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Rapporto giuridico e situazioni giuridiche soggettive

Il rapporto giuridico è una relazione tra due o più persone regolata dal diritto. Nel disciplinare il rapporto, la norma giuridica stabilisce quale sia l’interesse meritevole di tutela e tende a consentirne la realizzazione.

Elementi del rapporto giuridico

I soggetti, l’oggetto, il contenuto.

I soggetti sono tanto coloro cui l’ordinamento giuridico riconosce il potere di far valere le proprie pretese (soggetti attivi), quanto coloro su cui grava il dovere giuridico di tenere un determinato comportamento (soggetti passivi).

L’oggetto è il bene materiale o immateriale, l’attività umana e più in generale l’utilità a cui si riferisce il rapporto giuridico.

Il contenuto è il complesso di poteri (situazioni giuridiche attive) e di doveri (situazioni giuridiche passive) predisposto dall'ordinamento giuridico a protezione degli interessi coinvolti nel rapporto.

I soggetti: le persone fisiche

Ogni persona nata viva è considerata soggetto di diritto. L’idoneità ad essere soggetti di diritti e di obblighi si chiama capacità giuridica (art 1 C.C.). Essa si acquista al momento della nascita e si perde esclusivamente con la morte. Avere la capacità giuridica significa pertanto essere destinatario delle norme giuridiche, essere cioè considerato soggetto di diritto, non oggetto, e ricevere quindi protezione dall’ordinamento.

Diversa dalla capacità giuridica è la capacità di agire, cioè l’idoneità del soggetto a disporre delle proprie situazioni giuridiche, acquistando ed esercitando diritti o assumendo obblighi. Una cosa è infatti avere la titolarità di un diritto, altra cosa è poterne disporre (ad es. vendere l’appartamento, cedere il credito). La capacità di agire presuppone che il soggetto sia in grado di provvedere validamente alla cura dei propri interessi, ed è indispensabile che egli abbia raggiunto la necessaria maturità psichica e non sia affetto da patologie che ne possano menomare le facoltà mentali.

La capacità di agire spetta alle persone che hanno raggiunto la maggiore età, che è fissata al compimento del 18° anno (art 2 C.C.). La capacità di agire si perde, oltre che con la morte, anche a seguito di una sentenza del tribunale che accerti lo stato di infermità del soggetto (interdizione o inabilitazione).

Gli incapaci di agire

Si definiscono incapaci i soggetti sprovvisti della capacità di agire. Il codice civile indica i presupposti che danno luogo all’incapacità. Per tale motivo essa prende il nome di incapacità legale, da non confondere con l’incapacità naturale.

L’incapacità è disposta (salvo alcuni casi, in cui riveste carattere punitivo) a tutela delle persone che non sono in grado di rendersi conto del significato e delle conseguenze del proprio agire. Gli atti da loro compiuti sono ritenuti giuridicamente invalidi (annullabili).

Incapacità assoluta e relativa

L’incapacità di agire è assoluta quando impedisce il compimento di qualsiasi atto, anche quello apparentemente più innocuo (ad es. l’acquisto o la vendita di beni mobili di scarso valore economico): i minorenni e gli interdetti.

L’incapacità di agire è relativa se vieta al soggetto soltanto il compimento degli atti considerati più importanti (cosiddetti atti di straordinaria amministrazione, es. l’acquisto o la vendita di beni immobili): gli inabilitati e i minori emancipati.

Gli interdetti

Sono quei soggetti che, benché maggiorenni, si trovano abitualmente in uno stato di infermità di mente da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi (art 414 C.C). L’interdizione è disposta con sentenza dal tribunale quando si rende necessaria per assicurare ai soggetti adeguata protezione, a conclusione di uno specifico procedimento; per tale ragione si definisce giudiziale. Essa non va confusa con l’interdizione legale del condannato, disposta automaticamente dalla legge, con finalità punitive, a carico di chi sia stato condannato alla pene della reclusione per un periodo non inferiore a 5 anni, oppure alla pena dell’ergastolo.

