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Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali
Le promesse unilaterali
I titoli di credito
Si tratta di documenti (assegno, cambiale, titoli obbligazionari, buoni del tesoro ecc.) che attribuiscono a chi li possiede legittimamente il diritto di richiedere al debitore la prestazione o il pagamento in essi indicati. Secondo il principio per cui "il possesso vale titolo", il diritto a ricevere la prestazione o il pagamento è incorporato nel documento, cioè è strettamente legato al possesso legittimo ed effettivo del titolo ed è indipendente dal motivo per cui il titolo è stato emesso. Caratteristiche tipiche del titolo di credito sono: la "letteralità", cioè il fare riferimento al significato letterale delle parole scritte sul documento per determinare l'esistenza (la banca XYZ pagherà), le modalità (a vista, cioè alla presentazione del documento, e in una certa data) e la sostanza (la...)
La teoria dei titoli di credito si basa su tre principi fondamentali: la "cartolarità" del diritto, ovvero la sua rappresentazione materiale attraverso un documento; l'"autonomia", ovvero la sua trasferibilità e il conferimento al possessore del diritto di ricevere la prestazione; e l'"inopponibilità delle eccezioni" che non siano legate a fatti particolari, come ad esempio la falsità della firma.
Esistono diversi tipi di titoli: i titoli "al portatore", per i quali è sufficiente presentare il titolo al debitore per adempiere all'obbligazione, come ad esempio i biglietti di banca, gli assegni bancari al portatore e molti titoli di debito pubblico come i Buoni ordinari del Tesoro (BOT); i titoli "all'ordine", che riportano il nome del titolare del diritto (ad esempio il beneficiario di un assegno) e devono essere firmati da quest'ultimo per poter essere pagati, o anche, salvo diversa indicazione espressa dalla scritta "non trasferibile", girati a un altro soggetto, il giratario; i titoli "nominativi", che riportano il nome del titolare del diritto e possono essere trasferiti solo attraverso una procedura specifica.
Il nome della persona a cui sono intestati sia sul titolo stesso sia nei registri dell'ente che ha emesso il titolo (ad esempio una società per azioni, o un ente pubblico o lo Stato) e che sono trasferibili a un nuovo soggetto soltanto dopo l'annotazione del nome del nuovo proprietario sia sul titolo sia sul registro di chi lo ha emesso, a cura di un notaio o di un agente di cambio.
La cambiale tratta è un titolo di credito contenente l'ordine incondizionato rivolto da una persona (il traente) ad un'altra (il trattario) di pagare a vista (cioè al momento della sua presentazione), o a una data prestabilita, una specifica somma di denaro a una terza persona (il beneficiario), che è spesso il portatore della cambiale. Accettando la cambiale, il trattario diventa responsabile del pagamento.
Le cambiali tratta sono titoli negoziabili e rappresentano uno dei principali strumenti commerciali in quasi tutti i paesi. La forma più comune di
cambiale è l'assegno. La cambiale pagherò è un titolo di credito contenente una promessa incondizionata di una parte, chiamata emittente, di pagare a un'altra parte, chiamata beneficiario, una certa somma di denaro, sia a vista (cioè al momento della sua presentazione) sia ad una data futura. In genere, la cambiale propria o pagherò è trasferibile e può essere resa pagabile al portatore, a una parte menzionata sulla stessa cambiale oppure all'ordine della parte menzionata. La cambiale propria si differenzia dalla "dichiarazione di credito" in quanto la prima è una promessa di pagamento mentre la seconda è il mero riconoscimento di un debito.
Gli assegni Mentre la cambiale costituisce uno strumento di credito e mira, di regola, a dilazionare un adempimento, l'assegno è uno strumento di pagamento e mira, pertanto, a procurare al portatore l'immediata disponibilità di una somma.
di denaro. Le due più importanti figure di assegno sono l'assegno bancario e l'assegno circolare. L'assegno bancario ha la stessa struttura della cambiale tratta: vale a dire che consiste in un documento sul quale unilateralmente l'emittente (o traente) sottoscrive un ordine incondizionato rivolto alla banca (il cui nome è stampato sul modulo) di pagare una somma di denaro determinata a favore del beneficiario indicato sul titolo. L'emissione di assegni bancari deve essere autorizzata dalla banca. L'emissione dell'assegno presuppone l'esistenza, presso la banca, di una adeguata provvista, cioè di fondi disponibili, attingendo ai quali la Banca potrà provvedere a pagare al beneficiario l'importo indicato. L'assegno può essere emesso con la specifica indicazione del nome del beneficiario, ovvero a favore del "portatore", e cioè di chi lo presenterà all'incasso. Un assegnopuò essere emesso anche a favore dello stesso traente. L'assegno circolare non può essere emesso se non da una banca; ed anche le banche possono emettere assegni circolari solo se hanno tenuto specifica autorizzazione in tal senso dalla Banca d'Italia. Naturalmente gli assegni circolari sono emessi dalle banche in quanto un cliente ne faccia richiesta e versi il relativo importo, ovvero previo addebito a suo carico dell'importo per il quale il titolo è emesso. L'emissione non può essere fatta al portatore, ma necessariamente all'ordine di uno specifico nominativo. La struttura dell'assegno circolare è quella della cambiale pagherò: la banca si impegna incondizionatamente a pagare a vista l'importo per cui il titolo è emesso, o all'intestatario dell'assegno o ad un giratario.
