PARTE SETTIMA
LE OBBLIGAZIONI IN GENERALE
Capitolo primo L’obbligazione
2.L’ obbligazione in generale
Il codice civile, seguendo il modello del codice civile tedesco, disciplina norme sulle “obbligazioni
in generale”, destinate ad essere applicate indifferentemente a ogni obbligazione, sia che si tratti di
obbligazioni da contratto, da fatto illecito o derivanti da qualsiasi altro atto o fatto idoneo a
produrle. Tutto ciò in contrasto con il modello francese (code napoleon) dove le obbligazioni sono
suddivise in base alla loro fonte: obbligazioni da contratto oppure da fatto illecito. Tuttavia le norme
del codice civile sulle obbligazioni in generale sono in pratica pensate per le obbligazioni da
contratto: l’art. 1174 allude alle sole obbligazione da contratto. Inoltre rientrano nel titolo sulle
obbligazioni in generale altre norme quali l’art. 1176 (diligenza nell’adempimento) e l’art. 1218
(responsabilità del debitore), prevalentemente applicabili alle obbligazioni da contratto.
2. Il rapporto obbligatorio e la patrimonialità della prestazione
L’obbligazione consiste in un rapporto o vincolo che lega un soggetto a un altro soggetto per
l’esecuzione di una data prestazione. Vi si distingue:
a) Un soggetto attivo dell’obbligazione, detto creditore, che esige la prestazione.
b) Un soggetto passivo dell’obbligazione, detto debitore, che esegue la prestazione.
c) Un oggetto dell’obbligazione, che è la prestazione dovuta dal debitore al creditore.
I soggetti del rapporto obbligatorio devono essere soggetti determinati, o determinabili (come nella
promessa al pubblico). L’oggetto, deve avere carattere patrimoniale, cioè deve essere suscettibile di
valutazione economica: deve cioè consistere o nel pagamento di una somma di danaro o di un
diverso comportamento del debitore che sia traducibili di una somma di danaro che ne rappresenti il
valore economico. Il corrispettivo in danaro può anche mancare come nel caso in cui ci si obblighi a
titolo gratuito a una prestazione di fare. Il carattere patrimoniale della prestazione è l’equivalente
del corrispondente carattere che è proprio dei beni, cioè il valore economico delle cose, beni che
formano oggetto dei diritti reali. E proprio l’elemento comune a diritti reali e diritto di obbligazione
è che insieme compongono i diritti patrimoniali. Questi si differenziano dai diritti assoluti (vita,
nome, onore, riservatezza, ecc.), e dai diritti relativi (diritti e obblighi di famiglia). Il requisito della
patrimonialità della prestazione serve per delimitare l’ambito di applicazione delle norme sulle
obbligazioni, le quali non si applicano quando manca quel requisito, ed anche per distinguere fra
impegni che hanno carattere giuridicamente vincolante (perché hanno ad oggetto prestazioni
patrimoniali) e impegni che, per difetto della patrimonialità della prestazione, non hanno tale
carattere. L’art. 1174 inoltre prevede che la prestazione, oltre ad avere carattere patrimoniale, deve
corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore: tale interesse è quelle enunciato
dall’art. 1322 comma 2 (Autonomia contrattuale), e cioè un interesse meritevole di tutela secondo
l’ordinamento giuridico. Se l’interesse del creditore viene meno, determina l’estinzione
dell’obbligazione solo qualora operi in primis come causa di sopraggiunta inefficacia del contratto.
1 di 79
3. Classificazione delle prestazioni
La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione può essere:
a) Una prestazione di dare o consegnare: può consistere nel pagamento di una somma di
danaro o in una prestazione di restituzione. La prestazione di consegnare può dare luogo a:
1. Obbligazioni di genere = si consegna una cosa determinata solo nel genere (una data
quantità di petrolio). Il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.
2. Obbligazioni di specie = si consegna una cosa determinata (quel terreno, quella
macchina, ecc.). Vale la regola in base al quale questa obbligazione include una
accessoria prestazione di fare, quella di custodirla fino alla consegna (obbligazione
diversa da quella prevista dal contratto di deposito).
b) Una prestazione di fare: questa può dare luogo a due sottospecie:
1. Obbligazione di mezzi = la prestazione consiste in una determinata attività, idonea a
realizzare il risultato che il creditore attende, ma non anche nella realizzazione di questo
risultato. Il debitore è adempiente se ha svolto l’attività dedotta con il dovuto grado di
diligenza. Il rischio qui incombe sul creditore (ad esempio la prestazione del
professionista intellettuale, come medico, avvocato).
