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Nozioni introduttive

Il rapporto giuridico si definisce come ogni relazione tra due o più soggetti, regolata dal diritto, che pone ciascuno dei due soggetti in una situazione giuridica soggettiva, la quale può essere:

Situazioni giuridiche attive

Attiva = per fare riferimento alla posizione in cui si trova la parte avvantaggiata, il cui interesse è protetto dal rapporto. Le situazioni giuridiche attive riconosciute dall'ordinamento sono:

  • Il diritto soggettivo = potere attribuito ad un soggetto per il soddisfacimento di un proprio interesse tutelato e garantito dall'ordinamento giuridico. Vi è sempre l'attribuzione di un potere al titolare del diritto e lo scopo immediato e diretto di tutelare l'interesse del soggetto.
  • La potestà = insieme di poteri attribuiti ad un soggetto per il soddisfacimento di interessi che non sono direttamente suoi.
  • Il diritto potestativo = facoltà riconosciuta dall'ordinamento ad un soggetto per ottenere, con un determinato comportamento, un risultato a sé favorevole modificando la situazione giuridica di un altro soggetto che si trova in una posizione di svantaggio. Il soggetto passivo del rapporto giuridico si trova, in questo caso, in una posizione di soggezione e non può far nulla per impedire le conseguenze dell'agire del soggetto attivo.
  • L'aspettativa = situazione di attesa in cui si trova un soggetto in favore del quale sta maturando un diritto soggettivo. In alcuni casi l'ordinamento conferisce rilevanza giuridica a tale situazione di attesa, favorendone la conservazione e l'attitudine a trasformarsi in diritto soggettivo, si parla di aspettativa giuridica o legittima. Per esempio, se Tizio lascia in eredità a Caio un bene a condizione che questo consegua la laurea in medicina. Alla morte di Tizio, Caio diviene titolare di un'aspettativa giuridica.
  • L'interesse legittimo = si configura quando la tutela dell'interesse del singolo converge con la tutela degli interessi della pubblica amministrazione.
  • Gli interessi diffusi = situazioni giuridiche soggettive riferibili allo stesso modo e indifferentemente a un numero indefinito di soggetti, caratterizzate dal fatto di non avere come punto di riferimento oggettivo un bene suscettibile di appropriazione individuale. Sono diversi dagli interessi collettivi.

Situazioni giuridiche passive

Passiva = per fare riferimento alla posizione della parte svantaggiata, il cui interesse è sacrificato nel rapporto. Le situazioni giuridiche passive riconosciute nel rapporto sono:

  • Il dovere = situazione di colui che deve limitarsi a rispettare una situazione di supremazia altrui.
  • L'obbligo giuridico = situazione di colui che quando deve sacrificare un proprio interesse lo fa a favore dell'interesse altrui. Si impone al soggetto passivo del rapporto di tenere un certo comportamento che soddisfi l'interesse altrui, comportamento che può consistere in un fare, in un dare o in un non fare.
  • La soggezione = situazione in cui si trova colui che subisce le conseguenze dell'esercizio di un potere altrui.
  • L'onere = sacrificio che un soggetto deve sopportare per conservare od ottenere un diritto o un vantaggio.

Acquisto di un diritto

  • A titolo derivativo = Quando il diritto viene trasmesso da un soggetto (dante causa) ad un altro (avente causa), determinandosi un fenomeno di successione nel diritto. Può avvenire per atto tra vivi, cioè per effetto di atti negoziali ordinari diretti a soddisfare le esigenze della vita di relazione, o a causa di morte, cioè quando il fenomeno successorio è determinato dalla morte del titolare di diritto.
  • A titolo originario = Quando il diritto si costituisce in capo ad un soggetto senza dipendere dalla posizione di un precedente titolare, mancando quindi un rapporto di trasmissione.

