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Fatti Giuridici

Sono fatti giuridici quelli produttivi di un evento giuridico, consistenti particolarmente nella costituzione, modificazione o nell'estinzione di un rapporto giuridico, oppure nella sostituzione di un nuovo rapporto a un rapporto preesistente; o altrimenti nella qualificazione di una persona, di una cosa o di un altro fatto. Non rientrano in tale categoria gli atti meramente leciti che pur essendo consentiti dal diritto, non determinano tuttavia un evento giuridico. In relazione all'evento, il fatto assume il nome tecnico di fattispecie e, a seconda che il solo fatto basti per la produzione dell'evento o ne occorrano più, la fattispecie è detta semplice o complessa. Quando tali fatti sono disposti in un determinato ordine cronologico e logico, questa fattispecie si presenta più specificamente come un procedimento. Una fattispecie durante il suo volgimento può dar luogo ad un rapporto preliminare rispetto a quello definitivo.

esso è anche strumentale rispetto al medesimo. Ciò ci fa comprendere come non ogni fatto o gruppo di fatti produttivo di effetti giuridici è propriamente una fattispecie, ma solo quel fatto o gruppo di fatti che produce effetti definitivi. L'importanza della nozione sta in ciò che i fatti sono coordinati in relazione al risultato che si vuole raggiungere, e che in essa un fatto si presenta come principale e gli altri come complementari, riferendosi a quello lo seguono poi o lo precedono in ordine cronologico. Esempio di fattispecie complessa: il matrimonio che consta delle dichiarazioni dei nubenti e dell'attività dell'ufficiale dello stato civile. L'effetto definitivo non si produce se non concorrono tutti gli elementi della fattispecie, ma tende a decorrere dal momento in cui si produce il fatto principale, ad esempio il rapporto costituito col negozio condizionato retroagisce al tempo in cui è stato concluso il negozio. Fuori della fattispecie,sono da inquadrare quei fatti che non concorrono a determinare l'evento ma un distinto evento, senza del quale il nuovo non può verificarsi. A tali fatti può essere dato il nome di presupposti, tali ad esempio lo scioglimento del matrimonio del genitore rispetto al riconoscimento del figlio adulterino. I fatti giuridici avuto riguardo al loro modo, sono positivi o negativi a seconda che consistano in un'azione o inazione; sono istantanei o permanenti a seconda che consistano in avvenimenti o situazioni le quali si svolgono nel tempo. Essi non trovano una disciplina unitaria nel nostro ordinamento. Tralasciando le varie distinzioni possibili dei fatti secondo la natura dell'evento, ci limitiamo a due distinzioni di essi per il diritto civile, che attengono alla loro essenza. La prima e più importante distinzione è quella per cui i fatti si raggruppano secondo che non rilevi o rilevi per la loro efficacia la volontà umana: fatti giuridici insenso stretto i primi, atti giuridici i secondi. Un'altra fondamentale distinzione è da fare tra i fatti della seconda categoria, gli atti giuridici. Se l'atto rileva come mero presupposto di effetti preordinati dalla legge, esso appartiene alla categoria degli atti giuridici in senso stretto. Se invece l'atto rileva come espressione di una volontà diretta alla produzione degli effetti, esso appartiene alla categoria degli atti di volontà o negozi giuridici. Più precisamente, nell'ambito del diritto privato, i negozi giuridici sono atti di autonomia privata, poiché per essi gli effetti sono determinati dalla volontà privata a ciò autorizzata dall'ordinamento giuridico. Combinando le due distinzioni, possiamo raggruppare tutti questi fatti nelle tre categorie dei fatti giuridici in senso stretto, degli atti giuridici e dei negozi giuridici. Solitamente si considerano fatti giuridici in senso stretto i fatti.

Nel diritto, si distinguono i fatti naturali dai fatti umani. I fatti naturali sono eventi che producono conseguenze giuridiche e non sono causati dall'uomo, come la nascita o la morte di una persona, le modifiche all'ambiente circostante. Gli atti umani, invece, sono azioni volontarie che hanno conseguenze giuridiche.

Il criterio distintivo tra fatti e atti risiede nella rilevanza della volontà umana nel fatto. In altre parole, solo i fatti che sono volontari possono produrre conseguenze giuridiche. Quindi, rientrano nella categoria dei meri fatti giuridici non solo i fatti naturali non causati dall'uomo, ma anche i fatti che potrebbero o non potrebbero essere causati dall'uomo, oppure che sono volontari ma potrebbero non esserlo.