2. Obbligazione di risultato = il debitore è obbligato verso il creditore, anche a realizzare il
risultato. Il debitore sarà inadempiente se, nonostante la diligenza, non realizza il
risultato. Il rischio incombe sul debitore (ad esempio la prestazione dell’appaltatore).
Nelle obbligazioni di risultato il debitore si libera da responsabilità per inadempimento provando
che la prestazione è diventata impossibile per causa a lui non imputabile (caso fortuito, forza
maggiore, fatto del terzo o del creditore, factum principis). Nelle obbligazioni di mezzi con colpa
presunta del debitore che non ha realizzato il risultato, il debitore si libera con la prova del proprio
comportamento diligente, perito, prudente.
Il mancato raggiungimento del risultato nelle obbligazioni di mezzi non è però irrilevante: infatti
può essere assunto quale circostanza che fa presumere la negligente esecuzione della prestazione
dovuta e quindi l’inadempimento. Questa presunzione può essere di vari tipi:
1. Una presunzione del giudice = ad esempio opera nelle prestazioni medico-chirurgiche di
routine dove l’applicazione diligente di regole tecniche assicura, il raggiungimento del
risultato sperato, mentre il mancato raggiungimento fa presumere la negligenza o l’imperizia
del sanitario.
2. Una presunzione contrattuale = risulta da clausole del contratto che prevedano, a carico del
debitore di una prestazione di mezzi, determinati minimi di rendimento.
3. Una presunzione legale = opera nei contratti fra intermediari finanziari e investitori relativi
alla prestazione di servizi di investimento; qui nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati
2 di 79
al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento, spetta ai soggetti abilitati l’onere
della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta.
c) Una prestazione di non fare: è il caso dell’imprenditore che si obbliga, verso un altro
imprenditore a non fargli concorrenza.
Fuori da questa tradizionale tripartizione sono previste anche:
d) La prestazione di contrattare: la prestazione consiste nel concludere un contratto. Può
sorgere da contratto, come il contratto preliminare, ma può sorgere da altri fatti o atti, come
l’obbligo a contrarre del monopolista.
e) Le prestazioni di garanzia: non consistono in un comportamento, ma nell’assunzione di un
rischio, come la promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo.
Tutte queste prestazioni possono essere principali, ma anche accessorie alle principali (è il caso
della custodia della cosa di specie fino alla consegna). Una generale obbligazione accessoria, che
incombe sul debitore e creditore, è quella di comportarsi secondo le regole della correttezza
(art.1175), obbligazione non avente contenuto predeterminabile, il cui merito è quello di estendere
oltre l’ambito del contratto il principio di buona fede, tradizionalmente proprio dei contratti. Con
ciò si consente di valutare con la buona fede o correttezza, il comportamento reciproco di creditore
e debitore, quale che sia la fonte da cui è sorta l’obbligazione. Una specifica applicazione è il
dovere di informazione: il creditore deve agevolare l’adempimento da parte del debitore e
comunicargli tutte le circostanze che valgono a facilitare l’adempimento del debitore.
4.Le obbligazioni solidali
Nelle obbligazioni solidali più soggetti sono creditori di una stessa prestazione nei cfr dello stesso
debitore (concredito), oppure più soggetti sono obbligati ad una stessa prestazione nei cfr di uno
stesso creditore (condebito). La solidarietà può essere:
a) Attiva = ciascuno dei creditori di uno stesso debitore può rivolgersi a questo ed esigere da
lui l’intera prestazione, questo se paga si libera dall’obbligazione nei cfr dei creditori.
b) Passiva = ciascuno dei debitori dello stesso creditore può essere costretto da questo ad
eseguire l’intera prestazione, con la conseguenza di liberare dall’obbligazione anche gli altri
debitori.
Le ragioni che possono generare la solidarietà sono diverse:
1) La solidarietà può essere causata da uno stesso titolo o causa o in dipendenza di una stessa
fonte di obbligazione (se più persone comprano insieme lo stesso bene o commettono uno
stesso delitto).