Gli inabilitati

Vengono dichiarati sempre con sentenza del tribunale, i maggiorenni infermi di mente il cui stato non sia così grave da dar luogo all’interdizione. Possono anche essere inabilitati coloro che per prodigalità (abitudine a spendere con eccessiva generosità e in modo disordinato e senza criterio) o per abuso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti espongono sé o la famiglia a gravi pregiudizi economici, nonché i sordomuti o i ciechi fin dalla nascita o dalla prima infanzia, purché non abbiano ricevuto un’educazione sufficiente per provvedere alla cura dei propri interessi (art 415 C.C).

Gli emancipati

Sono i minorenni con più di 16 anni che abbiano, debitamente autorizzati dal tribunale e per gravi motivi (art 84 C.C) contratto matrimonio (art 390 C.C).

Il sistema di protezione degli incapaci

Gli incapaci sono assistiti o rappresentati nell’amministrazione dei loro beni e nella cura dei loro affari da particolari soggetti, i quali agiscono nell’interesse dell’incapace e sotto il controllo dell’autorità giudiziaria (tribunale e giudice tutelare). Questi istituti di protezione variano a seconda che si tratti di incapacità relativa o assoluta.

La protezione degli incapaci relativi

Gli incapaci relativi (emancipati e inabilitati) pur potendo compiere da soli atti di ordinaria amministrazione devono essere assistiti da un curatore tutte le volte che gli atti incidano in maniera rilevante sul patrimonio: ad es. la vendita di un terreno, la donazione (c.d. atti di straordinaria amministrazione).

La protezione degli incapaci assoluti

Gli incapaci assoluti, invece, non partecipano in nessun modo al compimento degli atti giuridici, ma vengono completamente sostituiti dai rappresentanti legali che agiscono al loro posto, talvolta dopo essere stati autorizzati dal giudice tutelare (art 374 C.C) o dal tribunale (art 375 C.C). Tutta l’attività giuridica che riguarda gli incapaci assoluti può quindi avvenire anche a loro insaputa e anche contro la loro volontà, purché sia compiuta nel loro esclusivo interesse.

Il controllo esercitato dai giudici mira a proteggere l’interesse degli incapaci da possibili abusi o da errate operazioni dei rappresentanti. La rappresentanza riguarda esclusivamente gli atti di natura patrimoniale e non quelli di natura personale, come contrarre matrimonio o riconoscere figli naturali (attività precluse agli interdetti giudiziali e ai minori di 16 anni). La rappresentanza degli interdetti spetta al tutore, nominato con la sentenza di interdizione o di condanna; quella dei minorenni è attribuita dalla legge ad entrambi i genitori. L’atto compiuto dall’incapace di agire al di fuori delle regole indicate è annullabile.

L'amministrazione di sostegno

Il sistema di protezione dell’incapace, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 6/2004 che ha introdotto l’amministrazione di sostegno, è un sistema articolato e flessibile, in grado di adattarsi alle peculiari esigenze di protezione dell’incapace. Il sistema si compone essenzialmente di 4 istituti:

  • La potestà dei genitori, per i minorenni;
  • La tutela, per gli interdetti;
  • La curatela, per gli incapaci relativi;
  • L’amministrazione di sostegno riguarda coloro che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica (non talmente grave da giustificare l’interdizione o l’inabilitazione ma ugualmente invalidante), si trovano nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.

L’istituto è incentrato sulla figura dell’amministratore di sostegno, designato dal giudice tutelare anche su richiesta dello stesso soggetto beneficiario. L’amministratore può essere tanto una persona fisica, quanto una persona giuridica o un’associazione. Il decreto di nomina stabilisce, tra le altre cose, la durata dell’incarico nonché gli atti che l’amministratore può compiere in sostituzione del beneficiario (al pari del tutore e dei genitori), e quelli che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore (al pari degli incapaci relativi). In questo modo la capacità dell’interessato è ridotta solo del minimo indispensabile, in ordine ad alcuni atti soltanto, mentre per tutti gli altri atti, di solito anch’essi indicati nel decreto di nomina, il beneficiario conserva la piena capacità di agire.

