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Specialis.Nell'Exceptio Doli Generalis
Il comportamento doloso non consisteva in un inganno, bensì in un contegno contrario alla bona fides oggettiva, al generico dovere di correttezza.
Il Dolus Bonus è l'esaltazione dei pregi della propria cosa da parte di chi vuole farne oggetto di un contratto: i Romani distinguono fra cose dette dal venditore per raccomandare la propria merce e quelle dette per ingannarlo.
Il dolo deve indurre la parte in un errore determinante si fini della formazione della volontà negoziale, dunque la parte ingannata, senza tale errore, non avrebbe concluso il negozio, o lo avrebbe fatto a condizioni diverse.
La Violenza
La violenza è un'attività che si concreta in minacce o pressioni gravi che inducono una parte a concludere il negozio. E si distinguono 2 diversi comportamenti:
- La violenza assoluta (fisica)
- Quella relativa (morale). Solo quest'ultima costituisce un vizio che incide
Sulla formazione della volontà, poiché nella violenza assoluta è esclusa la volontarietà del comportamento negoziale.
La VIOLENZA ASSOLUTA consiste nel fatto che, in virtù dell'azione fisica di un'altra persona, un soggetto compie un atto che si presenta all'apparenza come un comportamento negoziale, dichiarativo o non dichiarativo, che non risulta però imputabile alla sua volontà. (il caso più frequentemente fatto è che qualcuno afferri l'altrui mano e le faccia, a forza, vergare una firma su un atto scritto). La mancanza della volontarietà del comportamento esclude che l'atto possa raggiungere qualsiasi efficacia.
Nella VIOLENZA RELATIVA, il soggetto è posto nell'alternativa di compiere un determinato negozio o di subire un danno ingiusto: la dichiarazione negoziale è estorta attraverso una minaccia, e le fonti romane parlano, a tale proposito, di VIS (VIOLENZA) o di METUS (TIMORE).
Anche se la violenza sia esercitata attraverso un'azione fisica si tratta sempre di violenza relativa, perché il soggetto è comunque posto nell'alternativa di continuare a subire la tortura o di aderire all'atto richiesto. Per essere giuridicamente rilevante, la violenza morale o fisica deve consistere in una minaccia grave ed ingiusta e si deve tener distinta dalla minaccia di far valere un diritto. Sul piano del diritto civile, il metus non poteva invalidare i negozi solenni ed astratti. Assumono una posizione particolare i contratti tutelati da sudicia bonae fidei, il negozio estorto con violenza non produce di per sé effetti, perché l'avvalersi di un tale atto è contrario alla bona fides che regge le obbligazioni delle parti. Al di fuori dei rapporti tutelati da iudicia bonae fidei, era necessario l'intervento del pretore. Nell'editto adrianeo, la tutela pretoria contro la violenza prevede un RESTITUTIO IN INTEGRUM.L'ACTIO QUOD METUS CAUSA GESTUM ERIT (l'azione in relazione a quanto è stato fatto a causa di violenza) e l'EXCEPTIO METUS. L'ACTIO QUOD METUS CAUSA è un'azione pretoria, con FORMULA IN FACTUM CONCEPTA ed ARBITRARIA, di natura originariamente penale e poi ricompressa fra le ACTIONES MIXTAE: essa va esperita entro un anno da quando la parte interessata ha avuto la possibilità di esercitarla, e porta ad una condanna al QUADRUPLUM, commisurato in un primo momento al valore della cosa estorta, e poi all'interesse dell'attore a che l'estorsione non fosse avvenuta. Proprio perché si tratta di un'azione arbitraria, il convenuto poteva evitare l'onerosa condanna, soddisfacendo l'interesse dell'attore sulla base del IUSSUM DE RESTITUENDO emanato dal giudice privato. A differenza dell'ACTIO DE DOLO, l'ACTIO QUOD METUS CAUSA non ha natura sussidiaria, e quindi può essere esperita anche se
Sussistono altri mezzi giudiziari a tutela della parte che ha subito la violenza. Anche se il negozio fosse avvenuto a causa della violenza esercitata da un terzo, il contraente il cui consenso era stato estorto poteva opporre l'EXCEPTIO METUS alla controparte, ancorché ignara del fatto. La minaccia deve essere, anzitutto, attuale e portata seriamente: non basterebbe quindi il semplice sospetto o timore di una violenza futura. Essa deve consistere in un danno serio alla persona della parte o dei suoi familiari.