Tipologie di diritti soggettivi

  • Diritti patrimoniali = attribuiscono al titolare un vantaggio valutabile economicamente.
  • Diritti non patrimoniali = tutelano interessi di natura morale, quindi non valutabili in termini economici.
  • Diritti assoluti = possono essere fatti valere erga omnes, cioè nei confronti di chiunque leda o minacci di ledere l'interesse protetto. Per esempio, i diritti reali e personalissimi.
  • Diritti relativi = impongono a una o più persone l'obbligo di dare, fare o non fare qualcosa e attribuiscono al titolare il potere di agire solo nei confronti di queste. Per esempio, il diritto del creditore.
  • Diritti trasmissibili = tutti quei diritti che possono essere trasferiti da un soggetto ad un altro. Per esempio, il diritto di proprietà.
  • Diritti intrasmissibili = tutti quei diritti che non possono essere trasferiti e che si estinguono con la morte del titolare.
  • Diritti reali = attribuiscono al titolare un potere assoluto, perché può essere esercitato verso tutti e immediato, sulla cosa.
  • Diritti di obbligazione = l'interesse del titolare può essere soddisfatto solo a seguito del compimento di una certa attività da parte di uno o più soggetti, sui quali grava l'obbligo di adempiere una prestazione, che può consistere nel fare, dal fare, nell'astenersi o nel dare qualcosa.

Estinzione dei diritti

L'estinzione dei diritti si verifica in tutte le ipotesi in cui lo stesso non si trasferisce ad altri soggetti, ma viene meno definitivamente. Può essere determinata dal raggiungimento dello scopo per il quale era sorto oppure per la sopravvenuta impossibilità di esso.

  • La prescrizione = si estingue per prescrizione quando il diritto non è esercitato per il tempo determinato dalla legge. Requisiti affinché un diritto cada in prescrizione: esistenza di un diritto che poteva essere esercitato, mancato esercizio del diritto da parte del titolare, decorso del tempo stabilito dalla legge. Non si prescrivono i diritti dei quali il titolare non può disporre, una serie di diritti aventi contenuto patrimoniale. Comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e il termine di prescrizione ordinario è di 10 anni, anche se si prevedono una serie di prescrizioni brevi il cui termine è ridotto. La sospensione della prescrizione può realizzarsi solo nei casi espressamente previsti dalla legge, in cui risulti particolarmente gravoso o impossibile esercitare il diritto. Vi sono due categorie: i casi di sospensione della prescrizione dovuti a particolari rapporti tra le parti e casi di sospensione dovuti alla condizione del titolare. L'interruzione invece, si verifica quando il titolare del diritto compie un atto nel quale la legge ravvisa la volontà del titolare stesso di non esercitare il proprio diritto.
  • La decadenza = esistono delle situazioni giuridiche incerte che l'ordinamento ha interesse a definire in tempi brevi, per questo sono previsti dei termini di decadenza, entro i quali i soggetti sono tenuti a esercitare il diritto, pena la perdita dello stesso. Può essere legale nel caso in cui è prevista dalla legge e riguarda sia i diritti disponibili che indisponibili, giudiziale quando i termini di decadenza sono fissati dal giudice su istanza della parte interessata, e convenzionale quando i termini di decadenza sono fissati dalle parti.

I soggetti

Nel linguaggio giuridico con il termine persona si comprende tutti coloro ai quali può essere imputata una determinata posizione giuridica. Con il termine persona fisica l'ordinamento vuole indicare qualsiasi essere umano nato vivo; con il termine persona giuridica si fa riferimento a una particolare organizzazione collettiva costituita da più persone fisiche, considerata come un soggetto a sé stante rispetto alle persone che la compongono.

Sedi della persona fisica

  • Il domicilio = luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
  • La residenza = luogo in cui essa dimora in maniera abituale.
  • La dimora = non definita dalla legge, luogo in cui essa si trovi anche occasionalmente, purché non in via passeggera.

Capacità giuridica e di agire

La capacità giuridica è la capacità di un soggetto di essere titolare di diritti e doveri, è riconosciuta a tutti gli individui e si acquisisce al momento della nascita, cioè nel momento in cui il feto si stacca dal grembo materno e si perde a seguito della morte. I diritti del nascituro sono subordinati all'evento della nascita.

