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I singoli contratti: la compravendita

La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà o di un altro diritto (diritto reale ma anche diritto di credito) verso il corrispettivo di un prezzo, che è elemento essenziale della vendita e consiste in un corrispettivo in denaro. Il prezzo deve essere determinato o determinabile. In difetto il contratto è nullo. Il fatto che il corrispettivo nello scambio sia costituito da denaro distingue la compravendita dalla permuta.

La compravendita è un contratto consensuale, per il suo perfezionamento non occorre la consegna della cosa, che invece è una delle obbligazioni del venditore.

Vendita ad effetti reali

Quando l'oggetto del contratto è una cosa determinata, già esistente e appartenente al venditore, la vendita ha effetti reali, cioè produce il trasferimento della proprietà della cosa in virtù del consenso.

Vendita obbligatoria

Ipotesi in cui l’effetto reale non può immediatamente realizzarsi, il contratto ha efficacia obbligatoria, sorge in capo al venditore l’obbligo di procurare l’acquisto al compratore:

  • Vendita di bene mobile futuro: la proprietà passa nel momento in cui la cosa viene ad esistenza (es. il frutto si separa dalla cosa madre);
  • Vendita di cose generiche: la proprietà passa per effetto dell’individuazione (es. carburante);
  • Vendita di cosa altrui: la proprietà passa quando il venditore acquista la proprietà dal legittimo proprietario;
  • Vendita a rate: la proprietà passa al momento del pagamento dell’ultima rata.

La vendita di beni immobili e di beni mobili registrati devono farsi per atto scritto e sono soggette a trascrizione.

Obbligazioni del venditore

  • Fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o la titolarità del diritto oggetto dello scambio, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto;
  • Consegnare la cosa al compratore;
  • Garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.

Garanzia per evizione: nel vendere la cosa al compratore, il venditore deve garantire che altri soggetti non abbiano diritti sulla cosa.

  • Evizione totale: il compratore viene convenuto in giudizio da un terzo che vanta diritti sul bene. Il compratore ha l’onere di chiamare in causa il venditore perché quest’ultimo potrebbe dimostrare che l’azione intentata dal terzo è infondata;
  • Evizione parziale;
  • Cosa gravata da oneri o da diritti reali di godimento di terzi.

Garanzia per i vizi: il venditore è tenuto alla garanzia dei vizi quando questi rendono la cosa inidonea all’uso a cui è destinata, o quantomeno ne diminuiscano il valore. La garanzia non è dovuta se al momento dell’acquisto il compratore conosceva i vizi della cosa. Il compratore, se intende fare valere la garanzia, ha l’onere di denunciare l’esistenza dei vizi entro 8 giorni dalla consegna della cosa (se si tratta di vizi apparenti), o entro 8 giorni dalla scoperta (se si tratta di vizi occulti).

Azione redhibitoria: il compratore ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto restituendo il bene.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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