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Istituzioni di diritto privato

Ogni stato ha il proprio ordinamento giuridico, ovvero il modello organizzativo che comprende le regole per una convivenza civile. Da questo punto di vista ci sono due accezioni fondamentali del termine "diritto": la prima definisce il diritto oggettivo, ovvero il complesso delle regole che vigono in un determinato Paese in un determinato momento storico, e la seconda, a cui invece si attribuisce il termine diritto soggettivo, riguardante la titolarità di poteri in capo ad un singolo soggetto.

Nello specifico, il diritto privato riguarda le norme che disciplinano i rapporti tra i soggetti appartenenti ad una determinata comunità.

Le fonti del diritto

Le regole che costituiscono il diritto di un Paese hanno una loro origine, una loro fonte. Le due fonti archetipiche del diritto sono la legge, che viene imposta "dall'alto", dall'autorità, e la consuetudine, che sorge spontaneamente "dal basso" come comportamento che i consociati osservano perché lo ritengono obbligatorio. Nel corso delle diverse epoche ed aree geografiche, il rapporto tra legge e consuetudine è cambiato: la prima è prevalsa sulla seconda e il diritto è divenuto essenzialmente diritto statuale.

Attualmente, le fonti del diritto si distinguono in:

  • Fonti-atti e fonti-fatti
  • Fonti di produzione e fonti di cognizione

Le fonti-atti sono date dal diritto scritto, cioè dalle regole imposte dalle autorità preposte alla creazione del diritto scritto, secondo quanto previsto dalla "norma fondamentale"; esse possono essere statali e non statali (regionali, provinciali, comunali, oppure comunitarie). Le fonti-fatti sono le regole che compongono il diritto non scritto, originato spontaneamente dalla convinzione di dover osservare una regola di comportamento, cioè la consuetudine. A tali fonti si aggiungono anche la giurisprudenza, ovvero la creazione di regole mediante l'interpretazione del diritto e la prassi.

Le fonti di produzione sono gli atti e i fatti idonei a produrre diritto: la legge e la consuetudine. Si qualificano invece come fonti di cognizione gli atti e i documenti ufficiali mediante i quali si può conoscere il diritto, come la Gazzetta Ufficiale e le raccolte di leggi.

Gerarchia delle fonti del diritto nell'ordinamento italiano

  1. La Costituzione europea del 1957 – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

    È la fonte primaria dell'ordinamento giuridico italiano e si compone di tre livelli:

    • Trattati
    • Regolamenti comunitari, i quali hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i propri elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri non avendo bisogno di alcuna procedura interna per potersi considerare immediatamente vincolanti ed esecutivi, questo perché derivano il loro potere direttamente dal trattato. Il regolamento comunitario va quindi applicato direttamente dal giudice nazionale sia che esso contrasti con la disciplina interna sia che esso contrasti con la Costituzione.
    • Direttive comunitarie, hanno efficacia vincolante solo per il risultato da raggiungere e possono essere di due tipi: self-executing, ovvero una direttiva molto dettagliata e precisa che non necessita di ulteriori integrazioni da parte dello Stato e che quindi viene recepita ma non modificata ed è direttamente applicabile ancor prima di essere approvata. Tale norma ha efficacia soltanto verticalmente ovvero nel rapporto tra Stato e cittadino e la direttiva (vera e propria) che deve essere recepita dal Parlamento attraverso una legge che può modificare, integrare ed approfondire alcuni aspetti di tale direttiva. Può essere applicata soltanto dopo essere stata riconosciuta.
  2. La Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, è la legge fondamentale dello Stato e si apre con le norme che tutelano la persona e i cosiddetti diritti "inviolabili":
    • Art. 2: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."
    • Art. 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali."
  3. Le leggi costituzionali, ovvero leggi con le quali il Parlamento incide sul testo costituzionale (modificandolo) oppure deroga al contenuto della carta costituzionale. Ne sono esempio le leggi istitutive degli organi costituzionali, come la Carta Costituzionale, il Consiglio superiore della Magistratura, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
  4. Le leggi di revisione costituzionale
  5. Le leggi regionali. Sono gli atti emanati dalla Regione in forza del potere legislativo conferitole dalla Costituzione. Nelle Regioni ad autonomia speciale, le materie sono determinate dagli Statuti aventi rango di legge costituzionale.
  6. I regolamenti comunitari, atti vincolanti emanati dalle istituzioni comunitarie e si caratterizzano per tre elementi fondamentali: hanno portata generale, essendo indirizzati a tutti i soggetti giuridici comunitari (Stati membri e persone fisiche e giuridiche degli Stati stessi), sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili. Rappresentano pertanto tipiche norme self-executing, cioè operanti senza atti di adattamento da parte degli ordinamenti statali.
  7. Le direttive comunitarie (vedi punto 1)
  8. Le leggi ordinarie. Rappresentano l'atto normativo per antonomasia e sono quelle leggi deliberate dal Parlamento secondo il procedimento disciplinato, e sono le fonti più frequentemente utilizzate quando l'ordinamento intende regolare l'azione umana. Sono leggi ordinarie: il Codice Civile del 1942, il Codice di procedura civile, il Codice Penale, il Codice della navigazione…
  9. I decreti legge; provvedimenti che hanno la stessa forza della legge, e quindi possono derogare alla legge stessa, che però non vengono adottati dal Parlamento, ma dal Governo, in casi straordinari di necessità o urgenza. Proprio perché vengono adottati dal governo, questi atti normativi nascono con una data di scadenza, che è di 60 giorni. Se entro 60 giorni il Parlamento non li converte in legge, il decreto legge decade.
  10. I decreti delegati; hanno forza di legge, anche questi atti sono assunti dal Governo, ma in questo caso vengono introdotti solo se prima, con una legge ordinaria, il Parlamento ha conferito al Governo la delega a provvedere su quell'argomento. Siccome si tratta di esercitare un potere che dal punto di vista del contenuto è identico a quello del legislatore, il Governo può adottare questi decreti solo in presenza di una legge di delega e nel rispetto dei principi dettati dalla legge delega. Se va oltre questi principi, le norme sono incostituzionali per eccesso di delega.
  11. I regolamenti (authorities)
  12. Usi e consuetudini

