Nozioni generali di diritto privato
Il diritto privato è quella disciplina che nasce con lo scopo di fissare le regole di comportamento per disciplinare la convivenza all’interno di una società e quindi con lo scopo di evitare l’insurrezione di conflitti. La conflittualità è infatti inevitabile in società, ed essendo l’uomo un essere per sua natura sociale è anche inevitabile che egli venga ad associarsi.
Il diritto privato si occupa dunque di evitare il conflitto e, nel caso non ci riesca, di risolverlo. La prevenzione del conflitto avviene mediante la norma giuridica, la risoluzione del conflitto mediante la sanzione.
Tipologie di sanzione
- Sanzione con funzione satisfattiva: soddisfa le richieste del creditore e lo riporta alla condizione in cui si trovava prima dell’infrazione.
- Sanzione con funzione risarcitoria: il soggetto viene ristorato con un equivalente del danno che gli sia stato arrecato.
- Sanzione con funzione punitiva: (non è riconosciuta nel nostro ordinamento) ha la funzione di generare timore in chi abbia la possibilità di agire illecitamente.
- Sanzione con funzione preventiva: previene l’infrazione.
Nozioni di diritto
Quando si parla di diritto occorre distinguere due nozioni:
- Diritto oggettivo: come insieme di norme che costituiscono l’ordinamento.
- Diritto soggettivo: potere attribuito al singolo (analizzeremo successivamente in tema di posizioni giuridiche soggettive questa definizione).
Il sistema norma-sanzione è applicato da quello che viene definito apparato.
La norma giuridica
La norma giuridica gode di tre requisiti:
- Generale → si applica indistintamente a tutti i consociati (es. A tutti i consumatori).
- Astratta → si riferisce a tutte le situazioni riconducibili a quella descritta dalla norma.
- Imperativa → non lascia spazio alla scelta di rispettarla o meno. Deve essere rispettata, altrimenti si incorre in una sanzione.
Questi tre requisiti servono a garantire il principio di uguaglianza oltre che la certezza del diritto. A questo contribuisce anche il carattere prescrittivo della norma, che qualifica preventivamente i comportamenti così che i soggetti possano poi decidere se attenersi alle norme o meno, in questo caso incorrendo in tutte le conseguenze negative previste.
Non è detto che tutte le norme possiedano la totalità di questi requisiti, sarebbe erroneo pensarlo. Vi sono infatti eccezioni, ad esempio può capitare che una norma sia indirizzata solo ad un individuo, e in questo caso mancherebbe di generalità, o che si riferisca ad un particolare evento, e in questo caso mancherebbe di astrazione.
C’è da dire poi che alle norme imperative nel nostro ordinamento si affianca un altro tipo di norme, le norme dispositive. Tali norme permettono ai privati di derogarvi e fissare loro a proposito una regola, chiaramente sempre nel rispetto della legge.
Le fonti del diritto
Con l’espressione ‘fonti del diritto’ si fa riferimento ai fatti o atti che provocano la nascita, la modifica, o l’estinzione di una norma giuridica. Esse si rinnovano continuamente e arricchiscono l’ordinamento. Occorre distinguere tra fonti scritte e fonti non scritte.
Il riferimento normativo più importante a tal proposito è l’art 1 delle disposizioni preliminari al codice civile. Le disposizioni preliminari al codice civile sono quelle norme collocate all’apertura del codice, che risale al 1943. In realtà l’art 1 di queste disposizioni, dette anche ‘preleggi’, se da un lato è vero che ci elenca le fonti del diritto, dall’altro c’è da dire rappresenti un sistema che non è più attuale, visto che nel frattempo sono intervenuti numerosi eventi che hanno comportato delle modifiche. Tra questi la nascita della Costituzione nel 1948, l’entrata all’interno dell’UE nel 1957 e l’introduzione delle competenze legislative regionali nel 1977.
L’art 1 delle preleggi recita: sono fonti del diritto
- Le leggi
- I regolamenti
- Le norme corporative
- Usi
Oggi in realtà il sistema delle fonti è ben diverso e troviamo:
- La Costituzione
- I regolamenti dell’UE
- Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge
- Leggi regionali
- Regolamenti governativi
- Usi
Il nostro ordinamento si caratterizza per la pluralità delle fonti, è solitamente uno dei più importanti criteri applicati per ordinare le fonti è il criterio gerarchico che le ordina in base ad una scala di forze. Nessuna norma inferiore può contrastare con una superiore, il contrasto si risolve con il trionfo della norma di grado e forza superiore.
Al primo gradino di questa scala di forze si trova la Costituzione, che è la legge fondamentale della Repubblica. Essa contiene tutte le norme che regolano l’organizzazione statale e che garantiscono i diritti fondamentali del cittadino. Quando nasce la Costituzione molte norme del codice cozzavano con il suo contenuto per cui si avvia la decodificazione, che è un processo con cui molte discipline del codice vengono portate al di fuori e regolate diversamente con leggi speciali. La Costituzione costituisce criterio di valutazione della legittimità delle norme di rango inferiore.
Al secondo posto troviamo i regolamenti dell’UE. L’organo che si occupa della loro emanazione è il Consiglio europeo. Tali regolamenti vengono direttamente applicati agli ordinamenti dei paesi membri (efficacia diretta). Si distinguono dalle ‘direttive’ che invece, sebbene siano sempre prodotto normativo dell’UE, non sono direttamente applicabili in quanto è necessaria una legge che le accolga nel paese membro. Rilevanti quando si parla di integrazione con la comunità europea sono gli art 11 e 117 della cost.
Art 11- L’Italia consente alle limitazioni di sovranità in nome della pace fra le nazioni.
Articolo 117- la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione e dei vincoli legislativi provenienti da organismi sovranazionali come l'Unione europea.
Al terzo gradino troviamo le leggi. Si tratta di una fonte del diritto emanata dal Parlamento, che è il luogo più adatto nel quale prende forma la legge perché rappresentante del popolo. Quando parliamo di legge dobbiamo affiancarle anche gli atti aventi forza di legge, e fare una distinzione tra decreti legislativi e decreti-legge. In entrambi interviene il Parlamento.
Decreti-legge: nei decreti-legge, il Parlamento interviene dopo. Viene emanato in caso di emergenza dal governo, che nella necessità di intervenire rapidamente viene investito di un provvisorio esercizio del potere legislativo. Successivamente interviene il parlamento a trasformarlo in legge entro 60 giorni. Altrimenti questo decade.
Decreti legislativi: qui il Parlamento interviene ex-ante. È il Parlamento, infatti, a delegare il governo ad effettuare una certa opera legislativa, fissando i limiti al quale debba attenersi.
Tra gli atti aventi forza di legge troviamo anche i vari codici, e il Codice civile stesso.
Approfondimento: storia del codice
Il codice attuale nasce nel 1942, ma in realtà non si tratta della prima edizione. La prima edizione del codice risale al 1865, che trasse ispirazione dal codice francese del 1804 (codice napoleonico). Il primo codice consisteva di tre libri (Delle persone, Dei beni e della proprietà, Dei modi per acquistarla e trasmetterla). Quindi al centro della disciplina vi stava la proprietà in quanto considerata elemento centrale dell’economia italiana. Da questo si scorge la differenza rispetto al codice del 1942, quando essendo la società cambiata, la proprietà viene collocata nel terzo libro, mentre assume rilevanza cen...
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