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Il diritto

Il diritto privato nel sistema giuridico

Di cosa si occupa il diritto privato

Il diritto privato si occupa:

  • Delle organizzazioni create per obiettivi generali o comuni a più persone, che il singolo individuo non potrebbe realizzare agendo in modo isolato. Considera inoltre i rapporti interni a questa e quelli fra l’organizzazione e il mondo esterno.
  • Dei beni, cioè delle entità capaci di soddisfare interessi e bisogni umani. In particolare dell’uso dei beni, stabilendo come questi possono essere utilizzati.
  • Di debiti e crediti, ovvero dei rapporti tra debitore (obbligato a dare qualcosa nell’interesse di un altro) e il creditore (l’altro).
  • Di contratti: il principale strumento legale per movimentare risorse e realizzare operazioni economiche.
  • Dei danni, infatti quando qualcuno subisce l’aggressione di un suo bene, il diritto privato stabilisce se questa perdita rimane a carico del danneggiato o se quest’ultimo la può riversare su un terzo.
  • Delle attività economiche organizzate, svolte da operatori economici professionali che producono beni o servizi per scambiarli sul mercato.
  • Della famiglia, ovvero delle relazioni tra marito e moglie e fra genitori e figli, sia negli aspetti economici che in quelli personali.
  • Delle successioni per causa di morte, cioè di quello che accade ai beni, ai crediti o ai debiti di una persona dopo il suo decesso.

La funzione del diritto privato: interessi e conflitti

Il diritto privato si occupa di questi fenomeni allo scopo di regolarli e cioè di indirizzare il comportamento degli uomini verso un modo che sia socialmente desiderabile. Tale logica si può capire meglio se si parla di interessi, cioè la tensione dell’uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i suoi bisogni, infatti spesso può essere che l’interesse di uno può risultare incompatibile con l’interesse di un altro così da crearsi un conflitto tra i portatori degli interessi in contrasto. La funzione del diritto privato è proprio quella di risolvere tali conflitti e se possibile prevenirli. Tale funzione è molto importante perché evita ai cittadini di fare giustizia da sé. Inoltre, il diritto privato si occupa sia di interessi di tipo economico-materiale (es: la proprietà di una casa) ma anche di interessi di tipo morale (es: onore).

Diritto oggettivo e diritti soggettivi

Questo tipo di diritto ha un senso oggettivo (diritto oggettivo) ed è un complesso di norme giuridiche. Ma esiste anche un senso soggettivo (diritto soggettivo) che significa potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro. Fra questi due elementi c’è una connessione molto stretta, infatti i diritti soggettivi dipendono dal diritto oggettivo: è il diritto oggettivo che stabilisce quali sono, a chi spettano e in che cosa consistono i diritti soggettivi.

Le norme giuridiche

Le norme giuridiche sono lo strumento principale con cui il diritto cerca di influire sui comportamenti umani al fine di sistemare i vari interessi. La norma giuridica funge attraverso la combinazione di tre elementi: regola, sanzione, apparato.

La norma consiste prima di tutto in una regola che generalmente è di condotta ed è indirizzata agli uomini per orientare il comportamento nel senso desiderato. Talora questa non sia osservata, è necessario l’uso di una sanzione, cioè la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola. Di solito, tale violazione è anche lesione di interesse e quindi in alcuni casi la sanzione deve anche ripristinare l’interesse leso e può avere dei ruoli diversi:

  • Ruolo satisfattivo: soddisfa in modo diretto e pieno l’interesse leso (es: mancato pagamento debiti).
  • Ruolo compensativo: compensa la vittima della violazione con un surrogato di valore economico equivalente all’interesse leso (es: quadro distrutto).
  • Ruolo punitivo: se la sanzione non può né ripristinare l’interesse leso né compensarlo con un valore equivalente, bisogna intervenire punendo il comportamento riprovevole.
  • Ruolo deterrente o preventivo: la paura di subire delle conseguenze legali e non, indurrà i diretti interessati a non violare le regole. È un ruolo presente in tutti e tre i ruoli precedenti.