2) Può essere causata da titoli o cause diverse o in dipendenza di differenti fonti di
obbligazioni: 3 di 79
a) Le diverse fonti possono essere fra loro omogenee = il fideiussore è obbligato in solido
con il debitore principale, appaltatore e progettista sono responsabili in solido nei cfr del
committente.
b) Le diverse fonti possono essere fra loro omogenee = l’obbligazione solidale ha come
fonte per un debitore il fatto illecito, mentre per un altro debitore il contratto. È il caso
della fideiussioindemnitatis, che comprende anche l’ipotesi nella quale il fideiussore
assume responsabilità solidale per l’altrui fatto illecito, oppure è il caso del concorso del
terzo nell’inadempimento contrattuale (sono obbligati in solido nel risarcimento il
debitore da contratto e il terzo che con il proprio fatto illecito, ha impedito
l’adempimento.
Nei rapporti interni fra concreditori o condebitori vale il principio secondo il quale l’obbligazione
solidale si divide: il concreditore che ha riscosso corrisponderà agli altri la quota di loro spettanza,
mentre il condebitore ha azione di regresso verso gli altri debitori. Tutto ciò avviene “salvo che
l’obbligazione sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi”: se ad esempio il
fideiussore paga, ha azione di regresso per l’intero verso il debitore principale, mentre se paga il
debitore, questi non ha azione di regresso nei cfr del fideiussore.
5.Le obbligazioni alternative
Si dice che più prestazioni sono in obligatione, ma una sola in solutione quando l’obbligazione ha
ad oggetto due o più prestazioni, in alternativa fra loro: il debitore si libera dall’obbligazione
eseguendo o l’una o l’altra prestazione. La facoltà di scelta spetta di regola al debitore, salvo che le
parti non l’abbiano attribuita al creditore o a un terzo, come ad esempio il datore che abbia
licenziato illegittimamente un dipendente ha l’obbligazione alternativa della riassunzione o del
risarcimento del danno. Quando la scelta spetta al creditore è il caso del contratto di abbonamento
teatrale per una pluralità di spettacoli in programma, qui la scelta degli spettacoli cui assistere spetta
all’abbonato.
6. Le fonti delle obbligazioni
Le fonti delle obbligazioni sono gli atti o i fatti dai quali l’obbligazione nasce e il codice civile
all’art. 1173 prevede tre grandi categorie di fonti, di cui due specifiche, il contratto e il fatto illecito
e una generica, “ogni altri atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”:
a) Il contratto = è l’accordo di due o più parti, si qualifica come fonte volontaria in quanto
l’obbligazione sorge, per contratto, con il concorso della volontà del debitore. Il contratto ha
una duplice funzione: è sia una fonte di obbligazione che un modo di acquisto della
proprietà. Nel contratto di vendita è possibile osservare questa duplice funzione: la vendita
opera come modo di acquisto della proprietà, e al momento della sua conclusione,
trasferisce la proprietà del bene dal venditore al compratore, e opera in secondo luogo come
fonte di obbligazione del venditore di consegnare al compratore la cosa e come fonte
dell’obbligazione del compratore di pagare al venditore il prezzo pattuito. Il contratto può
anche essere solo fonte di obbligazione, come la locazione, il comodato, l’appalto, ecc.
4 di 79
b) Il fatto illecito = è ogni fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto, ed è fonte della
obbligazione di risarcire il danno. Fonte non volontaria che sorge come conseguenza del
compimento del fatto illecito.
Il diritto romano conosceva solo il contratto e il fatto illecito come fonti di obbligazioni. Le altre
fonti erano state collocate, a partire dal diritto giustinianeo, nelle sotto categorie del quasi-contratto
e del quasi-delitto, fino alle codificazioni dell’Ottocento e tuttora presenti in molti codici civili
europei e nei paesi di common law.
