I singoli contratti
L'articolo 1322 stabilisce che le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge. I patti con cui si stabiliscono punto per punto il contenuto del contratto si chiamano clausole. Il secondo comma riconosce inoltre ai privati la libertà di concludere anche contratti che non appartengono ai tipi previsti dalla legge, cioè diversi da quelli regolati dal codice o nelle leggi speciali, purché diretti a realizzare un interesse meritevole di tutela.
Esistono contratti già regolati dalla legge e sono inseriti nel Titolo 3 del Libro 4 (dei singoli contratti), ma si lascia ai privati la possibilità di inventare contratti diversi e nuovi, che si adattano agli scopi particolari che essi vogliono realizzare. L'attività economica produce nuovi contratti e alcuni di questi derivano dall'esperienza degli affari in altri paesi, come il contratto di leasing o factoring, che successivamente sono stati importati.
Contratti tipici e atipici
Si distinguono dunque i contratti tipici o nominati, quelli previsti e regolati dalla legge, e i contratti atipici o innominati, creati invece dalla libera determinazione delle parti. All'interno dei contratti tipici la libertà delle parti si esercita sul contenuto del contratto; i contraenti sono liberi non solo di precisare gli elementi che sono lasciati alla determinazione delle parti, come nel caso della vendita il prezzo, il luogo e le modalità di pagamento, ma anche di modificare il modello di base previsto dalla legge, quando le norme che lo regolano siano dispositive. Le norme derogabili possono essere modificate in base all'accordo tra le parti, ad esempio nella vendita le parti possono escludere la garanzia per i difetti della cosa venduta.
Per i contratti atipici la legge richiede che essi siano diretti a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ovvero che siano leciti poiché l'articolo 1418 prevede la nullità dei contratti che abbiano una causa illecita alla stregua dell'articolo 1343. Inoltre, gli stessi contratti atipici sono regolati dalle norme generali dettate per tutti i tipi di contratti disciplinati nel Titolo 2 del Libro 4.
Vendita
L'articolo 1470 definisce il contratto di vendita come quello che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. L'esistenza di un prezzo differenzia la vendita dalla permuta (articolo 1552), che è un contratto che realizza lo scambio di cosa contro cosa. Le prestazioni della vendita sono, da parte del venditore, il trasferimento della proprietà o del diritto; da parte del compratore, il pagamento del prezzo.
La vendita è quindi sempre destinata a produrre un effetto traslativo ma non sempre quest'effetto è immediato. In base ai principi del contratto in generale, il diritto si trasferisce al momento della stipulazione della conclusione del contratto, quando la vendita ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o di un diritto reale su cosa altrui o di altro diritto. Inoltre, l'oggetto della vendita deve esistere nel patrimonio del venditore ed essere individuato, occorre anche che le parti siano d'accordo per il trasferimento immediato, cioè che non stipulino né un termine né una condizione sospensiva.
La vendita non ha efficacia reale immediata quando riguarda cose determinate solo nel genere (articolo 1378). La proprietà in questo caso si trasmette solo con l'individuazione, cioè con l'identificazione in concreto della cosa da trasferire: essa avviene per accordo delle parti o in altro modo da esse stabilito, o per consegna al vettore o spedizioniere. L'obbligazione principale del compratore è il pagamento del prezzo nel tempo e nel luogo fissati dal contratto (articolo 1498). Il compratore deve anche gli interessi se il prezzo non è immediatamente esigibile ma, nel frattempo, la cosa produce frutti.
Alla mancata determinazione del prezzo si possono utilizzare i criteri indicati all'articolo 1474, quando il contratto ha per oggetto cose vendute abitualmente dal venditore o che hanno prezzo di mercato. Il compratore sopporta le spese della vendita se non è pattuito diversamente (articolo 1475).
Obbligazioni del venditore
Le obbligazioni del venditore sono elencate nell'articolo 1476; il venditore è obbligato a consegnare la cosa al compratore, a fargli acquisire la proprietà della cosa o del diritto, e a garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. L'obbligo di consegna si adempie trasferendo al compratore il possesso della cosa, in modo effettivo o simbolico. Inoltre, l'obbligazione di consegnare una cosa include quella di custodirla fino alla consegna.
