Capitolo I - Le persone fisiche
Concetto di persona giuridica e fisica
Persona nel linguaggio giuridico significa soggetto di diritto. La nozione giuridica di persona non equivale con quella comune perché uomini possono non essere persone in senso giuridico così come vi sono persone che non sono uomini. Tali sono le persone giuridiche ossia combinazioni di mezzi e uomini che assurgono ad unità per l’ordinamento giuridico e quindi sono persone solo rispetto al medesimo.
Stato giuridico della persona fisica
Lo stato giuridico della persona fisica è il presupposto di una sfera di capacità e quindi di una serie aperta di doveri e poteri o di rapporti che possono variare senza che perciò vari lo stato. In relazione all’appartenenza del singolo ad un determinato gruppo politico o familiare si distinguono tradizionalmente due status, lo status civitatis e lo status familiae. A ciascuno di questi stati è collegata una determinata capacità giuridica: allo stato di persona la capacità giuridica generale, a quello di cittadinanza la speciale capacità propria del cittadino e allo stato di famiglia una speciale abilitazione in ordine ai rapporti di una certa famiglia. In ogni caso per capacità giuridica si intende l’attitudine alla titolarità di poteri e doveri giuridici.
Capacità giuridica e limitazioni
La capacità giuridica generale in principio spetta nel nostro ordinamento ad ogni uomo. Tuttavia è da osservare che lo straniero mentre non è ammesso al godimento dei diritti politici, è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini in condizione di reciprocità, cioè con gli stessi limiti stabiliti per i cittadini italiani dall’ordinamento dello Stato al quale lo straniero appartiene. La capacità giuridica è poi limitata in conseguenza di determinate qualità di carattere naturale o sociale dell’individuo investito di uno stato. Influiscono sulla capacità giuridica l’età, il sesso, la salute, l’onore della persona: la capacità giuridica in relazione al variare di tali circostanze è limitata in determinate direzioni così che si hanno incapacità speciali. È in questione la capacità giuridica negli atti detti personalissimi quelli cioè in cui è esclusa la rappresentanza perché è negata alla persona la possibilità di diventare soggetto del potere o del dovere che risulterebbe dall’atto. La stessa capacità è limitata quando al minore che non abbia compiuto una certa età è interdetta l’assunzione dell’obbligazione di lavoro e al minore quella degli uffici tutelari. Può ancora essere limitata in base al sesso così come in base all’interdizione o inabilitazione fisica o psichica. Queste incapacità possono essere definite assolute o relative, sussistenti cioè nei confronti di chiunque o soltanto di determinate persone. In quest’ultime ipotesi l’incapacità dipende dalla speciale posizione della persona rispetto ad un’altra persona (es. impedimenti relativi al matrimonio).
Nascita e diritti del nascituro
La persona comincia con la nascita che avviene con la separazione del feto dal corpo materno ed è necessario che il nuovo organismo abbia vita, infatti l’attribuzione e la conservazione di diritti in favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita, ma se questa non avviene, non si determina alcuna conseguenza giuridica. La legge ammette in alcuni casi la conservazione e l’attribuzione di diritti per l’evento della nascita anche a favore del nascituro non concepito, in questo caso però l’attribuzione deve ritenersi differita al momento della nascita. La legge stabilisce una presunzione di concepimento iuris tantum cioè suscettibile di prova contraria: si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
Nome e identificazione delle persone
Il nome ha funzione di mezzo di identificazione nell’interesse generale e come tale è attribuito per legge ad ogni persona; esso consta del prenome e del cognome e non può essere modificato che nei casi e con le forme stabiliti dalla legge. La legge stabilisce a chi e come spetti la scelta del prenome che è sempre dativo cioè imposto da altra persona, e del cognome dativo, imposto ai figli di persone ignote, mentre negli altri casi è legittimo.
