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PARTE SETTIMA

LE OBBLIGAZIONI IN GENERALE

Capitolo primo L’obbligazione

2.L’ obbligazione in generale

Il codice civile, seguendo il modello del codice civile tedesco, disciplina norme sulle “obbligazioni

in generale”, destinate ad essere applicate indifferentemente a ogni obbligazione, sia che si tratti di

obbligazioni da contratto, da fatto illecito o derivanti da qualsiasi altro atto o fatto idoneo a

produrle. Tutto ciò in contrasto con il modello francese (code napoleon) dove le obbligazioni sono

suddivise in base alla loro fonte: obbligazioni da contratto oppure da fatto illecito. Tuttavia le norme

del codice civile sulle obbligazioni in generale sono in pratica pensate per le obbligazioni da

contratto: l’art. 1174 allude alle sole obbligazione da contratto. Inoltre rientrano nel titolo sulle

obbligazioni in generale altre norme quali l’art. 1176 (diligenza nell’adempimento) e l’art. 1218

(responsabilità del debitore), prevalentemente applicabili alle obbligazioni da contratto.

2. Il rapporto obbligatorio e la patrimonialità della prestazione

L’obbligazione consiste in un rapporto o vincolo che lega un soggetto a un altro soggetto per

l’esecuzione di una data prestazione. Vi si distingue:

a) Un soggetto attivo dell’obbligazione, detto creditore, che esige la prestazione.

b) Un soggetto passivo dell’obbligazione, detto debitore, che esegue la prestazione.

c) Un oggetto dell’obbligazione, che è la prestazione dovuta dal debitore al creditore.

I soggetti del rapporto obbligatorio devono essere soggetti determinati, o determinabili (come nella

promessa al pubblico). L’oggetto, deve avere carattere patrimoniale, cioè deve essere suscettibile di

valutazione economica: deve cioè consistere o nel pagamento di una somma di danaro o di un

diverso comportamento del debitore che sia traducibili di una somma di danaro che ne rappresenti il

valore economico. Il corrispettivo in danaro può anche mancare come nel caso in cui ci si obblighi a

titolo gratuito a una prestazione di fare. Il carattere patrimoniale della prestazione è l’equivalente

del corrispondente carattere che è proprio dei beni, cioè il valore economico delle cose, beni che

formano oggetto dei diritti reali. E proprio l’elemento comune a diritti reali e diritto di obbligazione

è che insieme compongono i diritti patrimoniali. Questi si differenziano dai diritti assoluti (vita,

nome, onore, riservatezza, ecc.), e dai diritti relativi (diritti e obblighi di famiglia). Il requisito della

patrimonialità della prestazione serve per delimitare l’ambito di applicazione delle norme sulle

obbligazioni, le quali non si applicano quando manca quel requisito, ed anche per distinguere fra

impegni che hanno carattere giuridicamente vincolante (perché hanno ad oggetto prestazioni

patrimoniali) e impegni che, per difetto della patrimonialità della prestazione, non hanno tale

carattere. L’art. 1174 inoltre prevede che la prestazione, oltre ad avere carattere patrimoniale, deve

corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore: tale interesse è quelle enunciato

dall’art. 1322 comma 2 (Autonomia contrattuale), e cioè un interesse meritevole di tutela secondo

l’ordinamento giuridico. Se l’interesse del creditore viene meno, determina l’estinzione

dell’obbligazione solo qualora operi in primis come causa di sopraggiunta inefficacia del contratto.

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3. Classificazione delle prestazioni

La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione può essere:

a) Una prestazione di dare o consegnare: può consistere nel pagamento di una somma di

danaro o in una prestazione di restituzione. La prestazione di consegnare può dare luogo a:

1. Obbligazioni di genere = si consegna una cosa determinata solo nel genere (una data

quantità di petrolio). Il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.

2. Obbligazioni di specie = si consegna una cosa determinata (quel terreno, quella

macchina, ecc.). Vale la regola in base al quale questa obbligazione include una

accessoria prestazione di fare, quella di custodirla fino alla consegna (obbligazione

diversa da quella prevista dal contratto di deposito).

b) Una prestazione di fare: questa può dare luogo a due sottospecie:

1. Obbligazione di mezzi = la prestazione consiste in una determinata attività, idonea a

realizzare il risultato che il creditore attende, ma non anche nella realizzazione di questo

risultato. Il debitore è adempiente se ha svolto l’attività dedotta con il dovuto grado di

diligenza. Il rischio qui incombe sul creditore (ad esempio la prestazione del

professionista intellettuale, come medico, avvocato).