L'obbligo di far acquistare la proprietà ha particolare rilievo oltre che nella vendita di cosa generica, in cui il passaggio di proprietà richiede l'individuazione, anche nella vendita di cose future perché la proprietà si acquista solo nel momento in cui la cosa viene ad esistenza e nella vendita di cose altrui. Il venditore ha infine l'obbligo di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa venduta.
Si ha l'evizione quando un terzo fa valere un diritto di proprietà o un altro diritto reale sulla cosa venduta e quindi sottrae la cosa al compratore o ne limita il godimento. L'evizione totale o parziale si realizza per effetto di un'azione di rivendica diretta dal terzo contro il compratore. Il pericolo di rivendica consente al compratore di sospendere il pagamento del prezzo se al tempo della vendita ignorava il pericolo; se poi il compratore subisce l'evizione totale, il venditore è tenuto al risarcimento del danno.
La garanzia per l'evizione è un effetto naturale del contratto di compravendita, si applica perciò anche se le parti non la prevedono, ma i contraenti restano liberi di escluderla. La garanzia per i vizi della cosa venduta protegge il compratore contro i vizi materiali della cosa, che la rendano idonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
La garanzia riguarda i vizi occulti, cioè quei difetti che il compratore non conosceva e non avrebbe potuto facilmente conoscere; anche questo tipo di garanzia è un effetto naturale dell'obbligazione. Essa può essere limitata o esclusa ma il patto non ha effetto se il venditore in mala fede ha taciuto al compratore i vizi della cosa.
L'effetto della garanzia è quello di consentire al compratore una scelta fra la risoluzione del contratto (se chiesta in giudizio azione redibitoria) o la riduzione del prezzo (se chiesta in giudizio azione estimatoria). La scelta è irrevocabile quando è fatta con domanda giudiziale. Qualunque sia la scelta, il compratore ha diritto al risarcimento del danno, se il venditore non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore ha quindi l'obbligo di controllare la cosa nei limiti dell’ordinaria diligenza che la cosa venduta sia priva di vizi.
La garanzia sui vizi è soggetta a tempi brevi: il compratore decade dal diritto se non denuncia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta. Una clausola particolare del contratto di vendita è quella che prevede il patto di riscatto. La vendita con patto di riscatto è quel particolare tipo di vendita con cui le parti attribuiscono al venditore il diritto di riacquistare la proprietà del bene venduto entro un termine stabilito mediante la restituzione del prezzo a suo tempo ricevuto.
L'uso del patto di riscatto può costituire un caso di frode alla legge in quanto sia diretto a eludere il divieto di patto commissorio, cioè quel patto tra creditore e debitore con il quale si stabilisce che in caso di inadempimento la proprietà del bene passi al creditore (articolo 2744).
Il patto di retrovendita è il patto con cui compratore e venditore assumono l'obbligo di contrarre una nuova compravendita che faccia riacquistare la proprietà del bene venduto; quindi, perché la proprietà torni al venditore occorre stipulare un nuovo contratto.
Vendita a rate
La vendita a rate è regolata dall'articolo 1523 e presenta diverse caratteristiche in quanto:
- Il compratore non versa il prezzo con un unico versamento al momento della consegna materiale della cosa ma lo paga in maniera frazionata con rate prefissate nell'ammontare e nella scadenza.
- Il compratore acquista la proprietà della cosa non al momento della conclusione del contratto ma soltanto al pagamento dell'ultima rata, ma al momento della consegna il compratore ne acquista immediato godimento.
- Il rischio per il perimento della cosa, ad esempio furto o incendio, passa al compratore al momento della consegna del bene, benché non sia ancora sua.
L'inadempimento del compratore che non paga le rate determina la risoluzione del contratto.
Somministrazione
L'articolo 1559 definisce la somministrazione come il contratto con il quale una parte si obbliga verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore di un'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. Un esempio è la fornitura periodica di gas, energia elettrica o servizi di catering. Lo scopo del contratto di somministrazione è di soddisfare un fabbisogno periodico continuato nel tempo, perciò la determinazione dell'oggetto è fondamentale.
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