Ma l’intervento della sanzione apre un altro problema: chi la applica? Come? Con quali strumenti? A ciò provvedono appositi apparati, ovvero pubblici funzionari che devono verificare eventuali violazioni delle regole, applicando le sanzioni secondo procedure stabilite dal diritto stesso. Senza questo sistema di apparati, la sanzione non potrebbe operare e senza sanzione la regola rischierebbe di essere vana.

L'applicazione delle norme giuridiche: la fattispecie

Applicare una norma giuridica significa formulare un giudizio e quindi implica l’incrocio tra un dato empirico (realtà) e un dato giuridico (norma). Le norme però sono generali (indirizzate a una moltitudine indeterminata di destinatari) e astratte (applicabili a un numero indeterminato di situazioni concrete). Proprio la situazione concreta si ha nel momento in cui la norma deve essere applicata. Viene in gioco il concetto di fattispecie (‘immagine del fatto’) infatti, solitamente, la norma contiene la descrizione di un fatto, definito da alcuni elementi caratterizzanti che è la fattispecie astratta che serve per inquadrare al suo interno una fattispecie concreta. Quindi, la qualificazione della fattispecie è quando si verifica che ad una fattispecie astratta corrisponde una fattispecie concreta. Può però accadere che per individuare il trattamento giuridico di una fattispecie concreta, occorra fare riferimento a due o più norme, coordinandole fra loro. Così facendo si garantisce uguale trattamento ai destinatari delle norme poiché le norme sono indirizzate a un individuo generale. Ciò però non toglie che si facciano norme speciali, eccezionali o singole.

L'interpretazione delle norme giuridiche

Applicare la norma significa stabilire se la fattispecie concreta di cui ci si occupa corrisponde alla fattispecie astratta descritta dalla norma stessa ma ciò è complicato perché il fatto da analizzare spesso ha varie sfumature e complessità diverse o perché la norma non è formulata in modo abbastanza chiaro. Quindi, per applicare la norma, questa deve essere prima interpretata ovvero dobbiamo identificare il giusto significato delle parole. Il problema sorge quando norme sono ambigue e quindi si ha:

  • Interpretazione restrittiva, che dà alle norme un significato più limitato rispetto ad altri possibili.
  • Interpretazione estensiva, che individua un significato più ampio rispetto ad altri possibili.

Norma può quindi significare cose diverse: testo (insieme delle formule linguistiche) o precetto (significato da attribuire al testo).

Criteri, limiti e spazi di interpretazione

L’interpretazione delle norme è un’attività regolata dal diritto e non dall’arbitrio di chi le interpreta e per questo ci sono due criteri di interpretazione:

  • Criterio letterale, secondo cui le norme vanno interpretate secondo il comune significato che il testo ha nella lingua italiana.
  • Criterio logico, porta a scegliere, fra i vari significati, quello che meglio corrisponde all’intenzione del legislatore. Tale concetto può essere:
    • Soggettivo, si riferisce a intenti manifestati da coloro che hanno formulato la norma ma ciò è poco realistico perché il legislatore è un insieme di tante persone e non un singolo.
    • Oggettivo, cioè come lo scopo che la norma mira a realizzare e si parla di criterio teleologico.

L’interpretazione può essere aiutata anche dal criterio sistematico, che tiene conto delle altre norme giuridiche collegate alla norma da interpretare, e dal criterio storico, secondo cui l’interprete confronta la norma con quelle precedenti della stessa materia. L’interprete ha comunque dei margini di libertà e discrezionalità e quindi lo stesso testo può ricevere interpretazioni diverse; e il grado di autonomia è maggiore se i testi si basano su concetti ampi ed elastici come ‘correttezza’ o ‘ingiustizia’, chiamati clausole generali. A ciò si lega quindi il tema della certezza del diritto, cioè la possibilità di prevedere le conseguenze di un fatto. Così facendo, si permette a chiunque di sapere quali sono i diritti e i suoi obblighi e come la norma verrà interpretata. Ma la certezza è un’esigenza proprio come lo è il cambiamento e spesso fra queste due esigenze può nascere un contrasto. Quindi un problema del diritto è proprio trovare il giusto equilibrio fra certezza e cambiamento.

