Estratto del documento

Singoli contratti: contratti del consumatore e diritto del consumatore

Contratti del consumatore

I contratti del consumatore non costituiscono un tipo contrattuale e non realizzano un modello di operazione economica. Tuttavia, la legislazione degli ultimi decenni ha sviluppato una disciplina generale applicabile ai contratti stipulati dai consumatori. La tutela generale del consumatore però eccede il regime dell’attività contrattuale del consumatore. Lo sviluppo di una disciplina protettiva del consumatore ha determinato il ritorno a un diritto privato differenziato, su base personale, applicabile grazie a specifici connotati soggettivi delle parti.

Il 1322 stabilisce l’autonomia contrattuale delle parti, che si accordano liberamente su come regolare i propri interessi. Ma nel tempo ci si è resi conto che tra contraenti non sempre le armi della contrattazione sono pari. Si sono così succeduti diversi interventi legislativi volti a tutelare il consumatore, la parte più debole dell’accordo, fino ad arrivare all’attuale codice del consumo. Al suo esordio, il codice enuclea i diritti fondamentali dei consumatori:

  • Tutela della salute
  • Sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi
  • Adeguata informazione e corretta pubblicità
  • Pratiche commerciali eseguite secondo i principi di correttezza, buona fede e lealtà
  • Educazione al consumo
  • Corretta trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali
  • Promozione all’associazionismo tra consumatori ed utenti
  • Erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza

I soggetti: il consumatore e il professionista

La disciplina posta a tutela del contraente si applica sulla base di presupposti soggettivi, correlati alla qualità delle parti. È necessario che una sia il consumatore e l’altra il professionista. Nel codice del consumo è stabilito che per consumatore o utente si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; mentre il professionista è la persona fisica che agisce per tali scopi estranei al consumatore. È quindi evidente che il consumatore deve essere necessariamente una persona fisica, società ed enti in generale infatti non possono beneficiare delle tutele poste per i consumatori. Un certo soggetto può essere, a seconda del contesto in cui si trova, o consumatore ovvero professionista, e infatti la distinzione, importante sul piano della qualificazione dei rapporti, dipenderà dalla valutazione delle circostanze.

La definizione di professionista del codice del consumo replica quella presente nelle fonti comunitarie, che tuttavia non coincide con quella di professionista intellettuale al 2229 (deve essere iscritto in appositi albi o elenchi professionali, etc.). Per il codice del consumo è professionista sia l’imprenditore o chi svolge attività commerciali o artigianali, sia il professionista intellettuale. Tale disciplina, tuttavia, si applica sul presupposto che le parti siano di categorie eterogenee, ossia un professionista e un consumatore.

Educazione del consumatore, obblighi di informazione, comunicazione pubblicitaria e promozione

Obiettivo primario di tale disciplina legislativa è promuovere lo sviluppo di adeguata autodeterminazione dei consumatori nelle scelte di acquisto e nella tutela dei loro diritti. La legge, quindi, agisce educando il consumatore a scelte consapevoli da un lato (educazione del consumatore che non ha fini promozionali, ma serve ad educarlo alla consapevolezza dei diritti e a promuovere rapporti associativi) e imponendo apposite regole di corretta informazione precontrattuale dall’altro (è necessario che i consumatori siano correttamente informati sulla sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi, informazioni che devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile; regole più dettagliate riguardano l’informazione circa la provenienza del prodotto, del prezzo, delle stesse modalità di indicazione, che devono essere chiare. Se i prodotti sono privi di tali indicazioni indispensabili, non possono essere messi sul mercato).

Pratiche commerciali, definizione del codice del consumo: qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, compresa pubblicità e commercializzazione del prodotto, posta in essere dal professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori. La legge vieta pratiche commerciali scorrette, quelle contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare, con l’inganno, il comportamento del consumatore medio. Pratiche scorrette distinte in pratiche ingannevoli e aggressive. Quelle ingannevoli possono essere omissive o commissive, o azioni. Queste ultime sono quelle pratiche che trasmettono al consumatore informazioni non vere o che indurrebbero il consumatore medio in errore; mentre sono omissive quando non viene trasmessa al consumatore un’informazione rilevante per permettergli di avere una decisione consapevole. Le pratiche commerciali invece si dicono aggressive quando mirano a condizionare il consumatore limitando la sua facoltà di scelta, inducendolo a prendere una decisione che non avrebbe preso. È l’Autorità Antitrust che si occupa di tutelare il consumatore dalle pratiche scorrette, ha potere di inibire prosecuzione pratica scorretta, di adottare misure volte ad eliminarne effetti e di applicare importanti sanzioni. Autorità che può agire d’ufficio o sollecitata da consumatori o da associazioni di consumatori.

