Estratto del documento

Diritto civile

Parte prima

Capitolo 1: Nozioni generali

Qualsiasi forma di aggregazione sociale è legata indissolubilmente all'esistenza ed all'osservanza di norme che ne disciplinano il buon funzionamento, nonché di organi che sono preposti alla loro conservazione ed applicazione, anche coatta.

Gli elementi strutturali comuni a ciascun gruppo sono dati da un'organizzazione che:

  • Imponi ai consociati, attraverso dei comandi, determinate condotte;
  • Allo stesso tempo, disciplini i rapporti tra i consociati stessi, attribuendo a ciascuno una determinata posizione all'interno del gruppo.

Nell'organismo Stato, questi elementi strutturali assumono una nomenclatura precisa e cioè:

  • L'organizzazione è detta ordinamento giuridico;
  • I comandi che da essa derivano sono detti norme giuridiche;
  • I rapporti che disciplina sono detti rapporti giuridici;
  • Le posizioni di ciascuno nei confronti degli altri e dello stesso Stato sono dette situazioni giuridiche soggettive.

Lo stato e il diritto

Lo Stato è una forma di associazione di individui che, su un dato territorio, si dà una serie di regole comuni (diritto) per realizzare la vita della collettività (popolo) che ad esso fa capo e da esso dipende. Il diritto, in particolare, costituisce quell'insieme di regole di comportamento che lo Stato impone ai consociati e di cui garantisce, anche attraverso l'uso della forza, l'osservanza.

Il diritto presenta i seguenti caratteri (Trabucchi):

  • Intersubiettività, in quanto regola azioni umane rilevanti nei rapporti sociali, stabilendo così, tra i componenti della società, delle relazioni giuridiche aventi per contenuto una serie di obblighi e di correlativi diritti;
  • Statualità, in quanto esso deriva solo dallo Stato, che crea e riconosce le norme obbligatorie (principio di legalità);
  • Obbligatorietà, in quanto s'impone con una serie di norme obbligatorie il cui rispetto viene assicurato dallo Stato anche con il ricorso alla forza.

Il diritto, infine, si manifesta in due diversi profili:

  • Diritto oggettivo: insieme delle regole che disciplinano in astratto la condotta degli individui;
  • Diritto soggettivo: potere di agire che viene riconosciuto in concreto ad un soggetto per soddisfare un proprio diritto.

Ancora, si può aggiungere un'ulteriore distinzione:

  • Diritto naturale: insieme di principi derivanti dalla ragione ed insiti nella natura umana, talvolta ritenuti idonei a produrre effetti giuridici, a prescindere dalla trasfusione di essi in norme positive;
  • Diritto positivo: insieme delle norme giuridiche vigenti in un certo momento storico dello Stato, a prescindere da qualsiasi valutazione metagiuridica (giusto o ingiusto).

Capitolo 2: La norma giuridica

Norma giuridica: comando generale ed astratto rivolto a tutti i consociati, con il quale si impone agli stessi una determinata condotta, sotto la minaccia di una sanzione dello Stato alla violazione di una norma giuridica, volta a garantire che ciascuna norma venga rispettata anche in mancanza di obbedienza spontanea.

Principali tipi di sanzione

  • Esecuzione: esecuzione forzata, nullità dell'atto commesso in violazione delle norme;
  • Pena: che infligge al violatore un male non relazionato alla lesione compiuta;
  • Risarcimento e riparazione: volte ad ottenere semplicemente il risultato che si sarebbe potuto ottenere senza la violazione della norma.

Alcune norme giuridiche sono prive di sanzione e sono dette norme imperfette.

Efficacia della norma giuridica

Nel tempo

Entrata in vigore della norma giuridica:

  • Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dopo la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica;
  • Periodo di tempo, c.d. vacatio legis, che consenta a tutti di venirne a conoscenza: la vacatio legis è, normalmente, 15 giorni, ma, talvolta, è la legge stessa a prevedere un periodo di vacatio legis superiore. Trascorso tale periodo, la legge diventa obbligatoria per tutti e vale il principio "ignorantia legis non excusat", con l'unico limite dell'ignoranza inevitabile: in particolare, nel diritto penale, l'ignoranza scusabile è quell'ignoranza che non può essere superata nonostante l'impiego di tutti i mezzi possibili per conoscere la legge penale.

Abrogazione della norma giuridica:

La norma giuridica cessa la sua efficacia:

  • Per dichiarazione espressa del legislatore;
  • Per dichiarazione tacita del legislatore: il quale, per esempio, emana una legge che regola l'intera materia già regolata in precedenza o una legge incompatibile con la precedente;
  • Per referendum popolare;
  • Per cause intrinseche: es. la legge era eccezionale e valeva solo in determinate circostanze e per un determinato periodo di tempo;
  • Per dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale.