L'incapacità naturale

L’incapacità di intendere e di volere non è un dato legale come la capacità di agire, ma un dato naturale che attiene alle condizioni psicologiche, fisiche e intellettuali della persona. Gli atti compiuti dal soggetto incapace di intendere e di volere possono essere annullati (art 428 CC) perché nel momento in cui li ha compiuti, non era in grado di comprendere razionalmente le conseguenze delle proprie azioni. In tal caso, la norma stabilisce che l’annullamento possa essere disposto solo se dagli atti compiuti risulta un grave pregiudizio per l’autore. Per l’annullamento dei contratti è richiesto l’ulteriore requisito della malafede dell’altro contraente, il quale deve aver approfittato dello stato di incapacità per far siglare un contratto per sé vantaggioso.

I soggetti: le organizzazioni collettive

Formazioni per mezzo delle quali più individui mettono insieme le loro risorse per perseguire scopi di varia natura (ricreativi, culturali, professionali oppure di mero profitto) che altrimenti, singolarmente, non sarebbero in grado di realizzare. Esistono 3 tipi principali di organizzazioni private: le associazioni (aventi scopo di lucro o scopo ideale), le fondazioni e i comitati.

Le associazioni

Si caratterizzano per il prevalere dell’elemento personale. In esse, quindi, la pluralità degli associati, uniti dall’intento di perseguire un fine comune, costituisce il nucleo vitale dell’ente e deve sussistere fin dall’inizio. La costituzione di tale ente deve avvenire sempre tramite un contratto (l’atto costitutivo) in cui si manifestano le volontà degli associati di costituire l’organizzazione.

Le fondazioni

Assume rilievo prioritario l’elemento patrimoniale, cioè la particolare destinazione impressa a un certo patrimonio. Esse possono anche essere costituite per volontà di una sola persona.

I comitati

Sono caratterizzati dalla funzione di raccogliere fondi da destinare a finalità di interesse pubblico.

L'autonomia patrimoniale delle organizzazioni collettive

L’ordinamento giuridico distingue il concetto di soggettività giuridica da quello di personalità giuridica. La soggettività attiene alla capacità astratta dell’ente di essere soggetto di diritti e centro di imputazione di rapporti giuridici. Il carattere della personalità giuridica richiede l’ulteriore requisito della perfetta autonomia patrimoniale dell’ente, cioè la netta separazione tra il patrimonio collettivo e i patrimoni personali. La personalità giuridica è attribuita soltanto a quelle organizzazioni che hanno ottenuto un riconoscimento formale.

Il riconoscimento consegue all’iscrizione in un apposito registro delle persone giuridiche tenuto presso le prefetture; per le società di capitali è richiesta l’iscrizione nel registro delle imprese. Enti non riconosciuti – il riconoscimento può mancare o perché non richiesto (come nel caso delle associazioni non riconosciute) o perché non previsto (come nel caso delle società di persone) o ancora perché non concesso. La mancanza del riconoscimento non impedisce tuttavia all’ente di avere una propria soggettività e una certa autonomia. Anche gli enti non riconosciuti hanno una capacità giuridica e una capacità loro propria e del tutto autonoma rispetto ai singoli individui che ne fanno parte (si pensi ai sindacati, ai partiti politici, alle società di persone). La distinzione tra enti non riconosciuti e persone giuridiche risiede nel differente grado di autonomia patrimoniale, cioè di separazione tra il patrimonio comune e i patrimoni individuali. Soltanto nelle persone giuridiche questa separazione è netta e definitiva (autonomia patrimoniale perfetta), cosicché da un lato l’ente risponderà dei propri debiti soltanto con il patrimonio comune e, dall’altro, i creditori particolari dei singoli associati potranno aggredire esclusivamente i patrimoni personali dei loro debitori, senza poter vantare alcuna pretesa nei confronti dei beni comuni.

L'oggetto del rapporto giuridico

Secondo il codice civile (art 810) sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Per il codice civile (art 812) è immobile il suolo e tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo e forma con esso un corpo unico. Per il trasferimento degli immobili è richiesto l’atto scritto, che deve essere trascritto nei registri immobiliari (art 2643 CC), per consentire a terzi di venirne a conoscenza. Tutti gli altri beni non espressamente qualificati come immobili sono mobili (art 812). Il loro trasferimento può avvenire anche oralmente e non sono previste particolari forme di pubblicità. Una categoria intermedia è rappresentata dai beni mobili registrati (art 815 CC), si tratta di beni mobili che ricevono un trattamento giuridico per alcuni aspetti simili a quello riservato agli immobili.