Contratti del consumatore e clausole vessatorie

La tutela del consumatore si concentra sul contenuto del contratto, in particolare sulle clausole vessatorie, che il professionista, nella contrattazione standardizzata, può imporre al consumatore. La tutela si è evoluta nel senso che oltre ad una tutela solamente formale, si è passati ad una sostanziale, incentrata sulla comminatoria di invalidità della clausola che si concreta in un abuso ai danni del consumatore. Il 1469 bis opera coordinamento sul piano sistematico stabilendo che le norme del codice sul contratto si applicano anche ai contratti del consumatore, se non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli al consumatore. Vessatorie sono le clausole che, anche se in buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio di diritti e obblighi derivanti dal contratto.

C’è un problema sulla buona fede, ossia se si deve qualificare in senso soggettivo (se predisponente clausole non aveva intenzione di comprimere diritti del consumatore), o in senso oggettivo (clausole in contrasto col principio della buona fede che ispira diritto dei contratti). Si è preferita l’interpretazione in senso oggettivo della buona fede. Carattere abusivo o vessatorio riguarda il regolamento contrattuale, non le condizioni economiche dello scambio, legge infatti non reprime lo squilibrio del valore delle prestazioni, ma la grave disparità dei diritti e degli obblighi delle parti. Non si possono considerare come vessatorie le clausole che attengono alla determinazione dell’oggetto del contratto o all’adeguatezza del corrispettivo di beni e servizi, ma tali elementi devono essere individuati in modo chiaro e comprensibile. La legge quindi individua tipologicamente le clausole vessatorie, che bisogna distinguere in due categorie: quelle che si ritengono sempre vessatorie e quelle che si presumono come tali. Queste seconde sono contenute in lungo elenco nel codice del consumo e si presumono come vessatorie fino a prova contraria, ma non sono sempre e necessariamente vessatorie. Il professionista avrà infatti la possibilità di fornirne la prova contraria, che erano oggetto di trattativa individuale negoziale con il consumatore; inoltre si potrà dimostrare che tali clausole che si presumono come vessatorie non abbiano determinato un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi posti nel contratto in capo a ciascuna parte. È precisato nel codice del consumo che la vessatorietà della clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto, delle circostanze al momento della conclusione del contratto e delle altre clausole presenti nel contratto o in uno collegato. Per i contratti relativi a prestazioni finanziarie o che hanno ad oggetto servizi o prodotti legati ad un indice di borsa, vi è deroga che permette di pattuire clausole tra quelle che si presumono come vessatorie.

Vi è invece nel codice del consumo un elenco delle clausole che sono sempre vessatorie, senza possibilità di prova contraria. Limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore; limitano azioni del consumatore in caso di inadempimento da parte del professionista; tendono a rendere efficaci nei confronti del consumatore clausole da lui sconosciute prima della conclusione del contratto. Tali disposizioni sono sempre invalide. Clausole considerate vessatorie sono sempre nulle, si tratta di nullità di protezione, essendo a tutela di una sola parte; ma, a parte clausole vessatorie nulle, il contratto rimane efficace per il resto, deroga al 1419 (infatti se fosse colpito da nullità l’intero contratto, sarebbe tutto a vantaggio del professionista, che potrebbe aggirare la protezione accordata al consumatore). Nullità può essere anche fatta valere d’ufficio dal giudice, ma solo se ciò sia concretamente a vantaggio del consumatore. Nel codice del consumo vi è l’obbligo di trasparenza per quanto riguarda clausole vessatorie, se infatti sono redatte per iscritto, devono essere chiare e comprensibili. Nel codice del consumo vi è una regola ermeneutica: in caso di dubbio circa l’interpretazione da dare a clausole, prevale l’interpretazione favorevole al consumatore (interpretazione contra stipulatorem, 1370 cc).

