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Destinatario del pagamento
In linea di principio, nel caso di obbligazioni di dare, il debitore deve eseguire il pagamento nelle mani del creditore (o del suo rappresentante legale nel caso in cui il creditore non sia capace). Nel caso in cui il debitore paghi a chi non era legittimato a ricevere la prestazione, non si libera dall'obbligazione a meno che il creditore non ratifichi il pagamento o non dimostri di aver pagato in buona fede ad una persona che appariva creditore.
Luogo dell'adempimento
Il luogo dell'adempimento è di solito indicato nel titolo costitutivo del rapporto obbligatorio o determinato dagli usi o dalla natura stessa della prestazione. Nel caso in cui questi criteri non siano adeguati ad individuare il luogo della prestazione, l'ordinamento prevede dei criteri suppletivi e cioè: nel caso di obbligazione di dare una determinata cosa, la prestazione va adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa al momento del sorgere.
dell'obbligazione; l'obbligazione di pagare una somma di denaro va adempiuta al domicilio del creditore; in tutti gli altri casi luogo dell'adempimento è il domicilio del debitore. Tempo dell'adempimento: se l'obbligazione ha carattere di durata occorre determinare il momento iniziale ed il momento finale della prestazione dovuta; se l'obbligazione ha carattere istantaneo il tempo dell'adempimento è di regola indicato nel titolo costitutivo dell'obbligazione (se manca di tale indicazione, l'ordinamento autorizza il creditore a pretendere immediatamente il pagamento). Se per il pagamento viene fissato un termine questo si presume a favore del debitore nel senso che il creditore non può pretendere il pagamento prima della scadenza di tale termine ma il debitore può pretendere di adempiere anche prima. Se invece il termine risulta espressamente fissato a favore del creditore questi può pretendere.l'adempimento anche prima della scadenza del termine mentre il debitore non può validamente offrirsi di adempiere in anticipo.Infine può verificarsi l'ipotesi in cui si pattuisca un termine a favore di entrambi: in questo caso né il creditore può pretendere il pagamento né il debitore può pretendere di adempiere prima della scadenza.
Il creditore ha diritto all'esatta esecuzione della prestazione dovuta. Può perciò legittimamente rifiutarsi di accettare una prestazione diversa da quella pattuita, così come può decidere il contrario. In questo caso il debitore dovrà, per liberarsi dalla sua obbligazione, eseguire la prestazione pattuita in luogo di quella originale (prestazione in luogo di adempimento).
In alcuni casi affinché il debitore possa correttamente adempiere la propria obbligazione è necessaria la cooperazione del creditore. Nel caso in cui il creditore senza legittimo motivo.
non prestila propria cooperazione o si rifiuti di compiere gli atti preparatori al ricevimento della prestazione si configura la mora del creditore (mora credendi o accipiendi). Affinché la mora del creditore si configuri è necessario anche che il debitore faccia offerta della prestazione al creditore. Tale offerta può essere: solenne o formale, se compiuta dinanzi ad un pubblico ufficiale; secondo gli usi, depositando le cose dovute al creditore; non formale (ad es. mediante lettera) che, dimostrando la volontà di adempiere del debitore, vale ad escludere la mora del debitore ma non produce gli effetti della mora credendi (per la mora del debitore e gli effetti della mora credendi v. più avanti al cap. 36 relativo all'inadempimento).
I modi di estinzione diversi dall'adempimento
- La compensazione
Quando tra due persone intercorrono rapporti obbligatori reciproci tali rapporti possono estinguersi, totalmente o parzialmente, mediante
compensazione dei rispettivi crediti. Esistono tre diversi tipi di compensazione: 1. La compensazione legale: essa richiede: - Omogeneità delle prestazioni dovute - Liquidità di entrambi i crediti, cioè il loro ammontare deve essere determinato - Esigibilità dei crediti stessi Affinché la compensazione legale operi è necessario che la parte la eccepisca in giudizio. 2. Compensazione giudiziale: questa si ha quando ad una parte che, in giudizio, invoca un credito liquido ed esigibile, la controparte oppone in compensazione un credito esigibile ma non ancora liquido. In questo caso il giudice può dichiarare la compensazione dei due crediti a condizione che il credito opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione. 3. Compensazione volontaria: se non ricorrono i presupposti per una compensazione legale o giudiziale, i crediti possono essere compensati in virtù di un contratto tra le parti. 2 – La confusione Qualora lequalità di creditore e di debitore vengano a trovarsi riunite nella stessa personal'obbligazione si estingue per confusione.
La novazione è un contratto con il quale i soggetti di un rapporto obbligatorio sostituiscono a questo un nuovo rapporto. Se la sostituzione riguarda la persona del debitore la novazione si dice soggettiva. Se viene modificato l'oggetto o il titolo si dice, invece, oggettiva. Se l'obbligazione originaria era inesistente o nulla la novazione manca di causa e quindi è senza effetto.