Irretroattività:

La legge non dispone che per l'avvenire, ai sensi dell'art. 11 disp. preliminari c.c. Tuttavia, il principio di irretroattività, ispirato ad esigenze di certezza del diritto, è derogabile in quanto:

  • Il legislatore ritenga opportuno che una norma sia retroattiva;
  • Nel diritto penale è retroattiva la norma che sia più favorevole al reo;
  • Sono retroattive le norme di interpretazione autentica;
  • Sono retroattive le leggi di ordine pubblico che tutelano i principali interessi dello Stato.

La retroattività può essere stabilita solo dalla legge in senso stretto, non anche da norme secondarie, come regolamenti.

Successione delle norme nel tempo:

Per poter consentire la conclusione dei rapporti in via di definizione al sopravvenire di una nuova legge, il legislatore detta delle norme transitorie. In mancanza di norme transitorie, si pone il problema di individuare un criterio generale per risolvere le questioni sorte per la successione della legge nel tempo: vi sono, al riguardo due teorie:

  • Teoria dei diritti quesiti, secondo la quale la nuova norma non può pregiudicare i diritti acquisiti in precedenza alla sua emanazione;
  • La più accolta, la teoria del fatto compiuto, in virtù della quale le norme successive non estendono la loro efficacia ai fatti compiuti sotto la vigenza della legge precedente, benché dei fatti stessi siano pendenti gli effetti.

Nello spazio

Per diritto internazionale privato, si intende l'insieme delle norme interne dello Stato che stabiliscono quale legge vada applicata nel caso in cui un rapporto giuridico presenti elementi di estraneità rispetto all'ordinamento giuridico perché una o entrambe le parti in causa sono cittadini stranieri o perché il bene su cui verte il rapporto si trova al di fuori del territorio dello Stato. In Italia è stata approvata la L. 218/1995. Per risolvere il contrasto tra diritto italiano e straniero, vi sono tre criteri di collegamento:

  • La nazionalità del soggetto;
  • Il luogo dove si trova il bene;
  • La volontà delle parti.

La legge straniera non si applica qualora sia contraria all'ordine pubblico. In Italia allo straniero sono riconosciuti i principali diritti e libertà fondamentali strettamente connessi alla persona (es. libertà personale, inviolabilità del domicilio, etc.).

Interpretazione della norma giuridica

L'interpretazione della norma giuridica consiste nella ricerca e spiegazione del senso della norma stessa, ossia nella determinazione della volontà del legislatore in essa racchiusa. A seconda di chi opera l'interpretazione, essa può essere:

  • Giudiziale: quando è compiuta dal giudice nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale: ha efficacia vincolante esclusivamente nei confronti delle parti in causa;
  • Dottrinale: quando è compiuta, senza alcuna efficacia vincolante, dagli studiosi del diritto;
  • Autentica: quando è il legislatore stesso che, con l'emanazione di una nuova norma, chiarisce il significato di una norma preesistente: tale interpretazione ha efficacia retroattiva ed erga omnes.

L'integrazione dell'ordinamento giuridico: l'analogia

Possono a volte realizzarsi, nei rapporti sociali, situazioni concrete non disciplinate in astratto da alcuna norma giuridica: si parla, in tal caso, di lacuna. Tale lacuna dovrà essere colmata dal giudice, il quale non può certo rifiutarsi di risolvere un caso pratico adducendo alla mancanza di norme.

L'analogia viene applicata ricorrendo alla disciplina dettata per un caso simile o per materie analoghe (analogia legis) oppure ricorrendo ai principi generali dell'ordinamento giuridico (analogia iuris).

Il ricorso all'analogia è consentito solo se:

  • Il caso in questione non è regolato da nessuna norma;
  • Vi siano somiglianze tra la fattispecie prevista dalla legge e quella non prevista;
  • La fattispecie astratta e quella concreta sono accomunate dalla medesima ratio.

Il ricorso all'analogia è vietato:

  • Nel diritto penale, per le norme sfavorevoli al reo, in quanto verrebbe violato il principio di legalità, secondo il quale non c'è crimine, non c'è pena senza una legge;
  • Rispetto alle norme eccezionali, poiché se l'eccezione si estendesse oltre il caso previsto non sarebbe rispettata la volontà della legge.

