Introduzione al diritto
Il diritto è un insieme di regole per la soluzione di conflitti fra gli uomini; la funzione del diritto è di proibire l’uso della violenza per la soluzione dei conflitti e quindi di risolvere i conflitti con l’applicazione di regole. Per far sì che una società sia ordinata, occorre per prima cosa riconoscere a un'autorità superiore la preliminare funzione di creare regole, e in secondo luogo attribuire a una seconda autorità superiore l’ulteriore funzione di applicare le regole.
Chi crea e applica il diritto?
Chi crea il diritto?
- Lo Stato (Parlamento e Governo)
- La Comunità Europea (autorità sovranazionale)
- Regioni ed enti locali (consigli regionali, provinciali, comunali)
Chi applica le regole?
- Autorità giudiziaria (a livello interno)
- Corte di giustizia (a livello sovranazionale)
Norme giuridiche e sentenze
Ogni regola di condotta prende il nome di norma giuridica; la norma giuridica è un precetto o comando formulato in termini generali e astratti.
- Generali perché non si rivolgono a singole persone ma a una serie di persone.
- Astratte perché non riguardano fatti concreti ma una serie ipotetica di fatti. Sono regole precostituite, ovvero non sono create quando il conflitto è già insorto, bensì prima del suo insorgere.
La sentenza, invece, è un comando che si rivolge a singole persone e riguarda un fatto determinato; è il provvedimento con il quale il giudice, con norme generali e astratte, risolve i conflitti.
Distinzioni nel diritto
Il diritto si distingue in:
- Diritto pubblico: complesso di norme che regola l’esercizio dei poteri autoritativi dello Stato.
- Diritto privato: regola i rapporti tra i privati e tra i privati e lo Stato.
Il diritto può essere considerato in due modi:
- Diritto oggettivo: insieme delle norme che disciplinano la civile convivenza fra gli uomini.
- Diritto soggettivo: pretesa di un soggetto a che altri assuma il comportamento indicato dalla norma.
- Diritti assoluti: sono quei diritti che sono riconosciuti a un soggetto nei confronti di tutti. Si suddividono in:
- Diritti reali: diritti assoluti sulle cose (diritto di proprietà).
- Diritti della personalità: diritti assoluti riconosciuti a tutela della persona umana.
- Diritti relativi: sono quei diritti che spettano a un soggetto nei confronti di una o più persone determinate o determinabili. Alla serie dei diritti relativi appartengono:
- Diritti di credito (obbligazioni o debiti).
- Diritti di famiglia (obblighi).
- Diritti assoluti: sono quei diritti che sono riconosciuti a un soggetto nei confronti di tutti. Si suddividono in:
Potestà e fatti giuridici
Potestà di Imperio: soggezione da parte dello Stato; il soggetto è obbligato a subire la decisione dello Stato. Potestà: protezione di un interesse altrui (è il caso della potestà dei genitori sui figli minori).
Fatto giuridico: ogni accadimento, naturale o umano.
- Accadimento naturale: è del tutto indipendente dall’uomo.
- Fatto umano: (fatto doloso, colposo o illecito) qui fatto è usato con riferimento a un comportamento umano. FATTO: volontarietà del comportamento ma non volontarietà degli effetti.
Atti giuridici
Gli atti giuridici possono essere definiti come atti destinati a produrre effetti giuridici. Se ne conoscono due specie fondamentali:
- Le dichiarazioni di volontà (vendita, donazione, permuta).
- Le dichiarazioni di scienza.
ATTO: volontarietà del comportamento ma anche volontarietà degli effetti.
Fonti del diritto
Fonti di produzione: sono i modi di formazione delle norme giuridiche. Fonti di cognizione: sono i testi che contengono le norme giuridiche già formate (codice civile, codice penale).
Il sistema delle fonti deve essere così completato:
- Il Trattato della Comunità europea e i regolamenti comunitari.
- La Costituzione e le leggi costituzionali.
- Le leggi ordinarie dello Stato.
- I regolamenti.
- Gli usi.
Questa è una vera e propria gerarchia; le leggi costituzionali sono le più importanti, le fonti di rango inferiore non possono essere in contrasto con quelle di rango superiore.
La Costituzione
La Costituzione è la legge fondamentale della Repubblica. La sua natura è di costituzione rigida, ovvero è una legge che per modificarla occorre uno speciale procedimento. La Costituzione è composta da 139 articoli; gli articoli dall’1 al 12 costituiscono i principi fondamentali. Una norma di legge che sia in contrasto con la Costituzione o con altre leggi costituzionali si dice costituzionalmente illegittima; a giudicarla tale è la Corte costituzionale.
