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REQUISITI ACCIDENTALI CONTRATTO

1 condizione = avvenimento futuro o incerto dal cui verificarsi o no dipendi e il prodursi degli effetti del contratto (condizione

sospensiva) oppure il venir meno degli effetti prodotti (condizione risolutiva)

2 termine = avvenimento futuro e certo a partire dal quale (termine iniziale) o fino al quale (termine finale) di producono gli effetti

del contratto.

3 onere = elemento accidentale in seguito del quale sorge nel destinatario una vera e propria obbligazione con una limitazione

nell’atto di liberalità (dono la villa ma non devi tenere aperto il giardino al pubblico).

LA SUCCESSIONE

E’ in generale ogni sostituzione di un soggetto a un altro come titolare di un diritto o di un obbligo; essa indica la continuità del

rapporto giuridico attraverso il mutare dei titolari.

Quando si parla al plurale di successioni si intende a causa di morte; si parla invece di successione fra vivi ogni volta che, per atto

fra vivi (contratto) una persona succede ad un’altra in un rapporto giuridico.

La successione può essere: successione dell’erede

- A titolo universale: si verifica in caso di morte o di fusioni fra società (artt. 2501 e ss.), con la

nell’universalità di diritti e obblighi del defunto.

- A titolo particolare: riguarda uno o più rapporti giuridici determinati

SUCCESSIONE MORTIS CAUSA

Viene prevista per assicurare la continuità dei rapporti giuridici del defunto.

Possono succedere solo i diritti e gli obblighi aventi contenuto patrimoniale. Vi è l’apertura della successione, poi la vocazione

e la delazione cioè l’effettiva offerta del patrimonio, in questo momento di acquista il diritto di

cioè la designazione del successore

accettare l’eredità che si prescrive in 10 anni e il termini di prescrizione decorrono dal giorno dell’apertura della successione. Patti

successori è nullo ogni atto con il quale un soggetto dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora

aperta.

SUCCESSIONE LEGITTIMA

Viene definita tale quando trova il suo titolo nella legge e non in una volontà testamentaria, cioè quando la legge provvede ad

individuare i soggetti che hanno diritto a subentrare nel patrimonio ereditato.

SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

Successione a causa di morte che trova il suo titolo nel testamento, negozio unilaterale mortis causa con il quale l’autore

determina la sorte dei rapporti patrimoniale in dipendenza alla sua morte. È un negozio tipico, unilaterale, personalissimo, sempre

revocabile, formale e giuridico patrimoniale.

LA TRASCRIZIONE

Sistema di pubblicità prescritto dal c.c. per gli atti che hanno ad oggetto diritti reali su beni immobili e ha una funzione

prevalentemente dichiarativa, comportandone che l’atto è pienamente valido ed efficace tra le parti anche se queste non l’hanno

trascritto. Si effettua presso l’Ufficio dei registri immobiliari, una volta accertata l’esistenza dei requisiti si procede alla

trascrizione.

ONERE DELLA PROVA

E’ un principio generale del diritto secondo il quale, chi vuole dimostrare l'esistenza di un fatto, ha l'obbligo di fornire le prove per

l'esistenza del fatto stesso.

LA CONFESSIONE

È la dichiarazione che una parte fa della verità dei fatti ad essa favorevoli e sfavorevoli dall’altra. La confessione resa in giudizio è

prova legale dei fatti dichiarati, se riguarda su fatti relativi a diritti disponibili.

COMPENSAZIONE

Si ha compensazione quando due persone sono obbligate reciprocamente l’una vero l’altra e i due debiti si estinguono per

compensazione per le quantità corrispondenti. È legale (senza necessità di accordo o di intervento del giudice) se: i due debiti

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sono omogenei, cioè hanno per oggetto denaro o cose fungibili dello stesso genere e che i debiti siano esigibili, cioè non sottoposti

a condizione o termine. La compensazione non è automatica, ma avviene per effetto di dichiarazione unilaterale della parte che la

richiede. Il contratto di conto corrente è un sistema particolare di estinzione di crediti e debiti legato alla compensazione.

CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE

Il contratto in frode alla legge è un contratto che viene usato per eludere l’applicazione di una norma imperativa. Nel caso del

contratto in frode alla legge viene considerata illecita la causa e quindi il contratto è nullo. Le parti si accordano in modo da

raggiungere risultati pratici equivalenti a situazioni espressamente vietate dalla legge (esempio vendita con patto di riscatto per

eludere il divieto di patto commissorio)

CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE

Il contratto per persona da nominare è quel contratto con cui una parte(stipulante) si riserva il potere di nominare, entro il termine

legale(3gg) o il diverso termine stabilito dalle parti, un’altra persona come parte sostanziale del contratto e quindi si riserva di

nominare chi deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal contratto.

La riserva di nomina genera quindi una parziale indeterminatezza soggettiva del contratto: il rapporto viene ad esistere tra le parti

originarie, ma è previsto che il contratto possa fare in capo ad un terzo.

Se il termine scade senza che alla controparte venga comunicata la nomina, il contratto si consolida in capo allo stipulante.