È invece suscettibile di analogia, nel suo ambito, il diritto speciale. A questo proposito, si ricorda la differenza tra le norme eccezionali e quelle speciali: le prime sono quelle norme che, per particolari motivi, sono in antitesi rispetto alle altre norme; mentre quelle speciali sono quelle che non sono in antitesi rispetto alle altre norme, ma ne costituiscono applicazione con adattamenti per particolari ambiti (es. caccia, pesca, etc.).

Capitolo 3: Rapporti giuridici e situazioni soggettive

Il rapporto giuridico

In generale, si può affermare che rapporto giuridico è qualsiasi relazione interpersonale regolata dal diritto; più nello specifico si può dire che il rapporto giuridico è il rapporto che si viene ad instaurare tra un soggetto titolare di un interesse giuridicamente protetto (soggetto attivo del rapporto) e un altro che è tenuto a rispettare o a realizzare quell'interesse (soggetto passivo del rapporto): l'esempio più immediato è il rapporto tra creditore e debitore.

Il rapporto giuridico:

  • Nasce: cioè il soggetto attivo acquista il diritto. Tale acquisto può avvenire a titolo originario (quando il soggetto attivo acquista il diritto senza che nessuno glielo abbia trasmesso) oppure a titolo derivativo (quando il soggetto attivo acquista il diritto da un altro soggetto detto dante causa). In quest'ultimo caso (titolo derivativo), possiamo avere o una successione a titolo universale (il soggetto subentra in TUTTI i rapporti giuridici del suo dante causa) o una successione a titolo particolare (il soggetto subentra solo in determinati rapporti).
  • Può modificarsi: può esservi una limitazione del suo contenuto, una variazione del soggetto o dell'oggetto.
  • Si estingue: il soggetto attivo perde il diritto ed a tale perdita può non ricollegarsi l'acquisto da parte di un altro soggetto (es. il debitore paga il creditore, quindi il rapporto si estingue perché il diritto del creditore è stato soddisfatto e non esiste più il diritto stesso) oppure può accompagnarsi a quella perdita l'acquisto da parte di un altro soggetto (es. il comproprietario rinuncia alla sua quota ed a tale rinuncia consegue automaticamente l'accrescimento della quota dell'altro comproprietario).

Le situazioni soggettive attive

Il diritto oggettivo (insieme di norme giuridiche che regolano una determinata consociazione) conferisce ai soggetti ai quali si rivolge particolari situazioni di vantaggio o di svantaggio (situazioni giuridiche soggettive attive o passive).

  • Il diritto soggettivo: esso è il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico (es. potere del creditore di agire nei confronti del debitore per ottenere il proprio credito);
  • La potestà: rappresenta un potere attribuito ad un soggetto per la realizzazione di interessi non facenti capo direttamente a lui (es. rappresentante che ha il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto);
  • L'aspettativa: è una posizione di attesa cui l'ordinamento attribuisce rilevanza giuridica, favorendone la conservazione e la trasformazione in diritto soggettivo;
  • Interesse legittimo: situazione soggettiva che si sostanzia nella pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa;
  • Interessi collettivi e diffusi;
  • Il diritto potestativo: è una situazione giuridica attiva che consente al titolare di ottenere, con un proprio comportamento, un risultato favorevole, modificando in tal modo la sfera giuridica di un determinato soggetto, il quale si trova in una posizione passiva di soggezione, non potendo validamente opporsi (es. recesso unilaterale).

Le situazioni soggettive passive

  • L'obbligo giuridico: è la posizione di colui che ha il dovere di tenere un comportamento specifico volto alla realizzazione di un interesse altrui. È dunque necessariamente collegato alla sussistenza di un diritto soggettivo di un altro soggetto (es. dovere del debitore di pagare il creditore);
  • Dovere di astensione: consiste nella situazione giuridica di chi si deve limitare a rispettare un diritto altrui (es. rispetto del diritto di servitù);
  • Onere: sacrificio di un interesse proprio imposto ad un soggetto affinché possa ottenere o conservare un vantaggio giuridico (es. trascrizione degli atti di compravendita di un immobile che impedisce che essi non dispieghino efficacia nei confronti dei terzi che hanno acquistato diritti su quegli immobili: è un onere per l'acquirente ma per il suo stesso interesse);
  • Soggezione: consiste nella sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell'esercizio di un diritto potestativo da parte di un altro, senza avere alcun potere di sottrarvisi (es. la posizione di chi riceve una disdetta).

