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CAPO II – IL NEGOZIO GIURIDICO E IL CONTRATTO

La categoria degli atti leciti + importante è il negozio giuridico, inteso come 1

dichiarazione di volontà con la quale si intende produrre 1 effetto giuridico ke consiste

nella costituzione, modificazione o estinzione di 1 situazione giuridica rilevante. Alcune

volte l’intento del negozio giuridico nn è qll di creare nuove conseguenze giuridiche ma

di confermare 1 situazione giuridica preesistente. Si parla in tal caso di negozio di

accertamento che ha lo scopo di nn formare altri effetti giuridici ma bensì di confermare

attraverso 1 volontà dichiarata dalle parti, la situazione giuridica preesistente. Si afferma

un negozio di accertamento di un diritto di credito, ke dv indicare obbligatoriamente il

titolo del rapporto di fondo, e negozio di accertamento di un diritto reale che acquista

validità anche senza l’indicazione del titolo del rapporto di fondo. Il negozio giuridico è

uno strumento che permette alle parti di ottenere una certa autonomia privata che xò

può essere compressa dagli interventi pubblici. Da qui vediamo come il proprietario ha il

potere di alienare i prp beni, di farsi rappresentale che sn tt risultati raggiungibili

mediante il negozio, che vanno a modificare il rapporto giuridico esistente. Quindi il

soggetto ha il potere di regolare i prp interessi ma è cmq sottoposto alle conseguenze

dell’atto. Inoltre accanto a qst, vediamo che ha anche il potere di disposizione, cioè la

capacità del soggetto di destinare il suo diritto, visto come manifestazione di immediata

potestà giuridica sull’oggetto di un diritto (es. può decidere anche di privarsi del proprio

bene). Nn esiste un solo negozio giuridico ma ve ne sn vari.. il + importante è il contratto

che è regolato da norme ke sn direttamente applicabili ad atti unilaterali tra vivi aventi

contenuto patrimoniale (procura, disdetta).

Classificazione del negozio giuridico

Negozi tra vivi e mortis causa: si parla di negozi mortis causa qnd la morte è

A) condizione necessaria x l’efficacia dell’atto e si contrappongono ai negozi dei vivi

(es. testamento);

Negozi unilaterali, bilaterali e plurilaterali: i primi sn composti da manifestazioni di

B) volontà provenienti da una parte (testamento), i secondi da manifestazioni di

volontà provenienti da 2 parti (contratto di compravendita, il mandato), i terzi da +

parti (contratto di società).

Negozi solenni e non: qll solenni sn caratterizzati dal fatto che il negozio dv avere

C) 1 forma determinata prevista dalla legge x far si che il negozio sia ritenuto valido,

altrimenti viene dichiarato nullo ;

Negozi gratuiti e onerosi: nei primi, un soggetto concede ad un altro dei vantaggi

D) senza corrispettivo (donazione), nei secondi c’è invece un corrispettivo

(compravendita);

Negozi di amministrazione e disposizione: si distinguono gli atti di ordinaria

E) amministrazione e qll eccedenti l’ordinaria amministrazione. Cn i primi si

conservano gli elementi del patrimonio, mentre cn i secondi si tende a modificarli

tramite transazioni, vendite, donazioni. Tra qst atti vi sn gli atti di disposizione

sottoposti ad 1 regime speciale: vendita dei beni immobili, divisioni, transazioni,

costituzione di garanzie reali.

Il contenuto e gli elementi del negozio giuridico

Il negozio giuridico può essere visto come atto, cioè diretto alla creazione di una nuova

situazione giuridica, e come regolamento, cioè diretto a disciplinare una situazione

giuridica che si è venuta a creare. Il negozio è caratterizzato da elementi essenziali, la

cui mancanza causa l’invalidità del negozio. Ritroviamo: i soggetti, la causa, volontà,

forma e l’oggetto nei contratti di compravendita come il prezzo e il bene. Poi vi sn

elementi naturali, in cui + ke elementi si pox considerare effetti giuridici ke derivano

dalla natura del negozio (nel mutuo è naturale un compenso), ma che pox essere pure

esclusi dalle parti. E poi v sn elementi accidentali, cioè delle clausole generali che

vanno a limitare il contenuto dell’ atto che vengono poste in essere dalle parti stesse.

Il soggetto

Il negozio è posto in essere da uno o + volontà e possiamo ritrovare 2 parti:

parti in senso formale  soggetto che va a formare l’atto negoziale;

• parte in senso sostanziale titolare dell’interesse in questione;

• 

la parte può porre in essere anche atti ke sn il frutto della volontà di diversi soggetti e

quindi distinguiamo :

atti collettivi: composto da + manifestazioni di volontà di diversi soggetti che

1. vanno a formare una manifestazione unitaria verso l’esterno, mentre all’interno

restano cmq delle manifestazioni distinte (es. delibera condominiale);

atti collegiali: analogo all’atto collettivo solo che qui la volontà unitaria si forma

2. con una maggioranza tra i soggetti; mentre invece negli atti collettivi c’è bisogno

della concordanza tra di tt soggetti;

atti complessi: le diverse dikiarazioni nn rimangono distinte ma si fondono in un 1

3. chiara volontà avente la cura di un solo interesse.