Ubicazione legale della persona
L’ordinamento provvede anche a localizzare la persona, tenendo conto delle sue relazioni ambientali di fatto. Le ubicazioni regolate dal codice sono il domicilio che è il luogo in cui la persona ha la sede principale dei suoi affari e interessi e la residenza che è il luogo di dimora abituale. Effetti sono anche riconosciuti alla dimora che è il luogo di temporaneo soggiorno. A tutela dei terzi il trasferimento della residenza deve essere denunciato. Dal domicilio volontario si distingue il domicilio necessario o legale delle persone sottoposte a una potestà familiare, come della moglie non legalmente separata, il minore, l’interdetto, che hanno il domicilio della persona cui è attribuita la potestà. Inoltre vi è un domicilio elettivo o speciale che è quello che si può e in certi casi si deve stabilire per determinati atti o affari espressamente per iscritto.
Cessazione della persona e morte
La persona cessa con la morte. Per l’accertamento legale della morte è necessaria di regola la presenza del cadavere anche se in determinati casi ciò non è richiesto. Possono esservi anche situazioni collegate alla possibilità che la persona abbia cessato di vivere. La prima di queste è costituita dalla scomparsa: questa si ha quando la persona abbia abbandonato il suo domicilio o la sua residenza e non si abbiano più notizie di lei. La scomparsa è sufficiente perché, essendo incerta l’esistenza della persona, questa non acquisti i diritti che acquisterebbe se fosse esistente. Quando è chiamata a una successione la persona di cui è incerta l’esistenza, vengono alla successione coloro ai quali la stessa spetterebbe in sua mancanza, salvi i diritti della persona di cui si ignora l’esistenza e coloro ai quali è dovuta la successione debbono procedere ad inventario e se non sia stata dichiarata la morte presunta, dare cauzione. Inoltre qualora fosse necessario vengono adottati provvedimenti conservativi del patrimonio dello scomparso. Qualora tale situazione di scomparsa sia stabile, si fa luogo alla dichiarazione di assenza o alla dichiarazione di morte presunta. L’assenza può essere dichiarata trascorsi due anni dal giorno dell’ultima notizia dello scomparso. Divenuta esecutiva la sentenza è ordinata l’apertura del testamento se c’è, dopo di che, previo inventario o cauzione, seguono l’immissione nel possesso temporaneo dei beni di coloro cui competerebbero diritti dipendenti dalla morte dell’assente e l’esonero temporaneo dell’adempimento di coloro che per effetto della morte sarebbero liberati da obbligazioni. L’immesso ha un potere di amministrazione e di alienazione per necessità o utilità evidente con l’autorizzazione del tribunale. Così la legge contempera la tutela dell’interesse dell’assente con quella dell’interesse dell’immesso. Al coniuge dell’assente che perde il diritto al mantenimento o alla contribuzione, può essere attribuito un assegno alimentare.
Dichiarazione di morte presunta
La situazione cambia quando si fa luogo alla dichiarazione di morte presunta o se viene accertata l’esistenza o la morte dell’assente. Quando la scomparsa duri un certo tempo, per un definitivo regolamento dei rapporti patrimoniali, è previsto un provvedimento più radicale che appunto è la dichiarazione di morte presunta. Questa può aversi quando siano trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dello scomparso o quando la scomparsa sia avvenuta in seguito di particolari circostanze di guerra o di infortunio e duri un certo tempo. In queste ipotesi, è richiesta sempre la necessità di inventario ma non è più dovuta cauzione o altra cautela. Per il resto divenuta eseguibile la sentenza, si determina una situazione corrispondente a quella che si avrebbe per la morte della persona, ma la stessa è rimossa con effetto ex nunc se viene accertata l’esistenza o la morte del presunto morto. Quanto al matrimonio, la dichiarazione produce un allentamento del vincolo, che consente al coniuge del presunto morto di contrarre un nuovo matrimonio, ma il nuovo matrimonio può essere annullato sempre con efficacia ex nunc ad istanza di qualunque interessato, se il presunto morto risulta esistente.
