Capitolo 1: Le leggi civili
Diritto e legge. I sistemi giuridici
Il termine diritto ha una molteplicità di significati che possono essere precisati solo con riferimento al senso complessivo della frase. Il termine diritto evoca l’idea di un complesso particolare di regole di comportamento (regole giuridiche) operanti in una società data, che sono distinte dalle regole morali, religiose, sociali; di certe pretese di un soggetto nei confronti di altri, ecc.
Possiamo collegare l’idea di diritto a tutto ciò che attiene alla formazione delle regole giuridiche per cui è necessario definire i caratteri e i loro contenuti. Il nostro sistema giuridico è un sistema di diritto positivo, ovvero le regole giuridiche derivano dalla legge che è il prodotto delle attività degli organi legislativi dello Stato e dalle attività considerate dalla stessa legge idonee a produrre norme giuridiche.
Lo studio del fenomeno giuridico può essere identificato con lo studio della legge, intendendosi come tale ogni documento normativo, proveniente dagli organi dello Stato ai quali la Costituzione attribuisce una competenza normativa.
Discorsi giuridici, legge e norma giuridica
Lo studio del diritto è lo studio di una certa attività umana che consiste nell’attribuzione di significato alla legge (interpretazione), e nella attuazione di comportamenti conformi al significato della legge (applicazione). Nel nostro ordinamento esistono organi pubblici (i giudici) deputati all’applicazione della legge e cioè a dichiarare il significato di essa.
Con il termine legge noi possiamo indicare:
- Insieme di tutte le leggi attualmente vigenti
- Segmento della legge: minima unità grammaticale di senso compiuto; può essere indicato come enunciato di legge o disposizione di legge
Ogni legge è divisa in articoli e cioè in partizioni elementari anche complesse. Ciascun articolo è diviso in commi, spesso numerati e distinti tra loro dall’a capo. Ciascun articolo presenta un titolo indicativo del contenuto; gli articoli vengono raggruppati in capi, sezioni, titoli, libri; oppure secondo il livello di generalità in disposizioni generali e disposizioni speciali.
Poiché la legge costituisce un discorso imperativo-prescrittivo, ad esso si rivolge l’attività di interpretazione; il risultato dell’interpretazione è la norma giuridica, cioè il significato della legge, e quindi una regola di comportamento desumibile dal discorso legislativo.
Legge, norma giuridica, ordinamento giuridico, sistema giuridico
Per legge si intende un discorso scritto contenuto in particolari documenti; per norma, significato di carattere prescrittivo del discorso legislativo.
L’espressione ordinamento giuridico indica:
- Un certo insieme di norme giuridiche
- Organi e istituzioni che producono le norme e le impongono
Si può parlare di diversi ordinamenti giuridici, dello Stato, della Chiesa, dello sport, ecc. Nel nostro caso l’espressione ordinamento giuridico fa riferimento all’organizzazione giuridica dello Stato.
L’espressione sistema giuridico indica:
- Insieme delle leggi –> sistema legislativo
- Insieme dei significati –> sistema normativo
Soggetto giuridico
La legge vuole essere obbedita; vuole che i suoi comandi si traducano in comportamenti conformi degli uomini: dove c’è un comando c’è anche qualcuno che deve eseguire il comando. Ogni sistema giuridico deve costruire la figura dei propri destinatari.
Il cittadino, al quale si dirige la comunicazione sociale costituita dalla legge, viene assunto come un essere razionale, che pone a fondamento delle proprie azioni, dei propri comportamenti, certe motivazioni, razionalmente identificabili. Il destinatario del discorso legislativo è in grado di percepire e recepire il contenuto e adeguare i propri comportamenti a tale contenuto.
Fonti del diritto
L’Art. 1 elenca le fonti del diritto che sono poste in un certo ordine gerarchico:
- La legge
- I regolamenti
- Le norme corporative
- Gli usi
L’elencazione pone una gerarchia delle fonti nel senso che una fonte sottordinata non può contenere norme contrarie a quelle poste da una fonte di grado superiore. Questa gerarchia costituisce un principio facile da affermare in astratto, difficile da applicare sul piano concreto ed applicativo.