La remissione è la rinuncia del creditore al credito. È un negozio unilaterale ricettizio che produce effetto dal momento della comunicazione al debitore. Questi può rifiutare la remissione.
L'impossibilità sopravvenuta così come l'impossibilità originaria della prestazione impedisce la nascita del rapporto obbligatorio,
L'impossibilità sopravvenuta dipendente da causa non imputabile al debitore libera quest'ultimo dall'obbligazione. Nelle obbligazioni di genere di solito tale tipo di estinzione dell'obbligazione non può mai verificarsi.
L'effetto estintivo si verifica se l'impossibilità ha carattere definitivo. In caso contrario il debitore è esonerato dalla responsabilità per il ritardato adempimento.
All'impossibilità sopravvenuta è equiparato lo smarrimento della cosa determinata non imputabile al debitore. Nel caso in cui l'impossibilità derivi da fatto imputabile ad un terzo il debitore non incorre in responsabilità ma è tenuto a dare al creditore quanto ricevuto dal terzo a titolo di risarcimento danni. Al creditore spetta altresì il diritto di agire direttamente nei confronti del terzo per far valere i diritti spettanti al debitore.
Capitolo 36: L'inadempimento e la
moraL'inadempimento
Come abbiamo visto il debitore è tenuto ad eseguire esattamente la prestazione dovuta. Se non provvede egli è inadempiente. L'inadempimento è imputabile al debitore qualora è conseguenza o di una sua precisa e volontaria determinazione, o di una sua incapacità a provvedere, o alla sua negligenza nel prepararla o nell'eseguirla. Il debitore può evitare la propria responsabilità solo se dimostra che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da una vera e propria impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, non bastando una mera difficoltà soggettiva.
L'inadempimento è assoluto quando la prestazione, oltre a non essere stata ancora adempiuta, non è più realizzabile. In questo caso all'obbligazione originaria si sostituisce la nuova obbligazione in virtù della quale il debitore è tenuto a risarcire il
danno provocato al creditore. L'inadempimento è relativo (o mora) quando il debitore, pur non avendo ancora adempiuto la prestazione, questa può essere ancora prestata, anche se con ritardo. In questo caso l'obbligo di risarcire il danno si aggiunge all'obbligazione originaria che continua ad essere dovuta.
Si ha, invece, adempimento inesatto quando il debitore esegue una prestazione che differisce, qualitativamente o quantitativamente, da quella originariamente pattuita.
La mora del debitore
Come abbiamo visto il ritardo nell'esecuzione della prestazione, viene detto inadempimento relativo o mora del debitore (mora debendi), che presuppone l'imputabilità del ritardo al debitore.
La mora può verificarsi automaticamente (ex re), cioè per il solo fatto del ritardo, o tramite un atto di costituzione in mora (ex persona) con il quale il creditore richiede per iscritto l'adempimento.
Si ha mora ex re:
L'obbligazione deriva da fatto illecito, in quanto la lesione di un diritto altrui esige una pronta riparazione;
se il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere l'obbligazione, perché in questo caso a nulla varrebbe un'espressa richiesta del creditore;
se l'obbligazione è a termine e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore: in questo caso è la stessa scadenza del termine che giustifica la mora.
In tutti gli altri casi, affinché si abbia la mora del debitore è necessario che il creditore agisca richiedendo l'adempimento della prestazione. L'atto di costituzione in mora vale anche ad interrompere la prescrizione.
Gli effetti della mora debendi
Gli effetti della mora del debitore sono i seguenti:
a) l'obbligo di risarcire il danno provocato al creditore; il risarcimento del danno al creditore deve comprendere, ex art 1223 c.c., sia la perdita subita dal creditore (c.d.
danno emergente) che il mancato guadagno (c.d. lucro cessante). Il danno deve essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. Grava sul creditore l'onere di provare i singoli fatto lesivi per i quali pretende di essere risarcito. Spesso creditore e debitore pattuiscono una clausola penale con la quale si stabilisce forfetariamente quanto il debitore dovrà corrispondere in caso di inadempienza, clausola che esonera il creditore dal provare di aver subito un danno corrispondente. Nelle obbligazioni pecuniarie le regole appena descritte sono derogate dall'art. 1224 c.c. secondo il quale dal giorno della mora il debitore, in aggiunta al capitale, è tenuto a corrispondere anche gli interessi moratori (v. sopra) al tasso legale, a meno che non fossero stati precedentemente pattuiti interessi convenzionali (v. sopra) in misura superiore al tasso legale. Se però il creditore sostiene di aver subito un danno maggiore grava sul creditore dimostrare il c.d.
mancano disposizioni specifiche per gli altri tipi di crediti. Tuttavia, alcuni giuristi sostengono che anche per questi ultimi il creditore possa richiedere la rivalutazione automatica della somma dovuta, in base al principio di equità. Altri, invece, ritengono che spetti al giudice valutare se concedere o meno la rivalutazione, tenendo conto delle circostanze del caso. In ogni caso, è consigliabile consultare un esperto legale per avere una valutazione precisa della situazione.