Ad esempio, rientrano in questa categoria non solo gli incendi naturali, ma anche quelli causati dall'uomo, come la costruzione di un edificio o la piantagione di alberi. Allo stesso modo, la confusione, la mescolanza e la specificazione di beni rientrano in questa categoria.

l'invenzione delle cose smarrite e del tesoro, nel limite in cui non rileva per l'effetto giuridico la volontà dell'agente. Dire che si tratta di fatti in senso stretto significa dire che non viene in questione rispetto ad essi, né la capacità d'agire del soggetto, né l'elemento psichico, volontà e coscienza, dell'azione. Circostanze che non possono invece non venire in considerazione rispetto agli atti giuridici, se questi debbono distinguersi dai fatti proprio per la consapevolezza e volontà che si richiedono nell'agente. È vero che gli effetti degli atti come quelli dei fatti e a differenza degli effetti dei negozi, sono stabiliti non dalla volontà privata ma esclusivamente dalla norma giuridica; però è anche vero che questa subordina la produzione degli effetti alla consapevolezza e alla volontà del fatto. Quindi si impone una considerazione circa lacapacità giuridica del soggetto e dell'elemento psichico dell'azione. Si è parlato dell'elemento psichico dell'azione: infatti volontà e consapevolezza, come stati interni del soggetto, non sono fatti giuridici ma concorrono a determinare quei fatti del soggetto che appunto per la rilevanza dell'elemento interno, diventano atti giuridici. Gli atti giuridici possono distinguersi in due grandi categorie: atti leciti e atti illeciti. La prima categoria, quella degli atti leciti, è costituita da atti dal contenuto più svariato, i quali sono riuniti da ciò: che sono consentiti dall'ordinamento, che debbono essere voluti dall'agente, che producono conseguenze stabilite esclusivamente dall'ordinamento. Es. promessa di matrimonio, riconoscimento di figlio naturale ecc. Un gruppo speciale di atti leciti è costituito dalle cosiddette partecipazioni. Esse hanno natura di dichiarazione, nel senso che sono.destinate alla conoscenza degli altri soggetti e, perciò sono anche designate come atti a evento psichico. Tali dichiarazioni non sono mai di scienza ma di fatti o d'intenzioni. La categoria degli atti illeciti è costituita da quei fatti volontari, positivi o negativi, che violino un dovere specifico o generico, di comportamento del soggetto agente. La nota differenziale di questi rispetto ai precedenti è che, in luogo di essere consentiti, sono vietati dall'ordinamento: perciò una volta compiuti essi producono conseguenze giuridiche non conformi, ma contrarie all'interesse dell'agente. Gli atti illeciti qui considerati sono quelli contrari ad una norma di diritto civile, e quindi di regola lesivi di un diritto soggettivo del singolo, cui viene recato un danno che l'agente è obbligato a risarcire. Ciò vuol dire che la sanzione dell'illecito civile è sempre un'obbligazione (di risarcimento). L'illecitopuò consistere a sua volta nell'inadempimento dell'obbligazione o nell'lesione di un altro diritto soggettivo: però in relazione a questa seconda ipotesi, la legge parla di fatto illecito (art.2043). Non appartiene per sé alla categoria degli atti illeciti, il negozio illecito, il quale non costituisce violazione di un dovere di comportamento del soggetto, né di conseguenza ha per sanzione un'obbligazione di risarcimento a carico dell'agente. La specialità delle regole sulla capacità d'agire la si può argomentare tenendo presente alcune disposizioni contenute nel codice civile. Infatti se una norma relativa ad un atto lecito, quale deve considerarsi come detto il pagamento, si limita a stabilire che esso non è impugnabile a causa dell'incapacità del soggetto (Art.1191), una norma positiva stabilisce la capacità sufficiente e necessaria per quello che la legge chiama impropriamente fatto.

illecito: la capacità di intendere e di volere al momento dell'atto (Art.2046). Non dunque la capacità d'agire richiesta per i negozi giuridici o atti di volontà ma quella minima capacità contingente per cui il fatto possa ritenersi sorretto da una volontà consapevole della materialità dell'atto, non delle sue conseguenze giuridiche. Da qui si capisce come, anche quando sussista quella capacità di intendere e di volere, debba tenersi in considerazione in concreto, l'esistenza di una volontà consapevole, si che, se per ragione diversa dall'incapacità, tale volontà manchi, ugualmente l'atto non è da ritenersi idoneo a produrre le sue conseguenze giuridiche. Il criterio dell'imputabilità domina la categoria dell'atto giuridico, sia lecito che illecito. Inesatta è la consueta inclusione nella categoria dei fatti giuridici della norma giuridica e del tempo.

indicato come uno dei più importanti fatti naturali. Dallanorma giuridica dipende l'attitudine dei vari fatti, nella stessa considerati, a produrre effetti giuridici, ma in nessun caso è essa stessa causa immediata di tali effetti, poiché per la sua struttura, essa non può che collegare determinati effetti ad un ipotesi di fatto. Quanto al tempo, esso come il luogo, non è che una relazione, un modo d'essere del fatto; non è esso stesso un fatto. Così la prescrizione e l'usucapione non sono effetti giuridici del fatto tempo, ma rispettivamente dell'inerzia e del possesso durati un certo tempo. La disciplina del computo del tempo è dettata essenzialmente nel codice a proposito della prescrizione, ma non è in dubbio che le stesse regole valgano in tutti i casi in cui il computo del tempo abbia rilevanza giuridica. Il computo avviene secondo il calendario comune. Il giorno civile comincia dalla mezzanotte, quello naturale.

cui si riferisce qualche norma va dall'alba al tramonto. Il mese si compie nel giorno che porta lo stesso numero del primo giorno, indipendentemente

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A.A. 2008-2009
33 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Balestra Luigi.