Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 93
Diritto Privato Pag. 1 Diritto Privato Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 91
1 su 93
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CAP 9) I SOGGETTI DI DIRITTO

Si parla di soggetti di diritto per indicare i soggetti destinatari di una norma di

legge. Il riferimento immediato è all’essere umano, ma l’uomo per sua natura

tende ad aggregarsi, tanto che l’art. 2 della Cost. dice che la Repubblica

riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni

sociali. Le formazioni sociali sono il luogo di svolgimento della personalità

dell’individuo; il nostro ordinamento conosce una gamma molto articolata di

queste formazioni sociali: associazioni, comitati, società semplici, società di

capitali. Perciò il destinatario di una norma non è solo l’individuo, ma il gruppo

organizzato. Sono quindi soggetti di diritto: gli individui, anche detti “persone

fisiche”, e gli enti o gruppi, all’interno dei quali si distinguono le persone

giuridiche o enti riconosciuti (perché hanno ottenuto la personalità giuridica) e

gli enti di fatto (cioè gli enti che non hanno personalità giuridica). Esistono

quindi molteplici tipi di soggetti di diritto, individui o enti, ciascuno dei quali è

destinatario di norme che ne determinano le caratteristiche e le capacità

(maggiori o minori di età, capaci o incapaci di intendere, enti riconosciuti e non;

ognuno di essi è un soggetto di diritto diverso); questa viene definita

gradazione della soggettività. Il nostro ordinamento, inoltre, conosce e

stabilisce discipline diverse a seconda del contesto in cui un soggetto di diritto

si trova ad operare: ad esempio nella situazione in cui un individuo, o persona

fisica, presta lavoro alle dipendenze di altri, viene applicata una

regolamentazione che tiene conto della condizione di lavoratore dell’individuo,

e una diversa disciplina al datore di lavoro. Pertanto uno stesso soggetto di

diritto è e può essere destinatario di una disciplina diversa a seconda della

qualità soggettiva rivestita; questo fenomeno comporta una frammentazione

della soggettività.

CAP 10) LE PERSONE FISICHE

La capacità giuridica è l’attitudine del soggetto ad essere titolare di situazioni

giuridiche attive e passive, ossia l’attitudine ad essere titolare di diritti e doveri.

La capacità giuridica si acquista con la nascita e cessa con la morte;

quest’ultima è accertata e senza dubbi, e per questo la legge regola i fenomeni

della scomparsa, assenza e morte presunta.

La scomparsa si ha quando non si hanno più notizie della persona, la quale non

è più comparsa nel luogo del suo domicilio; in questi casi si nomina un curatore

per la cura dei suoi interessi. Quando la scomparsa si protrae per più di 2 anni

si ha l’assenza; in questi casi il patrimonio si trasferisce agli eredi o legatari (se

la persona fa ritorno o si dimostra che è viva, terminano gli effetti

dell’assenza).

La morte presunta si ha quando una persona manca da oltre 10 anni; in questo

caso si apre la successione, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio. In caso

di ritorno, il matrimonio è dichiarato nullo (valgono gli effetti civili prodotti), e il

patrimonio verrà riacquistato nello stato in cui si trova.

La sede della persona fisica

Domicilio: sede principale degli affari e degli interessi dell’individuo

Residenza: luogo nel quale la persona ha la dimora abituale

Dimora: luogo nel quale la persona attualmente si trova, che coincide spesso

con la residenza

La residenza è accertata in appositi registri tenuti presso ogni comune.

Capacità di agire

La capacità di agire è la capacità del soggetto di compiere atti giuridici e si

acquista con la maggiore età. Sono incapaci di agire i minori, gli interdetti e gli

inabilitati; essi pertanto non possono compiere atti giuridici validi e non sono

responsabili di eventuali danni arrecati a terzi (sono responsabili i genitori o il

tutore i quali possiedono la rappresentanza legale. Fa eccezione il minore

emancipato, cioè che ha contratto matrimonio, per fatti gravi, con

l’autorizzazione del Tribunale: in questo caso può svolgere solo atti di ordinaria

amministrazione).

L’INCAPACITA’ NATURALE: è l’incapacità di intendere e di volere per una causa

transitoria (es. stato di ebbrezza); pertanto chi è in questa condizione non è in

grado di comprendere la portata delle proprie azioni e dunque di compiere atti

giuridici. Gli atti da essi compiuti sono annullabili.

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: è stata introdotta nel gennaio 2004, legge

n.6 , con lo scopo di tutelare le persone prive in parte o in tutto della capacità

di svolgere le funzioni della vita quotidiana. Viene nominato un amministratore

che ha il potere di compiere atti per nome e per conto del beneficiario, e dare

assistenza al beneficiario nel compiere atti. L’amministrazione di sostegno è

sottoposta al controllo del giudice tutelare.

INTERDIZIONE: è l’infermità mentale abituale che rende la persona incapace di

provvedere ai propri interessi. L’istanza di interdizione (INTERDIZIONE

GIUDIZIALE) viene disposta con sentenza del tribunale, e all’interdetto viene

nominato un tutore a cui spetta la rappresentanza legale dell’incapace.