Registri dello stato civile
La documentazione del principio e della fine della persona, degli stati familiari, dello stato di cittadinanza, delle modificazioni della capacità della persona, è assunta dallo Stato come funzione propria, mediante la tenuta presso ogni comune dei registri dello stato civile: di qui lo speciale valore probatorio degli atti dello stato civile. I registri dello stato civile, tenuti nell’ufficio dello stato civile di ogni comune in doppio originale, sono quattro: di cittadinanza, di nascita, di matrimonio, di morte. Essi sono pubblici e i provati possono chiedere estratti, certificati, indagini. Gli atti dello stato civile sono atti pubblici e come tali fanno prova fino a querela di falso, di ciò che l’ufficiale dello stato civile attesta avvenuto alla sua presenza. Le dichiarazioni dei privati occorrenti per la formazione degli atti costituiscono oggetto di un obbligo, la cui inosservanza è colpita con una sanzione amministrativa o penale. Gli atti assumono forma diversa secondo che consistono nell’iscrizione dell’atto ricevuto dallo stesso ufficiale dello stato civile, nella trascrizione di un atto da altri formato o nella annotazione a margine o in calce di un atto iscritto o trascritto nei registri. La sentenza di rettificazione può ordinare la correzione o l’integrazione o cancellazione di un atto esistente e in ogni caso la sentenza di rettificazione va trascritta.
Capacità d'agire
La persona può essere dotata o no della capacità d’agire che è l’attitudine all’attività giuridica concernente la sfera giuridica propria della persona. Corrispondentemente alle forme dell’attività giuridica possono distinguersi vari aspetti della capacità d’agire: una capacità d’agire sostanziale o processuale; oppure una capacità d’amministrare, di disporre, di obbligarsi. La capacità legale d’agire è in principio commisurata all’attitudine naturale alla cura dei propri interessi e per questo non va confusa con il potere di agire. È possibile classificare la capacità d’agire come la capacità degli atti di volontà, a differenza della capacità o imputabilità degli altri atti giuridici, leciti o illeciti. Per l’illecito civile o illecito penale è richiesta la capacità di intendere e di volere cioè di discernimento nel momento in cui il fatto è commesso. I requisiti della capacità d’agire possono ricondursi alle tre categorie dell’età, della salute e dell’onore; nel senso che la piena capacità legale è subordinata al raggiungimento della maggiore età e alla piena attitudine alla cura dei propri interessi della persona che non sia colpita specificamente nell’onore. La capacità di agire si acquista con la maggiore età. La sostituzione del minore incapace d’agire nell’attività diretta a produrre effetti nella sua sfera giuridica è affidata ad un altro soggetto, genitore o tutore, investito dalla legge di un potere, che viene perciò detto di rappresentanza legale del minore incapace. Il minore può acquistare una limitata capacità con l’emancipazione la quale avviene di diritto col matrimonio. L’emancipato è capace di compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione e, con l’assistenza di un altro soggetto, il curatore investito di tale potere dalla legge, gli altri atti. Qui non si ha sostituzione ma integrazione della volontà della persona limitatamente capace. Perché la persona maggiore d’età consegua e mantenga la capacità d’agire è anche necessario che la stessa sia idonea in concreto a provvedere ai propri interessi, altrimenti è posta in condizione di incapacità legale uguale a quella del minore mediante l’interdizione giudiziale, o di capacità legale limitata uguale a quella dell’emancipato mediante l’inabilitazione.
