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14-LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE: IL PRINCIPIO NOMINALISTICO,
DEBITI DI VALUTA E DEBITI DI VALORE
Le obbligazioni pecuniarie sono quelle in cui la prestazione consiste nel pagare una
somma di denaro, un primo problema si lega al fenomeno dell’inflazione e della
progressiva perdita di valore reale (potere di acquisto) della moneta.
Vale la risposta che applica il principio nominalistico secondo cui “i debiti pecuniari
si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento
e per il suo valore nominale”. vale un’importante eccezione: i debiti per le
retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Nel condannare il datore di lavoro al
pagamento, il giudice deve infatti rivalutare automaticamente le somme relative,
sulla base dei valori Istat.
Al di fuori di questa eccezione il superamento del principio nominalistico può
realizzarsi secondo un accordo fra le parti.
Il principio nominalistico vale per i debiti di valuta, cioè per le obbligazioni che
nascono avente per oggetto una somma di denaro precisamente determinata. Altra
cosa sono i debiti di valore, anche questi sono pecuniari, che si adempiono
pagando una somma di denaro, ma nel momento in cui il debito nasce, la somma
non è determinata nel suo preciso ammontare, perché qui l’obbligazione ha per
oggetto un valore, che sarà tradotto in moneta solo al momento del pagamento. Un
debito di valore non diventa liquido non appena sia tradotto in una somma di
denaro (liquidazione del debito). Per effetto della liquidazione, l’oggetto del debito si
cristallizza in una quantità di moneta precisamente determinata: il debito di valore si
converte in debito di valuta.
15-GLI INTERESSI
Il denaro può produrre, nel tempo, altro denaro: gli interessi sono l’ulteriore denaro
prodotto, nel tempo, da una somma di denaro, e quantificato in una percentuale
della somma base (o somma capitale). Gli interessi si distinguono in varie
categorie:
- gli interessi corrispettivi sono quelli prodotti “di pieno diritto” dai “crediti liquidi ed
esigibili di somme di denaro”, questi interessi formano oggetto di un’obbligazione
accessoria che nasce a carico del debitore “di pieno diritto”, cioè automaticamente,
senza bisogno che le parti l’abbiano prevista
• gli interessi legali sono quelli che maturano automaticamente, quando le parti
non hanno previsto nulla a riguardo; ci calcolano in base al tasso legale che
viene fissato annualmente dal Ministero dell’Economia in base all’andamento
dell’inflazione
• gli interessi convenzionali sono quelli eventualmente stabiliti dalle parti del
rapporto, le quali possono concordare che la loro obbligazione pecuniaria
produca interessi. Se le parti non hanno stabilito il tasso si applica il tasso
legale, se no il tasso convenzionale (quello fissato tra le parti): se il tasso
convenzionale è superiore a quello legale, deve essere fissato per iscritto,
ove questa forma non sia rispettata si applica il tasso legale.
- gli interessi moratori sono quelli dovuti dal debitore che sia in ritardo nel
pagamento della somma dovuta, e perciò risulti costituito in mora. La loro funzione
è risarcire il creditore per il danno causatogli dal ritardo del debitore
La giurisprudenza ha creato anche un’altra categoria di interessi: gli interessi
compensativi utilizzati per la quantificazione del risarcimento del danno nella
responsabilità extracontrattuale.
16-L’ANATOCISMO
Gli interessi prodotti dalla somma capitale sono, a loro volta, una somma di denaro
dovuta dal debitore: questa somma, rappresentata dagli interessi maturati, produce
a sua volta interessi? Se la risposta è si, si ha il fenomeno dell’anatocismo (o degli
interessi composti, o della capitalizzazione degli interessi).
Gli interessi producono ulteriori interessi solo se:
- sono interessi scaduti
- sono interessi maturati per almeno sei mesi
- c’è un atto espressamente diretto a ottenerli: o una domanda giudiziale del
creditore; o una convenzione fra debitore e creditore, successiva alla scadenza
degli interessi base
17-OBBLIGAZIONI PECUNIARIE, MONETA BANCARIA E MONETA
ELETTRONICA
Tradizionalmente il denaro si considerava una “cosa” mobile, questa concezione
però appartiene al passato, ed è sempre meno compatibile con gli sviluppi moderni,
infatti tende ad essere incompatibile con gli sviluppi economici, tecnologici e del
costume sociale. Sempre di più, nell’economia contemporanea, i movimenti di
denaro avvengono attraverso banche, e avvengono non in modo fisico ma con gli
strumenti dell’attività bancaria. E sempre di più queste operazioni si realizzano su
base informatica, mediante ricorso alle tecnologie dell’elettronica. Si parla al
riguardo di moneta bancaria, di moneta elettronica, di trasferimento elettronico di
fondi, che costituiscono una “nuova generazione” di mezzi di pagamento. Inoltre
quella concezione comincia ad essere incompatibile con la stessa evoluzione
legislativa.