Classificazione dei diritti

  • Diritti assoluti/diritti relativi: i diritti assoluti sono quei diritti che possono essere fatti valere dal titolare indistintamente nei confronti di tutti gli altri soggetti, i quali hanno l'obbligo negativo di non turbare l'esercizio del diritto da parte del suo titolare (es. diritto di proprietà); i diritti relativi sono quei diritti che possono essere fatti valere solo nei confronti di determinati soggetti (es. diritto di credito);
  • Diritti patrimoniali/non patrimoniali: i diritti patrimoniali sono quelli che tutelano gli interessi economici dei soggetti, mentre quelli non patrimoniali tutelano gli interessi morali;
  • Diritti trasmissibili/non trasmissibili: i diritti trasmissibili sono quelli che possono essere trasferiti, mentre quelli non trasmissibili sono quelli che non possono in alcun modo essere trasferiti (tali sono i diritti personalissimi, come quello alla vita, all'onore, etc.);
  • Diritti reali/diritti di obbligazione: i diritti reali sono diritti assoluti ed attribuiscono al loro titolare una signoria piena (proprietà) o limitata su un bene (diritti reali su cosa altrui); i diritti di obbligazione sono relativi e pertanto attribuiscono al loro titolare una signoria che può essere fatta valere solo nei confronti di determinate persone (es. diritto di credito).

Nessun diritto, secondo la dottrina prevalente, dovrebbe considerarsi illimitato, pertanto non bisogna abusare del proprio diritto, intendendosi con abuso, la condotta di chi, per esercitare il proprio diritto, si pone in contrasto con gli scopi etici e sociali per cui il diritto viene riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico. Tuttavia, il codice civile non contempla una norma che sanzioni in via generale l'abuso del diritto.

Capitolo 4: Partizioni e fonti del diritto - Il diritto privato

Distinzioni fondamentali

Diritto pubblico: Insieme di norme che disciplinano l'organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici e che impongono ai privati il comportamento cui sono tenuti per lo svolgimento della vita associata;

Diritto privato: Insieme di norme che disciplinano i rapporti tra gli individui, sia in campo personale e familiare, sia in campo patrimoniale, nonché l'organizzazione degli enti privati.

Nel diritto privato vi è una condizione di parità giuridica tra gli individui e di autonomia dei soggetti; nel diritto pubblico vi è sempre almeno un ente portatore di interessi superiori.

Diritto naturale: Insieme di regole non scritte che trovano il proprio fondamento in principi di giustizia ed equità insiti in ciascun individuo;

Diritto positivo: Insieme delle regole scritte da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico.

Fonti del diritto

Fonti del diritto sono gli atti e i fatti produttivi di norme giuridiche (fonti di produzione); diverse sono le fonti di cognizione che sono i mezzi con i quali le norme vengono identificate e rese conoscibili.

Secondo l'art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale, sono fonti del diritto: le leggi, i regolamenti e gli usi.

I rapporti tra le leggi sono regolati secondo i seguenti criteri:

  • Criterio cronologico: secondo questo criterio, quando vi è contrasto tra leggi di rango uguale (es. due leggi ordinarie), alla norma precedente si deve sempre preferire quella successiva;
  • Criterio gerarchico: secondo questo criterio, quando vi è contrasto tra leggi di rango diverso (es. legge ordinaria, legge costituzionale), alla norma di rango inferiore si deve sempre preferire quella di rango superiore.

Il rapporto gerarchico tra le fonti del diritto, nel nostro ordinamento, è il seguente:

  • Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale;
  • Le fonti europee;
  • La Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo: un trattato internazionale redatto dal Consiglio d'Europa, il quale prevede un sistema di tutela intern...
Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 308
Riassunto esame Diritto Privato I, prof. Breccia, libro consigliato Compendio di Diritto Civile Pag. 1 Riassunto esame Diritto Privato I, prof. Breccia, libro consigliato Compendio di Diritto Civile Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 308.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato I, prof. Breccia, libro consigliato Compendio di Diritto Civile Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 308.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato I, prof. Breccia, libro consigliato Compendio di Diritto Civile Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 308.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato I, prof. Breccia, libro consigliato Compendio di Diritto Civile Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 308.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato I, prof. Breccia, libro consigliato Compendio di Diritto Civile Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 308.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato I, prof. Breccia, libro consigliato Compendio di Diritto Civile Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 308.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato I, prof. Breccia, libro consigliato Compendio di Diritto Civile Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 308.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato I, prof. Breccia, libro consigliato Compendio di Diritto Civile Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 308.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato I, prof. Breccia, libro consigliato Compendio di Diritto Civile Pag. 41
1 su 308
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher praticante11 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Breccia Umberto.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community