  • L'art. 1 c.c. riconosce al concepito la possibilità di essere titolare di diritti subordinatamente all'evento della nascita. Secondo l'art. 462 c.c. sono capaci di succedere mortis causa tutti coloro che sono nati o concepiti al momento dell'apertura della successione. L'art. 784 c.c. prevede che la donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito.
  • La commorienza = è una presunzione relativa, cioè ammette prova contraria, in base alla quale tutti i soggetti morti a causa di uno stesso evento si considerino deceduti nello stesso istante, per cui nessuno può essere considerato successore dell'altro. Può esservi incertezza sull'esistenza delle persone, in quanto, pur non avendone più notizie, non ne è provata la morte. Il diritto, in questi casi, distingue tre ipotesi, cioè tre gradi d'incertezza sull'esistenza di un soggetto a seconda del tempo trascorso dall'ultimo giorno in cui si sono avute sue notizie:
  • La scomparsa = quando una persona si è allontanata dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, tanto da non sapere se è morta o viva. La sua scomparsa è una situazione di fatto, cioè non conseguenza della pronuncia di un giudice. Il tribunale può nominare un curatore che si occuperà della gestione degli interessi patrimoniali dello scomparso. Lo scomparso non può ricevere eredità né acquistare altri diritti.
  • L'assenza = è una situazione di diritto in quanto viene dichiarata con sentenza del giudice, e si verifica quando sono trascorsi 2 anni dall'ultima notizia. La dichiarazione di assenza può essere chiesta dai presunti successori legittimi e tutti coloro che credono di avere diritti dipendenti dalla morte del soggetto, ed a essa fanno seguito: l'apertura del testamento, l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, l'esercizio temporaneo dei diritti consegnati all'eventuale morte dell'assente. Questa cessa quando l'assente ritorna, prova la sua esistenza o con la sua morte.
  • La morte presunta = è una situazione di diritto in quanto viene dichiarata da una sentenza del giudice e si verifica quando sono trascorsi 10 anni dall'ultima notizia. La dichiarazione di morte presunta produce gli stessi effetti della morte accertata e determina una vera e propria successione mortis causa.

La capacità di agire è la capacità del soggetto ad esplicare direttamente la propria autonomia negoziale e processuale. Si acquista con la maggiore età e si conserva fino alla morte.

Incapacità di agire

  • Assoluta o totale:
    • Minore età: colui che non ha ancora compiuto 18 anni, non può compiere atti negoziali, ma solo atti giuridici idonei a conservare o acquistare un diritto.
    • Interdizione: maggiore di età e minore emancipato che si trovano in condizione di abituale infermità mentale che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi.
  • Relativa o parziale:
    • Infermità;
    • Emancipazione del minore: a seguito del matrimonio, il minore acquista una limitata capacità di agire, cioè non è più sottoposto alla potestà dei genitori e può compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli straordinari deve essere assistito da un curatore.
    • Inabilitazione: possono esserlo il maggiore di età infermo non così grave da essere interdetto.
  • Naturale: Soggetti che non possiedono la capacità di agire sono in determinati momenti, poiché anziani o sotto effetto di stupefacenti. Viene annullato qualsiasi atto a condizione che si possa dimostrare la temporanea incapacità.

Gli istituti di protezione degli incapaci sono disciplinati dalla legge a tutela di coloro che sono privi, del tutto o parzialmente, della capacità di agire.

  • L'amministrazione di sostegno: per chi si trova nell'impossibilità parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, e l'amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare.
  • La potestà dei genitori: i soggetti minori sono sottoposti alla potestà genitoriale, cioè un insieme di poteri e doveri dei genitori a tutela dei figli.
  • La tutela: per un minore di età, quando entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la potestà e per l'interdetto. Il tutore è il rappresentante legale dell'incapace e interviene sia sugli atti di ordinaria che straordinaria amministrazione.
  • La curatela: per il minore emancipato e l'inabilitato. Il curatore non ha funzione di rappresentanza, ma di assistenza e cura solo interessi di natura patrimoniale.

