Evoluzione nelle relazioni familiari e l'emersione di nuovi danni
Il tema della responsabilità civile nell’ambito delle relazioni familiari si colloca nel contesto della progressiva valorizzazione delle posizioni individuali ed è caratterizzato da un singolare percorso, ove si sono incontrate l'elaborazione, intensissima negli ultimi anni, dei “nuovi” danni e quella, altrettanto ricca, che ha interessato i mutamenti delle relazioni giuridiche tra familiari.
Oggi, la disciplina giuridica dei rapporti familiari si contraddistingue, rispetto al passato, per l’acquisita centralità della persona. Venuto meno il profilo istituzionale, che voleva gli interessi dei singoli subordinati a quelli “superiori” del consorzio, è mutata l'intera prospettiva in cui si muovono le relazioni familiari.
Centralità della persona nelle relazioni familiari
In questi termini recentemente la S.C. ha affermato che: “costituisce acquisizione da tempo condivisa dalla giurisprudenza e dalla dottrina che nel sistema delineato dal legislatore del 1975 il modello di famiglia-istituzione, al quale il codice civile del 1942 era rimasto ancorato, è stato superato da quello di famiglia-comunità, i cui interessi non si pongono su un piano sovraordinato, ma si identificano con quelli solidali dei suoi componenti” (Cass., 10.5.2005, n. 9801).
Rispetto al pregiudizio subito dal singolo, nell’ambito delle relazioni familiari, l’ordinamento prevede:
- Strumenti di natura penale, anche se, a volte, il vincolo familiare fa venir meno l’ipotesi di reato;
- Strumenti di natura civile: addebito (art. 156 c.c), valutazione delle ragioni della decisione in sede di divorzio (art. 5, co. 6° l. div.); limitazione o decadenza dalla potestà (artt. 330 ss c.c.); ordini di protezione (artt. 342 bis ss. c.c.).
L’indicata progressiva valorizzazione della persona in quanto tale, anche all’interno del nucleo familiare, e il correlativo allargamento delle ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale, se lesivo di diritti costituzionalmente tutelati, hanno manifestato il problema interpretativo della “completezza” o meno dei rimedi tipici previsti dal diritto di famiglia e, dunque, della superabilità di questi ove si rivelino inidonei ad una tutela efficace.
Interpretazione giurisprudenziale dei danni
Al problema su esposto, in passato la giurisprudenza ha dato risposta negativa, affermando che: “dalla separazione dei coniugi può nascere, sul piano economico, solo il diritto di un assegno di mantenimento, quando ne ricorrano le circostanze specificamente previste dalla legge, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere, ex art. 2043 c.c., ancorché la separazione sia addebitabile anche il risarcimento dei danni a qualsiasi titolo risentiti a causa della separazione” (Cass.1993).
Al contrario, in tempi più recenti, la S.C. ha affermato che: “la famiglia si configura non già come un luogo di compressione e di mortificazione dei diritti irrinunciabili, ma come sede di autorealizzazione e di crescita” ne deriva che “la circostanza che il comportamento di un coniuge costituisca causa della separazione o del divorzio non esclude che esso possa integrare gli estremi di un illecito civile” (Cass. 2005).
Responsabilità civile nei rapporti coniugali
La violazione dei doveri coniugali e genitoriali, viene ritenuta fonte di responsabilità da fatto illecito in capo al familiare che l’abbia posta in essere:
- Responsabilità civile nei rapporti tra coniugi: possibilità di ottenere, in caso di violazione dei doveri coniugali, il risarcimento dei danni extracontrattuali cagionati da un coniuge all’altro, in aggiunta ai rimedi specifici previsti dal diritto di famiglia, come la dichiarazione di addebito nella separazione.
- La semplice violazione dei doveri matrimoniali non legittima una condanna al risarcimento del danno, poiché al soggetto attivo del rapporto non è accordata alcuna azione di adempimento.
Riconoscono la risarcibilità del danno endofamiliare, sempre che la condotta del coniuge contraria ai doveri nascenti dal matrimonio abbia cagionato un danno ingiusto suscettibile di essere risarcito ai sensi degli artt. 2043 ss. cc.: ciò che viene in rilevo, è l’esistenza dell’ingiustizia del danno, in quanto la tutela del danneggiato non può subire limitazioni derivanti dal fatto che il danno sia stato cagionato dal coniuge.
Corte Costituzionale e Cassazione (sent. 8827 e 8828/2003 e 233/2003): il rapporto tra violazione dei doveri coniugali e responsabilità aquiliana deve essere inquadrato nel contesto del risarcimento del danno per lesione di un interesse costituzionalmente rilevante ex. art. 2059 cc., il quale consente di offrire tutela risarcitoria alla persona che abbia subito la lesione di situazioni giuridiche non patrimoniali costituzionalmente garantite.
