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DISCIPLINA DELLA SOLIDARIETA'
Il codice disciplina la solidarietà prevedendo una serie di regole:
a) il pagamento, compiuto da qualsiasi condebitore o a favore di qualsiasi concreditore, estingue
tutto il complesso delle obbligazioni;
b) per ciò che attiene l'azione di regresso, il debitore solidale che ha pagato l'intero ammontare al
creditore può rivolgersi, con l'azione di regresso, appunto, agli altri condebitori, per ottenere da
ciascuno il rimborso delle rispettive quote di debito; egli può agire in regresso anche se ha
eseguito un pagamento parziale, avendo diritto al rimborso dell'eccedenza rispetto alla sua parte;
se l'obbligazione è stata contratta nell'interesse esclusivo di uno degli obbligati, questi dovrà
rimborsare per intero chi ha pagato (ad es. il fideiussore che ha pagato ha diritto al rimborso
integrale da parte del debitore principale). Analogamente, il creditore che ha riscosso il credito per
l'intero ammontare dovrà corrispondere le rispettive quote agli altri creditori;
c) non estensione dei fattori pregiudizievoli: se si verifica un fatto o un atto sfavorevole a uno dei
debitori solidali, gli effetti non si comunicano agli altri; così, la costituzione in mora di uno dei
debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri;
d) estensione degli effetti favorevoli: se si verifica un fatto o un atto favorevole nei confronti di un
debitore solidale, gli effetti si comunicano agli altri; così, la remissione, ossia la rinuncia gratuita al
credito, fatta dal creditore a uno dei debitori, libera anche gli altri condebitori.
OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI
La distinzione delle obbligazioni in divisibili ed indivisibili attiene alla natura dell'oggetto dedotto nel
rapporto obbligatorio o al modo in cui esso è stato considerato dalle parti contraenti.
A) Obbligazioni divisibili (art. 1314 c.c.)
Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale,
ciascuno dei creditori può chiedere il soddisfacimento del credito soltanto per la sua parte e
ciascuno dei debitori è tenuto a pagare il debito soltanto per la sua parte. La nozione di divisibilità
va ricostruita argomentando a contrario l'art. 1316 c.c.: pertanto, l'obbligazione è divisibile quando
la prestazione ha per oggetto un bene suscettibile di divisione per natura, o perché non è stata
considerata dalle parti indivisibile. 146
B) Obbligazioni indivisibili
L'obbligazione è indivisibile quando la prestazione ha ad oggetto una cosa o un fatto non
suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti
contraenti.
L'indivisibilità può essere:
- oggettiva, quando l'oggetto della prestazione non può essere diviso senza fargli perdere il suo
valore o senza diminuirlo (es. quadro o animale vivo venduto);
- soggettiva, quando le parti hanno considerato indivisibile una prestazione, per sua natura
divisibile, per la funzione che essa è destinata a realizzare.
L'art. 1317 c.c. prescrive che le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle stesse norme delle
obbligazioni solidali, con la conseguenza che ogni debitore è obbligato ad eseguire per intero la
prestazione al creditore e ogni creditore può esigere l'intera prestazione dal debitore.
Sono, tuttavia, previste alcune eccezioni:
- l'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi, in deroga al principio per cui ogni successore
del debitore risponde solo per la sua quota;
- se interviene un fatto estintivo dell'obbligazione nei confronti di uno dei creditori (es. remissione
del debito fatta da uno dei concreditori), il debitore non è liberato nei confronti degli altri creditori, i
quali hanno diritto alla prestazione per l'intero, pur dovendo poi restituire al debitore il valore della
parte di colui nei cui confronti si è verificato il fatto estintivo.
SEZIONE SECONDA: LE OBBLIGAZIONI CON PLURALITA' DI OGGETTI (OBBLIGAZIONI
OGGETTIVAMENTE COMPLESSE)
OBBLIGAZIONE CUMULATIVA (O CONGIUNTA)
Si parla di obbligazione cumulativa tutte le volte in cui il debitore è tenuto ad eseguire insieme due
o più prestazioni, sicché l'obbligazione ha contenuto multiplo e la liberazione del debitore ha luogo
solo se vengono eseguite tutte le prestazioni, pur con la possibilità di eseguirle separatamente. Le
due o più prestazioni possono avere uguale natura (es. vendita di due libri) o natura diversa
(obbligazioni miste, es. consegnare, fare in senso stretto).
OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE (ARTT. 1285-1291 C.C.)
Obbligazione alternativa è quella in cui sono previste due o più prestazioni, ma il debitore si libera
eseguendo soltanto una delle due. La fonte di tale obbligazione può essere la legge o la volontà
delle parti.
L'art. 1285 c.c. precisa anche che il debitore non può costringere il creditore a ricevere parte
dell'una e parte dell'altra prestazione: infatti, due adempimenti parziali non costituiscono un
adempimento integrale. 147
L'art. 1286 stabilisce che il diritto di scelta tra le varie prestazioni che sono in obbligazione spetta al
debitore, a meno che le parti non l'abbiano attribuito al creditore o ad un terzo. La scelta (c.d.
concentrazione) può essere fatta dal debitore direttamente con l'esecuzione di una delle
prestazioni o con una dichiarazione comunicata al creditore.