L'ILLEGALITÀ DEL NEGOZIO. Il negozio può essere invalido perché illecito: ciò può dipendere dal fatto che il negozio stesso violi un divieto di legge o, comunque, una norma inderogabile, o dalla contrarietà del negozio stesso al buon costume. Nell'esperienza romana esiste una serie di divieti posti da statuizioni normative espresse: LEGES ROGATAE o SENATUSCONSULTA con effetti civili. In questo caso, il negozio è colpito da.
nullità) del fondo. In generale, possiamo dire che la nullità di un negozio giuridico può essere determinata da diversi fattori, come la mancanza di uno dei requisiti essenziali del negozio stesso, l'illiceità dell'oggetto o la violazione di una norma di legge. Nel caso specifico dei negozi astratti, la nullità può essere determinata dal mancato raggiungimento dello scopo perseguito attraverso la convenzione sottostante. Se il divieto colpisce solo lo scopo, il negozio astratto non risulta vietato dalla legge e quindi non si verifica la nullità sul piano del diritto civile. In questo caso, l'invalidità può essere rilevata solo in base al diritto onorario. Tuttavia, se è vietato l'effetto del negozio astratto in sé considerato, indipendentemente dal contenuto e dalle modalità dell'assetto d'interessi sottostante, si verifica una diversa situazione. Ad esempio, nell'oratio Severi è prevista la nullità delle alienazioni di fondi del pupillo, anche se fatte dal tutore o con la sua assistenza, senza l'autorizzazione prescritta del pretore. In questo caso, l'effetto traslativo in sé considerato è preso in considerazione e quindi sia la traditio che la mancipatio (o l'in iure nullità) del fondo sono nulle. In conclusione, la nullità di un negozio giuridico può essere determinata da diversi fattori e può variare a seconda delle circostanze specifiche del caso.disposizione dalle fonti del diritto per regolare gli effetti dei negozi giuridici. Essa consiste nell'evento futuro e incerto di cui dipende l'efficacia o la cessazione del negozio stesso. Nel contesto del diritto romano, si fa riferimento alla "fraus legis facta" per indicare gli atti compiuti in frode ad un divieto di legge. I giuristi considerano come "fraus legi" gli atti che non rientrano direttamente nel tenore letterale del divieto, ma che, in casi gravi, vengono colpiti dalla nullità in quanto fatti in frode alla legge. Inoltre, sono considerati illeciti anche i negozi contrari al buon costume, definiti come "contra bonos mores". L'illiceità può riguardare sia l'oggetto in senso stretto del negozio, ad esempio quando si promette una prestazione illecita (come l'obbligazione di uccidere una persona da parte di un sicario), sia la causa che produce l'illiceità, quando lo scopo perseguito va contro il buon costume. Tra gli elementi accidentali del negozio, la dottrina ha elaborato una teoria generale solo per la condizione, il termine e il modo. La condizione rappresenta uno degli strumenti più efficaci messi a disposizione dalle fonti del diritto per regolare gli effetti dei negozi giuridici. Essa consiste nell'evento futuro e incerto di cui dipende l'efficacia o la cessazione del negozio stesso.Disposizione delle parti per adattare alle concrete necessità della vita reale i singoli tipi di negozio. Essa collega l'efficacia del negozio stesso all'avverarsi di un evento futuro ed incerto: le parti vogliono porre immediatamente in essere un determinato assetto d'interessi, destinandolo però, ad aver efficacia o definitiva efficacia solo se si verificherà la situazione dedotta nella clausola.