I soggetti

In ambito giudiziario i soggetti sono centri di imputazione di effetti giuridici, ovvero sono soggetti di diritto.

La persona fisica

Sono soggetti di diritto sia le persone fisiche sia le persone giuridiche; le prime rappresentano secondo l'ordinamento qualsiasi essere umano nato vivo, anche se non vitale, quindi anche se morto subito dopo la nascita.

Capacità giuridica

La persona fisica è caratterizzata dalla capacità giuridica, ovvero l'idoneità di un soggetto ad essere titolare di diritti, potestà, obblighi e doveri. Il Codice Civile si apre proprio con un articolo riguardante tale argomento, individuando il momento in cui la si acquista:

Art. 1 "La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita".

La capacità giuridica quindi si acquista al momento della nascita per le persone fisiche, definendo con il termine nascita l'inizio della vita extrauterina; perché l'individuo sia nato occorre che sia idoneo alla respirazione e giuridicamente è importante accertare che la vita sia durata almeno un attimo, non essendo più necessario, come invece accadeva per il codice previgente che il nato sia vivo, vegeto e vitale.

La legge prende eccezionalmente in considerazione anche la condizione di concepito, riconoscendogli la possibilità di essere titolari di diritti, sia pure subordinati all'evento della nascita. Le ipotesi più rilevanti sono: l'Art. 462, 1° comma, che prevede la capacità di succedere per tutti coloro che sono nati o concepiti al momento dell'apertura della successione, e l'Art. 784 che afferma la capacità del concepito di ricevere per donazione. Anche i non (ancora) concepiti possono ricevere, se figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione o del testamento.

Allo stesso modo la perdita della capacità giuridica avviene con la morte fisica che è accertata dall'ufficiale di stato civile o da un altro pubblico ufficiale autorizzato. Ad oggi la morte viene identificata con la cessazione irreversibile di tutte le funzionalità dell'encefalo, e comporta dal punto di vista giuridico il trasferimento di tutti i diritti e i doveri in capo ai successori del defunto o de cuius (dal latino colui del quale si discute l'eredità).

Capacità di agire

Dalla capacità giuridica si distingue la capacità di agire, definita come l'idoneità a manifestare validamente la volontà per modificare la propria situazione giuridica, ovvero la capacità di "compiere atti" giuridicamente rilevanti, incidenti sui propri interessi: essa esprime l'attitudine all'attività giuridica concernente la sfera giuridica propria della persona.

Art. 2 "La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro."

Questo articolo afferma quindi che a differenza della capacità giuridica, quella di agire si acquisti con il raggiungimento della maggiore età, fondandosi sulla considerazione che un soggetto, compiuti 18 anni, raggiunga un grado di maturità sufficiente a consentirgli di curare consapevolmente i propri interessi. La capacità di agire si conserva di norma sino alla propria morte.

Incapacità di agire

Esistono vari tipi di incapacità di agire, in particolare oltre ai minori sono incapaci di agire gli interdetti e gli inabilitati. L'incapacità di agire è collegata all'incapacità di stare in giudizio, a difendere cioè giudizialmente i propri interessi e comporta la condizione di una persona che non è idonea da sola a compiere atti di volontà aventi effetti giuridici.

Il minore di età e l'emancipazione

Per quanto riguarda il minore di età, quest'ultimo ha fino al raggiungimento della maggiore età un'incapacità legale, ovvero l'inidoneità assoluta e totale del soggetto alla cura dei propri interessi, per cui la legge tutela il minore che è sotto la responsabilità genitoriale o tutelare. I genitori che esercitano la potestà possono compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione, ovvero quelli che tendono a conservare il patrimonio, mentre occorre la rappresentanza congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione, cioè quelli che comportano un aumento o una riduzione del patrimonio.

