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CAP 9) I SOGGETTI DI DIRITTO
Si parla di soggetti di diritto per indicare i soggetti destinatari di una norma di
legge. Il riferimento immediato è all’essere umano, ma l’uomo per sua natura
tende ad aggregarsi, tanto che l’art. 2 della Cost. dice che la Repubblica
riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni
sociali. Le formazioni sociali sono il luogo di svolgimento della personalità
dell’individuo; il nostro ordinamento conosce una gamma molto articolata di
queste formazioni sociali: associazioni, comitati, società semplici, società di
capitali. Perciò il destinatario di una norma non è solo l’individuo, ma il gruppo
organizzato. Sono quindi soggetti di diritto: gli individui, anche detti “persone
fisiche”, e gli enti o gruppi, all’interno dei quali si distinguono le persone
giuridiche o enti riconosciuti (perché hanno ottenuto la personalità giuridica) e
gli enti di fatto (cioè gli enti che non hanno personalità giuridica). Esistono
quindi molteplici tipi di soggetti di diritto, individui o enti, ciascuno dei quali è
destinatario di norme che ne determinano le caratteristiche e le capacità
(maggiori o minori di età, capaci o incapaci di intendere, enti riconosciuti e non;
ognuno di essi è un soggetto di diritto diverso); questa viene definita
gradazione della soggettività. Il nostro ordinamento, inoltre, conosce e
stabilisce discipline diverse a seconda del contesto in cui un soggetto di diritto
si trova ad operare: ad esempio nella situazione in cui un individuo, o persona
fisica, presta lavoro alle dipendenze di altri, viene applicata una
regolamentazione che tiene conto della condizione di lavoratore dell’individuo,
e una diversa disciplina al datore di lavoro. Pertanto uno stesso soggetto di
diritto è e può essere destinatario di una disciplina diversa a seconda della
qualità soggettiva rivestita; questo fenomeno comporta una frammentazione
della soggettività.
CAP 10) LE PERSONE FISICHE
La capacità giuridica è l’attitudine del soggetto ad essere titolare di situazioni
giuridiche attive e passive, ossia l’attitudine ad essere titolare di diritti e doveri.
La capacità giuridica si acquista con la nascita e cessa con la morte;
quest’ultima è accertata e senza dubbi, e per questo la legge regola i fenomeni
della scomparsa, assenza e morte presunta.
La scomparsa si ha quando non si hanno più notizie della persona, la quale non
è più comparsa nel luogo del suo domicilio; in questi casi si nomina un curatore
per la cura dei suoi interessi. Quando la scomparsa si protrae per più di 2 anni
si ha l’assenza; in questi casi il patrimonio si trasferisce agli eredi o legatari (se
la persona fa ritorno o si dimostra che è viva, terminano gli effetti
dell’assenza).
La morte presunta si ha quando una persona manca da oltre 10 anni; in questo
caso si apre la successione, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio. In caso
di ritorno, il matrimonio è dichiarato nullo (valgono gli effetti civili prodotti), e il
patrimonio verrà riacquistato nello stato in cui si trova.
La sede della persona fisica
Domicilio: sede principale degli affari e degli interessi dell’individuo
Residenza: luogo nel quale la persona ha la dimora abituale
Dimora: luogo nel quale la persona attualmente si trova, che coincide spesso
con la residenza
La residenza è accertata in appositi registri tenuti presso ogni comune.
Capacità di agire
La capacità di agire è la capacità del soggetto di compiere atti giuridici e si
acquista con la maggiore età. Sono incapaci di agire i minori, gli interdetti e gli
inabilitati; essi pertanto non possono compiere atti giuridici validi e non sono
responsabili di eventuali danni arrecati a terzi (sono responsabili i genitori o il
tutore i quali possiedono la rappresentanza legale. Fa eccezione il minore
emancipato, cioè che ha contratto matrimonio, per fatti gravi, con
l’autorizzazione del Tribunale: in questo caso può svolgere solo atti di ordinaria
amministrazione).
L’INCAPACITA’ NATURALE: è l’incapacità di intendere e di volere per una causa
transitoria (es. stato di ebbrezza); pertanto chi è in questa condizione non è in
grado di comprendere la portata delle proprie azioni e dunque di compiere atti
giuridici. Gli atti da essi compiuti sono annullabili.
L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: è stata introdotta nel gennaio 2004, legge
n.6 , con lo scopo di tutelare le persone prive in parte o in tutto della capacità
di svolgere le funzioni della vita quotidiana. Viene nominato un amministratore
che ha il potere di compiere atti per nome e per conto del beneficiario, e dare
assistenza al beneficiario nel compiere atti. L’amministrazione di sostegno è
sottoposta al controllo del giudice tutelare.
INTERDIZIONE: è l’infermità mentale abituale che rende la persona incapace di
provvedere ai propri interessi. L’istanza di interdizione (INTERDIZIONE
GIUDIZIALE) viene disposta con sentenza del tribunale, e all’interdetto viene
nominato un tutore a cui spetta la rappresentanza legale dell’incapace.
