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Capitolo XIII – I diritti reali in generale e la proprietà

I diritti reali, inerenti cioè a un bene, sono caratterizzati, non sempre contestualmente e non in modo esclusivo, da:

  • Possibilità di esercitare direttamente il potere sulla cosa
  • Assolutezza, dovere di tutti i consociati di astenersi dall'interferire nel rapporto fra il titolare del diritto reale e il bene che ne è oggetto
  • Inerenza, opponibilità del diritto a chiunque vanti diritti sulla cosa

I diritti reali inoltre sono "a numero chiuso", cioè non è possibile che i privati creino diritti reali diversi da quelli previsti dalla legge, e sono connotati dalla non modificabilità della disciplina legale dei diritti reali da parte dei privati. I diritti reali si distinguono in:

Ius in re propria (diritto di proprietà)

  • Contenuto. Il diritto di proprietà è regolato sulla base dell'art 832 c.c., in esso sono stabiliti i contenuti di tale diritto:
    • Potere di godimento del bene, il potere di trarre dalla cosa le utilità che essa è in grado di fornire
    • Potere di disposizione del bene, potendo cedere ad altri, in tutto o in parte, diritti sulla cosa

La proprietà si ritiene per tradizione anche: perpetua, elastica, imprescrittibile (una volta cessato il motivo di compressione del diritto esso riassume l'originaria ampiezza), pieno. Limiti. Il potere assicurato al proprietario dall'art 832 è un potere esclusivo, avendo il proprietario anche il potere di distruggere la cosa, ed essendo vietata l'ingerenza di terzi in ordine alle scelte sulla cosa che sono rimesse alla totale discrezionalità del proprietario.

L'art 832 limita comunque il potere del proprietario all'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico (accade per esempio per i beni di interesse storico e artistico, ma nel codice già si stabiliscono una serie di norme volte a conciliare l'interesse egoistico del proprietario con l'interesse degli altri proprietari o della collettività).

Costituzione muta completamente la visione liberal – ottocentesca, non considerando più la proprietà come un diritto inviolabile ma stabilendo che essa è garantita e riconosciuta dalla legge, la Costituzione inoltre stabilisce che il legislatore si occupi di assicurare che la proprietà abbia una funzione sociale e sia accessibile a tutti. La legislazione post – bellica si attesta su un atteggiamento di creazione di singoli statuti proprietari, per cui oggi si parla di molteplici proprietà. In controtendenza risulta che la disciplina internazionale ascrive il diritto di proprietà alla sfera dei diritti umani.

Espropriazione

La Costituzione permette al pubblico potere di espropriare la proprietà privata qualora vi sia un interesse generale, una previsione normativa (riserva di legge relativa) e un indennizzo. Con espropriazione si intende, coerentemente con le sentenze della Corte Costituzionale, anche una limitazione del diritto di proprietà che sia tale da svuotare di contenuto il diritto di proprietà, incidendo tanto profondamente da rendere il bene inutilizzabile in rapporto alla destinazione inerente alla natura del bene stesso.

Non sono considerate espropriazioni invece quelle disposizioni che si riferiscono ad intere categorie di beni (conformazioni). Per quanto riguarda l'indennizzo e la sua misura la Corte ha stabilito che, poiché l'espropriazione serve a fini generali, l'indennizzo non deve essere pari al valore venale ma egualmente non può essere di carattere simbolico o irrisorio, dovendo rappresentare un serio ristoro del pregiudizio. A questa pronuncia è seguita una legislazione che ha stabilito la misura dell'indennizzo in relazione alla categoria di bene espropriato.

Per incentivare la cessione volontaria della proprietà si è stabilito anche che il corrispettivo della cessione sia maggiore rispetto all'indennizzo. Caso diverso è quello dell'occupazione acquisitiva, con cui la P.A. realizza un'opera pubblica su un fondo privato occupato illegalmente, senza un valido provvedimento espropriativo o d'occupazione di urgenza, ed è poi obbligata dalla giurisprudenza a corrispondere un risarcimento al vecchio proprietario che perde il diritto, il quale passa ex lege alla pubblica amministrazione.

