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IL CONTRATTO IN GENERALE
Capitolo primo Introduzione
25. Il contratto fra le categorie ordinanti del diritto civile
I concetti di atto e fatto giuridico corrispondono alle categorie più generali del linguaggio legislativo. Un fatto giuridico è ogni accadimento, naturale o umano, al verificarsi del quale l'ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico, costitutivo o modificativo o estintivo di rapporti giuridici. Tutti i fatti umani discrezionali producono effetti nei confronti del soggetto che li ha posti in essere sul solo presupposto che questi goda della capacità naturale di intendere e di volere. Gli atti giuridici compongono una sottocategoria dei fatti umani: sono i fatti umani destinati a produrre effetti giuridici. Menzionati dal codice civile all'art 2, affinché possano produrre effetti giuridici serve, oltre alla capacità naturale di intendere e di volere, anche la legale capacità di agire. Possono essere classificati in:
a)
Atti o dichiarazioni di volontà = per questi atti l'effetto giuridico si produce quando è voluto dall'agente, non basta la sola volontarietà del comportamento umano. Mentre il fatto umano in genere produce gli effetti che il diritto gli ricollega purché fatto consapevole e volontario, l'atto o dichiarazione di volontà non produce effetti se risulta che il soggetto non li aveva voluti. Lo stesso atto giuridico poi può essere riguardato anche come fatto giuridico: ad esempio la vendita della cosa che opera come atto giuridico nei confronti del venditore e del compratore, agisce come semplice fatto giuridico rispetto al terzo che abbia in locazione la cosa.
Gli atti o dichiarazioni di scienza = con questi il soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto giuridico: ad esempio la dichiarazione con la quale il creditore dichiara di avere ricevuto il pagamento del proprio credito (quietanza di pagamento). L'effetto di questi atti
È provare l’esistenza di fatti giuridici, di per sé costitutivi o modificativi o estintivi di rapporti. Non possono essere compiuti dai minori di età.
c) Le partecipazioni e comunicazioni = compongono una varia categoria, ricomprendono le dichiarazioni permissive, quelle proibitive, determinative, le notificazioni, le denunce, le diffide, ecc. Tutti atti per i quali si reputa necessario il requisito della capacità legale di agire.
In conclusione i fatti giuridici hanno valore anche fuori dal diritto, come fatti della realtà naturale o umana, cui il diritto attribuisce un effetto giuridico, mentre gli atti giuridici sono solo tali: hanno valore solo nel diritto e per gli effetti che producono.
Capitolo secondo Il contratto e l’autonomia contrattuale
30.1 La nozione legislativa di contratto
Il codice civile assegna al contratto due distinte funzioni:
a) Modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali, quale strumento per la
circolazione dei beni.
Fonte delle obbligazioni, funzione di strumento tramite il quale ci si procura il diritto alle altrui prestazioni.
Le due funzioni sono svolte assieme nei contratti traslativi a titolo oneroso ma certi contratti possono anche essere solo fonti di obbligazioni. Il codice civile all'art. 1321 ne da una definizione generale: l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Le determinazioni tramite le quali si manifesta la funzione regolatrice del contratto possono essere di tre tipi:
- Determinazioni concrete, suscettibili di applicazione una sola volta = così è nei contratti che importano per i contraenti un unico atto di esecuzione.
- Determinazioni astratte, suscettibili di applicazioni ripetute = nei contratti di durata. Questa funzione regolatrice è svolta in modo importante nei contratti associativi e dagli statuti delle associazioni e delle società.
Sia una norma relativa al singolo contratto, la seconda prevale sulla prima, in applicazione del principio secondo il quale le norme speciali derogano a quelle generali. La categoria dei contratti è una categoria aperta, in quanto è riconosciuta la libertà di creare, tramite autonomia privata, nuove figure contrattuali. Infine le norme sui contratti si applicano agli atti unilaterali fra vivi aventi contenuto patrimoniale, in quanto compatibili con questi: gli atti unilaterali sono gli atti giuridici.
L'autonomia contrattuale è ciò che costituisce, regola o estingue un rapporto patrimoniale ed è l'accordo delle parti, cioè la loro concorde volontà. L'effetto giuridico del contratto è prodotto grazie alla volontà delle parti interessate, e per definire il ruolo che la volontà gioca si parla di libertà o autonomia contrattuale. La libertà o autonomia contrattuale si manifesta sotto un duplice
aspetto:
a) In senso negativo significa che nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere costretto a eseguire prestazioni a favore di altri contro o indipendentemente dalla propria volontà. Il contratto vincola solo coloro che hanno partecipato con il loro consenso all'accordo
b) In senso positivo significa che le parti possono con un proprio atto di volontà costituire o regolare o estinguere rapporti patrimoniali. In questo senso l'autonomia contrattuale si manifesta in più forme:
- È libertà di scelta fra i diversi tipi di contratto previsti dalla legge. Le parti possono disporre dei propri beni nelle forme della vendita, della donazione, della permuta ecc.
- È libertà di determinare il contenuto del contratto. Ciascuna determinazione delle parti inserita nel contratto, si compone di una serie di clausole che nel loro insieme formano il regolamento contrattuale. Il concetto di clausola identifica ogni determinazione
volitivainscindibile contenuta nel contratto.
3. È libertà di concludere contratti atipici o innominati, cioè contratti non corrispondenti atipi contrattuali previsti dal codice civile, ma creati e praticati dal mondo degli affari. I22 di79 contratti atipici sono validi quando sono diretti a realizzare interessi meritevoli di tutelasecondo l’ordinamento giuridico.
4. È libertà di utilizzare contratti tipici per realizzare finalità atipiche (contratto fiduciario o contratto indiretto) oppure di combinare fra loro varie figure contrattuali, tipiche o atipiche, per realizzare interessi ulteriori e diversi da quelli sottostanti a ciascun contratto.
33. I limiti all’autonomia contrattuale: a) il contratto in serie Nel codice civile i limiti imposti all’autonomia contrattuale sono estesi e si manifestano sotto due aspetti: sono limiti imposti all’autonomia contrattuale di una delle parti e quindi operanti a vantaggio dell’altra e sono
limiti imposti all'autonomia contrattuale di entrambe le parti. La prima ipotesi ricorre nel cosiddetto contratto in serie, contrapposto al contratto isolato: questo è il contratto frutto di trattative fra le parti contraenti le quali si trovano su una stessa parità economica. Nel contratto in serie invece il contenuto è predeterminato da una delle parti e l'altra può solo prendere o lasciare: è utilizzato prevalentemente dalle grandi industrie su larga scala produttive di beni e servizi. Le condizioni generali di questo contratto sono predisposte in modo uniforme da uno dei contraenti e valgono per tutti i contratti che verranno conclusi con i consumatori: sono efficaci nei confronti dell'altro contraente se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscerle con 'ordinaria diligenza (è richiesta la mera conoscibilità). Il produttore di beni e servizi su larga scala non ricerca ilIl consenso degli altri contraenti, ma ha solo l'onere di rendere la propria volontà loro conoscibile: in questo modo il contr