L’interdizione può essere revocata e il soggetto riacquista la capacità di agire;
oppure il tribunale può revocare l’interdizione e disporre l’inabilitazione nel
caso si riscontri che le capacità mentali non sono del tutto riacquistate.
Un’altra forma di interdizione è quella LEGALE, che viene disposta dalla legge
senza che vi siano i presupposti dell’infermità mentale; è legalmente interdetto
il condannato all’ergastolo, il condannato alla reclusione per tempi superiori ai
5 anni (per la durata della pena).
L’INABILITAZIONE: sono inabilitati gli infermi di mente ma non gravi; possono
essere inabilitati i ciechi e i sordomuti che hanno ricevuto scarsa educazione;
coloro che abusano di alcolici o di stupefacenti. L’inabilitazione viene disposta
con una sentenza e l’inabilitato ha la possibilità di compiere atti di ordinaria
amministrazione; per gli atti di straordinaria amministrazione viene nominato
un curatore, altrimenti sono annullabili.
L’IMPRENDITORE COMMERCIALE: è imprenditore commerciale colui che svolge
attività economica con lo scopo di scambio di beni e servizi; l’attività è definita
impresa e la qualità di imprenditore commerciale comporta l’applicazione di
norme che vanno sotto il nome di STATUTO DELL’IMPRENDITORE
COMMERCIALE, le quali prevedono: obbligo di registrazione al registro delle
imprese, obbligo di tenuta delle scritture contabili, soggezione alle procedure
concorsuali.
CAP 11) GLI ENTI
Nell’ambito della categoria degli enti si distinguono gli enti dotati di personalità
giuridica ed enti non riconosciuti. Sono persone giuridiche le associazioni e
fondazioni riconosciute, e le società di capitali.
Per le associazioni e fondazioni occorre che vi sia un insieme di persone fisiche,
un patrimonio, uno scopo e il riconoscimento, cioè l’atto con cui viene attribuita
all’ente la personalità giuridica. Il riconoscimento è discrezionale, ovvero
l’autorità competente verifica l’esistenza dei presupposti. Per la società di
capitali, invece, occorre solamente l’iscrizione al registro delle imprese. Ciò che
accomuna tutti gli enti dotati di personalità giuridica è l’AUTONOMIA
PATRIMONIALE PERFETTA, cioè la piena e totale separazione del patrimonio
dell’ente dal patrimonio dei suoi membri (per i debiti dell’ente non risponde
mai il membro con il suo patrimonio, tantomeno i suoi debiti non ricadono sul
patrimonio dell’ente).
La persona giuridica possiede piena capacità di agire, quindi può compiere
qualsiasi atto tramite gli amministratori.
Scopo ideale e scopo di lucro
Lo scopo ideale è caratteristico delle associazioni e delle fondazioni, ovvero
degli enti che non hanno attività rivolte al perseguimento di lucro; lo scopo
lucrativo è tipico delle società, il cui scopo è quello di realizzare profitto.
All’interno degli enti con finalità di lucro, troviamo gli enti NON PROFIT; anche
se svolgono attività d’impresa non perseguono finalità egoistiche, poiché gli
utili realizzati vengono reimpiegati e non distribuiti.
Le associazioni riconosciute e le fondazioni , anche se sono persone giuridiche
diverse, sono disciplinate da alcune regole comuni:
-ATTO COSTITUTIVO in forma pubblica per dare vita sia alla associazione che
alla fondazione;
-CAUSE DI ESTINZIONE sia l’associazione che la fondazione si estinguono per le
cause previste nell’atto costitutivo, ossia quando è stato raggiunto lo scopo o
esso è divenuto impossibile. Per le sole associazioni, l’estinzione si può avere
anche per deliberazione assembleare se vengono a mancare tutti gli associati.
Disciplina delle associazioni riconosciute
Gli organi della associazione sono: gli AMMINISTRATORI e l’ASSEMBLEA DEGLI
ASSOCIATI.
Gli amministratori hanno poteri gestori ed esecutivi. Ad essi spetta: la
rappresentanza dell’ente, l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea, la
convocazione dell’assemblea.
L’assemblea è formata da tutti gli associati e ad essa compete l’approvazione
del bilancio, la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto. Le deliberazioni
assembleari sono rette dal principio maggioritario, e se esse sono contrarie
all’atto costitutivo, alla legge o allo statuto sono annullabili. Ciascun associato
ha diritto ad intervenire e votare in assemblea; l’associato ha diritto di recedere
dall’associazione (se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un certo
periodo di tempo), e può essere escluso da essa con deliberazione assembleare
in presenza di “gravi motivi”. Gli associati receduti o esclusi non possono
rivendicare nessun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Disciplina delle fondazioni
La fondazione viene costituita con atto pubblico; è un negozio unilaterale detto
negozio di fondazione. Con esso il fondatore attribuisce all’ente, la proprietà di
un patrimonio destinato al conseguimento di un determinato scopo. La
fondazione, a differenza dell’associazione, è assoggettata al controllo e alla
vigilanza sull’amministrazione da parte dell’autorità amministrativa, la quale
provvede anche alla nomina degli amministratori o dei rappresentanti.
Le associazioni non riconosciute
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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