L’interdizione può essere revocata e il soggetto riacquista la capacità di agire;

oppure il tribunale può revocare l’interdizione e disporre l’inabilitazione nel

caso si riscontri che le capacità mentali non sono del tutto riacquistate.

Un’altra forma di interdizione è quella LEGALE, che viene disposta dalla legge

senza che vi siano i presupposti dell’infermità mentale; è legalmente interdetto

il condannato all’ergastolo, il condannato alla reclusione per tempi superiori ai

5 anni (per la durata della pena).

L’INABILITAZIONE: sono inabilitati gli infermi di mente ma non gravi; possono

essere inabilitati i ciechi e i sordomuti che hanno ricevuto scarsa educazione;

coloro che abusano di alcolici o di stupefacenti. L’inabilitazione viene disposta

con una sentenza e l’inabilitato ha la possibilità di compiere atti di ordinaria

amministrazione; per gli atti di straordinaria amministrazione viene nominato

un curatore, altrimenti sono annullabili.

L’IMPRENDITORE COMMERCIALE: è imprenditore commerciale colui che svolge

attività economica con lo scopo di scambio di beni e servizi; l’attività è definita

impresa e la qualità di imprenditore commerciale comporta l’applicazione di

norme che vanno sotto il nome di STATUTO DELL’IMPRENDITORE

COMMERCIALE, le quali prevedono: obbligo di registrazione al registro delle

imprese, obbligo di tenuta delle scritture contabili, soggezione alle procedure

concorsuali.

CAP 11) GLI ENTI

Nell’ambito della categoria degli enti si distinguono gli enti dotati di personalità

giuridica ed enti non riconosciuti. Sono persone giuridiche le associazioni e

fondazioni riconosciute, e le società di capitali.

Per le associazioni e fondazioni occorre che vi sia un insieme di persone fisiche,

un patrimonio, uno scopo e il riconoscimento, cioè l’atto con cui viene attribuita

all’ente la personalità giuridica. Il riconoscimento è discrezionale, ovvero

l’autorità competente verifica l’esistenza dei presupposti. Per la società di

capitali, invece, occorre solamente l’iscrizione al registro delle imprese. Ciò che

accomuna tutti gli enti dotati di personalità giuridica è l’AUTONOMIA

PATRIMONIALE PERFETTA, cioè la piena e totale separazione del patrimonio

dell’ente dal patrimonio dei suoi membri (per i debiti dell’ente non risponde

mai il membro con il suo patrimonio, tantomeno i suoi debiti non ricadono sul

patrimonio dell’ente).

La persona giuridica possiede piena capacità di agire, quindi può compiere

qualsiasi atto tramite gli amministratori.

Scopo ideale e scopo di lucro

Lo scopo ideale è caratteristico delle associazioni e delle fondazioni, ovvero

degli enti che non hanno attività rivolte al perseguimento di lucro; lo scopo

lucrativo è tipico delle società, il cui scopo è quello di realizzare profitto.

All’interno degli enti con finalità di lucro, troviamo gli enti NON PROFIT; anche

se svolgono attività d’impresa non perseguono finalità egoistiche, poiché gli

utili realizzati vengono reimpiegati e non distribuiti.

Le associazioni riconosciute e le fondazioni , anche se sono persone giuridiche

diverse, sono disciplinate da alcune regole comuni:

-ATTO COSTITUTIVO in forma pubblica per dare vita sia alla associazione che

alla fondazione;

-CAUSE DI ESTINZIONE sia l’associazione che la fondazione si estinguono per le

cause previste nell’atto costitutivo, ossia quando è stato raggiunto lo scopo o

esso è divenuto impossibile. Per le sole associazioni, l’estinzione si può avere

anche per deliberazione assembleare se vengono a mancare tutti gli associati.

Disciplina delle associazioni riconosciute

Gli organi della associazione sono: gli AMMINISTRATORI e l’ASSEMBLEA DEGLI

ASSOCIATI.

Gli amministratori hanno poteri gestori ed esecutivi. Ad essi spetta: la

rappresentanza dell’ente, l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea, la

convocazione dell’assemblea.

L’assemblea è formata da tutti gli associati e ad essa compete l’approvazione

del bilancio, la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto. Le deliberazioni

assembleari sono rette dal principio maggioritario, e se esse sono contrarie

all’atto costitutivo, alla legge o allo statuto sono annullabili. Ciascun associato

ha diritto ad intervenire e votare in assemblea; l’associato ha diritto di recedere

dall’associazione (se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un certo

periodo di tempo), e può essere escluso da essa con deliberazione assembleare

in presenza di “gravi motivi”. Gli associati receduti o esclusi non possono

rivendicare nessun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Disciplina delle fondazioni

La fondazione viene costituita con atto pubblico; è un negozio unilaterale detto

negozio di fondazione. Con esso il fondatore attribuisce all’ente, la proprietà di

un patrimonio destinato al conseguimento di un determinato scopo. La

fondazione, a differenza dell’associazione, è assoggettata al controllo e alla

vigilanza sull’amministrazione da parte dell’autorità amministrativa, la quale

provvede anche alla nomina degli amministratori o dei rappresentanti.

Le associazioni non riconosciute

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
93 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AAAiutostudio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Criaco Cinzia.