DOLO

Per dolo s’intende il raggiro usato da uno dei contraenti per indurre l’altra parte a contrarre. Il comportamento doloso può

provenire sia dall’altra pare contraente sia da un terzo; ed in questi casi se il dolo proviene dal contrente il contratto sarà

annullabile, mentre se proviene da un terzo vi sarà annullabilità solo se i raggiri erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

Il c.c. distingue due tipi di dolo:

- Causale o determinante, quando senza il comportamento doloso la parte ingannata non avrebbe concluso il negozio.

- Incidente, quando la parte ingannata avrebbe comunque compiuto il negozio anche senza comportamento doloso, ma in

mancanza di questo, l’avrebbe concluso a condizioni più favorevoli.

Si distingue poi tra dolus malus (dolo causale-incidente), che è sempre causa di annullabilità e dolus bonus che consiste nella

semplice esaltazione di ciò che si offre, non è causa di invalidità quando non si siano infranti i doveri di correttezza e buona fede.

ERRORE

L’errore viene inteso come la falsa rappresentazione della realtà. Ci sono due diversi tipi di errore:

- Errore-vizio o errore motivo, il primo vizia la formazione della volontà, mentre il secondo determina a contrarre.

- Errore ostativo, errore in cui si inciampa nella manifestazione della volontà.

In entrambi i casi l’errore dev’essere all’altro contraente. L’errore essenziale è un concetto che implica

essenziale e riconoscibile

due elementi: che l’errore sia determinante per il consenso e che riguardi certe circostanza che sono: errore sulla natura o oggetto

del contratto, errore sull’identità dell’oggetto della prestazione o sulla qualità dell’oggetto, l’errore di calcolo infatti rende il

poi l’errore sull’identità o sulla qualità dell’altro contraente e infine l’errore di

contratto soggetto a rettifica ma non annullabile,

diritto che sia stato ragione unica o principale del contratto.

L’annullabilità per errore può essere richiesta dalla parte in errore se l’altra offre tempestivamente di eseguirlo in modo conforme

al contratto e alle modalità del contratto che la prima intendeva concludere.

GARANZIA DEI VIZI DELLA COSA c’è quella di garantire

Fra le obbligazioni principali del venditore il compratore dai vizi della cosa venduta. Pertanto si deve

ritenere che l’acquirente di un bene viziato, possa agire, ai sensi dell’art. 1490 c.c. nei confronti del venditore.

Esiste l’obbligo per il venditore di verificare che il bene trasferito abbia i requisiti necessari per la sua utilizzazione e che sia

un’obbligazione relativa alla responsabilità contrattuale del venditore (il venditore cioè non abbia in mala fede taciuto al

compratore i vizi della cosa).

I vizi inoltre devono essere occulti, infatti qualora al momento della conclusione del contratto il compratore avesse conosciuto i

vizi oppure fossero facilmente riconoscibili, la garanzia non è dovuta. Infatti i vizi devono essere preesistenti alla vendita o

quantomeno devono derivare da cause preesistenti.

L‘ ILLECITO CIVILE

Una condotta umana è giuridicamente illecita quando viola una regola di diritto, cioè quando corrisponde ad un comportamento

vietato, o quando non corrisponde ad un comportamento dovuto, e perciò lede gli interessi protetti dalla norma.

Si possono distinguere diverse specie di illecito:

penale:

- L’illecito comprende tutti quei comportamenti che la legge considera lesivi di un bene la cui tutela è di interesse

generale a cui si collega una pena a carico dell’autore dell’illecito

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amministrativo:

- L’illecito comprende i comportamenti che violano norme poste a tutela di quegli interessi di ordine

generale, la cui soddisfazione è affidata alla Pubblica Amministrazione

- Atto illecito in senso ampio: viola una norma giuridica e perciò lede gli interessi (generali e particolari (generali e

particolari) da essa protetti

- Illecito civile: è un comportamento che lede direttamente un interesse particolare protetto da una norma giuridica e

provoca quindi un pregiudizio per il soggetto leso. L’illecito civile è fonte di e cioè l’obbligo di risarcire il

responsabilità,

danno cagionato.

- Illecito contrattuale: Illecito contrattuale è la condotta del debitore che non adempie alla prestazione dovuta al creditore

e quindi viola la norma che lo obbliga ad adempiere ledendo l’interesse del creditore. Il debitore può provare che

l’inadempimento o il ritardo è determinato da impossibilità della prestazione derivante da una precisa causa a lui non

imputabile. Quindi è il debitore che ha l’onere della prova.

- Illecito extracontrattuale: Illecito contrattuale è la condotta del debitore che non adempie alla prestazione dovuta al

creditore e quindi viola la norma che lo obbliga ad adempiere ledendo l’interesse del creditore. Il debitore può provare

che l’inadempimento o il ritardo è determinato da impossibilità della prestazione derivante da una precisa causa a lui non

imputabile. Quindi è il debitore che ha l’onere della prova.

ILLECITO CONTRATTUALE

Illecito contrattuale è la condotta del debitore che non adempie alla prestazione dovuta al creditore e quindi viola la norma che lo

obbliga ad adempiere ledendo l’i

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
17 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ophelia_SP di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Lo Cuoco Giancarlo.