E) OBBLIGAZIONI NASCENTI DALLA LEGGE
Obbligazioni nascenti dalla legge
La gestione di affari
Figure di obbligazioni nascenti
Dalla legge sono disciplinate la gestione di affari, la ripetizione di indebito e l'arricchimento senza causa. Si parla di gestione di affari altrui quando una persona, senza essere obbligata, si intromette negli affari di un'altra che non è in grado di provvedervi. La legge impone al gestore di continuare la gestione intrapresa fino a quando il proprietario non possa intervenire direttamente. A sua volta, il proprietario è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti dal gestore in suo nome e deve risarcire il gestore per gli obblighi assunti in proprio nome.
La ripetizione in indebito si verifica quando viene effettuato un pagamento senza che esista un debito preesistente. In questo caso, chi ha effettuato il pagamento ha il diritto di ottenere la restituzione di ciò che ha pagato, poiché non era dovuto. È importante distinguere due diverse situazioni di indebito:
l'arricchimento;• l'assenza di una causa giustificativa per lo spostamento patrimoniale. L'indebito oggettivo si verifica quando viene effettuato un pagamento anche se non esiste un debito effettivo. L'indebito soggettivo, invece, si verifica quando una persona che non è debitore, ma erroneamente crede di esserlo, paga al creditore quanto in realtà è dovuto da un terzo. L'ordinamento giuridico non può permettere che una persona riceva un vantaggio a spese degli altri senza una causa che giustifichi tale spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro. Per questo motivo, la legge ha previsto l'azione di ingiustificato arricchimento come rimedio generale. Questa azione può essere proposta quando il danneggiato non può utilizzare un altro tipo di azione per rimuovere il pregiudizio subito. Gli elementi dell'azione di ingiustificato arricchimento sono: l'arricchimento di una persona, la diminuzione patrimoniale di un'altra, il nesso causale tra la diminuzione patrimoniale e l'arricchimento, e l'assenza di una causa giustificativa per tale spostamento patrimoniale.l'arricchimento;
- la mancanza di causa giustificativa dell'arricchimento dell'uno e della perdita dell'altro.
- F) OBBLIGAZIONI NASCENTI DA ATTO ILLECITO
La responsabilità per atto illecito
Responsabilità civile extracontrattuale
Le fonti delle obbligazioni sono, dunque, fondamentalmente, i contratti e gli atti o fatti illeciti (art.2043). Per gli atti illeciti si parla di responsabilità extracontrattuale, con riferimento ad una plura-lità di atti, tra i quali si sono aggiunti, ad opera della giurisprudenza della Corte di cassazione, anche quelli relativi ad interessi legittimi. L'art. 2043 contiene la fattispecie generale di illecito civile, con obbligo del risarcimento, che è un principio giusnaturalistico. La fattispecie generale si applica dove non esiste una disciplina specifica (art. 2048 e successivi o leggi speciali).
Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Sono evidenziabili due elementi costitutivi del fatto illecito: uno soggettivo, della consapevolezza (dolo o colpa) di colui che ha agito; e uno oggettivo, l'ingiustizia del danno, ovvero la lesione di un interesse meritevole di tutela. E sono due elementi essenziali, perché entrambi sono necessari, ma non sufficienti. Cioè, chi cagiona un danno ingiusto, manca con colpa e né con dolo, può essere tenuto al risarcimento. Tra il danno e il comportamento di chi ha agito deve esserci il nesso di causalità. La colpa consiste nell'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini dell'autorità, discipline varie, con un'azione svolta con negligenza, imprudenza o imperizia, ma senza il carattere della volontarietà del danno. Il dolo implica invece una certa intenzionalità nel cercare gli effetti che portano al danneggiamento. A ciò va aggiunto il
criterio di imputabilità (2046), cioè la capacità naturale di agire, la capacità di intendere e di volere, a meno che il suo stato di assenza non dipenda da causa (es. ubriachezza), appunto imputabile al soggetto agente.
L'incapace legale, invece, risponde del danno causato (es. il minore d'età). Se il soggetto non era in grado di intendere e di volere, non sarà ritenuto responsabile e non dovrà risarcire il danno. Infatti, nel caso di danno arrecato da un incapace, il risarcimento è dovuto dai genitori o dal suo sorvegliante, se questo non dimostra di non aver potuto impedirlo (2047), e se questo non può risarcire, il giudice può stabilire un indennizzo a carico dell'incapace. Se un bambino, invece, è capace naturale (capacità naturale = capacità di intendere e di volere), risponde lui in prima persona. È imputabile solo il soggetto che ha agito con la capacità naturale.
Una responsabilità extracontrattuale può trasformarsi in contrattuale se si verifica in violazione di un ordine o di un obbligo preciso preesistente.