c) Ogni atto o fatto, che l’ordinamento giuridico consideri idoneo a produrre obbligazioni =
sono compresi sia atti giuridici diversi dal contratto, sia fatti diversi dai fatti illeciti, come
l’obbligazione del possessore di mala fede di restituire i frutti. Fra le possibili fonti di
obbligazioni i codici dell’Ottocento indicavano anche la legge, ciò non avviene nel codice
civile italiano, in base al quale la legge non produce obbligazioni se non con la mediazione
di atti o fatti giuridici, sono questi la fonte delle obbligazioni. Si tende a considerare come
ex lege le obbligazioni che sorgono contro o indipendentemente dalla volontà
dell’obbligato; tuttavia si trascura di valutare che tutte le obbligazioni, tranne quelle da
contratto o promessa unilaterale, sorgono contro o indipendentemente dalla volontà
dell’obbligato: si può concludere che l’incoerente figura dell’obbligazione ex lege si regge
solo sulla forza della tradizione. All’art.1173 si parla di ordinamento giuridico e non di
legge, per la ragione che la legge non esaurisce il sistema delle fonti normative e che atti o
fatti possono essere idonei a produrre obbligazioni anche in forza di regolamenti e usi (ad
esempio la materia della borsa, regolata largamente dagli usi).
Si può verificare il concorso di fonti o concorso di responsabilità quando uno stesso evento può
integrare gli estremi di un atto, fonte di una determinata obbligazione, e allo stesso tempo integrare
gli estremi di un fatto, fonte di una diversa obbligazione. Fenomeno molto importate quando uno
stesso evento può consistere in un inadempimento contrattuale (responsabilità contrattuale ex
art.1218) e allo stesso tempo come in un fatto illecito (responsabilità extracontrattuale ex art.2043).
In questo caso il creditore può agire per inadempimento contrattuale o per fatto illecito a sua scelta.
Capitolo secondo L’adempimento e l’inadempimento
7. L’adempimento dell’obbligazione
L’adempimento è l’esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma oggetto
dell’obbligazione. Ad esso segue l’estinzione dell’obbligazione e la liberazione del debitore.
L’adempimento dell’ obbligazione ex artt. 1176 ss. È dettato per le obbligazioni in generale, anche
se appaiono pensate soprattutto per l’adempimento delle obbligazioni da contratto. L’esattezza della
prestazione deve essere valutata rispetto a diversi criteri, che sono:
a) Le modalità di esecuzione della prestazione = principio generale è che nell’adempiere
l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, cioè la
diligenza dell’uomo medio che questi è solito prestare nell’assolvimento dei suoi impegni.
Quando il debitore però esercita una professione intellettuale (medico, avvocato, ingegnere,
ecc.) la diligenza non sarà quella dell’uomo medio, ma quella specifica del professionista di
media diligenza: in questi casi oltre alla diligenza, rileva anche la perizia, cioè l’abilità
5 di 79
tecnica richiesta per l’esercizio di quella data prestazione professionale. Se però la
prestazione richiede la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (difficile
intervento chirurgico), si applica l’art. 2236 in base al quale il prestatore d’opera non
risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave. Tuttavia gli sviluppi della scienza e
della tecnica hanno ridotto l’ambito di applicazione di questa deroga. Il criterio della
diligenza qualificata vale oltre che per le attività professionali anche per le attività
imprenditoriali e artigianali. La diligenza nell’adempimento poi si applica solo per le
prestazioni che hanno ad oggetto prestazioni di fare e per le obbligazioni di mezzi, non per
quelle di dare e di risultato. La prestazione deve essere eseguita per intero: il creditore può
sempre rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile. Deroga: il
portatore di una cambiale o assegno, che rifiuti il pagamento parziale offertogli dal debitore,
perde per la somma rifiutata l’azione di regresso verso i coobbligati del debitore.
b) Il tempo di esecuzione della prestazione = la prestazione deve essere eseguita dal debitore a
richiesta del creditore o se è fissato un termine, alla scadenza del termine. Nel primo caso, il
creditore può in qualsiasi momento a sua scelta esigere la prestazione: se però per la natura
della prestazione o secondo gli usi è necessario un termine, e questo non è fissato dalle parti,
ci pensa il giudice. Tuttavia per far fronte alle lungaggini giudiziarie il creditore può esigere
la prestazione indipendentemente dalla preventiva fissazione giudiziale del termine, mentre
il giudice valuterà ex post, in caso di mancata esecuzione della
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Balestra, libro consigliato La Responsabilità nelle Relazioni Familiari, Sest…
-
Riassunto esame Diritto civile, prof. Sesta, libro consigliato Trattato di Diritto Civile, Galgano: parte quinta su…
-
Riassunto esame Diritto civile, prof. Sesta, libro consigliato Trattato di Diritto civile, Galgano
-
Riassunto esame Diritto privato, prof. Sesta, libro consigliato Trattato di Diritto civile, di Galgano (Parte secon…