2. Obbligazione di risultato = il debitore è obbligato verso il creditore, anche a realizzare il

risultato. Il debitore sarà inadempiente se, nonostante la diligenza, non realizza il

risultato. Il rischio incombe sul debitore (ad esempio la prestazione dell’appaltatore).

Nelle obbligazioni di risultato il debitore si libera da responsabilità per inadempimento provando

che la prestazione è diventata impossibile per causa a lui non imputabile (caso fortuito, forza

maggiore, fatto del terzo o del creditore, factum principis). Nelle obbligazioni di mezzi con colpa

presunta del debitore che non ha realizzato il risultato, il debitore si libera con la prova del proprio

comportamento diligente, perito, prudente.

Il mancato raggiungimento del risultato nelle obbligazioni di mezzi non è però irrilevante: infatti

può essere assunto quale circostanza che fa presumere la negligente esecuzione della prestazione

dovuta e quindi l’inadempimento. Questa presunzione può essere di vari tipi:

1. Una presunzione del giudice = ad esempio opera nelle prestazioni medico-chirurgiche di

routine dove l’applicazione diligente di regole tecniche assicura, il raggiungimento del

risultato sperato, mentre il mancato raggiungimento fa presumere la negligenza o l’imperizia

del sanitario.

2. Una presunzione contrattuale = risulta da clausole del contratto che prevedano, a carico del

debitore di una prestazione di mezzi, determinati minimi di rendimento.

3. Una presunzione legale = opera nei contratti fra intermediari finanziari e investitori relativi

alla prestazione di servizi di investimento; qui nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati

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al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento, spetta ai soggetti abilitati l’onere

della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta.

c) Una prestazione di non fare: è il caso dell’imprenditore che si obbliga, verso un altro

imprenditore a non fargli concorrenza.

Fuori da questa tradizionale tripartizione sono previste anche:

d) La prestazione di contrattare: la prestazione consiste nel concludere un contratto. Può

sorgere da contratto, come il contratto preliminare, ma può sorgere da altri fatti o atti, come

l’obbligo a contrarre del monopolista.

e) Le prestazioni di garanzia: non consistono in un comportamento, ma nell’assunzione di un

rischio, come la promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo.

Tutte queste prestazioni possono essere principali, ma anche accessorie alle principali (è il caso

della custodia della cosa di specie fino alla consegna). Una generale obbligazione accessoria, che

incombe sul debitore e creditore, è quella di comportarsi secondo le regole della correttezza

(art.1175), obbligazione non avente contenuto predeterminabile, il cui merito è quello di estendere

oltre l’ambito del contratto il principio di buona fede, tradizionalmente proprio dei contratti. Con

ciò si consente di valutare con la buona fede o correttezza, il comportamento reciproco di creditore

e debitore, quale che sia la fonte da cui è sorta l’obbligazione. Una specifica applicazione è il

dovere di informazione: il creditore deve agevolare l’adempimento da parte del debitore e

comunicargli tutte le circostanze che valgono a facilitare l’adempimento del debitore.

4.Le obbligazioni solidali

Nelle obbligazioni solidali più soggetti sono creditori di una stessa prestazione nei cfr dello stesso

debitore (concredito), oppure più soggetti sono obbligati ad una stessa prestazione nei cfr di uno

stesso creditore (condebito). La solidarietà può essere:

a) Attiva = ciascuno dei creditori di uno stesso debitore può rivolgersi a questo ed esigere da

lui l’intera prestazione, questo se paga si libera dall’obbligazione nei cfr dei creditori.

b) Passiva = ciascuno dei debitori dello stesso creditore può essere costretto da questo ad

eseguire l’intera prestazione, con la conseguenza di liberare dall’obbligazione anche gli altri

debitori.