Nn necessariamente la parte formale si deve fondere con qll sostanziale. In qst caso è

necessaria 1 adeguazione attraverso la legittimazione in cui si ricorre ad un 3 soggetto

autorizzato dalla legge o dalla volontà dell’interessato( rappresentato). Una xsn può

essere autorizzata dalla legge ad agire in un rapporto altrui x soddisfare un interesse

proprio o di altri (caso della sostituzione), oppure mediante 1 atto volontario ke avviene

mediante il conferimento di 1 potere di rappresentanza, cioè attribuendo il potere di

agire x nome e per conto dell’interessato.

La rappresentanza

La rappresentanza è un istituto grazie al quale un soggetto (rappresentante) è

riconosciuto il potere di agire in sostituzione di altro soggetto ( rappresentato) al

compimento del negozio giuridico. La particolarità è ke il negozio giuridico nn verrà

concluso dal titolare del diritto ma dal rappresentante che si sostituisce al titolare. Nn tt i

negozi pox essere compiuti x rappresentanza: è ammessa normalmente nell’ambito del

diritto patrimoniale, mentre è esclusa x i diritti personalissimi (testamento). Il

rappresentante è colui che agisce per nome e x conto del rappresentato, al quale sn

affidati tt le conseguenze giuridiche dell’atto e quindi il rappresentante interviene nel

negozio con la sua volontà; che si differenzia dal messo o portavoce che invece segue

le istruzioni del rappresentato senza intervenire con la sua volontà. La vera

rappresentanza è qll diretta poiché il rappresentante agisce x conto (nel suo interesse) e

x nome (spedita del nome) del rappresentato, qst’ultimo si fa carico di tt le conseguenze

giuridiche dell’atto, mentre nn si parla di rappresentanza vera e prp nel caso di

rappresentanza indiretta in cui il di rappresentante agisce solo x conto del rappresentato

sotto le sue direttive e dv trasmettere il risultato del suo agire senza manifestarsi a terzi.

Si viene così a creare il fenomeno di interposizione di persona, una sorta di

collaborazione.

Vediamo che il potere di rappresentanza trova il suo fondamento nella legge o nella

procura, che è un atto unilaterale ke attribuisce un potere al rappresentante, agendo in

nome e x conto del rappresentato, e lo può impegnare nei confronti di terzi. Di solito la

procura è accompagnata dal mandato che è un atto bilaterale e definisce i rapporti

interni tra rappresentante e rappresentato sull’agire proprio del rappresentante, quindi al

fine di compiere uno o + atti giuridici. Inoltre quando i poteri del rappresentante sono

cessati, egli dovrà restituire il relativo documento a chi gli ha attribuito la procura. La

modificazione o la revoca dei poteri dv essere messa a conoscenza cn mezzi idonei a

terzi. Infatti nel caso in cui il rappresentante abbia agito snz poteri o ha operato oltre i

limiti della procura, i terzi nn acquistano i diritti del rappresentato ma cmq nn si pox

sottrarre all’affare compiuto; quindi sarà compito del rappresentato sanare la vicenda

attraverso 1 atto di ratifica e il rappresentate sarà responsabile dei danni cagionati a

terzi.

La procura è speciale qnd riguarda solo un affare del rappresentato; è generale qnd

riguarda tt gli affari del rappresentato. Inoltre ci sn alcune regole circa la capacità e la

volontà del rappresentato e rappresentante. Il rappresentato deve disporre della

capacità di agire, mentre il rappresentante la capacità di intendere e di volere. Inoltre in

caso di conflitto tra qst ultimi, il negozio è annullabile su domanda del rappresentato

sempreché il conflitto sia riconducibile dal terzo (es. il terzo e il rappresentante sn legati

da un rapporto di parentela).

La volontà

Essa dv essere voluta sia x la dichiarazione sia x gli effetti che derivano dal

• negozio; la mancanza della volontà produrrà la nullità del negozio giuridico.

Quindi la volontà nn può mancare ma dobbiamo affrontare alcune importanti

questioni relative ai casi in cui vi sia divergenza tra volontà e dichiarazione (che

rappresenta ciò ke è stato voluto: così come un rapporto tra pensiero e azione).

Vediamo ipotesi in cui la dichiarazione nn voluta rende nulla l’atto:

Dichiarazione resa x gioco o scopo didattico: x la validità del negozio è necessario

• ke la volontà sia seria e x essere tale dv manifestarsi in concreto. X qst nn può

considerarsi vincolante una dichiarazione fatta x scopo didattico, x gioco o a

teatro;

dichiarazione resa in seguito a violenza fisica : è il caso di colui che è fisicamente

• costretto a compiere una dichiarazione come nell’ipotesi di chi prende la mano di

1 altra xsn e la costringe a firmare una dichiarazione. In qst caso il negozio è

nullo. Se invece la violenza nn è fisica ma si manifesti attraverso 1 minaccia (se

nn firmi ti ucciderò), il negozio è annullabile;

Vi sn poi ipotesi in cui la dichiarazione nn voluta nn rende nullo il negozio:

dichiarazione resa x riserva mentale : è l’ipotesi di chi emette 1 dichiarazione che,

1) nel suo interno, nn vorrebbe. Il negozio è valido xkè tale fatto psichico nn è

riconoscibile dagli altri ma solo all’interno del soggetto, con lo scopo x giunta quasi

sempre di voler ingannare;

dichiarazione resa in seguito ad un errore ostativo : è l’ipotesi di chi voleva

2) emettere 1 dichiarazione ma x lapsus ne emette 1 altra ( dico 100 al posto di 10).

Il negozio nn è nullo ma annullabile.

La simulaz

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A.A. 2013-2014
219 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rox33 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Botta Consiglia.