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AZIONI A TUTELA DEL POSSESSO

Tali azioni tutelano il possesso senza necessità di dimostrare la titolarità del diritto, sono

dunque più importanti d quelle petitorie poiché è più semplice dimostrare di possedere un

bene rispetto alla proprietà. Sono esercitate sia dal possessore che dal titolare del diritto,

per una tutela più veloce. Esse sono:

Azione di reintegrazione (di spoglio): è esercitata dal possessore che sia stato

privato del possesso in modo violento o clandestino. L’azione può essere esercitata

anche dal detentore, tranne che detenga la cosa per ragioni di servizio o ospitalità.

Essa assolve ad una funzione recuperatoria. Per ottenere la reintegrazione è

necessario che la cosa sia ancora nella materiale disponibilità dell’autore dello

spoglio, o che sia stata da questi trasferita ad un terzo consapevole dello spoglio.

L’azione di reintegrazione si deve esperire entro un anno dal momento in cui lo

spoglio (se violento) si è sofferto, o dal momento in cui (se clandestino) si è

scoperto. Le ragioni che fondano la prescrizione così breve sono evidenti: si vuole

tutelare il possessore, ma si tutela anche chi ha operato lo spoglio: se il possessore

non si attiva entro l’anno, non si ha più ragione di tutelare il suo interesse (stesso

motivo dell’usucapione).

Art. 1168 c.c. “Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso

può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la

reintegrazione del possesso medesimo.

L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che

l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità (1).

Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal

giorno della scoperta dello spoglio.

La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza

dilazione (2).” Tale azione si può esperire anche nei confronti della pubblica

amministrazione.

Azione di manutenzione: è concessa a chi è stato molestato nel possesso di un

immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili.

L’azione è data però se il possesso dura da almeno un anno, e non è stato

acquistato con violenza o clandestinità, in queste ipotesi si potrà esercitare, solo

decorso un anno dal momento in cui è cessata la violenza o clandestinità. A

differenza di quella di reintegrazione, tale azione ha funzione conservativa rispetto

alla situazione possessoria, nonché preventiva nei confronti di eventuali ulteriori

molestie al possessore di beni immobili o universalità di beni: l’esperibilità è limitata

a tali categorie di beni onde evitare che il suo esercizio, qualora fosse possibile

anche a tutela dei beni mobili, ostacoli la libera circolazione delle merci.

Art. 1170 c.c. “Chi è stato molestato (1) nel possesso di un immobile, di un diritto

reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla

turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.

L'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non

è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato

acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi,

decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.

Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di

essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma

precedente.”

Le azioni di nunciazione che rivestono funzione cautelare, realizzando una tutela

preventiva del bene rispetto alla possibilità di un futuro pregiudizio, distinguendosi

in tal senso dalle azioni a difesa del possesso, caratterizzate da un intervento

successivo al pregiudizio sofferto del bene, e dunque a carattere repressivo.

Possono essere esperite dal possessore, dal detentore e dal proprietario del diritto

reale. sono due:

- L’azione di nuova opera: art. 1171 c.c. “Il proprietario [832], il titolare di altro

diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da

una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per

derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo

possesso, può denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera, purché

questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio [2813] (1).

L'autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la

continuazione dell'opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune

cautele: nel primo caso per il risarcimento del danno prodotto dalla

sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino

infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o

riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno, che possa soffrirne il

denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa

continuazione (2).” Si può esperire quando si teme che possa derivare un

danno al bene a causa di un’opera intrapresa sul proprio o sull’altrui fondo.

- L’azione di danno temuto: esercitabile quando si teme che stia per derivare

un danno grave o prossimo alla cosa oggetto del diritto dell’agente da altra

cosa già esistente.

Art. 1172 c.c. “Il proprietario [832], il titolare di altro diritto reale di

godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi

edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo

alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può

denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze,

che si provveda per ovviare al pericolo (1) (2).