Le ragioni che possono generare la solidarietà sono diverse:

1) La solidarietà può essere causata da uno stesso titolo o causa o in dipendenza di una stessa

fonte di obbligazione (se più persone comprano insieme lo stesso bene o commettono uno

stesso delitto).

2) Può essere causata da titoli o cause diverse o in dipendenza di differenti fonti di

obbligazioni: 3 di 79

a) Le diverse fonti possono essere fra loro omogenee = il fideiussore è obbligato in solido

con il debitore principale, appaltatore e progettista sono responsabili in solido nei cfr del

committente.

b) Le diverse fonti possono essere fra loro omogenee = l’obbligazione solidale ha come

fonte per un debitore il fatto illecito, mentre per un altro debitore il contratto. È il caso

della fideiussioindemnitatis, che comprende anche l’ipotesi nella quale il fideiussore

assume responsabilità solidale per l’altrui fatto illecito, oppure è il caso del concorso del

terzo nell’inadempimento contrattuale (sono obbligati in solido nel risarcimento il

debitore da contratto e il terzo che con il proprio fatto illecito, ha impedito

l’adempimento.

Nei rapporti interni fra concreditori o condebitori vale il principio secondo il quale l’obbligazione

solidale si divide: il concreditore che ha riscosso corrisponderà agli altri la quota di loro spettanza,

mentre il condebitore ha azione di regresso verso gli altri debitori. Tutto ciò avviene “salvo che

l’obbligazione sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi”: se ad esempio il

fideiussore paga, ha azione di regresso per l’intero verso il debitore principale, mentre se paga il

debitore, questi non ha azione di regresso nei cfr del fideiussore.

5.Le obbligazioni alternative

Si dice che più prestazioni sono in obligatione, ma una sola in solutione quando l’obbligazione ha

ad oggetto due o più prestazioni, in alternativa fra loro: il debitore si libera dall’obbligazione

eseguendo o l’una o l’altra prestazione. La facoltà di scelta spetta di regola al debitore, salvo che le

parti non l’abbiano attribuita al creditore o a un terzo, come ad esempio il datore che abbia

licenziato illegittimamente un dipendente ha l’obbligazione alternativa della riassunzione o del

risarcimento del danno. Quando la scelta spetta al creditore è il caso del contratto di abbonamento

teatrale per una pluralità di spettacoli in programma, qui la scelta degli spettacoli cui assistere spetta

all’abbonato.

6. Le fonti delle obbligazioni

Le fonti delle obbligazioni sono gli atti o i fatti dai quali l’obbligazione nasce e il codice civile

all’art. 1173 prevede tre grandi categorie di fonti, di cui due specifiche, il contratto e il fatto illecito

e una generica, “ogni altri atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”:

a) Il contratto = è l’accordo di due o più parti, si qualifica come fonte volontaria in quanto

l’obbligazione sorge, per contratto, con il concorso della volontà del debitore. Il contratto ha

una duplice funzione: è sia una fonte di obbligazione che un modo di acquisto della

proprietà. Nel contratto di vendita è possibile osservare questa duplice funzione: la vendita

opera come modo di acquisto della proprietà, e al momento della sua conclusione,

trasferisce la proprietà del bene dal venditore al compratore, e opera in secondo luogo come

fonte di obbligazione del venditore di consegnare al compratore la cosa e come fonte

dell’obbligazione del compratore di pagare al venditore il prezzo pattuito. Il contratto può

anche essere solo fonte di obbligazione, come la locazione, il comodato, l’appalto, ecc.

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b) Il fatto illecito = è ogni fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto, ed è fonte della

obbligazione di risarcire il danno. Fonte non volontaria che sorge come conseguenza del

compimento del fatto illecito.

Il diritto romano conosceva solo il contratto e il fatto illecito come fonti di obbligazioni. Le altre

fonti erano state collocate, a partire dal diritto giustinianeo, nelle sotto categorie del quasi-contratto

e del quasi-delitto, fino alle codificazioni dell’Ottocento e tuttora presenti in molti codici civili

europei e nei paesi di common law.