Si riscontrano alcune distinzioni. Innanzitutto quella fra le CONDIZIONI AFFERMATIVE e NEGATIVE. Nella generica allusione ad un fatto futuro ed incerto si ricomprende sia il verificarsi sia il non verificarsi di un evento:
- Nelle CONDIZIONI AFFERMATIVE se ne prende in considerazione il verificarsi: (se la nave verrà dall'asia);
- Nelle CONDIZIONI NEGATIVE il mancato verificarsi: (se la nave non verrà dall'asia).
Poi si distingue fra CONDIZIONI SOSPENSIVE e RISOLUTIVE:
- La CONDIZIONE SOSPENSIVA subordina l'inizio degli effetti
del negozio al verificarsi di un fatto futuro ed incerto;
La CONDIZIONE RISOLUTIVA subordina ad esso la cessazione degli effetti stessi.
Si distingue poi fra CONDIZIONI CASUALI, POTESTATIVE e MISTE.
Le CONDIZIONI CASUALI sono quelle il cui avveramento dipende esclusivamente dal caso, ivi compresa la volontà del terzo, non coinvolgendo quella di una delle parti del negozio.
Nelle CONDIZIONI POTESTATIVE l'avveramento dipende dalla volontà di una delle parti del negozio.
Mentre nelle CONDIZIONI MISTE esso dipende congiuntamente dalla volontà di una delle parti e dal caso.
Fra le condizioni potestative si distinguono poi, quelle MERAMENTE POTESTATIVE, in cui la volontà della parte di dar effetto o di non dare effetto al negozio non dipende da una scelta che abbia una qualche importanza sul piano socio-economico: in qualsiasi modo formulata, essa equivale sempre a quelle "se vorrai" o "se vorrai". Il negozio è nullo,
perché l'efficacia non ne può essere subordinata ad una futura e totalmente discrezionale volizione della parte. Nella dottrina moderna si contrappongono poi le CONDIZIONI PROPRIE a quelle IMPROPRIE. Quest'ultima categoria viene in effetti adoperata in 2 significati differenti. Nel 1°, si dicono CONDIZIONI IMPROPRIE le clausole che subordinano l'efficacia del negozi giuridico ad un fatto presente o passato, che le parti non sanno se sia o meno verificato, si stia o meno verificando, (condizione riferita al presente od al passato). Mentre nella CONDIZIONE IN SENSO PROPRIO vi è un'incertezza oggettiva, connessa al carattere futuro ed incerto dell'evento dedotto nella clausola, qui viene a mancare lo stato di dipendenza. In un 2° significato, si parla di CONDIZIONE IMPROPRIA per indicare quei fatti, futuri ed incerti, che determinano l'inizio o la fine degli effetti del negozio non in base alla volontà delle parti, bensì
ad una norma giuridica: si tratta della c.d. CONDICIO IURIS (o CONDIZIONE DI DIRITTO). Rispetto alla condizione propria, non manca qui la pendenza, ma la subordinazione degli effetti del negozio al fatto futuro ed incerto non dipende da una clausola negoziale voluta dalle parti. (Ad es. nella DOTIS DICTIO, come modo di costituzione della dote, l'efficacia del negozio dipende dalla conclusione del matrimonio). Diversa dalla condictio iuris è la c.d CONDICTIO TACITA, la CONDIZIONE TACITA, in cui la subordinazione degli effetti del negozio ad un fatto futuro ed incerto non si desume da una previsione espressa delle parti, bensì dalla complessiva valutazione delle circostanze della fattispecie. Vi è inoltre la distinzione fra CONDIZIONI POSSIBILI ed IMPOSSIBILI, LECITE ed ILLECITE:- E' IMPOSSIBILE una condizione, se il fatto dedotto nella clausola non poteva, al momento del negozio, verificarsi (anche se dopo è divenuto possibile);
- POSSIBILE nel casocontrario.Si distingue fra IMPOSSIBILITÀ NATURALE (se t