Interdizione e inabilitazione
Si fa luogo ad interdizione nei casi di abituale infermità di mente, sordomutismo o cecità dalla nascita quando una di tali infermità escluda l’attitudine dei propri interessi; ad inabilitazione nei casi di prodigalità o di abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti quando una di tali infermità o anomalie riduca senza escludere, l’attitudine suddetta. L’incapacità dipendente da interdizione o inabilitazione decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza o da quello posteriore del raggiungimento della maggiore età e dura fino al giorno del passaggio in giudicato della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione. Il disonore che influisce sulla capacità d’agire risulta specificamente da quella condanna penale, cui segua come pena accessoria l’interdizione legale che determina una piena incapacità legale come l’interdizione giudiziale, ma solo per ciò che concerne la disponibilità e l’amministrazione dei beni nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi. È di regola irrilevante l’incapacità naturale e soltanto quando manchi quella che la legge chiama capacità di intendere o di volere ossia il discernimento, è sancita una rilevanza normalmente condizionata dell’incapacità naturale, che ha per effetto la mera annullabilità dell’atto. L’inettitudine ad intendere o a volere, per qualsiasi causa anche transitoria, al momento dell’atto, ha rilevanza di per sé nel matrimonio, nel testamento, nella donazione; negli altri atti giuridici, ad essa deve accompagnarsi un grave pregiudizio per l’autore negli atti unilaterali, la mala fede dell’altro contraente nei contratti.
Potestà familiare e incapacità
La persona legalmente incapace di agire è assoggettata alla potestà familiare, patria o tutelare della persona alla quale è anche affidato il compito di sostituirsi all’incapace nell’attività giuridica che lo concerne. Invece non è assoggettata ad una potestà familiare la persona limitatamente capace di agire. L’incapacità o la limitata capacità, determina l’invalidità e più specificamente l’annullabilità degli atti posti in essere dall’incapace o comunque senza l’osservanza delle altre norme di protezione. L’annullabilità è di regola relativa nel senso che legittimato alla domanda di annullamento è soltanto l’incapace o chi per lui, è eccezionalmente assoluta nel senso che legittimato alla domanda è chiunque vi ha interesse, nel caso di interdizione legale, in cui l’incapacità costituisce una pena per l’incapace.
Le persone giuridiche
Concetto di persona giuridica
Sono persone giuridiche quelle la cui unità è opera dell’ordinamento giuridico. Quando vi è la combinazione di mezzi materiali o personali e lo scopo eccede, per la sua importanza e per la sua durata, le possibilità dell’individuo e dei più individui che se lo propongono, ma che a giudizio degli interessati, non può essere conseguito che con una completa separazione e indipendenza della volontà e di mezzi rispetto a quelli dagli stessi interessati, allora soccorre quello strumento tecnico che l’ordinamento predispone, secondo lo scopo e i mezzi, concede o rifiuta e che è la personalità giuridica.
Personalità giuridica e organizzazione
Con l’assunzione della personalità giuridica, l’organizzazione ha una volontà propria che forma ed esprime attraverso i suoi organi ed un patrimonio proprio, perfettamente autonomo rispetto ai patrimoni di chi ha provveduto alla formazione del fondo e all’organizzazione. La funzione del riconoscimento è di natura costitutiva, ma non nel senso che questo possa bastare a creare un soggetto, quanto manchi o venga meno l’organismo destinato a portare la personalità: il cosiddetto substrato è in altri termini condizione necessaria per l’esistenza della persona giuridica. L’importanza del substrato si argomenta dalle norme che prevedono l’estinzione della persona giuridica per mancanza sopravvenuta dell’elemento personale o patrimoniale.
Tipi di persone giuridiche
Le persone giuridiche si distinguono in due tipi fondamentali: le associazioni e le fondazioni. In tutte concorrono i due elementi, uomini e mezzi. Mentre nelle associazioni, sebbene i mezzi siano necessari e quindi un patrimonio non possa mancare, gli associati sono in primo piano con la loro volontà costante che trova espressione nell’organo sovrano dell’associazione che è l’assemblea; mentre nella fondazione, sebbene non possa mancare l’opera degli uomini per il conseguimento dello scopo, sono in primo piano i beni destinati stabilmente a quello scopo da una volontà che si è esaurita e fissata, quella del fondatore.
Persone giuridiche private
Il codice civile detta la disciplina delle persone giuridiche private, quelle cioè che perseguono uno scopo socialmente utile, di interesse privato, ossia non essenziale per l’ordinamento dal quale proviene il riconoscimento. Persone giuridiche che, mediante l’esercizio di un’impresa, perseguono uno scopo di profitto sono le società dotate di personalità giuridica, disciplinate nel libro del lavoro.
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