Informazione precontrattuale (novella del 2014)

Nel codice del consumo sono elencati una serie di contratti a cui non si applica la disciplina protettiva, per tipologia o oggetto del contratto o per circostanze o modalità di stipulazione (contratti conclusi tramite distributori automatici, stipulati con interventi di un pubblico ufficiale tenuto all’indipendenza, etc.). Generale obbligo di informazione precontrattuale: il professionista deve fornire al consumatore, prima che sia concluso il contratto, informazioni chiare e comprensibili per determinati elementi: caratteristiche principali di beni e servizi; identità del professionista; prezzo totale di beni e servizi, comprensivo delle imposte; modalità di pagamento e di esecuzione; esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e delle garanzie commerciali; durata contratto, eventuale rinnovo automatico e condizioni di risoluzione. Obbligo di informazione che non opera per contratti che implicano transazioni quotidiane. Inadempimento del dovere di informazione può acquistare rilevanza, anche se indirettamente, per il giudizio di vessatorietà di clausole e conseguire nullità di queste. La trasmissione delle informazioni costituisce oggetto di obbligo precontrattuale di fonte legale. A seconda della gravità dell’omissione, si possono applicare i rimedi per annullamento per dolo ai sensi del 1439 o del risarcimento danno dal 14440, dolo incidente.

Contratti negoziati fuori dai locali commerciali e quelli a distanza

Questi due contratti hanno ricevuto una particolare disciplina, a seguito della direttiva UE del 2011 le norme del codice del consumo in materia sono state modificate. Esigenza di tutela che nasce da modalità con cui si instaura rapporto tra consumatore e professionista; infatti, nei casi in cui il consumatore si reca nei locali in cui si svolge la vendita, può direttamente esaminare il bene, fare domande al venditore, etc.; ciò non accade quando il consumatore viene avvicinato dal venditore, o quando il venditore si reca al domicilio del consumatore, o quando l’operazione viene perfezionata inter absentes, senza proprio che il consumatore interloquisca col venditore o possa esaminare il bene, per esempio gli acquisti online. I contratti negoziati fuori dai locali commerciali sono dunque tutti quei contratti conclusi al di fuori del locale commerciale; mentre i contratti a distanza sono quei contratti conclusi senza la presenza fisica simultanea di consumatore e professionista, attraverso i mezzi di comunicazione a distanza. Esclusi da questa disciplina i contratti che prevedono prestazione a carico del consumatore inferiore ai 50 euro. A tutela del consumatore in primo luogo è necessaria un’adeguata informazione precontrattuale. L’informazione relativa agli aspetti economici del contratto è necessariamente molto dettagliata, deve essere specificato il prezzo complessivo, comprensivo di imposte, eventuali spese aggiuntive di spedizione, consegna, etc. Peculiari sono le conseguenze relative alla violazione dell’obbligo di informazione. Per le spese aggiuntive e costi ulteriori e di restituzione, se non adeguatamente informato il consumatore non deve sostenere tali spese e costi aggiuntivi. Le altre informazioni relative al contratto a distanza o fuori dai locali commerciali sono parte integrante di tali contratti e non possono essere modificate se non con consenso delle parti. Per entrambe le parti previsti oneri formali: le informazioni, nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali, devono essere fornite su supporto cartaceo o mezzo durevole e informazioni devono essere leggibili. Consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto. Nei contratti conclusi a distanza le informazioni devono essere fornite in modo adeguato al mezzo di comunicazione usato. Tali oneri tuttavia non si traducono in prescrizione di forma, ad substantiam o ad probationem, quindi rimedio nel caso di violazione o risarcimento danno e/o nei rimedi contrattuali generali. Per i contratti conclusi al telefono, il professionista deve inviare copia cartacea dell’offerta e il contratto sarà concluso dopo che il consumatore avrà rispedito la copia con la sottoscrizione.

