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I SINGOLI CONTRATTI
l’art 1322 stabilisce che le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto,
nei limiti imposti dalla legge.(
i patti con cui si stabiliscono punto x punto il contenuto del contratto si
), il 2 comma riconosce inoltre ai privati la libertà di concludere anche
chiamano clausole
contratti che non appartengono ai tipi previsti dalla legge cioè diversi da quelli regolati dal
codice o nelle leggi speciali purché diretti a realizzare un interesse meritevole di tutela.
esistono contratti già regolati dalla legge e sono inseriti nel titolo 3 del libro 4 (dei singoli
contratti), ma si lascia ai privati la possibilità di inventare contratti diversi e nuovi, che si
adattano agli scopi particolari che essi vogliono realizzare.
l’attività economica produce nuovi contratti e alcuni di questi derivano dall’esperienza degli
affari in altri paesi come il contratto di leasing o factoring e che successivamente sono stati
importati.
si distinguono dunque contratti tipici o nominati quelli previsti e regolati dalla legge e contratti
atipici o innominati creati invece dalla libera determinazione delle parti.
all’interno dei contratti tipici la libertà delle partisi esercita sul contenuto del contratto; i
contraenti sono liberi non solo di precisare gli elementi che sono lasciati alla determinazione
delle parti (es nel caso della vendita il prezzo il luogo e le modalità di pagamento), ma anche
di modificare il modello di base previsto dalla legge, quando le norme che lo regolano siano
dispositive (norme derogabili possono essere modificate in base all’accorda tra le parti ad es
nella vendita le parti possono escludere la garanzia x i difetti della cosa venduta).
per i contratti atipici la legge richiede che essi siano diretti a realizzare un interesse meritevole
di tutela secondo l’ordinamento giuridico ovvero che sia lecito poiché l’art 1418 prevede la
nullità dei contratti che abbiano una causa cioè una funzione illecita alla stregua dell’art 1343,
inoltre gli stessi contratti atipici sono regolati dalle norme generali dettate x tutti i tipi di
contratti disciplinati nel titolo 2 del 4 libro.
VENDITA
La art 1470 è il contratto che ha x oggetto il trasferimento della proprietà di 1 cosa
o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
l’esistenza di un prezzo differenzia la vendita dalla permuta art 1552 che è un contratto che
realizza lo scambio di cosa contro cosa.
le prestazioni della vendita sono da parte del venditore il trasferimento della proprietà o del
diritto da parte del compratore il pagamento del prezzo.
la vendita è quindi sempre destinata a produrre un effetto traslativo ma non sempre
quest’effetto è immediato, in base ai principi del contratto in generale il diritto si trasferisce al
momento della stipulazione della conclusione del contratto quando la vendita ha x oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa determinata o di un diritto reale su cosa altrui o di
altro diritto, inoltre l’oggetto della vendita deve esistere nel patrimonio del venditore ed essere
individuato, occorre anche che le parti siano d’accordo x il trasferimento immediato e cioè che
non stipulino ne un termine nè una condizione sospensiva.
la vendita non ha efficacia reale immediata quando riguarda cosa determinate solo nel
genere art 1378. la proprietà in questo caso si trasmette solo con l’individuazione cioè con
l’identificazione in concreto della cosa da trasferire: essa avviene x accordo delle parti o in
altro modo da esse stabilito o x consegna al vettore o spedizioniere.
l’obbligazione principale del compratore è il pagamento del prezzo nel tempo e nel luogo
fissati dal contratto art 1498 il compratore deve anche gli interessi se il prezzo non è
immediatamente esigibile ma nel frattempo la cosa produce frutti. 1
alla mancata determinazione del prezzo si possono utilizzare i criteri indicati all’art 1474,
quando il contratto ha x oggetto cose vendute abitualmente dal venditore o che hanno
prezzo di mercato. il compratore sopporta le spese della vendita se non è pattuito
diversamente art 1475.
le obbligazioni del venditore sono elencate nell’art 1476; il venditore è obbligato a
consegnare la cosa al compratore a fargli acquisire la proprietà della cosa o del diritto, e a
garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.
l’obbligo di consegna si adempie trasferendo al compratore il possesso della cosa, in modo
effettivo o simbolico, inoltre l’obbligazione di consegnare una cosa determina include quella di
custodirla fino alla consegna.