Proprietà di beni culturali

L'art 839 stabilisce che i beni di interesse artistico, storico o etnografico siano sottoposti a un particolare regime dominicale (art. 19 Cost). La legislazione speciale stabilisce una serie di limiti al potere di godimento (ad es. divieto di deterioramento o utilizzo che arrechi pregiudizio alla loro conservazione) e al potere di alienazione (diritto di prelazione dello Stato).

Proprietà edilizia

L'attività edilizia è subordinata al rilascio da parte dell'autorità comunale del "permesso di costruire", per gli interventi di maggior impatto, tale permesso è rilasciabile solo se l'intervento è coerente con le previsioni della disciplina urbanistico-edilizia esistente; si deve poi corrispondere un "contributo di costruzione"; deve esservi una segnalazione certificata di inizio attività, mentre per quanto riguarda interventi di minor rilevanza è necessaria la comunicazione di inizio dei lavori. Gli interventi ancora di minor rilevanza, come la manutenzione ordinaria, non richiedono titoli abilitativi.

Per contrastare l'abusivismo edilizio si fa ricorso anche a strumenti privatistici quali la nullità di atti che non alleghino "il certificato di destinazione urbanistica" o il divieto per le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le proprie forniture a opere prive di permesso di costruire. L'art 117 c.3 della Cost stabilisce che al riguardo la competenza sia demandata in modo concorrente (il riferimento è al "governo del territorio"). La pianificazione del territorio avviene con: il piano regolatore e con il piano particolareggiato di esecuzione o in alternativa altri strumenti attuativi, tra questi anche strumenti privatistici (convenzione di lottizzazione → i proprietari propongono un piano di lottizzazione e si impegnano a una serie di prestazioni nei confronti del Comune).

Proprietà fondiaria

Essa si estende in verticale nel sottosuolo e nel soprassuolo a quella parte suscettibile di utilizzazione secondo un criterio di normalità. In orizzontale essa si estende nell'ambito dei propri confini. Il proprietario può in questo ambito cintare i confini e impedire a chiunque l'accesso salvo le eccezioni di legge (caccia, riparazioni da parte di un terzo di una sua opera situata sul confine o presso di esso, riprendere cosa sua che vi si trovi accidentalmente).

Rapporti di vicinato

Il Codice si preoccupa di regolamentare il comportamento dei proprietari in alcune materie per dirimere le controversie tra vicini. Le norme riguardano i seguenti campi.

  • Atti emulativi. art 833. Sono vietati al proprietario tutti quegli atti che non hanno altro scopo che quello di nuocere o di molestare gli altri. È necessario un elemento oggettivo (inutilità dell'atto) e un elemento soggettivo (volontà del soggetto di arrecare danno). Si ritiene che non incorra nel divieto di atti emulativi colui che pone in essere un comportamento omissivo per nuocere ad altri.
  • Immissioni. art 844. Il proprietario può sempre opporsi ad attività materiali di terzi nel proprio fondo ma non può opporsi, di regola, ad attività che si svolgano nei fondi vicini. Nel caso di attività che importano immissioni immateriali sul proprio fondo il proprietario può opporvisi a patto che le immissioni superino la normale tollerabilità (che va valutata caso per caso e non solo sulla base della normativa), nel caso in cui tali immissioni siano giustificate da "esigenze di produzione" (le immissioni non siano eliminabili con accorgimenti non onerosi) chi le subisce non ha diritto di farle cessare ma può richiedere che sia corrisposto un indennizzo per il danno sofferto; nel caso in cui non vi siano esigenze di produzione in giustificazione chi le subisce ha diritto che per il futuro il disturbo cessi e per il passato un risarcimento del danno. Se le immissioni costituiscono una violazione di diritti fondamentali la disciplina di riferimento è quella degli art. 2043 ss.
  • Distanze legali. art 873. Il codice stabilisce la distanza legale tra edifici, in fondi confinanti, che non deve essere inferiore ai 3 metri. Se l'edificio è costruito a distanza inferiore il proprietario del fondo attiguo può agire per la rimozione dell'opera abusivamente realizzata. La costruzione di pozzi, cisterne, tubi, fossi, canali, piantagioni e apiari deve essere effettuata nel rispetto di norme di dettaglio.
  • Muri di cinta. art 878. Il codice contempla una serie di disposizioni che hanno ad oggetto i muri e in particolare il proprietario confinante ha il diritto di acquisire mediante sentenza costitutiva la comproprietà del muro che si trovi sul confine con l'obbligo di corrispondere metà del valore del muro e del suolo su cui insiste.
  • Luci e vedute. art 900 ss. Si intendono: con luci, le aperture che consentono il passaggio di aria e luce ma non permettono la vista o l'affaccio sul fondo del vicino, sono previste precise norme affinché una luce sia "regolare"; con vedute le aperture che consentono la vista e l'affaccio sul fondo del vicino, la costruzione è sempre possibile ma nel rispetto delle distanze legali.