L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i

danni eventuali [1179] (3).”

le azioni di nunciazione sono chiamate così perché si promuovono mediante denuncia

all’autorità giudiziaria. La differenza fra quella di nuova opera e quella di danno temuto è

che la prima è diretta ad ovviare il pericolo di danno derivante immediatamente e

direttamente da una attività umana intrapresa sul proprio o sull’altrui fondo; la seconda

invece riguarda solo il danno che deriva da una cosa per il fatto che è così (muro

pericolante). Nel primo caso, quindi, l’azione è diretta contro chi esegue la nuova opera,

nel secondo contro chi, possedendo, o essendo proprietario di una cosa non ha agito

(omissione) per evitare che da essa derivasse pericolo di danno all’attore.

LE OBBLIGAZIONI

l’obbligazione (giuridicamente rilevante ed esigibile) è un vincolo giuridico in virtù del

quale un soggetto (creditore) può ottenere che l’ordinamento tuteli la sua pretesa

all’adempimento di una prestazione. (prestazione da parte di un altro soggetto, il

debitore).

È quindi un vincolo caratterizzato da debito (dovere di adempiere, obbligo giuridico),

credito (diritto soggettivo), oggetto (prestazione), interesse del creditore (bisogno di beni o

servizi che la prestazione è diretta a soddisfare) e responsabilità (per l’inadempimento, che

comporta, l’assoggettamento di tutto il patrimonio, presente e futuro, del debitore,

all’azione esclusiva del creditore).

La prestazione è l’oggetto dell’obbligazione e deve avere le seguenti caratteristiche:

 Patrimonialità, art. 1174 c.c. “La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione (1)

deve essere suscettibile di valutazione economica (2) e deve corrispondere a un

interesse, anche non patrimoniale (3), del creditore.”

 Possibilità

 Liceità

 Determinabilità/determinatezza. La determinazione dell’oggetto può anche essere

attribuita ad un terzo, detto “arbitratore” (art. 1349 c.c.)

La prestazione deriva ovviamente da delle fonti, le fonti delle obbligazioni, le quali sono:

Contratto/i il più frequente è quello di compravendita.

Art. 1321 c.c. “Il contratto [1173] (2) è l'accordo di due o più parti per costituire,

regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale [1174, 1322] (3).”

Esistono anche obbligazioni non contrattuali, che possono scaturire da fatti leciti od illeciti,

comportamenti volontari che producono la nascita del vincolo obbligatorio ex lege,

indipendentemente dalla volontà del soggetto di creare il vincolo. Le obbligazioni non

contrattuali sono:

Fatto illecito; art. 2043 c.c. “(1) (2) Qualunque fatto (3) doloso o colposo (4), che

cagiona (5) ad altri un danno ingiusto (6), obbliga colui che ha commesso il fatto a

risarcire il danno [2058] (7).”

Fatti leciti/atti; es:

 Gestione d’affari altrui, che si ha quando un soggetto (gestore) assume

spontaneamente, cioè senza esservi obbligato e senza aver ricevuto l’incarico

dall’interessato (dominus), l’amministrazione di uno o più affari patrimoniali

altrui. Il fenomeno rappresenta uno degli altri atti o fatti idonei a produrre

obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico. La gestione deve

manifestare un’utilità iniziale; non può essere svolta contro la volontà del

dominus; deve essere iniziata con la consapevolezza che l’affare gestito è

altrui.

Art. 2028 c.c. “Chi, senza esservi obbligato (1), assume scientemente (2) la

gestione di un affare altrui (3), è tenuto a continuarla e a condurla a termine

finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da sé stesso (4).

L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore

prima che l'affare sia terminato, finché l'erede possa provvedere

direttamente.”

 Pagamento dell’indebito: all’effettuazione di un pagamento non dovuto,

consegue, la nascita di un’obbligazione restitutoria (avente cioè ad oggetto

quanto indebitamente attribuito con la prestazione non dovuta) in capo a

colui che l’ha ricevuto. Colui che ha pagato un debito che non aveva, ha

diritto alla ripetizione da parte del creditore e cioè alla restituzione di quanto

versato. Bisogna però distinguere tra: indebito oggettivo, che si ha quando

viene pagato un debito che oggettivamente non esiste e in tal caso si ha

diritto alla ripetizione e indebito soggettivo, che ricorre quando un debito

esiste, ma viene adempiuto da chi non è il debi

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A.A. 2016-2017
132 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher spinax di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Putti Pietro Maria.