Una legge ordinaria contraria alla Costituzione, deve essere dichiarata tale da una sentenza della Corte Costituzionale e finché tale sentenza non verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la legge ordinaria avrà piena efficacia. Le fonti di grado superiore contengono norme che hanno un campo di applicazione generale, mentre le fonti di grado inferiore hanno un campo di applicazione più ristretto, più specifico.
Fonte di diritto per eccellenza è la Costituzione della Repubblica che ha carattere rigido, ovvero è modificabile soltanto in forza di leggi di revisione costituzionale, soggette a procedure più complesse. Parificate nell’ordine gerarchico ci sono le leggi costituzionali. Seguono i trattati internazionali, i regolamenti, immediatamente applicabili in ciascun Stato membro, e le direttive, le quali abbisognano di una legge ordinaria dello Stato attraverso la quale viene operato il recepimento nel sistema normativo dello Stato delle norme contenute nella direttiva; esse poi possono essere direttive in senso verticale, se disciplinano i rapporti fra il singolo e la Pubblica Amministrazione, e direttive in senso orizzontale se disciplinano i rapporti fra privati.
Una legge ordinaria non può né modificare la Costituzione o altra legge costituzionale, né contenere disposizioni in contrasto con le norme costituzionali. A garanzia della legittimità costituzionale delle leggi ordinarie è stata costituita la Corte Costituzionale, cui è affidata la funzione di stabilire se le norme poste dalla legge ordinaria siano in conflitto con le norme costituzionali.
La legge ordinaria può essere direttamente disapplicata dal giudice senza il subentro di un giudice superiore. Alle leggi ordinarie sono corporati i decreti legislativi delegati e i decreti legge (emanati dal Governo) purché rispettino i limiti posti dalla legge di delega, ovvero siano convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni.
I regolamenti possono essere di vario tipo, governativi, ministeriali, regionali, e possono contenere disposizioni di svariato contenuto: i regolamenti d’esecuzione, vengono adottati per curare l’esecuzione della legge, i regolamenti indipendenti disciplinano quello che la legge attribuisce alla competenza della Pubblica Amministrazione. Un regolamento può essere disapplicato senza ricorso di autorità giurisdizionale. La consuetudine è l’ultima fonte di diritto.
Codice civile e leggi speciali
La legge civile più importante è costituita dal Codice Civile; esso ha il rango di legge ordinaria e può essere modificato da una qualunque legge ordinaria. Il codice civile è entrato in vigore nel 1942 ad opera del giurista Filippo Vassalli. Esso è quindi precedente alla Costituzione (1948) ma risulta omogeneo con i principi culturali recepiti dalla Costituzione; infatti in pochi casi le norme codicistiche sono state dichiarate contrarie ai principi della Costituzione.
Il codice civile è così strutturato:
- Disposizioni sulla legge in generale: queste disposizioni sono dette anche preleggi e sono premesse al codice in quanto hanno campo di applicazione più generale
- Libro I Delle persone e della famiglia: viene trattata la distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche
- Libro II Delle successioni: regola i rapporti in relazione all’evento della morte della persona fisica
- Libro III Della proprietà: relazione delle persone con le cose e proprietà
- Libro IV Delle obbligazioni: disciplina l’attività economica dei soggetti nei rapporti sociali
- Libro V Del lavoro: disciplina due contratti speciali, il contratto di lavoro e il contratto di società
- Libro VI Della tutela dei diritti: contiene la disciplina di un insieme di istituti molto importanti
- Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie
Capitolo 2: Il discorso legislativo
L'attività di interpretazione-applicazione della legge
C’è chi guarda la legge per trovare in essa l’orientamento dei propri comportamenti, chi decide una controversia (giudice), chi cerca di esplicitare il significato della legge. La persona si trova quindi di fronte a discorsi legislativi contenuti nei documenti normativi. La tendenza di tutti è quella di rinvenire un enunciato che costituisca regola per l’azione da compiere, di decidere la controversia, che ponga con chiarezza la norma da applicare nelle vicende di vita.