l’obbligo di far acquistare la proprietà ha particolare rilievo oltre che nella vendita di cosa
generica in cui il passaggio di proprietà richiede l’individuazione anche nella vendita di cose
future perchè la proprietà si acquista passa solo nel momento in cui la cosa viene ad
esistenza e nella vendita di cose altri.
il venditore ha infine l’obbligo di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa
venduta. si ha l’evizione quando un terzo fa valere un diritto di proprietà o un altro diritto reale
sulla cosa venduta e quindi sottrae la cosa al compratore o ne limita il godimento. l’evizione
totale o parziale si realizza x effetto di una azione di rivendica diretta dal 3 contro il
compratore. il pericolo di rivendica consente al compratore di sospendere il pagamento del
prezzo se al tempo della vendita ignorava il pericolo; se poi il compratore subisce l’evizione
totale il venditore è tenuto al risarcimento del danno.la garanzia x l’evizione è un effetto
naturale del contratto di compravendita si applica perciò anche se le parti non la prevedono,
ma i contraenti restano liberi di escluderla.
la garanzia x i vizi della cosa venduta protegge il compratore contro i vizi materiali della cos,
che la rendano idonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
la garanzia riguarda i vizi occulti cioè quei difetti che il compratore non conosceva e non
avrebbe potuto facilmente conoscere; anche questo tipo di garanzia è un effetto naturale
dell’obbligazione. essa può essere limitata o esclusa ma il patto non ha effetto se il venditore
in male fede ha taciuto al compratore i vizi della cosa.
l’effetto della garanzia è quello di consentire al compratore una scelta fra la risoluzione del
contratto(se chiesta in giudizio azione redibitoria) o la riduzione del prezzo(se chiesta in
giudizio azione estimatoria).la scelta è irrevocabile quando è fatta con domanda giudiziale.
qualunque sia la scelta il compratore ha diritto al risarcimento del danno, se il venditore non
prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. il venditore ha quindi l’obbligo di
controllare la cosa nei limiti dell’ordinaria diligenza che la cosa venduta sia priva da vizi.
la garanzia sui vizi è soggetta a tempi brevi il compratore decade dal diritto se non denunzia i
vizi al venditore entro 8 gg dalla scoperta.
Una clausola particolare del contratto di vendita è quella che prevede il patto di riscatto.
la vendita con patto di riscatto è quel particolare tipo di vendita con cui le parti attribuiscono
al venditore il diritto riacquistare la proprietà del bene venduto entro un termine stabilito
mediante la restituzione del prezzo a suo tempo ricevuto.l’uso del patto di riscatto può
costituire un caso di frode alla legge in quanto sia diretto a eludere il divieto di patto
commissorio e cioè quel patto tra creditore e debitore con il quale si stabilisce che in caso di
inadempimento la proprietà del bene passi al creditore art 2744. 2
diverso è il patto di retrovendita che è il patto con cui compratore e venditore assumono
l’obbligo di contrarre una nova compravendita (contratto)che faccia riacquistare la proprietà
del bene venduto; quindi perché la proprietà torni al venditore occorre stipulare un nuovo
contratto.
la vendita a rate invece è regolata dall’art 1523 e presenta diverse caratteristiche in quanto:
1- il compratore non versa il prezzo con un unico versamento al momento della consegna
materiale della cosa ma lo paga in maniera frazionata con rate prefissate nell’ammontare e
nella scadenza,
2- il compratore acquista la proprietà della cosa non al momento della conclusione del
contratto ma soltanto soltanto al pagamento dell’ultima rata, ma al momento della consegna
il compratore nè acquista immediato godimento.
3- il rischio x il perimento della cosa ad esempio furto o incendio passano al compratore al
momento della consegna del bene, benché non sia ancora sua.
l’inadempimento del compratore che non paga le rate determina la risoluzione del contratto.
la somministrazione art 1559 è il contratto con il quale una parte si obbliga verso
corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore di un altra, prestazioni periodiche o
continuative si cose. ( ).
es. fornitura periodica di gas,energia elettrica, o catering fornitura di pasti
scopo del contatto di somministrazione è di soddisfare un fabbisogno periodico continuato nel
tempo, perciò la determinazione dell’oggetto segue regole particolari:l’entità della
somministrazione non può essere determinata fin dall’inizio, ma riferi