Modi di acquisto della proprietà

I modi di acquisto della proprietà si distinguono in:

  • Modi di acquisto a titolo derivativo: che comportano la "successione" nello stesso diritto appartenente ad un altro soggetto
  • Modi di acquisto a titolo originario: che determinano la creazione di un diritto nuovo ed indipendente rispetto a quello spettante sullo stesso bene ad altro precedente proprietario. Sono modi di acquisto a titolo originario:
    • Occupazione: art 923 che riguarda le cose mobili che non sono proprietà di nessuno (animali cacciati e pescati frutti spontanei) o abbandonate (sciami d'api ed animali mansuefatti sfuggiti al proprietario e non reclamati, conigli e simili che passano ad altra conigliera), spettano al patrimonio dello stato i beni immobili vacanti.
    • Invenzione: art 927 essa riguarda solo le cose mobili smarrite, debbono essere restituite al proprietario o al sindaco (se non si conosce il proprietario) e se nessuno le reclama esse divengono di proprietà del ritrovatore, che avrà diritto ad un premio da parte del proprietario se esso le reclama. I beni culturali appartengono allo Stato che conferisce un premio al proprietario del fondo in cui sono state ritrovate e al ritrovatore.
    • Accessione. 934 Si tratta di una stabile incorporazione di beni di proprietari diversi. La regola generale è che il proprietario della cosa principale sia proprietario degli accessori. Si distinguono i casi di: accessione di mobile a immobile, il proprietario del suolo acquista ex lege tranne nel caso dell'accessione invertita, accessione di immobile a immobile, sono i casi di alluvione 941 e di avulsione 944, e accessione di mobile a mobile, si distinguono i casi dell'unione 939 in cui la proprietà diventa comune, da quelli della specificazione 940, in cui se è superiore il valore della mano d'opera la proprietà spetta allo specificatore, se è superiore il valore del materiale la proprietà spetta al proprietario della materia.

Azioni a difesa della proprietà

A difesa della proprietà sono esperibili le azioni petitorie:

  • Rivendicazione. art 948. L'azione è concessa a chi si afferma proprietario di un bene ma non ne ha il possesso, contro colui il quale ha la facultas restituendi (anche il detentore che può chiedere di essere estromesso indicando in nome di chi detiene). L'onere della prova spetta all'attore che deve fornire la prova dell'acquisto a titolo originario o se ha acquisito a titolo derivativo deve provare la proprietà di tutti gli alienanti sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario, essendo tale prova impossibile, soccorrono due istituti che stabiliscono nel caso dei beni mobili che "possesso vale titolo" nel caso dell'acquisto a non domino del compratore; nel caso dei beni immobili è sufficiente provare di aver acquisito il diritto per usucapione. È un'azione imprescrittibile salvo gli effetti dell'usucapione.
  • Restituzione personale, è differente, avendo non carattere reale ma essendo esperibile nel caso si vanti un diritto alla restituzione sorgente da obbligazioni.
  • Mero accertamento di proprietà. Non dà diritto all'attore a recuperare la cosa ma solo ad accertare chi sia il proprietario.
  • Azione negatoria. art 949. È l'azione con cui il proprietario nega l'esistenza di diritti reali su beni di sua proprietà. In questo caso la prova spetta al convenuto mentre l'attore dovrà dimostrare solo un valido titolo di acquisto. È un'azione imprescrittibile.
  • Azione di regolamento dei confini. art 950. L'azione è volta ad accertare giudizialmente il confine tra due fondi contigui ed ottenere la restituzione della striscia di terreno posseduta da colui che risulta non proprietario.
  • Azioni per l'apposizione dei termini. art 951. L'azione è volta a far apporre o a ristabilire i segni lapidari, simbolo del confine. Si presuppone la certezza del confine.