Le situazioni giuridiche soggettive

Il contenuto del rapporto giuridico comprende l’insieme delle situazioni di potere e di dovere rispettivamente riconosciute e imposte dal diritto ai soggetti del rapporto giuridico. La situazione giuridica attiva più importante è costituita dal diritto soggettivo. Il diritto soggettivo è il potere che la norma giuridica (diritto oggettivo) attribuisce al soggetto di tenere o di pretendere che altri tenga un determinato comportamento, per la realizzazione di un suo interesse.

Diritti soggettivi

  • Diritti della personalità
  • Diritti patrimoniali - attribuiscono al titolare un vantaggio di tipo economico, valutabile in denaro.
  • Per oggetto delle cose e attribuiscono al titolare un potere pieno diritti reali (proprietà) o limitato (diritti reali su cosa altrui) su un bene - sono assoluti e immediati.
  • Per oggetto una prestazione di altri soggetti e attribuiscono al titolare (creditore) il potere di pretendere che un altro soggetto determinato (debitore) tenga un certo comportamento – diritti di credito – relativi e mediati.

L’assolutezza del diritto garantisce al titolare un potere che egli può far valere verso tutti (erga omnes): se sono proprietario di un appartamento, ho il potere di escludere chiunque altro dal godimento e dalla disposizione di quel bene. Il diritto relativo attribuisce al titolare un potere che egli può esercitare soltanto nei confronti di uno o più soggetti determinati.

Le situazioni giuridiche passive sono qualificate come obbligo (o dovere specifico) e dovere (dovere generico). Con obbligo si indica il dovere specifico gravante su uno o più soggetti determinati di tenere un certo comportamento, di solito attivo. Il dovere è il generico comportamento di astenersi dal recare molestia e dalle turbative a cui sono tenuti tutti i soggetti in corrispondenza di un diritto assoluto altrui.

La tutela giurisdizionale dei diritti

Chiunque veda lesa o minacciata una propria situazione giuridica soggettiva può chiedere tutela al giudice esercitando il diritto di azione. Il processo civile: l’azione si esercita mediante la proposizione di una domanda giudiziale con la quale il soggetto (attore) che ritiene violato un proprio diritto soggettivo cita il presunto trasgressore (convenuto) a comparire di fronte al giudice competente.

Nel corso del processo ciascuna delle parti sostiene le proprie ragioni davanti al giudice fornendo tutti i mezzi di prova utili a dare fondatezza alla loro pretesa (documenti, interrogatori, testimonianze, confessioni, giuramenti). A tal riguardo occorre precisare che l’attore ha l’onere di dimostrare il suo diritto (onere della prova) se non vuol veder respinta la sua domanda. La decisione giudiziale è contenuta in un particolare atto, la sentenza. Contro la sentenza del giudice di primo grado le parti soccombenti possono ripresentare la causa dinanzi al giudice di secondo grado (appello). Contro la decisione di appello è possibile ricorrere alla Corte di Cassazione.

I diritti reali

I caratteri dei diritti reali

  • Assolutezza
  • Immediatezza
  • Tipicità: i diritti reali costituiscono un numero chiuso, vale a dire sono specificamente previsti dalla legge, ed è vietato ai privati di elaborarne nuovi tipi.

La proprietà è il diritto reale di contenuto più ampio, comprendente sia il potere di utilizzazione diretta della cosa (potere di godimento), sia il potere di trasferire a vario titolo la proprietà (vendita, donazione, successione) o di costituire dei diritti a favore di terzi (potere di disposizione). Quando la proprietà su un bene spetta a più persone si ha la comproprietà. I diritti reali su cosa altrui hanno un contenuto più limitato. Essi attribuiscono soltanto determinati poteri su cose di proprietà di altri e si configurano come limitazioni dei poteri normalmente spettanti al proprietario. I diritti reali di godimento consentono al titolare di esercitare sulla cosa a...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Scaglione Francesco.
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