c) Ogni atto o fatto, che l’ordinamento giuridico consideri idoneo a produrre obbligazioni =

sono compresi sia atti giuridici diversi dal contratto, sia fatti diversi dai fatti illeciti, come

l’obbligazione del possessore di mala fede di restituire i frutti. Fra le possibili fonti di

obbligazioni i codici dell’Ottocento indicavano anche la legge, ciò non avviene nel codice

civile italiano, in base al quale la legge non produce obbligazioni se non con la mediazione

di atti o fatti giuridici, sono questi la fonte delle obbligazioni. Si tende a considerare come

ex lege le obbligazioni che sorgono contro o indipendentemente dalla volontà

dell’obbligato; tuttavia si trascura di valutare che tutte le obbligazioni, tranne quelle da

contratto o promessa unilaterale, sorgono contro o indipendentemente dalla volontà

dell’obbligato: si può concludere che l’incoerente figura dell’obbligazione ex lege si regge

solo sulla forza della tradizione. All’art.1173 si parla di ordinamento giuridico e non di

legge, per la ragione che la legge non esaurisce il sistema delle fonti normative e che atti o

fatti possono essere idonei a produrre obbligazioni anche in forza di regolamenti e usi (ad

esempio la materia della borsa, regolata largamente dagli usi).

Si può verificare il concorso di fonti o concorso di responsabilità quando uno stesso evento può

integrare gli estremi di un atto, fonte di una determinata obbligazione, e allo stesso tempo integrare

gli estremi di un fatto, fonte di una diversa obbligazione. Fenomeno molto importate quando uno

stesso evento può consistere in un inadempimento contrattuale (responsabilità contrattuale ex

art.1218) e allo stesso tempo come in un fatto illecito (responsabilità extracontrattuale ex art.2043).

In questo caso il creditore può agire per inadempimento contrattuale o per fatto illecito a sua scelta.

Capitolo secondo L’adempimento e l’inadempimento

7. L’adempimento dell’obbligazione

L’adempimento è l’esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma oggetto

dell’obbligazione. Ad esso segue l’estinzione dell’obbligazione e la liberazione del debitore.

L’adempimento dell’ obbligazione ex artt. 1176 ss. È dettato per le obbligazioni in generale, anche

se appaiono pensate soprattutto per l’adempimento delle obbligazioni da contratto. L’esattezza della

prestazione deve essere valutata rispetto a diversi criteri, che sono:

a) Le modalità di esecuzione della prestazione = principio generale è che nell’adempiere

l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, cioè la

diligenza dell’uomo medio che questi è solito prestare nell’assolvimento dei suoi impegni.

Quando il debitore però esercita una professione intellettuale (medico, avvocato, ingegnere,

ecc.) la diligenza non sarà quella dell’uomo medio, ma quella specifica del professionista di

media diligenza: in questi casi oltre alla diligenza, rileva anche la perizia, cioè l’abilità

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tecnica richiesta per l’esercizio di quella data prestazione professionale. Se però la

prestazione richiede la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (difficile

intervento chirurgico), si applica l’art. 2236 in base al quale il prestatore d’opera non

risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave. Tuttavia gli sviluppi della scienza e

della tecnica hanno ridotto l’ambito di applicazione di questa deroga. Il criterio della

diligenza qualificata vale oltre che per le attività professionali anche per le attività

imprenditoriali e artigianali. La diligenza nell’adempimento poi si applica solo per le

prestazioni che hanno ad oggetto prestazioni di fare e per le obbligazioni di mezzi, non per

quelle di dare e di risultato. La prestazione deve essere eseguita per intero: il creditore può

sempre rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile. Deroga: il

portatore di una cambiale o assegno, che rifiuti il pagamento parziale offertogli dal debitore,

perde per la somma rifiutata l’azione di regresso verso i coobbligati del debitore.

b) Il tempo di esecuzione della prestazione = la prestazione deve essere eseguita dal debitore a

richiesta del creditore o se è fissato un termine, alla scadenza del termine. Nel primo caso, il

creditore può in qualsiasi momento a sua scelta esigere la prestazione: se però per la natura

della prestazione o secondo gli usi è necessario un termine, e questo non è fissato dalle parti,

ci pensa il giudice. Tuttavia per far fronte alle lungaggini giudiziarie il creditore può esigere

la prestazione indipendentemente dalla preventiva fissazione giudiziale del termine, mentre

il giudice valuterà ex post, in caso di mancata esecuzione della

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anna.granatello di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Balestra Luigi.
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