L’esperienza giuridica si articola fra due termini:
- Il discorso legislativo
- L’attività dei destinatari
L’attività di interpretazione-applicazione della legge è propria di tutti i cittadini. L’Art. 12 connette applicazione ed interpretazione; l’interpretazione della legge è strumentale all’applicazione di essa.
I caratteri del discorso legislativo
Nel discorso legislativo si intrecciano caratteri legali posti dallo stesso discorso, con caratteri naturali derivanti dalla natura discorsiva della legge.
L’abrogazione della legge
L’Art. 15 stabilisce che le leggi non sono abrogate che da una legge posteriore per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore. Ogni nuova legge si innesta sulla precedente.
L’impersonalità del discorso legislativo. La figura del legislatore
Il discorso legislativo è impersonale e privo di contesto. Ciò comporta che le condizioni di significanza del discorso legislativo sono del tutto peculiari e differiscono in modo sensibile dalle condizioni di significanza dei comuni discorsi. È ricorrente il tentativo di antropomorfizzarlo attribuendo il discorso legislativo ad un parlante e cioè un legislatore.
Le condizioni di significanza del discorso legislativo
Le specifiche condizioni di significanza del discorso legislativo sono:
- La precognizione dell’operatore giuridico e cioè il possesso da parte dell’intelletto interpretante delle categorie conoscitive necessarie per capire il significato della legge
- Il sistema di leggi cioè i significati desumibili da altri segmenti del discorso legislativo che incidono sul significato dell’enunciato da interpretare. Il significato dell’enunciato è integrato dal significato di altri enunciati
- I fatti del mondo: le cose, i comportamenti umani che la legge intende regolare
L'obbligatorietà della legge
L’Art. 10 stabilisce che “Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia diversamente disposto”. Questa disposizione attribuisce carattere normativo al discorso legislativo.
L’efficacia della legge nel tempo
L’Art. 11 stabilisce che “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. La legge costituisce un meccanismo regolativo “cieco ed imparziale”: cieco perché la regola viene posta prima del verificarsi dei fatti, perciò anche imparziale. Nel caso si verifichino fatti non già regolati, è necessaria una nuova legge, nuove riforme che regolino tali fatti.
Pragmatica, semantica e sintassi del discorso legislativo
Pragmatica del discorso legislativo studia l’uso del linguaggio che viene fatto dalla legge (uso imperativo, persuasivo, razionale, analogico). Essa indica la direzione del discorso e gli strumenti di cui si avvale.
Semantica del discorso legislativo studia la funzione significativa del linguaggio adoperato dalla legge e quindi le modalità con le quali i termini usati si rapportano con le cose del mondo.
Sintassi del discorso legislativo studia l’uso modale dei tempi verbali e cioè come vengono posti gli imperativi giuridici.
La completezza del sistema giuridico. La giuridicizzazione dei fatti di vita
Il principio della completezza non è attendibile in quanto il diritto non regola tutti i comportamenti umani, ma esistono larghe zone della vita sociale che sono al di fuori del diritto e costituiscono l’irrilevante, espressione della libertà dei singoli non giuridicizzata.
Il sistema giuridico è completo rispetto ai fatti e comportamenti che lo stesso sistema vuole regolare. L’analogia si pone come lo strumento che consente di adeguare il significato della legge alle nuove realtà sociali: si trovano rapporti di somiglianza tra i fatti regolamentati e quelli che non lo sono. Quindi il carattere analogico consente la giuridicizzazione di fatti di vita simili a quelli regolati.