Può accadere che una persona normalmente capace di agire sia temporaneamente incapace di intendere e di volere, che cioè non sia in grado di effettuare una seria valutazione del contenuto degli effetti di un atto - per ubriachezza, suggestione ipnotica, ira, intenso dolore. Questa situazione viene definita come incapacità naturale o di fatto. La legge tutela il soggetto che ha posto in essere un atto in stato di incapacità naturale, sancendolo come annullabile. Infatti, gli atti unilaterali, compiuti da persona che provi di essere stata per una qualsiasi causa, incapace di intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati se ne risulta un grave pregiudizio all'autore – per esempio, una grave perdita economica; i contratti posti in essere in situazione di incapacità possono essere annullati se per il pregiudizio che sia derivato o che possa derivare alla persona incapace, risulta la malafede dell'altro contraente.

Diritti della personalità

I diritti della personalità sono i diritti che tutelano l'individuo nei suoi valori essenziali, qualificati dalla Costituzione come inviolabili e garantiti all'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).

  • Assoluti: possono esser fatti valere verso tutti.
  • Personalissimi: sono strettamente collegati alla persona, nascono e muoiono con il soggetto cui si riferiscono.
  • Indisponibili: non possono essere alienati e rinunziarvi.
  • Intrasferibili: non possono essere trasferiti.
  • Imprescrittibili: non si estinguono per prescrizione dovuta al non uso del diritto.
  • Non patrimoniali: non hanno carattere economico.

Il diritto alla vita, strettamente connesso al diritto dell'integrità fisica, cioè il diritto dell'individuo al godimento del proprio organismo nella sua interezza e sanità naturale, è un diritto assoluto, irrinunciabile e indisponibile. La legittimità di un atto dispositivo del proprio corpo dipende dal rispetto di limiti di carattere generale, nel senso che non deve esserci contrasto con la legge e l'ordine pubblico; e di carattere speciale cioè non deve esserci una diminuzione permanente dell'integrità fisica.

Il diritto all'identità personale, inteso come più generale diritto all'identità personale, è un interesse meritevole di tutela a non veder travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso ecc. Il diritto al nome, il quale rientra nel diritto all'identità personale, si acquista al momento della nascita e in base al rapporto di filiazione. Il diritto all'immagine, come il nome, è un tratto distintivo della persona, quindi, non può essere esposta, riprodotta o messa in commercio senza il consenso di questa e non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà, per operazioni della polizia, scientifiche o culturali.

Il diritto all'onore tutela il prestigio e la credibilità che la persona ha nei confronti degli altri, insieme al diritto al decoro e alla reputazione. Abbraccia l'universo della dignità dell'uomo, inteso come l'interesse che ognuno di noi ha, che la società e l'ambiente abbiano una buona considerazione di noi.

Per quanto riguarda il diritto alla riservatezza, non ci sono norme dirette nel nostro ordinamento che lo prevedono, ma vi sono norme che garantiscono l'inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza, mentre la legge sulla privacy è stata sostituita dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Gli strumenti di tutela dei diritti della personalità possono così sintetizzarsi:

  • Azione inibitoria: il giudice emana una sentenza con cui ordina la cessazione del comportamento lesivo, emanando cioè un provvedimento inibitorio.
  • Azione risarcitoria: il giudice emana una sentenza con la quale condanna colui che ha leso il diritto altrui al risarcimento del danno.

Dal momento che i diritti della personalità sono tutti diritti non patrimoniali, raramente una loro lesione può determinare un danno patrimoniale diretto. Anche se, la dottrina e la giurisprudenza hanno introdotto la nozione di danno patrimoniale indiretto, inteso come un danno economico derivante dal pregiudizio arrecato a un bene non patrimoniale provocando una parziale risarcibilità di tale diritti.

Accanto alle persone fisiche vi sono gli enti giuridici, cioè organizzazioni collettive costituite da più persone fisiche considerate dall'ordinamento giuridico come soggetti di diritto a sé stanti rispetto alle persone che le compongono.

Enti giuridici

In relazione allo scopo, si distinguono tra:

  • Enti che non hanno scopo di lucro e che perseguono finalità altruistiche, culturali, ideali ecc., come le associazioni riconosciute e non, fondazioni e comitati.
  • Enti che hanno scopo di lucro e che perseguono il fine di ripartire tra le persone fisiche che li compongono il profitto economico realizzato nello svolgimento della propria attività, come le società.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ophelia_SP di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Lo Cuoco Giancarlo.
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