PUBBLICITà E PROVA DEI FATTI GIURIDICI
nel 6 libro del codice vengono trattati dal legislatore una serie di strumenti di protezione e
certezza delle situazioni giuridiche in modo che siano ridotte al minimo le ragioni di incertezza
circa l’esistenza e il contenuto delle situazioni giuridiche. il primo aspetto riguarda la riduzione
delle incertezza oggettiva si tratta quindi di stabilire criteri e strumenti adatti a evitare o
risolvere conflitti che possono nascere da incertezze oggettive circa i presupposti di esistenza
e di attribuzione a diritti; un secondo aspetto riguarda l’incertezza soggettiva ossia il dubbio o
l’ignoranza circa l’accadimento di fatti giuridici determinati x la situazione cui un soggetto è
interessato, si tratta quindi di predisporre strumenti x assicurare la conoscibilità di fatti e
circostanze rilevanti x il diritto. a questi scopi sono orientati i mezzi di pubblicità e gli istituti di
decadenza e prescrizione; altri strumenti come la prova e l’azione in giudizio che hanno il
compito di trovare soluzione nei processi civili. nel 6 libro inoltre sono disciplinati mezzi di
tutela dei diritti e degli interessi privati ovvero la tutela del credito dalla responsabilità del
debitore, alle garanzie, si tratta di strumenti che rispondono sia al fine di rendere più sicura la
posizione del creditore.
Il termine pubblicità è l’insieme di tutti questi strumenti che il legislatore predispone x
assicurare la conoscibilità dei fatti e degli atti giuridici.
l’istituto della trascrizione disciplinato all’art 2643 è costituito sulla base del sistema
consensualistico cioè della regola per cui la proprietà e gli altri diritti si trasferiscono x effetto
del solo consenso legittimamente manifestato tra le 2 parti art 2376. quindi a stabilire
condizioni di certezza è la trascrizione che è un meccanismo di soluzione dei conflitti tra
soggetti che fanno valere sullo steso bene diritti contrastanti.
la trascrizione consiste nel riportare/ trascrivere gli atti che trasferiscono la proprietà, o
costituiscono altri diritti sulla cosa, nei registri appositi tenuti presso le conservatorie dei
registri immobiliari. questo strumento consente di rendere conoscibili gli atti traslativi o
costitutivi di diritti sui beni immobili. chi intende acquistare ha infatti modo di informarsi sula
situazione giuridica del proprio dante causa e di rendere conoscibile a 3 il suo acquisto.
effetto giuridico della trascrizione è l’ (è l'attitudine di un atto, valido ed efficace
OPPONIBILITÀ
tra le parti, a essere efficace anche nei confronti dei terzi) o efficacia relativa degli atti art
2644. La norma enuncia la regola generale secondo la quale chi trascrive per primo viene
tutelato rispetto ai terzi che hanno trascritto successivamente lo stesso atto. il dante causa
(ossia colui che ha alienato due volte lo stesso bene) è tenuto a risarcire il danno che abbia
causato al primo acquirente che non ha trascritto per primo. perciò la parte acquirente che si
informa si pone in una situazione di certezza.(se la trascrizione risulta già stata effettuata
l’interessato sa che il suo atto di acquista non potrà essere fatto valere contro terzi, mentre
se non risulta alcuna trascrizione l’interessato ha la certezza che contro di lui non avrà effetto
alcuna trascrizione o iscrizione successiva anche se l’acquisto risale a data anteriore)
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PUBBLICITÀ NOTIZIA
la trascrizione è una forma di in quanto consente di assicurare la
conoscibilità legale di determinati fatti a 3 x esigenza di carattere pubblico. altri esempi di
pubblicità-notizia è la sentenza di interdizione o di inabilitazione che va annotata in margine
all’atto di nascita art 423 lo scopo è infatti quello di rendere noto a tutti lo stato di incapacità
legale dell’interdetto; un altro esempio sono le pubblicazioni matrimoniali art 93 che servono
a consentire eventuali opposizioni ma se non sono compiute non influiscono sulla validità del
matrimonio. l’iscrizione non ha efficacia costitutiva poichè ha lo scopo di risolvere i conflitti tra
soggetti e non la costituzione di un diritto reale. 1
ha invece efficacia costitutiva il sistema di iscrizione dell’ipoteca dove il diritto reale si
costituisce attraverso la pubblicità che diventa la fattispecie costitutiva dello steso diritto
(pubblicità costitutiva), mentre l’atto di concessione fa nascere il diritto a iscrivere l’ipoteca.
la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, atto