La tecnica legislativa
La legge si trova in una difficoltà costituita dalla esigenza di padroneggiare con un sistema finito di previsioni e infinito di fatti umani. Per superare questa difficoltà si avvale di alcune tecniche:
- La tipizzazione riduttiva del reale
- Il principio di compatibilità
- Le clausole generali
- I principi
Capitolo 3: La norma giuridica civile ed i suoi elementi significativi
Il significato completo della legge civile: la norma giuridica
Il significato della legge (norma) deve risultare dal rapporto tra i significati di vari enunciati legislativi, i quali nella loro connessione formano una norma giuridica intesa come prescrizione di comportamento adeguatamente sanzionata. La norma costituisce il significato completo della legge; l’operatore giuridico ricerca la norma, ossia la regola di comportamento sanzionata e cogente.
La struttura della norma giuridica
Gli interrogativi ai quali bisogna dare risposte sono:
- Che cosa è doveroso fare e non fare, sopportare, consentito, vietato e permesso
- In quali situazioni sono operanti certe prescrizioni
- Quali sono le conseguenze delle violazioni
- Qual è la misura o il contenuto della applicazione della forza necessaria per applicare tali prescrizioni
La norma risulta scomponibile in:
- Precetto
- Campo di applicazione
- Sanzioni
- Coercibilità
Precetto
Esso può avere contenuto positivo (fare) o contenuto negativo (non fare, astenersi). Sono forme del precetto:
- Norme suppletive: suppliscono ad una carente regolamentazione
- Norme cogenti: ordinano e devono essere rispettate; ne consegue sanzione civile
- Norme imperative: vietano certi comportamenti
Campo di applicazione
I precetti posti dalla legge non si riferiscono a tutte le situazioni del mondo, ma solo a particolari situazioni le quali rendono operativo un determinato precetto. La legge reca in sé un particolare elemento significativo costituito dal campo di applicazione e cioè dalla situazione nella quale i comportamenti dei soggetti devono essere conformi alle prescrizioni della legge. Esso indica l’ambito delle situazioni nelle quali la norma è comando operante.
La sanzione
La sanzione è la conseguenza della violazione della norma. Essa è diversa dalla coercibilità. Nel sistema civile la sanzione dipende dalle scelte e dall’iniziativa del titolare dell’interesse protetto; nel sistema penale la sanzione è fissata dalla legge entro limiti minimi e massimi.
La coercibilità
La coercibilità (possibilità di applicazione della forza) costituisce un elemento fondamentale della norma, che caratterizza la giuridicità. Il potere politico detiene il monopolio della coercizione, ma l’applicazione della forza dipende dall’iniziativa del soggetto titolare dell’interesse.
Capitolo 4: I caratteri della norma civile
Il carattere disponibile della norma civile
La norma civile è disponibile perché l’attuazione del comportamento dovuto non può essere realizzata con azione pubblica, ma dipende dalla volontà del soggetto titolare dell’interesse protetto. Se questo soggetto non prende iniziative per l’attuazione del suo interesse, lo Stato non interviene. Lo Stato interviene solo quando l’inadempimento assume una certa dimensione quantitativa. Il soggetto privato è l’unico titolare dell’iniziativa diretta ad ottenere l’attuazione dei comportamenti dovuti. Qualora il soggetto titolare dell’interesse non agisca per ottenere l’attuazione dei comportamenti previsti dalla legge, il dovere posto dalla legge civile risulterà inattuato. Il dovere civile si pone quindi come dovere relativo dove l’interesse protetto può essere sostituito da altro interesse.
La norma civile e le regole di procedura
Il processo ha struttura bilaterale: nell’Art. 101 viene posto il principio del contraddittorio secondo cui il rapporto giudiziario per le violazioni dei comportamenti dovuti si pone sempre fra due soggetti. L’Art. 101 prevede che il giudice non può statuire sopra alcuna domanda se il soggetto passivo non è stato regolarmente citato o non è comparso (il soggetto passivo è colui che subisce le conseguenze).
Il giudice deve pronunciare secondo le domande formulate e non può estendere la sua cognizione a tutti i comportamenti delle parti. Questo è il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, posto nell’Art. 112. Tale previsione pone tre regole:
- Il giudice decide
- Il potere decisorio è condizionato e determinato
- La pronuncia deve seguire le domande presentate
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