'obbligato. È irrilevante che lo stato di bisogno sia derivato da una condotta colpevole del soggetto. Va inoltre detto che perché l'alimentando venga considerato in stato di bisogno deve essere impossibilitato a provvedere col lavoro al proprio mantenimento.
Normativa sul diritto agli alimenti
- Art. 433: All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
- Il coniuge;
- I figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimo, anche naturali; gli adottanti; L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui.
- I generi e le nuore.
- Il suocero e la suocera. L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:
- Quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
- Quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.
- I fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
- Gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario, possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore.
- Art. 440: “Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato”.
- Art. 441: “Se più persone sono obbligate nello stesso grado, alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche. Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore. Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze.”
- Art. 442: “Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni.”
- Art. 443: “Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto. L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione”.
Principi generali applicabili anche al mantenimento
- La misura dell’assegno alimentare è determinata dal giudice in proporzione allo stato di bisogno dell’alimentando ed alle condizioni economiche dell’alimentante.
- Se il reddito dell’alimentante non è sufficiente si potrà ricorrere agli altri obbligati nell’ordine suddetto.
- La prestazione alimentare è variabile, vedi art. 440.
- Modalità di somministrazione degli alimenti, guarda art. 443.
- L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.
- Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.
- Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria.
- Il credito alimentare non può essere ceduto. L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.
- L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.
- Il credito alimentare non è soggetto a prescrizione ed è indisponibile, incedibile ed impignorabile.
- La violazione dell’obbligazione alimentare nei confronti dei parenti più stretti è penalmente sanzionata.
Il matrimonio
Il matrimonio è considerato come l’unione fra l’uomo e la donna per la formazione di una nuova famiglia, unione prevista e tutelata dal diritto. Proprio perché regolato dal diritto si differenzia profondamente dalle unioni libere. Le religioni anche hanno normalmente considerato solo il matrimonio quale momento basilare e sacrale della formazione della famiglia. Anche sotto il profilo laico il matrimonio è l’atto che determina la creazione di una famiglia regolata dal diritto. Caratteristica che contraddistingue il matrimonio è il tradizionale rito, previsto specialmente dalle religioni con parecchia cura e solennità.
Accenni storici
Sin dal diritto romano elemento essenziale del matrimonio, oltre al fatto materiale della convivenza, era il consensus dei coniugi, ossia la loro intenzione di considerarsi reciprocamente marito e moglie. Se tale consenso veniva a meno il matrimonio si scioglieva. Nel diritto giustinianeo prende il sopravvento la concezione cristiana del matrimonio come sacramento, indissolubile in quanto voluto da Dio. In seguito il matrimonio entrò esclusivamente nella sfera di competenza della Chiesa, per poi tornare in quella statale dal 1600. Con la rivoluzione francese la situazione si capovolse del tutto lasciando lo stato quale unica autorità competente in materia.
Tre sono i matrimoni che hanno rilevanza per l’ordinamento statuale italiano:
- Matrimonio civile
- Matrimonio concordatario
- Matrimonio degli acattolici
Matrimonio degli acattolici
Il matrimonio degli acattolici è un matrimonio civile salva la diversa forma di celebrazione, esso si svolge dinanzi al ministro del culto acattolico secondo il rito religioso proprio della religione.
Art. 83: “Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio”. L'ufficiale dello stato civile, dopo che siano state adempiute tutte le formalità preliminari e, dopo avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento. Il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l'uno dopo l'altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie. L'atto di matrimonio dev'essere compilato immediatamente dopo la celebrazione e trasmesso in originale all'ufficiale dello stato. Così il matrimonio produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile.
Matrimonio civile
Il matrimonio civile è quello previsto e disciplinato dallo stato nel codice civile, e celebrato pubblicamente nella casa comunale dinanzi all’ufficiale dello stato civile. Tale matrimonio è indifferente alla eventuale fede religiosa degli sposi: è una istituzione laica al quale bisogna riconoscere una finalità etica, ossia quella della creazione della società coniugale tramite la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Il matrimonio civile costituisce dunque un atto solenne di natura essenzialmente personale con cui gli sposi dichiarano reciprocamente di voler creare la nuova sociatas coniugalis.
Matrimonio concordatario
Art. 82: “Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia”.
Se consideriamo che il matrimonio va concepito in due momenti diversi:
- Il matrimonio come atto giuridico Momento costitutivo
- Il matrimonio come rapporto giuridico Rapporto di vita successivo alla celebrazione
Il primo punto è essenzialmente regolato dal diritto canonico mentre il secondo è regolato dal diritto civile. Tale disciplina mista appare evidente nel Concordato fra Santa Sede e l’Italia del 1929 per il quale lo stato Italiano riconosce al “sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico gli effetti civili mentre la Santa Sede consente che siano giudicate dall’autorità giudiziaria civile le cause di separazione personale”. Anche la concezione del matrimonio secondo la chiesa è variata, mentre in precedenza il fine del matrimonio era costituito dalla procreazione della prole, ora l’essenza viene ravvisata anche nel bene comune dei coniugi.
Va considerato che tra la concezione civilistica e canonistica del matrimonio ci sono differenze.
- Nella concezione civilistica si considera valido il matrimonio che sia effettivamente voluto tra i coniugi e sia diretto alla creazione della società coniugale.
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