Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 229
Diritto privato Pag. 1 Diritto privato Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 229.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 229.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 229.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 229.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 229.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 229.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 229.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 229.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 41
1 su 229
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

14-LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE: IL PRINCIPIO NOMINALISTICO,

DEBITI DI VALUTA E DEBITI DI VALORE

Le obbligazioni pecuniarie sono quelle in cui la prestazione consiste nel pagare una

somma di denaro, un primo problema si lega al fenomeno dell’inflazione e della

progressiva perdita di valore reale (potere di acquisto) della moneta.

Vale la risposta che applica il principio nominalistico secondo cui “i debiti pecuniari

si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento

e per il suo valore nominale”. vale un’importante eccezione: i debiti per le

retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Nel condannare il datore di lavoro al

pagamento, il giudice deve infatti rivalutare automaticamente le somme relative,

sulla base dei valori Istat.

Al di fuori di questa eccezione il superamento del principio nominalistico può

realizzarsi secondo un accordo fra le parti.

Il principio nominalistico vale per i debiti di valuta, cioè per le obbligazioni che

nascono avente per oggetto una somma di denaro precisamente determinata. Altra

cosa sono i debiti di valore, anche questi sono pecuniari, che si adempiono

pagando una somma di denaro, ma nel momento in cui il debito nasce, la somma

non è determinata nel suo preciso ammontare, perché qui l’obbligazione ha per

oggetto un valore, che sarà tradotto in moneta solo al momento del pagamento. Un

debito di valore non diventa liquido non appena sia tradotto in una somma di

denaro (liquidazione del debito). Per effetto della liquidazione, l’oggetto del debito si

cristallizza in una quantità di moneta precisamente determinata: il debito di valore si

converte in debito di valuta.

15-GLI INTERESSI

Il denaro può produrre, nel tempo, altro denaro: gli interessi sono l’ulteriore denaro

prodotto, nel tempo, da una somma di denaro, e quantificato in una percentuale

della somma base (o somma capitale). Gli interessi si distinguono in varie

categorie:

- gli interessi corrispettivi sono quelli prodotti “di pieno diritto” dai “crediti liquidi ed

esigibili di somme di denaro”, questi interessi formano oggetto di un’obbligazione

accessoria che nasce a carico del debitore “di pieno diritto”, cioè automaticamente,

senza bisogno che le parti l’abbiano prevista

• gli interessi legali sono quelli che maturano automaticamente, quando le parti

non hanno previsto nulla a riguardo; ci calcolano in base al tasso legale che

viene fissato annualmente dal Ministero dell’Economia in base all’andamento

dell’inflazione

• gli interessi convenzionali sono quelli eventualmente stabiliti dalle parti del

rapporto, le quali possono concordare che la loro obbligazione pecuniaria

produca interessi. Se le parti non hanno stabilito il tasso si applica il tasso

legale, se no il tasso convenzionale (quello fissato tra le parti): se il tasso

convenzionale è superiore a quello legale, deve essere fissato per iscritto,

ove questa forma non sia rispettata si applica il tasso legale.

- gli interessi moratori sono quelli dovuti dal debitore che sia in ritardo nel

pagamento della somma dovuta, e perciò risulti costituito in mora. La loro funzione

è risarcire il creditore per il danno causatogli dal ritardo del debitore

La giurisprudenza ha creato anche un’altra categoria di interessi: gli interessi

compensativi utilizzati per la quantificazione del risarcimento del danno nella

responsabilità extracontrattuale.

16-L’ANATOCISMO

Gli interessi prodotti dalla somma capitale sono, a loro volta, una somma di denaro

dovuta dal debitore: questa somma, rappresentata dagli interessi maturati, produce

a sua volta interessi? Se la risposta è si, si ha il fenomeno dell’anatocismo (o degli

interessi composti, o della capitalizzazione degli interessi).

Gli interessi producono ulteriori interessi solo se:

- sono interessi scaduti

- sono interessi maturati per almeno sei mesi

- c’è un atto espressamente diretto a ottenerli: o una domanda giudiziale del

creditore; o una convenzione fra debitore e creditore, successiva alla scadenza

degli interessi base

17-OBBLIGAZIONI PECUNIARIE, MONETA BANCARIA E MONETA

ELETTRONICA

Tradizionalmente il denaro si considerava una “cosa” mobile, questa concezione

però appartiene al passato, ed è sempre meno compatibile con gli sviluppi moderni,

infatti tende ad essere incompatibile con gli sviluppi economici, tecnologici e del

costume sociale. Sempre di più, nell’economia contemporanea, i movimenti di

denaro avvengono attraverso banche, e avvengono non in modo fisico ma con gli

strumenti dell’attività bancaria. E sempre di più queste operazioni si realizzano su

base informatica, mediante ricorso alle tecnologie dell’elettronica. Si parla al

riguardo di moneta bancaria, di moneta elettronica, di trasferimento elettronico di

fondi, che costituiscono una “nuova generazione” di mezzi di pagamento. Inoltre

quella concezione comincia ad essere incompatibile con la stessa evoluzione

legislativa.

