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CAPO I – IL DIRITTO PRIVATO IN GENERALE

La funzione del diritto è quella di stabilire le regole x andare a disciplinare i rapporti

sociali tra gli uomini, secondo un principio generale di libertà. Il diritto è inteso secondo 2

accezioni:

diritto soggettivo: indica i poteri attribuiti ad un soggetto x il soddisfacimento dei

• propri interessi; poteri garantiti e riconosciuti dall’ordinamento giuridico, cioè dal

diritto oggettivo. Si pensi al diritto di proprietà.

diritto oggettivo: inteso come il complesso di norme giuridiche poste in essere in

• una determinata organizzazione sociale x andare a disciplinare la condotta degli

uomini;

Questi due diritti sono collegati da un rapporto assai stretto poiché da un lato il diritto

oggettivo garantisce la mia proprietà o il mio credito, e dall’altro lato io come proprietario

ho il diritto soggettivo di godere e disporre del mio bene, ovvero di esigere dal debitore

l’adempimento della prestazione dovuta.

Gli Ordinamenti Giuridici

L’insieme delle norme giuridiche vigenti vanno a formare l’ordinamento giuridico. Il più

importante è sicuramente quello statale ma non è l’unico poiché c’è anche l’ordinamento

internazionale e comunitario. Il diritto comunitario nasce dai trattati tra la CEE (comunità

economica europea), la CECA (comunità europea del carbone e dell’acciaio) e

l’EURATOM (comunità x l’impiego a scopi di pace dell’energia atomica). In seguito al

trattato di Maastricht nel 92, entrato in vigore nel 93, si sn venute a creare le basi x un

UNIONE EUROPEA che si fonda sulle 3 precedenti comunità. La nascita del diritto

comunitario ha affermato un diritto comune, che si impone obbligatoriamente su tutti gli

stati membri che ne fanno parte, fondandosi principalmente su regolamenti, direttive e

decisioni:

I regolamenti recano una normativa rivolta a tutti i soggetti (stati o persone) e sono

1. direttamente applicabili;

le direttive vincolano gli stati solo x lo scopo da raggiungere ma da attuare a cura

2. degli stati secondo i propri mezzi a disposizione;

altre fonti sono le decisioni, raccomandazioni e pareri, anche se qst ultime due sn

3. classificati + come atti nn vincolanti ma piuttosto hanno una funzione orientativa x

l’interprete).

E’ inoltre importante ricordare che il parlamento nazionale emana delle leggi

comunitarie, le quali contengono disposizioni volte a dare attuazione nel nostro

ordinamento agli atti comunitari, ovvero delegano il Governo ad emanare appositi

decreti legislativi x rispettare gli obblighi comunitari.

Alterità, Statualità E Obbligatorietà Del Diritto

Il comando giuridico è composto da alcune caratteristiche proprie:

Alterità del diritto: va a regolare le relazioni sociali intrattenute tra i soggetti, che

1. vanno a costruire un rapporto giuridico. Infatti ogni relazione di vita regolata dal

diritto costituisce un rapporto giuridico. Basti sapere che nel rapporto vi sono 2

soggetti, il soggetto attivo che detiene il diritto e soggetto passivo a cui spetta il

corrispondente obbligo;

Statualità del diritto: tende a stabilire che lo Stato è soggetto indispensabile x

2. ottenere una garanzia di ordine. La Statualità ha 2 concetti distinti: il primo è che

lo stato crea o riconosce le norme obbligatorie che devono essere generali,

astratte e uguali per tutti, mentre il secondo è che lo stato garantisce

l’osservanza dell’ordinamento giuridico poiché snz il suo intervento nn ci sarebbe

garanzia di ordine. Ovviamente nn è solo lo stato ad essere garante di ordine ma

lo sono anche altre fonti come le consuetudini, leggi regionali che dispongono di

poteri legislativi verso una visione + moderna di stato- comunità. Inoltre lo stato è

visto anche secondo una terza accezione, cioè come stato che regola, anche

autolimitandosi da norme giuridiche “stato di diritto”, i mezzi x la tutela della

libertà (stato garante della legalità) e la concezione di 1 stato sociale di diritto

che promuove le migliori condizioni di vita x la collettività (Stato interventista). La

distinzione tradizionale tra stato sociale e di diritto è stata superata dalla

concezione di stato assistenziale, in cui i diritti soggettivi tendono ad una

prestazione pubblica basata sula libera soddisfazione degli interessi individuali e

anche di scelte soggettive connessi alla vita dell’uomo, arrivando al

riconoscimento dei desideri individuali legati alla liberazione dell’uomo.