Capitolo XIV – I diritti reali di godimento

I diritti reali di godimento limitano il diritto di proprietà, in particolare comprimendo il potere di godimento che spetta al proprietario.

Superficie

Art 952. Solo beni immobili. Con questo istituto si deroga alla regola che vuole che tutto ciò che si trova sopra o sotto il suolo appartenga al proprietario del suolo. Essa può consistere nel diritto di costruire al di sopra del suolo altrui un'opera che sarà poi di proprietà del superficiario mentre la proprietà del suolo rimane al concedente (in questo caso si ha un diritto reale su cosa altrui, che si estingue se il superficiario non costruisce entro 20 anni); oppure nella proprietà separata di una costruzione di cui un soggetto diverso dal proprietario diviene titolare, mentre la proprietà del suolo rimane al concedente (in questo caso non è concepibile l'estinzione per non uso).

La superficie può essere perpetua o a termine; decorso il termine la proprietà della costruzione passa (gratuitamente a meno di patto contrario) al proprietario del suolo. La superficie si acquista per contratto, testamento, usucapione per opere visibili di attuazione del diritto realizzate. Il superficiario ha la libera disposizione della costruzione, che non è una sua proprietà, ma alla scadenza del termine si estinguono i diritti costituiti dal superficiario e si estendono i diritti reali costituiti sul suolo alla costruzione. Salva diversa pattuizione il perimento non estingue il diritto di superficie.

Enfiteusi

Art 957. Solo beni immobili. Si tratta del diritto concesso a un terzo di godere del bene come se fosse il proprietario salvo l'obbligo di migliorare il fondo (cambiandone anche eventualmente la destinazione) e di corrispondere un canone periodico. L'enfiteusi può essere perpetua o a tempo (ma non con durata inferiore a 20 anni). Modi di acquisto sono il contratto, il testamento e l'usucapione.

L'enfiteuta ha il potere di affrancazione, che è il potere di acquisire la proprietà del fondo mediante il pagamento di una somma di danaro, il concedente ha il potere di devoluzione, cioè di liberare il fondo se il concedente non rispetta l'obbligo di migliorare il fondo, lo deteriori o non paghi il canone.

Usufrutto

Art 978. L'usufrutto consiste nel diritto di godere della cosa altrui con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica, ha durata temporanea che s'intende, ove non vi sia una durata inferiore statuita per patto, corrispondente alla vita dell'usufruttuario (se costituito a favore di una persona giuridica la durata massima è di 30 anni). Oggetto di usufrutto può essere qualunque specie di bene con l'esclusione dei beni consumabili (se riguarda beni consumabili si parla di quasi-usufrutto e l'obbligo dell'usufruttuario non è quello di restituire il bene ma di restituire il valore). I beni deteriorabili devono essere restituiti nello stato in cui si trovano secondo l'uso al quale sono destinati.

L'usufrutto si acquista per legge (usufrutto legale dei beni dei genitori art 324), per volontà dell'uomo, usucapione, provvedimento del giudice (art 194) in relazione alle necessità della prole. All'usufruttuario competono il potere di godimento del bene, possesso della cosa, acquisto dei frutti naturali (separati durante l'usufrutto – durata dell'usufrutto naturale per un terzo di anno agrario un terzo dei frutti) e civiliper un terzo di anno agrario un terzo dei frutti) e civiliper un terzo di anno agrario fino al termine dell'usufrutto. L'usufruttuario può disporre del diritto di godere della cosa altrui con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica. Tuttavia, l'usufruttuario non può alterare la destinazione economica del bene, né cederlo in affitto o comodato senza il consenso del proprietario. In caso di necessità, l'usufruttuario può apportare miglioramenti o addizioni al bene, a condizione che non ne alterino la natura e l'uso. Alla scadenza dell'usufrutto, l'usufruttuario deve restituire il bene al proprietario nello stato in cui si trovava al momento della costituzione del diritto, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilaria.todde.77 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Benacchio Gian Antonio.
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