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Regole comuni sulla vocazione ereditaria
La capacità di succedere
La designazione legale o testamentaria del successore ha effetto solo se questi è capace di succedere. Capacità di essere soggetto di rapporti successori.
La capacità di succedere spetta, in primo luogo, alle persone fisiche nate o concepite al tempo dell’apertura della successione.
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti (art. 462 c.c.).
Se il successore designato è stato concepito, ma non è ancora nato, il suo acquisto è subordinato alla condizione sospensiva che nasca vivo (art. 1 c.c.).
Sono capaci di succedere anche le società, le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e ogni altro ente munito di soggettività giuridica, anche se non riconosciuto.
L’indegnitàÈ escluso dalla
La successione come indegno si riferisce a coloro che hanno commesso gravi colpe contro la persona del defunto o dei suoi parenti più stretti, o hanno commesso gravi illeciti contro la libertà testamentaria o il testamento del defunto. I casi di indegnità sono elencati dalla legge in modo esaustivo: omicidio, istigazione al suicidio, tentato omicidio o grave calunnia contro il defunto, o contro il coniuge, i discendenti o gli ascendenti di quest'ultimo (art. 463 c.c.). Inoltre, comprende atti di violenza, minaccia o frode per influenzare la volontà testamentaria o per sopprimere, nascondere, alterare o falsificare il testamento (art. 463 c.c.).
L'indegno può essere riabilitato mediante una dichiarazione espressa in un atto pubblico o nel testamento stesso (art. 466 c.c.). Se il testatore ha disposto a favore dell'indegno, nonostante conosca la causa dell'indegnità, la disposizione ha effetto; tuttavia, l'indegno non può succedere oltre i limiti stabiliti dalla legge.
di tale disposizione (art. 466 c.c.).Il problema della detenzione successiva. La sostituzione testamentaria
Può accadere che il soggetto istituito erede o legatario non possa succedere perché premorto al de cuius, o perché incapace, o indegno, o assente. Oppure può accadere che non voglia succedere, e perciò rinunci all'eredità o al legato, oppure lasci trascorrere il termine senza accettare.
Può darsi che il testatore abbia previsto quest'ipotesi e abbia designato, in subordine, un altro erede o legatario. Questa designazione è detta sostituzione testamentaria.
Ma se il testamento non provvede, oppure manca del tutto, occorre che l'erede o il legatario sia designato in base a criteri di legge. Operano allora le regole sulla rappresentazione e sull'accrescimento.
La rappresentazione non può o non vuole accettare l'eredità o il legato è figlio, fratello o sorella del de cuius, insuo luogo subentrano i suoi discendenti (art. 467 c.c.). Colui che è designato per rappresentazione succede direttamente al de cuius. L'accrescimento Se mancano i presupposti della rappresentazione, o se il designato per rappresentazione non può o non vuole accettare l'eredità o rinuncia al legato, può farsi luogo all'accrescimento: la quota dell'erede o legatario mancante si devolve agli altri eredi o legatari chiamati congiuntamente in quote uguali (artt. 674, 675 c.c.). La quota del rinunciante viene acquistata dai coeredi per accrescimento. Perché avvenga l'accrescimento fra coeredi nella successione testamentaria occorre: - istituiti nell'universalità dei beni o in una stessa quota, senza determinazioni di parti o in parti uguali (coniunctio re) - Che siano stati istituiti con uno stesso testamento (coniunctio verbis) L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari.il testamento può prevedere una disposizione di devoluzione diversa, come ad esempio la designazione di un legatario o di un erede sostitutivo. Il fenomeno dell'accrescimento può verificarsi anche nella successione legittima. Quando la legge prevede più eredi che concorrono tra loro, se uno di essi non può o non vuole accettare la sua quota, questa si accresce agli altri eredi. L'accrescimento consiste nell'espansione della quota attribuita al coerede o al col legatario. Questo comporta un unico acquisto accresciuto, e non un secondo acquisto distinto e autonomo. L'ordine di applicazione dei criteri successivi di devoluzione è il seguente: 1. Sostituzione testamentaria, se prevista. 2. Rappresentazione, se possibile. 