Atti e negozi giuridici
Fatti giuridici e la loro classificazione
Gli effetti sul piano del diritto si verificano sulla base di eventi che accadono nel mondo reale, della storia, ai quali una norma riconduce determinati effetti giuridici. Si dice fatto giuridico qualsiasi fatto storico che, in quanto assunto dalla norma come presupposto per la produzione di determinati effetti giuridici, diventa rilevante per il diritto.
Il fatto giuridico è individuato mediante la sintesi, effettuata dalla norma, di un fatto storico con determinati effetti giuridici. Ad esempio, la morte di una persona è, in sé considerata, un fatto storico unitario: ma sul piano del diritto come presupposto dell'apertura della successione ereditaria è un fatto giuridico. Il fatto storico e il fatto giuridico si pongono concettualmente su due piani paralleli fra di loro non comunicanti:
- Il primo si colloca nel mondo reale della storia,
- Il secondo in quello del diritto, dove rilevano soltanto gli effetti giuridici prodotti sulla base della norme giuridiche.
Nella dottrina moderna vi è una generale classificazione dei fatti giuridici, in cui si distingue fra atti giuridici e fatti giuridici in senso stretto:
- Gli atti giuridici sono i fatti che, posti in essere dall'uomo, vengono valutati in base alla coscienza e alla volontà dell'agente;
- Tutti gli altri fatti giuridicamente rilevanti sono fatti giuridici in senso stretto.
Atti leciti e illeciti
All'interno degli atti giuridici, si procede poi a una fondamentale distinzione in base alla valutazione fatta dall'ordinamento dello scopo che l'agente si propone:
- Se lo scopo perseguito è valutato positivamente e considerato meritevole di tutela, si hanno gli atti leciti;
- Se invece è valutato negativamente e sottoposto a sanzioni che tendano ad evitarne la ripetizione, si hanno gli atti illeciti.
Per gli atti leciti si ha, nella dottrina moderna, una fondamentale distinzione, che si fonda sulla considerazione dell’elemento psicologico dell’agente, a seconda che si tenga conto soltanto della sfera della coscienza o anche di quella della volontà. Su questa base si differenziano le dichiarazioni di scienza dalle dichiarazioni di volontà:
- Le prime sono dichiarazioni rappresentative od enunciative, con cui il soggetto enuncia un fatto che è a sua conoscenza;
- Le seconde sono dichiarazioni precettive: egli formula per sé e/o per altri un comando, una direttiva per l’agire.
Negozi giuridici e atti giuridici in senso stretto
Questa differenziazione parzialmente coincide con un'ulteriore distinzione fra gli atti giuridici: quella fra negozi giuridici ed atti giuridici in senso stretto:
- Per negozio giuridico s’intende ogni dichiarazione di volontà alla quale l’ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici. La caratteristica essenziale del negozio giuridico sta nel fatto che assume particolare rilievo lo scopo pratico voluto e perseguito dalle parti, dunque gli effetti del negozio non si producono, o possono venir eliminati, quando il nesso fra negozio e scopo non sussista o sia viziato;
- Nell’atto giuridico in senso stretto, invece, gli effetti si producono soltanto in base alla coscienza ed alla volontà della dichiarazione, senza considerare lo scopo pratico perseguito dalle parti.
I soggetti del negozio giuridico
Fra gli elementi del negozio giuridico si distinguono elementi essenziali ed accidentali:
- Elementi essenziali del negozio sono quelli senza di cui il negozio giuridico in generale e, più specificatamente, un dato tipo di negozio non possono venir in essere;
- Elementi accidentali sono quelli aggiunti dalle parti agli elementi essenziali: fra questi hanno particolare rilievo alcune figure tipiche, come la condizione ed il termine, nonché nei negozi a titolo gratuito, il modus od onere.