Particolare tutela per consumatore che ha stipulato contratto fuori dai locali commerciali o a distanza: diritto di recesso che gli consente di rimuovere in radice effetti contratto. Tale diritto può essere esercitato senza dover fornire motivazioni. Tale diritto di recesso ha un termine di esercizio di 14 giorni, con decorrenza, a seconda dei casi, o da conclusione contratto o dal possesso della cosa acquistata. Il recesso ovviamente deve essere comunicato al professionista, è un atto unilaterale recettizio. Se consumatore non è stato correttamente informato (informazioni devono comprendere condizioni e termini sul suo diritto di recesso), il termine è di 12 mesi. Adempimento tardivo obbligo informativo da parte del professionista fa sì che il consumatore possa recedere nei successivi 14 giorni. Se recesso è validamente esercitato, il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti al consumatore. Nei contratti di vendita il professionista, salvo che si sia offerti di ritirare i beni, può trattenere il rimborso fintanto che il consumatore non abbia riconsegnato i beni o non abbia dimostrato di averli spediti indietro. Consumatore che sostiene solo il costo diretto della spedizione indietro al professionista, sempre che professionista non si sia offerto di sostenerlo o non abbia avvisato il consumatore che è a suo carico. Nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali il professionista ritira i beni presso il domicilio del consumatore a sue spese se i beni non possono essere spediti. Consumatore è responsabile solo della diminuzione di valore dei beni che risulti da manipolazione diversa da quella necessaria per verificarne natura caratteristiche e funzionamento. Se consumatore riceve forniture non richieste che comportano spese a suo carico, non è tenuto a pagarle. Cautele nel caso in cui servizi offerti abbiano a che fare con prestazioni proprie di professioni regolamentate, medico, avvocato, etc., offerta infatti deve essere conforme alle regole della deontologia professionale e all’indipendenza dignità e onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso colleghi e clienti.

Il credito al consumo

Credito al consumo che rappresenta tema di crescente importanza e rilevanza sociale nell’economia contemporanea. Interesse stesso dei produttori di spingere i potenziali acquirenti all’acquisto anche per mezzo di facilitazioni di pagamento, come pagamenti rateizzati e dilazionati. Molti operatori, il più delle volte finanziari, sono interessati a mettere a disposizione dei consumatori risorse per l’acquisto di beni durevoli o anche di semplici beni di consumo o immobili, ma questo pone esigenze di tutela dei consumatori contro il rischio di sovraindebitamento. Con credito al consumo si intende qualsiasi forma di credito concesso con un finanziamento o di dilazione di pagamento a favore di un consumatore, con una serie di esclusioni, come per i pagamenti inferiori ai 200 euro o superiori ai 75000 e le operazioni per acquistare beni immobili. Il credito al consumo è disciplinato dal Testo Unico Bancario. Legge prevede dettagliati obblighi informativi in ordine alle condizioni di finanziamento (tasso di interesse, durata, importo del credito). Devono essere fornite al consumatore anche le informazioni necessarie per consentirgli un adeguato confronto delle varie offerte presenti sul mercato, per prendere una decisione informata e consapevole. Prima di concludere un contratto di credito al consumo inoltre il finanziatore deve verificare il merito creditizio del consumatore, cioè deve verificare la capacità di adempiere le obbligazioni assunte col credito al consumo. Il contratto del credito al consumo deve avere forma scritta ad substantiam, redatto su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Al consumatore è garantita la possibilità di poter recedere dal contratto entro 14 giorni dalla stipulazione e rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. Caso in cui il finanziamento sia volto a mettere a disposizione mezzi per acquisto di un bene, instaurandosi un collegamento contrattuale: se il fornitore di beni o servizi si rende inadempiente, il consumatore, dopo averlo inutilmente costituito in mora, può risolvere il contratto.

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 54
Diritto privato 2 - singoli contratti Pag. 1 Diritto privato 2 - singoli contratti Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 2 - singoli contratti Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 2 - singoli contratti Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 2 - singoli contratti Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 2 - singoli contratti Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 2 - singoli contratti Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 2 - singoli contratti Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 2 - singoli contratti Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 2 - singoli contratti Pag. 41
1 su 54
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fra.narcisi99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Spoto Giuseppe.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community