Se il debitore non esegue alcuna delle due prestazioni alternative nel termine previsto, la scelta
passa al creditore. La facoltà spettante al creditore, invece, passa al debitore se il creditore non la
esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore medesimo. Se la scelta è rimessa ad
un terzo e questi non la fa nel termine stabilito, essa è di competenza del giudice. Una volta fatta la
scelta, l'obbligazione si concentra e cessa lo ius variandi, con la conseguenza che l'obbligazione
diventa semplice.
Nell'ipotesi di impossibilità di adempimento per una delle due prestazioni, il legislatore ha distinto
le seguenti ipotesi:
- se l'impossibilità preesiste al rapporto obbligatorio, l'obbligazione di considera semplice sin dal
suo sorgere;
- se l'impossibilità è sopravvenuta per causa non imputabile alle parti, l'obbligazione multipla si
trasforma in semplice ed è preclusa, quindi, la facoltà di scelta;
- se l'impossibilità si verifica dopo la concentrazione e riguarda proprio la prestazione scelta,
l'obbligazione si estingue in conformità delle regole generali, poiché in seguito alla scelta
l'obbligazione era divenuta semplice.
OBBLIGAZIONE FACOLTATIVA
E' facoltativa l'obbligazione per la quale è prevista una sola prestazione obbligatoria, ma il debitore
può liberarsi effettuando una prestazione diversa. Es. il canone di affitto è stabilito in derrate, ma il
debitore si può liberare pagandone il relativo valore. La disciplina è identica a quella prevista per le
obbligazioni semplici, dal momento che una sola è la prestazione dedotta nel rapporto.
Di conseguenza, quando l'adempimento della prestazione principale diviene impossibile, per
causa non imputabile al debitore, l'obbligazione si estingue.
SEZIONE TERZA: CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI RISPETTO ALLA
PRESTAZIONE
OBBLIGAZIONI POSITIVE O AFFERMATIVE
Le obbligazioni positive sono quelle che hanno per oggetto un comportamento attivo da parte del
debitore e possono essere:
- obbligazioni di dare: comportano l'effettiva consegna della cosa;
- obbligazioni di fare: hanno per oggetto un'attività in senso proprio del debitore (es. un servizio);
148
- obbligazioni miste di dare e di fare: si realizzano in alcune figure complesse, come nei contratti di
somministrazione, di appalto e nei contratti atipici misti.
OBBLIGAZIONI NEGATIVE
Le obbligazioni negative sono quelle in cui la prestazione consiste in un comportamento negativo,
ossia in un non facere o in un pati (sopportare) da parte del debitore. Pertanto, nelle obbligazioni
negative oggetto della prestazione è il non verificarsi di un determinato fatto o atto (es. prestazione
di non fare concorrenza).
Proprio per questa caratteristica, fino a quando il debitore resta inerte, cioè si astiene dal fare ciò
che è vietato, l'obbligazione non si palesa all'esterno. Essa acquista rilievo quando il debitore viene
meno al vincolo e si rende inadempiente, costringendo il creditore a richiedere l'intervento del
giudice. Incompatibile con l'obbligazione negativa è, logicamente, l'istituto della mora, cioè il ritardo
nell'inadempimento, poiché ogni fatto compiuto in violazione dell'obbligo di non fare o non dare
costituisce di per sé inadempimento. Discussa è, invece, la compatibilità tra l'impossibilità
sopravvenuta per causa non imputabile al debitore e l'obbligazione negativa. Mentre la
giurisprudenza ritiene inammissibile l'istituto in esame, parte della dottrina considera configurabile
l'impossibilità sopravvenuta di adempiere ad una prestazione negativa quando sussista una
positiva necessità, sia pur temporanea, di fare o dare.
OBBLIGAZIONI DI MEZZI E DI RISULTATO
Si ha obbligazione di risultato quando l'oggetto dell'obbligazione non è costituito dall'attività, ma dal
risultato della stessa, con la conseguenza che l'adempimento coincide solo con la piena
realizzazione dello scopo perseguito dal creditore (es. appalto).
Lo sforzo di diligenza, pertanto, non rileva di per sé, ma in via strumentale al perseguimento dello
scopo stesso.
Si ha obbligazione di mezzi, invece, quando l'oggetto dell'obbligazione è un comportamento
diligente, cioè l'impiego diligente di mezzi idonei a realizzare un risultato, e non il conseguimento
del risultato stesso: di conseguenza, se il debitore ha agito con la dovuta diligenza è adempiente
ed ha diritto al compenso anche se il risultato voluto dal creditore non è stato realizzato (es.
obbligazione del professionista).
OBBLIGAZIONI GENERICHE E SPECIFICHE
E' generica l'obbligazione che ha per oggetto della prestazione una cosa generica o una certa
quantità di cose fungibili (es. un cane). L'obbligazione è specifica quando ha per oggetto della
prestazione una cosa specifica (es. il carlino).
Per le obbligazioni generiche, l'art. 1178 prescrive che il debitore deve consegnare una cosa
appartenente al genere dedotto, ma di qualità non inferiore alla media.
Particolare rilevanza hanno alcuni istituti giuridici nei confronti delle obbligazioni generiche:
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- estinzione dell'obbli