Accanto a questa fondamentale distinzione, v’è una tradizionale tripartizione degli elementi del negozio in essentialia, naturalia, accidentalia negotii. Se gli essentialia e gli accidentalia negotii coincidono con gli elementi essenziali ed accidentali, i naturalia negotii non sono invece elementi, bensì effetti del negozio, che si producono in base alla volontà delle parti diretta agli elementi essenziali, senza che tali effetti debbano essere presi specificamente in considerazione e voluti dalle parti, le quali possono però escluderli con apposita clausola.
Come gli altri atti giuridici, nel negozio giuridico è necessaria la presenza di uno o più soggetti che lo pongano in essere. Perché il negozio possa avere efficacia i soggetti debbono avere determinati requisiti. È in primo luogo necessaria la capacità di agire e le cause che totalmente o parzialmente la escludono sono: l’età (pupilli e minores), sesso (mulieres), infermità mentale (furiosi), aspetti caratteriali (prodigus).
I soggetti che pongono in essere un negozio giuridico sono le parti dello stesso. Il concetto di parte non coincide però con quello di persona che partecipa al negozio: più soggetti possono integrare una sola parte quando rappresentino un unico centro d’interessi. A seconda del numero delle parti, si classificano i negozi giuridici in negozi unilaterali, bilaterali o plurilaterali, in quanto il tipo di negozio preveda una oppure due o più parti:
- Esempi di negozi unilaterali sono, ad esempio, quelli testamentari o la promessa al pubblico (pollicitatio);
- Il negozio bilaterale è l’accordo fra due o più parti volto a creare, modificare od estinguere rapporti giuridici (e si ha un negozio plurilaterale quando le parti, come può accadere nella società, siano più di due): se si tratta di rapporti patrimoniali, si ha la figura del contratto: in diritto romano esiste una categoria denominata contractus, limitata però agli atti con efficacia obbligatoria, non rientrandovi quelli ad effetti reali, quali la traditio o la mancipatio.
Fra i negozi unilaterali hanno una posizione particolare le dichiarazioni recettizie, in cui la dichiarazione unilaterale della parte deve essere portata a conoscenza di un destinatario determinato, perché essa abbia efficacia. Nel diritto romano, in alcuni negozi formali, la dichiarazione viene emessa solo da una parte, mentre l’altra parte è presente, e deve essere in grado di percepire la dichiarazione della controparte, ma tace, come accade nella mancipatio e nell’in iure cessio, nella dotis dictio e nella promissio iurata liberti. Dal punto di vista moderno si tratta di un silenzio da valutarsi come manifestazione tacita di volontà diretta all’adesione al negozio.
La manifestazione della volontà e la sua forma
La struttura del negozio giuridico consiste nella manifestazione di volontà delle parti. La volontà si manifesta mediante la dichiarazione. Si distingue fra negozi dichiarativi e non dichiarativi, o meglio fra dichiarazioni negoziali (dichiarazioni espresse) e comportamenti negoziali non dichiarativi (dichiarazioni tacite), dato che nei negozi bilaterali a forma libera una parte può manifestare la propria volontà mediante una dichiarazione, l’altra mediante un comportamento non dichiarativo.
Si ha dichiarazione espressa, quando l’assetto d’interessi, voluto dalle parti, viene manifestato mediante l’impiego di una struttura di discorso, verbale o scritta. Dichiarazioni tacite sono tutte le altre in cui l’adesione al contenuto precettivo nel negozio viene manifestata in modo diverso che mediante una dichiarazione espressa, in quanto dal comportamento tenuto si ricava in modo inequivoco la volontà della parte diretta in tal senso. La dichiarazione tacita può anche consistere nella stessa attuazione al contenuto precettivo del negozio, ed allora si può parlare di negozi d’attuazione, come nel caso dell’occupazione della res nullius.
Nei negozi unilaterali è sufficiente che l’unica parte emetta la dichiarazione o tenga il comportamento concludente perché il negozio venga in essere. Nel negozio bilaterale, è invece necessario che esistano e s’incontrino le manifestazioni di volontà di entrambi le parti.