Il minore tuttavia può divenire capace di agire anche contraendo matrimonio, nei casi eccezionali in cui è ammesso concluderlo da parte di minori, comunque già sedicenni (art. 84 c.c.). In tale ipotesi, il minore diventa capace di agire prima della maggiore età e si ha così emancipazione.

Art. 390 c.c. "Il minore è di diritto emancipato col matrimonio."

L'emancipazione è quindi lo stato di limitata capacità di agire che acquista il minore ultrasedicenne dopo aver contratto matrimonio, l'istituto non opera riguardo le unioni civili e le convivenze. L'emancipazione fa cessare l'esercizio della responsabilità genitoriale.

L'emancipazione non conferisce però piena capacità di agire, ma solo ridotta; infatti l'emancipato può compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre gli atti di straordinaria amministrazione si debbono compiere con l'assistenza di un curatore previa autorizzazione del tribunale (art. 394 c.c.), altrimenti gli atti sono annullabili.

Per quanto riguarda la figura di curatore dell'emancipato, l'art. 392 c.c., dichiara che si tratta del coniuge del minore emancipato nel caso in cui sia maggiorenne, mentre se entrambi i coniugi sono minorenni il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori. La necessaria assistenza del curatore comporta che l'atto per essere valido debba recarne il consenso.

Le ipotesi più frequenti di emancipazione riguardano l'esercizio di una impresa commerciale, in tal caso l'emancipato autorizzato dal tribunale potrà compiere anche gli atti di straordinaria amministrazione relativi all'impresa o ad essa esterni, senza l'assistenza del curatore (art. 397 c.c.).

Incapacità naturale

Dalla incapacità di agire (o incapacità legale) si distingue l'incapacità naturale, ovvero l'inidoneità dell'individuo a intendere o volere. Tale incapacità può colpire chiunque, per fatti transitori (ad esempio ubriachezza), o permanenti (infermità mentale). A differenza di quella legale, l'incapacità naturale non si presume, ma va dimostrata.

Nella incapacità naturale ha rilevanza ogni stato emotivo abnorme, anche se improvviso e transitorio, dal quale derivi un disordine psichico che tolga al soggetto capacità di intendere e di volere; queste condizioni debbono sussistere al momento in cui l'atto è compiuto e se ne deve dar prova per ottenere l'annullamento dell'atto.

Proprio per tutelare chi si trova in stato di incapacità naturale la legge dispone che i contratti conclusi in tale stato siano annullabili se si prova, oltre allo stato di incapacità, il danno subito (pregiudizio) e la mala fede dell'altra parte, mentre nel caso di atti unilaterali la mala fede non è necessaria ma sono sufficienti il requisito dell'incapacità e del pregiudizio per invalidare l'atto.

Art. 428 c.c. "Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa (1), anche transitoria, incapace d'intendere o di volere (2) al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore (3). L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede (4) dell'altro contraente [1425]. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto [1442] (5). Resta salva ogni diversa disposizione di legge [120, 775]."

Sia in caso di incapacità naturale, sia in caso di incapacità legale proprio perché la legge intende tutelare l'individuo e prevenire il compimento di atti a lui pregiudizievoli, sono considerati validi gli atti che recano vantaggio all'incapace.

Interdizione e inabilitazione

Quando l'incapacità è grave e permanente, si può far ricorso a due diversi procedimenti per pronunciare l'interdizione della persona o la sua inabilitazione. Si tratta di uno stato di incapacità legale, nel primo caso simile a quello in cui si trova il minore, nel secondo a quello in cui si trova l'emancipato.

L'interdizione può essere giudiziale o legale, la prima è pronunciata in seguito ad un procedimento avviato dai parenti, dagli affini, dal tutore, dal curatore, dal pubblico ministero (art. 417 c.c.), può essere interdetto chi abbia già raggiunto la maggiore età o si trovi nell'ultimo anno della minore età, secondo l'art. 416 c.c., e sia affetto da abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi.

Art. 414 c.c. "Il maggiore di età [2] e il minore emancipato [390], i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi (2), sono interdetti [85, 119, 193, 245, 417 ss., 429, 2949 n. 1; 40 disp. att.; 643 c.p.; 712 c.p.c.] quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione (3)."

L'interdizione legale è invece predisposta dalla legge come sanzione per chi abbia compiuto un delitto non colposo, per il quale è prevista la reclusione non inferiore ai cinque anni. Le due forme di interdizione si equivalgono, ma l'interdetto legale può compiere gli atti che incidono sui diritti personali, può contrarre matrimonio, e comunque compiere gli atti personali per i quali non è ammessa la rappresentanza. L'interdetto è privo della capacità di agire, non può concludere negozi giuridici, che saranno...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher spinax di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Putti Pietro Maria.
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