Le leggi ordinarie devono essere approvate da entrambi i rami del parlamento e la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica. Alle leggi ordinarie sono equiparati i decreti-legge che il governo può emanare solo in “casi straordinari di necessità e di urgenza” e che perdono efficacia sin dall’inizio se, entro 60 giorni, il parlamento non li abbia convertiti in legge. I decreti legislativi sono emanati dal governo su delega del parlamento; il parlamento li deve analizzare e convertire in leggi entro 60 giorni, sennò decadono e perdono efficacia.
Le leggi regionali si occupano solo delle materie indicate dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali. Accanto alle leggi regionali esistono anche le leggi provinciali e comunali.
I regolamenti sono emanati dal nostro Governo o da altre autorità come le regioni, province e comuni o da autorità diverse come la Banca d’Italia, la Consob o l'Antitrust. Infine vi sono gli usi o consuetudini, che sono fonti non scritte e non statuali.
A un livello sovraordinato rispetto alle fonti di diritto interno si colloca il Trattato istitutivo della Comunità europea e i regolamenti emanati dal Consiglio della Comunità europea nelle materie fissate dal Trattato.
Efficacia della legge nel tempo
Le leggi e i regolamenti entrano in vigore a seguito della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dopo 15 giorni dalla pubblicazione. Le leggi cessano di avere efficacia per espressa disposizione di una legge successiva o per referendum popolare o per sentenza di illegittimità costituzionale. In questi casi si parla di abrogazione espressa. Una legge può perdere efficacia anche per incompatibilità con una nuova disposizione di legge oppure perché una nuova legge regola l’intera materia; allora si dice che una norma è stata tacitamente abrogata.
Interpretazione della legge
L’interpretazione è un'operazione che deve essere condotta secondo criteri fissati dalla legge; per interpretazione della legge si intende l’individuazione di norme generali e astratte da applicare ai rapporti tra gli uomini. L’interpretazione traduce norme astratte in comandi concreti.
L’interpretazione può essere:
- Interpretazione letterale: si dà un significato alle parole “alla lettera”.
- Interpretazione teleologica: dalla intenzione del legislatore.
L’interpretazione secondo l’intenzione del legislatore può dare luogo a:
- Interpretazione estensiva: si attribuisce alle parole della legge un significato più ampio di quello letterale.
- Interpretazione restrittiva: si dà alle parole un significato più ristretto di quello comune (è più aderente alla volontà del legislatore).
L’analogia: si vanno a ricercare casi simili o materie analoghe.
Di ogni norma di legge il giudice può farne:
- Un'applicazione diretta: applica una norma di legge a un caso da essa previsto.
- Un'applicazione analogica: applica una norma di legge a un caso analogo a quello da essa previsto.
Le persone
Persone fisiche: gli individui. Persone giuridiche: organizzazioni collettive.
Le persone fisiche hanno una capacità giuridica, ovvero l’attitudine dell’uomo ad essere titolare di diritti e di doveri. Questa attitudine, secondo l’art.1 del Cod.Civile, si acquista al momento della nascita e perdura fino al momento della morte.
Ogni persona è identificata con un nome, che:
- È composto da un prenome e da un cognome.
- È modificabile dalla persona divenuta maggiorenne.
- È protetto dalle azioni di reclamo ed usurpazione.
Sedi delle persone
- Domicilio: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi.
- Residenza: luogo in cui la persona dimora abitualmente.
- Dimora: luogo in cui la persona attualmente soggiorna, anche se non corrisponde al luogo in cui dimora abitualmente.
- soggiorno: luogo in cui si soggiorna occasionalmente.
- Domicilio speciale: luogo indicato con atto scritto per determinati atti o affari.
Estinzione della persona fisica
- Morte
- Scomparsa: si nomina un curatore dei beni dello scomparso.
- Assenza: dichiarata dopo due anni dall’ultima notizia.
- Morte presunta: dichiarata dopo 10 anni produce gli stessi effetti della morte naturale.
A differenza della capacità giuridica vi è anche la capacità di agire, art. 2 del C.C, che è l’attitudine del soggetto a compiere atti giuridici, mediante i quali acquistare diritti o assumere doveri. Questa la si acquista con la maggiore età.