La forma del negozio è il modo in cui la dichiarazione negoziale od il comportamento concludente si presentano nella realtà esterna, senza di che il negozio stesso non può avere effetti. La forma assume particolare interesse nei negozi a forma vincolata che si contrappongono a quelli a forma libera. Nei primi, l’ordinamento fissa vincoli e modalità in relazione al modo in cui il negozio deve essere posto in essere, mentre nei secondi lascia alle parti la libertà di scegliere la forma che ritengono più opportuna.
Fra gli atti natura patrimoniale, negozio a forma libera è il pactum con il quale la vittima di un delictum rinuncia ad esperire l’azione penale contro l’offensore: nell’ambito dei negozi traslativi, la traditio, atto di trasferimento delle res nec mancipi, è negozio a struttura reale, che prevede la consegna materiale della cosa. Tutti gli altri negozi patrimoniali hanno forma verbale o gestuale. Questi aspetti coesistono nei c.d. gesta per aes et libram, che come mancipatio, servono a trasferire la proprietà di una cosa o il mancipium su una persona libera; come nexum e solutio per aes et libram, a creare una responsabilità e ad estinguerla. Una forma verbale, che crea una responsabilità contrattuale, è quella della sponsio. Originariamente un giuramento. L’in iure cessio è un’applicazione indiretta del processo delle legis actiones a fini negoziali ed ha quindi anch’essa una forma verbale e gestuale.
Probabilmente, già nel II sec. a.C. a Roma le transazioni più importanti venivano documentate per iscritto, ma tale documentazione ha soltanto una funzione probatoria e non costitutiva. Per documento costitutivo, s’intende quello la cui redazione è prevista come forma vincolata per un certo tipo di negozi. Si distingue un altro tipo di documento costitutivo, quello dispositivo, in cui, oltre ad avere funzione costitutiva, l’atto scritto è necessario per far valere i diritti nascenti dal negozio in esso documentato, i quali sono incorporati nel documento stesso: è ciò che, attualmente, accade per i titoli cambiari.
Il tipico documento probatorio romano è, nel periodo classico, la testatio, in cui in modo più o meno analitico, vengono descritte, in terza persona, le attività svolte dalle parti, ivi comprese le loro dichiarazioni. Si tratta quindi di un documento in forma oggettiva e di un documento testimoniale, perché è essenziale che i fatti documentati avvengano alla presenza di 5 testimoni, i quali, sigillando le tavolette cerate, garantiscono l’autenticità del documento e la veridicità di quanto in esso attestato.
La testatio, redatta su due o più tavolette cerate, prevede poi una doppia scrittura: l’una aperta (scriptura exterior), che permette di consultarne in ogni occasione il contenuto; l’altra chiusa (scriptura interior), che, aperta in caso di contestazioni, permette il controllo dell’autenticità del documento stesso. La forza probatoria del documento sta nella possibilità di richiamare i testimoni perché riconoscano, prima della di sigillatura, i loro sigilli.
Viene introdotto a Roma un altro tipo di documento: il chirographum (dal greco: scritto di proprio pugno). Si tratta di un documento in forma soggettiva, in cui la parte espone, in prima persona, il contenuto del negozio o della dichiarazione: la forza probatoria dipende dall’autografia della parte. Anche il chirografo, scritto su tabulae ceratae presenta una scriptura exterior ed una interior, sigillata da colui che emette il documento stesso.
Dopo vi furono mutamenti profondi in materia, introdotti nel tardo-antico, il documento assolveva praticamente ad una funzione costitutiva. Si ha anzitutto una rapida decadenza delle forme tipiche del ius civile: scompaiono i gesta per aes et libram, nonché le obligationes litteris contractae del periodo classico; di quelle verbis contractae rimane formalmente in vita solo la stipulatio, rapidamente degenerata ad atto a forma scritta, ed anche il testamento diviene un negozio a forma esclusivamente scritta. Successivamente Giustiniano ammette per molti negozi l’alternativa fra la conclusione mediante un atto scritto (in scriptis) o senza di esso (sine scriptis).
Il contenuto e la causa del negozio
La manifestazione di volontà, che ne integra la struttura, ha per...