Il danno non patrimoniale, costituisce la forma di danno più appropriata per ristorare la lesione subita dal familiare, proprio in quanto consente di offrire tutela indipendentemente dalla circostanza che la condotta lesiva integri fattispecie delittuosa o che la lesione sia riconducibile al danno biologico, medicalmente accertabile. L’ingiustizia del danno non può essere ravvisata nella “crisi coniugale”, in sé e per sé considerata, ovvero nella separazione o nel divorzio, poiché ciascun coniuge ha diritto di separarsi, di divorziare, di contrarre un nuovo matrimonio e formare una nuova famiglia. Il danno che eventualmente un coniuge può subire per il fatto stesso della rottura del vincolo coniugale non è un danno risarcibile, perché ciascun coniuge ha diritto di porre fine al rapporto coniugale.
Responsabilità civile nei rapporti di filiazione
Responsabilità civile nell’ambito dei rapporti di filiazione: laddove la condotta del genitore sia contra ius (ipotesi in cui il genitore abbia trascurato i doveri genitoriali arrecando al figlio un danno ingiusto) l’applicazione delle regole della responsabilità civile consente al figlio di conseguire un ristoro tanto del danno patrimoniale (danno da perdita di chance per non aver goduto del mantenimento, dell’istruzione e dell’educazione che il genitore “inadempiente” avrebbe dovuto offrirgli, “futuro danno, consistente nella perdita della concreta e attuale possibilità di conseguire un determinato risultato favorevole”) quanto di quello non patrimoniale da lesione di diritti della persona costituzionalmente rilevanti.
Cass., S.U., 26972/2008: “di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere”, se non in termini meramente “descrittivi” comunque il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile entro il limite dell’ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento di danno. Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria. La lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l’obbligo di risarcire tale danno, quale che sa la fonte della responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
Con riferimento all’an e al quantum del risarcimento, non sono meritevoli di risarcimento i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale inoltre la gravità dell’offesa rappresenta un requisito ulteriore per l’ammissione al risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di un diritto costituzionale inviolabile.
Le S.U. non chiariscono quali siano i criteri di liquidazione del danno; secondo le sentenze analizzate:
- Nel rapporto tra coniugi:
- Il dolo attrae nell’area dell’illecito comportamenti che altrimenti non sarebbero sanzionabili;
- L’intensità della volontarietà della violazione influisce anche sulla determinazione quantitativa del risarcimento;
- Nella determinazione deve incidere anche la valutazione dell’estensione temporale del comportamento dannoso;
- Nel rapporto genitori-figli: per determinare il quantum, occorre valutare:
- Il mancato mantenimento, comprensivo del tenore di vita meno elevato goduto dal figlio;
- La perdita di chance, da intendersi quale possibilità di affermazione sociale e lavorativa, riconducibile all’istruzione più approfondita e all’educazione più accurata di cui il figlio avrebbe potuto godere.
Illecito tra familiari
Illecito nei rapporti personali tra i coniugi
Responsabilità per rottura della promessa di matrimonio
Le norme dirette a disciplinare la fattispecie non regolano i rapporti tra promittenti in termini di inadempimento o commissione di un illecito, ma prevedono, come conseguenza della violazione, solo peculiari conseguenze patrimoniali. Dalla rottura della promessa di matrimonio non discende alcuna responsabilità civile, se non in senso lato. (artt. 79-81 cc.): cd. “fidanzamento ufficiale”, dichiarazione, espressa o tacita, normalmente resa pubblica nell’ambito delle parentele, di volersi frequentare con il serio proposito di sposarsi.
Due tipi di promesse:
- Solenne – art. 81 cc. – promessa fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione da persona maggiore di età o minore ammesso a contrarre matrimonio. Subordina l’insorgere degli effetti risarcitori a particolare forma di ufficialità della promessa (vicendevolezza, atto pubblico o scrittura privata o richiesta delle pubblicazioni matrimoniali) e a precisi requisiti di capacità dei promittenti (capacità di agire). Soggetta a determinati requisiti e produttiva di una situazione di affidamento, fonte di possibile responsabilità risarcitoria
- Semplice – art. 80 cc. – promessa unilaterale o vicendevole, fatta con dichiarazione espressa o per facta concludentia, ancorché proveniente da un soggetto non habilis ad nuptias (non capace a contrarre matrimonio es. minore), purché seria. Non soggetta ad alcun requisito di capacità e di forma, qualificabile come mero fatto sociale e non produttiva di alcun effetto giuridico diretto (restituzione dei doni, prevista dall’art. 80 cc., non deriva dalla promessa ma dal mancato seguito del matrimonio).
Effetti obbligatori
Libertà matrimoniale può essere in senso “positivo”, come libertà di contrarre matrimonio con chi e quando si preferisce e in senso “negativo” come libertà di non contrarre matrimonio, o di convivere senza matrimonio. Art. 79 cc. – promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo: promessa non è fonte di alcuna obbligazione giuridica di pari contenuto al privato impegno che, con essa, il nubendo assume; né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento: fidanzati non possono essere parti di un contratto nullo per violazione di una norma imperativa, che imponga all’uno una prestazione patrimoniale per l’ipotesi in cui non celebri il matrimonio con l’altro.