18-LE ALTRE CAUSE DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
L’adempimento estingue l’obbligazione perché, dando al creditore l’esatta
prestazione cui egli ha diritto, realizza lo scopo dell’obbligazione stessa, che è
appunto soddisfare l’interesse del creditore. Ma ci sono altri casi, diversi
dall’adempimento, in cui pure non ha senso che l’obbligazione resti in vita, anche
se il creditore non ottiene la prestazione attesa, operano altre cause di estinzione
dell’obbligazione. Abbiamo cause satisfattive e cause non satisfattive di estinzione:
le prime danno pur sempre al creditore qualche utilità; le seconde estinguono
l’obbligazione senza alcuna utilità per il creditore. Le cause di estinzione
dell’obbligazione diverse dall’adempimento sono:
- la compensazione
- la confusione
- la novazione
- la remissione
- l’impossibilità sopravvenuta della prestazione
19-LA COMPENSAZIONE
Si estinguono per compensazione le obbligazioni che due soggetti hanno
reciprocamente, l’uno verso l’altro, per cui ciascuno è al tempo stesso debitore e
creditore dell’altro. In questo modo si soddisfa un’esigenza di semplificazione dei
rapporti, e l’interesse del creditore, che perde il credito senza ricevere la
prestazione, sta nella liberazione dal debito che a sua volta ha verso la controparte.
Esistono tre tipi di compensazione:
- compensazione legale è quella che opera automaticamente: i due debiti si
considerano estinti dal giorno stesso in cui vengono a coesistere; perché la
compensazione legale operi, i debiti devono presentare alcune caratteristiche:
• avere per oggetto prestazioni fungibili e omogenee fra loro
• essere entrambi liquidi ed esigibili
- compensazione giudiziale può operare quando uno dei due debiti non è liquido,
ma è di facile e pronta liquidazione: il giudice, su richiesta dell’interessato, può
liquidarlo e dichiararlo compensato con altro
- compensazione volontaria opera quando i due debitori-creditori si accordano per
considerare estinti debiti reciproci, che non presentano tutte le caratteristiche
appena esaminate
20-LA CONFUSIONE
L’obbligazione si estingue per confusione quando “le qualità di creditore e di
debitore si riuniscono nella stessa persona” (es. quando il debitore diventa erede
del creditore; quando una società incorpora un’altra società sua debitrice o
creditrice). In questo caso il creditore dovrebbe ricevere la prestazione da sé
stesso, ovvero il debitore dovrebbe pagare a se stesso.
21-LA NOVAZIONE
La novazione è l’accordo fra creditore e debitore per sostituire un’obbligazione
diversa a quella originaria, che si estingue. La nuova obbligazione deve
differenziarsi da quella estinta per l’oggetto o per il titolo: la novità dell’oggetto o del
titolo è il requisito oggettivo della novazione.
C’è una chiara analogia con la datazione in pagamento (par. 7), ma è chiara anche
la differenza: la datazione in pagamento non fa nascere nessuna nuova
obbligazione, se attuata, si limita ad estinguere l’originaria (e unica) obbligazione.
La nuova obbligazione, grazie alla novazione, è il vantaggio che il creditore riceve
in cambio di quella estinta, ma la nuova obbligazione è un’obbligazione diversa che
non garantisce le stesse garanzie di quella precedente.
Per questo la novazione può anche essere rischiosa per il creditore: di qui il
requisito soggettivo della novazione (detto animus novandi) concepito che tutela il
creditore, “la volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo
non equivoco”.
La nuova obbligazione è pur sempre collegata con l’obbligazione precedente:
nasce proprio per sostituire quest’ultima. La legge ne tiene conto, a tutela del
debitore: se l’obbligazione originaria risulta inesistente, la novazione è senza
effetto; e se l’obbligazione originaria deriva da un titolo annullabile, la novazione è
valida solo a patto che il debitore abbia assunto un nuovo debito pur conoscendo il
difetto del titolo originario.
La novazione è caratterizzata da un’altra differenza, la novazione il cui effetto è di
estinguere l’obbligazione si chiama novazione oggettiva. Da essa si distingue la
novazione soggettiva la cui novità rappresenta la persona del debitore, perché “un
nuovo debitore è sostituito a quello originario, che viene liberato”, essa produce un
effetto diverso rispetto a quella oggettiva: non estingue l’obbligazione, ma la lascia
vivere, semplicemente modificandone il soggetto passivo.
22-LA REMISSIONE
La remissione è l’atto con cui il creditore rinuncia al proprio credito, l’obbligazione si
estingue e il debitore è liberato: effetto che si produce quando la remissione è
comunicata al debitore.
Bisogna però rispettare l’autonomia del debitore, che può infatti rifiutare la
remissione, comunicando al creditore, entro un congruo termine, di non volerne
approfittare. La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal
creditore al debitore, è sufficiente a provare che il debito è stato rimosso. Invece la
rinuncia del creditore alle garanzie del credito non fa presumere la liberazione del
debitore dal credito.
Qual’è l’interesse del creditore a fronte della perdita del suo credito? La remissione
è un atto libero e volontario, e se il creditore ha fato questa scelta in maniera libera
e volontaria, si suppone che l’abbia fatto per qualche interesse o ragione p