Le lacune del diritto e l'analogia

Visto che la completezza dell’ordinamento giuridico è un ideale irrealizzabile, il diritto può avere delle lacune per cui, a una determinata fattispecie concreta non corrisponde alcuna norma. In questo caso si utilizzano le analogie, cioè l’applicazione di una norma che regola un caso simile per un fatto finora mai verificato. Però secondo l’articolo 14, il divieto di analogia vale le norme penali, il cui campo di applicazione deve essere delimitato in modo preciso e rigoroso.

L'argomentazione giuridica

Attraverso l’argomentazione giuridica, il giurista cerca di persuadere qualcun altro che la sua soluzione giuridica sia corretta in base alle norme. Oltre che dell’interpretazione e dell’analogia, l’argomentazione utilizza anche alcuni meccanismi logici, detti ‘argomenti’. Fra questi ci sono l’argomento ‘a contrariis’ (se esiste conseguenza per A, questa non varrà per B,C,D…) e l’argomento ‘a fortiori’ (se esiste conseguenza per A, questa vale anche per B se presenta caratteristiche più forti). In USA esiste anche l’argomentazione politica, per cui si dice che una determinata soluzione è la più opportuna e desiderabile (in base all’aver analizzato le conseguenze economiche) anche se non corrisponde a norme esistenti.

Gli interpreti delle norme e la giurisprudenza

Esistono vari tipi di interpretazione:

  • Interpretazione autentica: è fatta da una norma di grado pari o superiore a quello della norma interpretata.
  • Interpretazione giudiziale: è fatta dai giudici e decidono chi ha torto o ragione (giurisprudenza).
  • Interpretazione amministrativa: è fatta dagli organi della pubblica amministrazione competenti ad occuparsi delle materie a cui si riferiscono le norme.
  • Interpretazione dottrinale: è fatta dagli studiosi del diritto.

In alcuni sistemi giuridici vale il principio del precedente vincolante secondo cui le interpretazioni delle norme, date dai giudici di grado superiore vincolano i giudici di grado inferiore (diritto fatto dai giudici). In Italia, invece, un tribunale è libero di interpretare le norme in modo diverso dalle Corti superiori ma, ciò non toglie che gli orientamenti dei giudici abbiano una grandissima influenza nel determinare i significati della norma.

Il diritto privato e il diritto pubblico

Diritto privato e diritto pubblico

Le norme dell’ordinamento giuridico si dividono in norme di diritto privato e norme di diritto pubblico. Il primo si ispira ai principi dell’autonomia delle persone e della parità fra loro, mentre, il secondo riguarda i principi opposti: soggezione e subordinazione di qualcuno a qualcun altro. In altre parole, il diritto pubblico è il complesso delle norme che attribuiscono a una pubblica autorità di incidere sugli interessi delle persone anche contro la loro volontà (es: espropriazione). Invece, il diritto privato, si basa sull’autonomia delle persone, che lascia libere di agire nel proprio interesse senza subire imposizioni esterne. Dunque si ispira all’idea che le persone siano su un piano di uguaglianza (es: contratto).

Il diritto privato come diritto comune

Quindi il diritto privato è anche detto ‘diritto comune’ poiché può applicarsi sia a persone private che agiscono per fini privati che ad apparati pubblici che agiscono per interessi pubblici. Ma ‘comune’ anche perché si applica generalmente a tutti i rapporti e tutte le situazioni (tranne norme particolari). Quindi, si può dire che il diritto privato è la regola, e il diritto pubblico è l’eccezione.

Diritto privato e diritto pubblico: dallo stato liberale allo stato sociale

Oggi fra i due campi ci sono connessioni e interferenze continue tanto che una stessa situazione può essere regolata, allo stesso tempo, sia dal diritto pubblico che da quello privato. Un tempo, però, le due sfere erano ben divise, infatti durante lo Stato liberale, i privati operavano liberamente e lo stato si limitava a vegliare senza interferire e ciò rendeva il diritto privato un territorio chiuso agli interventi della politica. Ma con l’avvento dello Stato sociale le cose cambiarono perché si iniziò a richiedere da parte del popolo una giustizia sociale e quindi, lo Stato, per poter accettare tale richiesta, dovette iniziare a controllare l’azione e limitare la libertà delle persone.