3. Accrescimento, se applicabile. Se non sono presenti i presupposti per l'accrescimento, il testamento può prevedere una diversa disposizione di devoluzione.si fa luogo alla successione legittima, quando si tratta di un'istituzione di erede. Se si tratta, invece, di un legato, questo resta senza effetto, con vantaggi per l'onerato. La trasmissione della facoltà di accettare Caso in cui l'erede muoia dopo il de cuius, ma senza avere ancora accettato né rinunciato. Si supponga che Primo sia morto lasciando erede Secondo, il quale sia morto nel mese successivo senza essersi pronunciato in alcun modo circa l'accettazione e la rinuncia e lasciando proprio erede universale Terzo. In questo caso Terzo, se accetta il patrimonio ereditario di Secondo, trova in esso di accettare e conseguire l'eredità di Primo: si ha dunque una trasmissione ereditaria anche il diritto della facoltà di accettare. L'acquisto dell'eredità e del legato L'acquisto dell'eredità Il chiamato all'eredità può avere interesse a non conseguirla.dell'eredità non è automatico: esso presuppone, di regola, l'accettazione da parte dell'erede (art. 459 c.c.). Con l'accettazione, l'erede subentra al de cuius in tutti i rapporti attivi e passivi che costituiscono il patrimonio (o la quota di patrimonio) lasciatogli. L'effetto dell'accettazione risale al momento in cui si è aperta la successione (art. 459 c.c.). Se l'eredità è accettata puramente e semplicemente, il patrimonio ereditario si confonde con quello dell'erede. All'erede è concesso di limitare anche di limitare la propria responsabilità entro il valore dell'attivo, purché egli segua una particolare procedura, prevista dalla legge per tutelare i creditori del de cuius contro il pericolo che parte dei beni ereditari siano sottratti alle loro pretese. A questo scopo è necessario che egli accetti con beneficio d'inventario. Talvolta l'acquistodell'eredità è imposto al chiamato anche se questi non abbia accettato e talvolta perfino nonostante la sua rinuncia. Ciò accade, in primo luogo, quando egli nasconda o sottragga beni spettanti all'eredità (art. 527 c.c.). Ipotesi che l'istituito erede resti per un certo tempo nel possesso dei beni ereditari, senza farne fare l'inventario con le garanzie di legge, oppure senza dichiarare se accetta o rinuncia. Può accadere che il chiamato all'eredità rinunci ai diritti di successione contro il pagamento di un corrispettivo da parte di chi, essendo chiamato in subordine, si avvantaggi della sua rinuncia. Ne segue la sua responsabilità nei confronti dei creditori del de cuius e il suo assoggettamento all'imposta di successione. L'accettazione dell'eredità L'accettazione dell'eredità è un negozio unilaterale e non recettizio: la circostanza che essa si sia venuta a
conoscenza di questa o quella persona determinata, e il momento in cui ciò sia avvenuto, non hanno nessuna influenza sulle questioni di acquisto dell'eredità. Non tollera l'apposizione di un termine (art. 475 c.c.).
L'accettazione è nulla anche quando sia condizionata (art. 475 c.c.).
L'accettazione non può essere parziale (art. 475 c.c.).
L'accettazione è irrevocabile.
L'accettazione può essere espressa o tacita (art. 474 c.c.). È espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla, oppure si è qualificato come erede (art. 475 c.c.). È tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.). Si tratta di un comportamento concludente.
Il diritto di accettare
L'eredità si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni (art. 480 c.c.). Trascorso questo termine senza che il chiamato abbia accettato l'eredità, egli decade dal diritto di accettare (art. 481 c.c.).
L'accettazione dell'eredità si può impugnare per violenza o dolo, ma non per errore (artt. 482, 483 c.c.).
Il beneficio d'inventario
Per evitare il rischio di dover pagare debiti ereditari o legati anche oltre il valore dei beni lasciati dal de cuius, il chiamato all'eredità può accettare con beneficio d'inventario. In tal caso egli acquista l'eredità, ma la tiene separata dal proprio patrimonio (art. 490 c.c.), solo entro i limiti dell'attivo ereditario.
Egli risponde dei debiti ereditari.
L'accettazione con beneficio d'inventario ha il seguente effetto ulteriore: i creditori
dell'eredità e degli eredi hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. La distinzione dei due patrimoni impedisce che i crediti o debiti dell'erede verso il de cuius si estinguano per confusione.
Si concede all'erede il beneficio della limitazione della responsabilità per i debiti ereditari, in quanto egli segua una determinata procedura, disposta dalla legge a tutela dei creditori ereditari.
La procedura inizia con la dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario. Questa dichiarazione è soggetta a pubblicità, deve essere trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione (art. 484 c.c.). La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, che è di importanza essenziale nella procedura.
L'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario amministra il patrimonio ereditario anche nell'interesse
dei creditori del defunto e dei legatari, ai quali deve rendere il conto (art. 496 c.c.), enei