Nel contemperare i contrapposti interessi tra ex fidanzati, bilanciando lo ius poenitenti dell’uno ed il legittimo affidamento dell’altro, alla crisi sentimentale conseguono solo limitati riflessi giuridici:
Effetti restitutori
- Doni prenunziali – art. 80 cc. – il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è contratto. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti. Alla mancata celebrazione del matrimonio, la norma, fa conseguire in capo al donatario l’obbligo di restituire quanto abbia gratuitamente ricevuto nel corso del fidanzamento. La fattispecie si applica per il solo fatto che il matrimonio “non è stato contratto”, a prescindere dalle circostanze che abbiano dato luogo alla mancata celebrazione. Esclusa la responsabilità civile, la disposizione pare preordinata a tutelare le ragioni di chi, in ragione del fidanzamento e confidando nel successivo matrimonio, abbia effettuato alcune devoluzioni in favore del partner, laddove, per effetto di circostanze sopravvenute, sia venuta meno, insieme alla rottura della promessa la stessa giustificazione dell’attribuzione originariamente disposta. Con la rottura del fidanzamento è come se l’atto donativo si sciogliesse, da qui l’esigenza di ripristinare l’equilibrio tra solvens ed accipens, reintegrando il patrimonio del donante con una dazione in natura di pari contenuto e senso inverso, volta ad azzerare gli effetti dell’attribuzione originariamente disposta.
- Donazioni obnunziali – art. 785 cc. – la donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio. L'annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Mentre i doni prenunziali escono dalla sfera patrimoniale di chi li conferisce contestualmente alla dazione (ma possono successivamente farvi ritorno, se il donante ne chiede la restituzione entro un anno), le donazioni obnunziali si perfezionano, invece, solo con la celebrazione del matrimonio: con la conseguenza che, nel caso in cui al fidanzamento non seguano le nozze, i beni che siano precedentemente entrati in possesso del donatario sono, fatti salvi gli effetti dell’usucapione, suscettibili di rivendica in qualsiasi momento.
Nell’un caso, abbiamo un atto donativo immediatamente produttivo di effetti giuridici, sottoposto alla tacita condizione risolutiva che il matrimonio non sia di fatto celebrato; nel secondo caso, abbiamo, invece un atto donativo i cui effetti traslativi, sono sospensivamente condizionati alle successive nozze. Entrambe le norme regolerebbero la sorte degli atti liberali fatti in costanza di fidanzamento e in previsione del futuro matrimonio, ma,
- Art. 80: si riferisce ai “doni” alle sole attribuzioni patrimoniali gratuite non riconducibili al paradigma contrattuale. I doni prenunziali sono le mere “liberalità d’uso”, regali fatti in occasione di particolari ricorrenze, in conformità al costume, che non costituiscono donazioni (es. anello).
- Art. 785: si riferisce alle “donazioni” in senso stretto, soggette ai requisiti di forma (atto pubblico) e capacità. In presenza di un’elargizione che, per consistenza e natura, oltre che per le circostanze ed il contesto in cui è effettuata, trascenda i limiti dell’atto liberale d’uso e costituisca una vera e propria donazione, si applica, il regime di rivendicazione art. 785 c.c.
Effetti risarcitori
Risarcimento del danno – art. 81 c.c. – la promessa di matrimonio ove abbia i requisiti di solennità (fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione), obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti. Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell’altro. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio. Nel caso in cui non sia stato opposto espressamente un rifiuto, ma costi un semplice differimento della celebrazione, potrà essere eventualmente assegnato un termine alla scadenza del quale il silenzio equivarrà ad assenso.
A differenza dell’art. 80 cc., l’art. 81 cc. postula un rifiuto “ingiustificato” a contrarre matrimonio e sanziona con vere e proprie conseguenze risarcitorie la parte che abbia arrecato danni all’altra per effetto del suo ripensamento:
- Esclusa una matrice contrattuale o pre-contrattuale della predetta responsabilità, essendo impossibile configurare conseguenze risarcitorie per l’inadempimento di un’obbligazione - quella a contrarre matrimonio o, comunque, a comportarsi, in ragione della promessa, con lealtà e correttezza - che giuridicamente non esiste. Non solo il principio di libertà del consenso matrimoniale osta a qualsiasi imposizione ad addivenire a nozze, ma, non sussistono norme che sanciscano il rispetto dei comuni doveri di buona fede in tale ambito;
- Esclusa anche una qualificazione in termini di responsabilità extracontrattuale, non solo perché la rottura della promessa è, coperta dalla scriminante del legittimo esercizio del diritto costituzionalmente garantito alla libertà matrimoniale, ma anche perché la mancata celebrazione del matrimonio integra una condotta omissiva che presuppone, per la sua rilevanza in termini di illiceità, la sussistenza di una norma impositiva dell’agire: mentre nulla positivamente impone al promittente di sposarsi (il comportamento del nubendo promittente che si scioglie dalla promessa, essendo espressione di quel diritto personale fondamentale che è la libertà matrimoniale, non può mai essere qualificato in termini di illiceità ex. art. 2043 c.c., di per se la rottura della promessa di matrimonio, anche se fatta senza “giusto motivo”, non è mai antigiuridica, perché non è non iure, e quindi non è mai produttiva di danni ingiusti.
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