Individuo e collettività: il privato sociale

Per capire l’ordinamento giuridico contemporaneo prendiamo come esempio il rapporto individuo-collettività. Entrambi devono essere tutelati ma è evidente la maggior importanza della seconda sul primo e tale contrasto è evidente tutte le volte che la realizzazione dell’interesse individuale porta un danno alla collettività. Quindi, l’ordinamento dovrà cercare di conciliare gli interessi in contrasto. Ma questi due campi non sono sempre in contrasto (come si credeva in epoca liberale), infatti all’interno della collettività generale, l’individuo non è mai isolato poiché è sempre organizzato in gruppi o comunità. Tali società intermedie svolgono un ruolo molto importante per gli individui che vi appartengono poiché si frappongono fra individuo e Stato. È un fenomeno non di carattere individuale, ma sociale, e però non pubblico, ma privato e quindi si tratta di ‘privato sociale’.

Libertà e uguaglianza

Anche la coppia libertà e uguaglianza è molto significativa, infatti entrambe devono essere tutelate ma spesso i due valori rischiano di entrare in contrasto l’uno con l’altro (se si rispetta la libertà, difficilmente si rispetterà l’uguaglianza). Nel tempo i liberali erano a favore della libertà mentre i socialisti parteggiavano per l’uguaglianza. Il nostro ordinamento, invece, ha trovato il giusto punto di equilibrio, infatti, garantisce la libertà alle persone, ma gli pone anche dei limiti, qualora questi servano per obiettivi di uguaglianza fra gli uomini.

Il principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà indica il confine fra il diritto privato e il diritto pubblico. Secondo tale principio per la realizzazione di fini di interesse sociale conviene puntare in prima battuta sul diritto privato, e cioè basarsi su iniziative autonome dei soggetti; e solo in seconda battuta puntare sul diritto pubblico, cioè sugli interventi di qualche autorità pubblica. Così dicendo, si valorizza in modo netto il diritto privato su quello pubblico ma, nessuno può pensare che fini sociali come la difesa, l’ordine pubblico, l’amministrazione della giustizia ecc. possano affidarsi solamente all’azione dei privati.

Le principali aree del diritto

Le principali aree del diritto privato sono:

  • Il diritto civile è l’area più grande e si occupa di: rapporti di famiglia, successioni ereditarie, proprietà e uso delle cose, debiti e crediti, danni e risarcimenti ecc.
  • Il diritto commerciale si occupa dell’esercizio professionale di attività economiche.
  • Il diritto industriale può considerarsi un ramo del diritto commerciale e si occupa soprattutto della concorrenza fra le imprese.
  • Il diritto del lavoro si occupa dei rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.
  • Il diritto della navigazione si occupa delle attività di trasporto aereo, marittimo e per acque interne.

Le fonti del diritto privato

Le fonti del diritto e il sistema delle fonti

Le fonti del diritto sono i fattori capaci di creare norme giuridiche in un dato ordinamento giuridico. La loro funzione è fondamentale perché creando nuove norme giuridiche, esse permettono al diritto di rinnovarsi, e così adeguarsi alle condizioni ed esigenze della vita sociale, che cambiano continuamente. D’altro canto, questo rinnovamento deve avvenire in modo ordinato e controllabile. Inoltre le fonti del diritto rispondono anche ad un’altra esigenza: definire chi è abilitato a creare norme giuridiche, e in che modo deve procedere per crearle.

Nel nostro ordinamento vale il principio della pluralità delle fonti, ovvero non esiste un solo tipo di fonte del diritto, ma ne esistono tanti tipi diversi; le norme giuridiche possono essere create da autorità diverse, seguendo diverse modalità. Le fonti del diritto italiano oggi si possono ordinare così:

  • Fonti costituzionali, cioè: la costituzione e le successive leggi costituzionali.
  • Fonti primarie, cioè la legge ordinaria (approvata dal Parlamento), gli altri atti con forza di legge (il decreto legge e il decreto legislativo), le leggi regionali e i regolamenti dell’Unione Europea.
  • Fonti secondarie, cioè i regolamenti del Governo o di altre autorità amministrative.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Matteop97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Bucelli Andrea.
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