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EFFICACIA DELLA LEGGE
Le leggi diventano obbligatorie solo a seguito della loro pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, entrano in vigore dopo 15 giorni da essa se non
specificato diversamente.
Le leggi cessano di avere efficacia per espressa disposizione di una legge
successiva, per referendum popolare o per sentenza della Corte
costituzionale. In questi casi si parla si abrogazione espressa, diversamente
una norma che perde efficacia per l’incompatibilità con una nuova
disposizione si dice tacitamente abrogata.
Le leggi non hanno effetto retroattivo, infatti nessuno può essere punito o
giudicato se non in forza di legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso.
INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
L’interpretazione è un’operazione condotta secondo criteri fissati dalla legge,
uno di questi è che nell’applicare la legge non si può attribuire ad essa un
significato diverso se non quello manifestato dal significato proprio delle
parole (interpret. letterale) e dall’intenzione del legislatore (interpret.
teleologica).
L’interpretazione secondo l’intenzione del legislatore può dare luogo
all’interpretazione estensiva con la quale si attribuisce alle parole della
legge un significato più ampio di quello letterale, o al contrario
l’interpretazione restrittiva con la quale si dà alle parole un significato più
ristretto di quello comune. 6