Obbligatorietà del diritto: si intende l’applicazione delle norme e il loro rispetto,

3. anche mediante l’uso della forza (cioè l’applicazione di sanzioni a secondo del

tipo di trasgressione).

Nel nostro sistema normativo vi sono la presenza di + istituti giuridici, che può essere

paragonato ad 1 veste fatta di norme, ad un modello o schema predisposto per

determinate singole situazioni sociali come il matrimonio, il contratto di compravendita, il

pegno. Quindi è istituto giuridico il complesso di norme coordinate x la disciplina dei

singoli rapporti previsti dall’ordinamento. I vari istituti giuridici vanno a costruire le parti

del diritto (diritto di famiglia, diritti di garanzia, ecc.) tutte parti di 1 unico ordinamento che

dv essere unitariamente e armonicamente concepito.

Distinzioni fondamentali

È importante fare una distinzione tra diritto privato e pubblico. Il diritto pubblico va a

regolare l’organizzazione dello stato ed enti pubblici e i loro rapporti reciproci, e poi

regola i rapporti tra cittadini e stato ed enti pubblici. Il rapporto giuridico pubblico è

caratterizzato dal fatto che vi è la presenza di almeno un ente che è portatore di

interessi superiori, in modo tale che i soggetti di tale rapporto nn si trovano in qll

uguaglianza di trattamento che è caratteristica del diritto privato. Rientrano in qst

categoria: il diritto amministrativo, penale, finanziario, tributario, ecc. Il diritto privato

regola le relazioni tra soggetti fissando presupposti e limiti ai loro interessi. Ciò significa

che nel rapporto giuridico privato i soggetti si trovano in una condizione di parità. Anche

quando lo stato o gli enti agiscono come portatori di un interesse patrimoniale e nn

come portatori di interessi superiori (vendono un immobile o lo danno in locazione) sono

sottoposti al diritto privato. Rientrano in qst categoria: diritto civile, diritto commerciale,

ecc.

Il diritto naturale e il diritto positivo

Il diritto naturale postula 1 insieme di principi della natura umana che sn eterni e

immutabili nel tempo, il cui mutamento o la cui inosservanza porterebbe alla negazione

del sistema stesso, come rispetto della xsn umana, il diritto alla difesa, ecc. Il diritto

positivo invece si deve ispirare al diritto naturale, e deve fondarsi sulla natura dei fatti da

regolare, poiché il diritto positivo sì promana dallo stato ma al legislatore è imposto

anche un modello di etica sociale x far si che possa operare seguendo un percorso

concreto e duraturo di giustizia. Inoltre c’è da aggiungere, che, il diritto positivo tende a

soddisfare l’esigenza di certezza del diritto e assicura + uguaglianza tra i cittadini. Quindi

la funzione del giurista nn è solo qll di un tecnico a servizio dell’ordine pubblico ma dv

valutare una serie di circostanze dei rapporti di vita, tenendo presente sia le norme

giuridiche da applicare nei vari casi che si presentano ma anche quel sistema di valori

dell’esperienza umana.

Le fonti del diritto oggettivo interno

Le fonti del diritto si dividono in:

fonti di cognizione: x indicare i testi che contengono le norme giuridiche, ossia sn degli

strumenti grazie i quali è possibile venire a conoscenza delle disposizioni prodotte dalle

fonti di produzione. Es. gazzetta ufficiale e raccolte private;

fonti di produzione: comprende ogni atto o fatto abilitato dall’ordinamento a produrre

norme giuridiche e quindi a modificare e innovare l’ordinamento giuridico stesso.

Possiamo avere fonti materiali quando si vogliono mettere in risalto fattori come la

coscienza del popolo, le esigenze ideali, i bisogno economici, ecc. mentre, le fonti

formali si hanno quando si vogliono indicare i procedimenti che l’atto deve percorrere x

acquisire il carattere di giuridicità (osservando le norme sulla produzione giuridica

previste dall’ordinamento). Le diverse fonti di produzione si organizzano secondo una

precisa gerarchia e si comincia dalla Costituzione per arrivare agli usi. Il criterio

gerarchico serve a risolvere i contrasti tra norme (antinomie) poste in essere da fonti di

diverso grado. Abbiamo poi il criterio cronologico che va a risolvere contrasti tra norme

dello stesso grado dove prevale la + recente e il criterio di competenza che va a

risolvere contrasti tra norme provocati dal fatto che la costituzione assegna competenze

particolari, le quali sn sottratte alla disciplina di ogni altra fonte.