18-LE ALTRE CAUSE DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

L’adempimento estingue l’obbligazione perché, dando al creditore l’esatta

prestazione cui egli ha diritto, realizza lo scopo dell’obbligazione stessa, che è

appunto soddisfare l’interesse del creditore. Ma ci sono altri casi, diversi

dall’adempimento, in cui pure non ha senso che l’obbligazione resti in vita, anche

se il creditore non ottiene la prestazione attesa, operano altre cause di estinzione

dell’obbligazione. Abbiamo cause satisfattive e cause non satisfattive di estinzione:

le prime danno pur sempre al creditore qualche utilità; le seconde estinguono

l’obbligazione senza alcuna utilità per il creditore. Le cause di estinzione

dell’obbligazione diverse dall’adempimento sono:

- la compensazione

- la confusione

- la novazione

- la remissione

- l’impossibilità sopravvenuta della prestazione

19-LA COMPENSAZIONE

Si estinguono per compensazione le obbligazioni che due soggetti hanno

reciprocamente, l’uno verso l’altro, per cui ciascuno è al tempo stesso debitore e

creditore dell’altro. In questo modo si soddisfa un’esigenza di semplificazione dei

rapporti, e l’interesse del creditore, che perde il credito senza ricevere la

prestazione, sta nella liberazione dal debito che a sua volta ha verso la controparte.

Esistono tre tipi di compensazione:

- compensazione legale è quella che opera automaticamente: i due debiti si

considerano estinti dal giorno stesso in cui vengono a coesistere; perché la

compensazione legale operi, i debiti devono presentare alcune caratteristiche:

• avere per oggetto prestazioni fungibili e omogenee fra loro

• essere entrambi liquidi ed esigibili

- compensazione giudiziale può operare quando uno dei due debiti non è liquido,

ma è di facile e pronta liquidazione: il giudice, su richiesta dell’interessato, può

liquidarlo e dichiararlo compensato con altro

- compensazione volontaria opera quando i due debitori-creditori si accordano per

considerare estinti debiti reciproci, che non presentano tutte le caratteristiche

appena esaminate

20-LA CONFUSIONE

L’obbligazione si estingue per confusione quando “le qualità di creditore e di

debitore si riuniscono nella stessa persona” (es. quando il debitore diventa erede

del creditore; quando una società incorpora un’altra società sua debitrice o

creditrice). In questo caso il creditore dovrebbe ricevere la prestazione da sé

stesso, ovvero il debitore dovrebbe pagare a se stesso.

21-LA NOVAZIONE

La novazione è l’accordo fra creditore e debitore per sostituire un’obbligazione

diversa a quella originaria, che si estingue. La nuova obbligazione deve

differenziarsi da quella estinta per l’oggetto o per il titolo: la novità dell’oggetto o del

titolo è il requisito oggettivo della novazione.

C’è una chiara analogia con la datazione in pagamento (par. 7), ma è chiara anche

la differenza: la datazione in pagamento non fa nascere nessuna nuova

obbligazione, se attuata, si limita ad estinguere l’originaria (e unica) obbligazione.

La nuova obbligazione, grazie alla novazione, è il vantaggio che il creditore riceve

in cambio di quella estinta, ma la nuova obbligazione è un’obbligazione diversa che

non garantisce le stesse garanzie di quella precedente.

Per questo la novazione può anche essere rischiosa per il creditore: di qui il

requisito soggettivo della novazione (detto animus novandi) concepito che tutela il

creditore, “la volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo

non equivoco”.

La nuova obbligazione è pur sempre collegata con l’obbligazione precedente:

nasce proprio per sostituire quest’ultima. La legge ne tiene conto, a tutela del

debitore: se l’obbligazione originaria risulta inesistente, la novazione è senza

effetto; e se l’obbligazione originaria deriva da un titolo annullabile, la novazione è

valida solo a patto che il debitore abbia assunto un nuovo debito pur conoscendo il

difetto del titolo originario.

La novazione è caratterizzata da un’altra differenza, la novazione il cui effetto è di

estinguere l’obbligazione si chiama novazione oggettiva. Da essa si distingue la

novazione soggettiva la cui novità rappresenta la persona del debitore, perché “un

nuovo debitore è sostituito a quello originario, che viene liberato”, essa produce un

effetto diverso rispetto a quella oggettiva: non estingue l’obbligazione, ma la lascia

vivere, semplicemente modificandone il soggetto passivo.

22-LA REMISSIONE

La remissione è l’atto con cui il creditore rinuncia al proprio credito, l’obbligazione si

estingue e il debitore è liberato: effetto che si produce quando la remissione è

comunicata al debitore.

Bisogna però rispettare l’autonomia del debitore, che può infatti rifiutare la

remissione, comunicando al creditore, entro un congruo termine, di non volerne

approfittare. La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal

creditore al debitore, è sufficiente a provare che il debito è stato rimosso. Invece la

rinuncia del creditore alle garanzie del credito non fa presumere la liberazione del

debitore dal credito.

Qual’è l’interesse del creditore a fronte della perdita del suo credito? La remissione

è un atto libero e volontario, e se il creditore ha fato questa scelta in maniera libera

e volontaria, si suppone che l’abbia fatto per qualche interesse o ragione p

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
229 pagine
7 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Matteop97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Bucelli Andrea.