Da qui possiamo capire come le FONTI DEL DIRITTO PRIVATO sono:

Costituzione con lo stesso rango le leggi costituzionali e qll d revisione. Entrata in

1. vigore il 1 gennaio 1948 e contiene nei principi fondamentali e nella prima parte

(diritti e doveri dei cittadini) precetti che assicurano alcuni valori fondamentali nello

sviluppo di una società in movimento. Nella seconda parte viene invece strutturato

l’ordinamento della repubblica italiana (parlamento, governo, presidente della

repubblica, magistratura, regioni, provincie, ecc. ); Regolamenti e direttive

comunitarie;

Le norme di diritto internazionale consuetudinario;

2. Le leggi dello stato e cosi decreti legge e legislativi;

3. Le leggi regionali;

4. Normative create dagli organi ke intervengono in materia di lavoro con efficacia

5. generale;

Gli usi.

6.

Tra le fonti formali possiamo ritrovare 4 categorie:

Leggi: è la fonte di produzione principale nel nostro ordinamento ed la regola che essa

contiene (norma) proviene dalla volontà del legislatore ed è formulato in determinate

parole (disposizione). La legge è espressione della volontà dello stato ma non solo,

poiché il nostro ordinamento riconosce potestà legislativa anche alle regioni e alle

provincie autonome; anzi dopo la riforma del 2001, è la legge statale ad avere

competenza limitata alle materie espressamente indicate nell’ art. 117 Cost. Lo stato

conserva una potestà legislativa esclusiva per le materie dell’ordinamento civile. La

legge è composta da leggi formali e materiali. Le prime sn qll ke seguono il normale

iter ke prevedono le deliberazioni delle 2 camere, ossia promulgazione e pubblicazione

(art. 70 e 73 cost.), le seconde nn sn atti del potere legislativo, ma vengono adottate dal

Governo, al quale viene riconosciuto il potere di emanare atti aventi forza di legge, come

decreti legge con efficacia limitata nel tempo e i decreti legislativi, che sn adottati dal

governo sulla base di leggi di delegazione dal parte del Parlamento (art. 76 e 77 cost.).

Vi sono poi anche le leggi-provvedimento, in cui il potere legislativo interviene

concretamente in singoli e ben determinati rapporti. Accanto alle fonti normative,

assumono notevole importanza i codici e testi unici. I testi unici permettono il

riordinamento di leggi già in vigore, fatto x facilitare la conoscenza e l’applicazione,

mentre, i codici sn testi organici ke hanno valore normativo d x sé, snz riferimento a

leggi precedenti e sn diretti a regolare la totalità d 1 vasto campo dell’attività giuridica,

cm il codice di procedura penale e il codice civile che è diviso in 6 libri, che sn divisi in

titoli. La distinzione fondamentale è qll in articoli, numerati da 1 a 2969 che vanno ad

indicare la materia da regolare;

I regolamenti: sn fonti adottate dal governo e di regola nn attribuiscono particolari diritti

od obblighi, ma ne regolano l’esercizio. Essi nn vanno confusi con i decreti legge, che sn

emanati dal governo in attesa della loro conversione entro 60 gg, e decreti legislativi,

che sn emanati dal governo in forza di una legge delega da parte del parlamento.

Entrambi hanno la stessa forza della legge; come leggi vanno considerati nella

gerarchia delle fonti put nn essendo leggi formali ma materiali e pox essere integrati da

un regolamento. Il regolamento x sua natura è invece una fonte secondaria e

subordinato all’atto legislativo. Pox avere :

Regolamenti esecutivi mezzo x facilitare l’applicazione di 1 legge;

 Regolamenti indipendenti emanati nelle materie in cui manchi una disciplina di

 legge e ke nn risultino coperte da riserve di legge;

Regolamenti organizzativi disciplinano i pubblici uffici.

Il riparto della competenza regolamentare tra stato e regioni è prevista dall’art. 117 cost.

che attribuisce al primo la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva

statale, al secondo tt le altre materie. Qualora il regolamento nn rispetti i limiti di legge

esso può essere disapplicato dal giudice ordinario e annullato dal giudice

amministrativo.

Le norme in materia di lavoro: la costituzione ha stabilito agli art. 35 e successivi i

principi fondamentali x la disciplina del lavoro, la quale è fondata sul lavoro (art. 1) e

riconosce a tt i cittadini il diritto a lavorare (art. 4). Gli articoli + importanti sn i seguenti:

art. 35 “la repubblica tutela il lavoro in tt le sue forme”, art. 36 “ il diritto del lavoratore ad

1 retribuzione proporzionale alla qualità e quantità del suo lavoro”, art. 37 “ principio di

parità retributiva tra uomo e donna e tutela del lavoro femminile e minorile”, art. 38 “

previdenza e sicurezza sociale”.

Usi: oppure consuetudine, è per il giurista una regola di condotta osservata

costantemente dai membri di 1 società con la convinzione che si tratti di un

comportamento giuridico doveroso. Esso nn deve essere confuso con il costume, inteso

come generale modo di vivere della società e la consuetudine di cui parliamo attiene al

“dover essere” come abitudine. Esso si forma in maniera spontanea non come la legge,

anche senza la consapevolezza che si viene creando una norma. Gli usi devono avere

delle caratteristiche:

Materiali  l’uso deve essere costante (ogni qnd si verifica una situazione, qst deve

essere regolata in modo uguale), generale (applicato a tutti), e deve durare un certo

periodo di tempo

Psicologico  dv essere osservato con la convinzione che tale comportamento sia

obbligatorio.

L’uso nn è una fonte al quale si può far sempre ricorrere x colmare le lacune di tt le

leggi. Abbiamo gli usi normativi che possono essere richiamati dalla legge oppure no:

nel primo caso l’uso è efficace, x le materie regolate dalle leggi o regolamenti, soltanto

se espressamente richiamati dalla legge, mentre, nel secondo caso, l’uso nn richiamato

è efficace, solo quando manchi del tutto una legge che disciplini la materia. Abbiamo poi

gli usi contrattuali che sn inseriti in clausole d’uso o sottintesi in pratiche generali

create nei vari mercati. Questi usi rappresentano una possibilità di adattamento

dell’ordinamento legale alle esigenze del commercio. Inoltre poiché l’uso è una norma

nn scritta si deve accertare la sua esistenza, a tal proposito sn istituite raccolte presso

enti come la camera di commercio. Gli usi così accertati si presumono esistenti fino a

prova contraria, cioè fino a qnd nn si dimostri che l’uso non è + osservato. L’esistenza

degli usi nn accertati può essere provata con ogni mezzo.

Il codice civile parla anche di fonti indirette come:

Giurisprudenza: cioè il complesso delle decisioni giudiziarie. I magistrati hanno

1. funzione giudiziaria e hanno il compito di far applicare il diritto e nn di crearlo. La

sentenza del giudice è vincolante solo nei confronti delle parti circa il rapporto

controverso e può applicare le norme senza seguire precedenti interpretazione.

L’unica eccezione è nel caso in cui la Corte Suprema vincoli il giudice ai punti di

diritto. Es: caso in cui una legge possa essere considerata incostituzionale, il

giudice dovrà sollevare la questione di legittimità alla corte costituzionale e nn

applicare una norma ritenuta contraria alla costituzione;

Dottrina: racchiude i pensieri, ragionamenti, scritti e le spiegazioni degli studiosi

2. del diritto che hanno soltanto valore scientifico.

Equità: definita come la giustizia del caso particolare. Essa ha valore di fonte del

3. diritto solo quando espressamente richiamata dalla legge. Il suo significato

sostanziale è qll di applicare un criterio di umanità e di uguaglianza alle

disposizioni generali, astratte e quindi rigide della legge.

Le fonti del diritto comunitario

I tre trattati (Ceca, Cee, EURATOM) hanno dato origine ad un’organizzazione

internazionale con un integrazione economica fra i primi 6 stati membri (Belgio, Francia,

Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi bassi) in cui poi se ne sono aggiunti altri. Nella

prospettiva di qst importante allargamento dell’unione, si è venuto a creare un

organismo chiamato “convenzione” composta da rappresentanti del parlamento

europeo, nazionale e dei governi degli stati membri, con il compito di creare un trattato

costituzionale dell’unione che definisca in maniera unitaria e coerente il quadro

istituzionale di una nuova Unione, le sue competenze e l’esercizio dei suoi poteri. Il

trattato che adotta la nuova Costituzione europea sottoscritto nel 2004, ha incorporato la

carta dei diritti fondamentali dell’UE nel quale sn inseriti i diritti della persona (dignità ed

integrazione della persona), le liberà (di pensiero, di espressione, riunione),

l’uguaglianza, la solidarietà (tutela della salute, dei lavoratori), la cittadinanza e la

giustizia (diritto al

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rox33 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Botta Consiglia.
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