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AZIONI A TUTELA DEL POSSESSO
Tali azioni tutelano il possesso senza necessità di dimostrare la titolarità del diritto, sono
dunque più importanti d quelle petitorie poiché è più semplice dimostrare di possedere un
bene rispetto alla proprietà. Sono esercitate sia dal possessore che dal titolare del diritto,
per una tutela più veloce. Esse sono:
Azione di reintegrazione (di spoglio): è esercitata dal possessore che sia stato
privato del possesso in modo violento o clandestino. L’azione può essere esercitata
anche dal detentore, tranne che detenga la cosa per ragioni di servizio o ospitalità.
Essa assolve ad una funzione recuperatoria. Per ottenere la reintegrazione è
necessario che la cosa sia ancora nella materiale disponibilità dell’autore dello
spoglio, o che sia stata da questi trasferita ad un terzo consapevole dello spoglio.
L’azione di reintegrazione si deve esperire entro un anno dal momento in cui lo
spoglio (se violento) si è sofferto, o dal momento in cui (se clandestino) si è
scoperto. Le ragioni che fondano la prescrizione così breve sono evidenti: si vuole
tutelare il possessore, ma si tutela anche chi ha operato lo spoglio: se il possessore
non si attiva entro l’anno, non si ha più ragione di tutelare il suo interesse (stesso
motivo dell’usucapione).
Art. 1168 c.c. “Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso
può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la
reintegrazione del possesso medesimo.
L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che
l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità (1).
Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal
giorno della scoperta dello spoglio.
La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza
dilazione (2).” Tale azione si può esperire anche nei confronti della pubblica
amministrazione.
Azione di manutenzione: è concessa a chi è stato molestato nel possesso di un
immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili.
L’azione è data però se il possesso dura da almeno un anno, e non è stato
acquistato con violenza o clandestinità, in queste ipotesi si potrà esercitare, solo
decorso un anno dal momento in cui è cessata la violenza o clandestinità. A
differenza di quella di reintegrazione, tale azione ha funzione conservativa rispetto
alla situazione possessoria, nonché preventiva nei confronti di eventuali ulteriori
molestie al possessore di beni immobili o universalità di beni: l’esperibilità è limitata
a tali categorie di beni onde evitare che il suo esercizio, qualora fosse possibile
anche a tutela dei beni mobili, ostacoli la libera circolazione delle merci.
Art. 1170 c.c. “Chi è stato molestato (1) nel possesso di un immobile, di un diritto
reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla
turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.
L'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non
è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato
acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi,
decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di
essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma
precedente.”
Le azioni di nunciazione che rivestono funzione cautelare, realizzando una tutela
preventiva del bene rispetto alla possibilità di un futuro pregiudizio, distinguendosi
in tal senso dalle azioni a difesa del possesso, caratterizzate da un intervento
successivo al pregiudizio sofferto del bene, e dunque a carattere repressivo.
Possono essere esperite dal possessore, dal detentore e dal proprietario del diritto
reale. sono due:
- L’azione di nuova opera: art. 1171 c.c. “Il proprietario [832], il titolare di altro
diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da
una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per
derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo
possesso, può denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera, purché
questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio [2813] (1).
L'autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la
continuazione dell'opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune
cautele: nel primo caso per il risarcimento del danno prodotto dalla
sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino
infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o
riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno, che possa soffrirne il
denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa
continuazione (2).” Si può esperire quando si teme che possa derivare un
danno al bene a causa di un’opera intrapresa sul proprio o sull’altrui fondo.
- L’azione di danno temuto: esercitabile quando si teme che stia per derivare
un danno grave o prossimo alla cosa oggetto del diritto dell’agente da altra
cosa già esistente.
Art. 1172 c.c. “Il proprietario [832], il titolare di altro diritto reale di
godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi
edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo
alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può
denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze,
che si provveda per ovviare al pericolo (1) (2).
L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i
danni eventuali [1179] (3).”
le azioni di nunciazione sono chiamate così perché si promuovono mediante denuncia
all’autorità giudiziaria. La differenza fra quella di nuova opera e quella di danno temuto è
che la prima è diretta ad ovviare il pericolo di danno derivante immediatamente e
direttamente da una attività umana intrapresa sul proprio o sull’altrui fondo; la seconda
invece riguarda solo il danno che deriva da una cosa per il fatto che è così (muro
pericolante). Nel primo caso, quindi, l’azione è diretta contro chi esegue la nuova opera,
nel secondo contro chi, possedendo, o essendo proprietario di una cosa non ha agito
(omissione) per evitare che da essa derivasse pericolo di danno all’attore.
LE OBBLIGAZIONI
l’obbligazione (giuridicamente rilevante ed esigibile) è un vincolo giuridico in virtù del
quale un soggetto (creditore) può ottenere che l’ordinamento tuteli la sua pretesa
all’adempimento di una prestazione. (prestazione da parte di un altro soggetto, il
debitore).
È quindi un vincolo caratterizzato da debito (dovere di adempiere, obbligo giuridico),
credito (diritto soggettivo), oggetto (prestazione), interesse del creditore (bisogno di beni o
servizi che la prestazione è diretta a soddisfare) e responsabilità (per l’inadempimento, che
comporta, l’assoggettamento di tutto il patrimonio, presente e futuro, del debitore,
all’azione esclusiva del creditore).
La prestazione è l’oggetto dell’obbligazione e deve avere le seguenti caratteristiche:
Patrimonialità, art. 1174 c.c. “La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione (1)
deve essere suscettibile di valutazione economica (2) e deve corrispondere a un
interesse, anche non patrimoniale (3), del creditore.”
Possibilità
Liceità
Determinabilità/determinatezza. La determinazione dell’oggetto può anche essere
attribuita ad un terzo, detto “arbitratore” (art. 1349 c.c.)
La prestazione deriva ovviamente da delle fonti, le fonti delle obbligazioni, le quali sono:
Contratto/i il più frequente è quello di compravendita.
Art. 1321 c.c. “Il contratto [1173] (2) è l'accordo di due o più parti per costituire,
regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale [1174, 1322] (3).”
Esistono anche obbligazioni non contrattuali, che possono scaturire da fatti leciti od illeciti,
comportamenti volontari che producono la nascita del vincolo obbligatorio ex lege,
indipendentemente dalla volontà del soggetto di creare il vincolo. Le obbligazioni non
contrattuali sono:
Fatto illecito; art. 2043 c.c. “(1) (2) Qualunque fatto (3) doloso o colposo (4), che
cagiona (5) ad altri un danno ingiusto (6), obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno [2058] (7).”
Fatti leciti/atti; es:
Gestione d’affari altrui, che si ha quando un soggetto (gestore) assume
spontaneamente, cioè senza esservi obbligato e senza aver ricevuto l’incarico
dall’interessato (dominus), l’amministrazione di uno o più affari patrimoniali
altrui. Il fenomeno rappresenta uno degli altri atti o fatti idonei a produrre
obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico. La gestione deve
manifestare un’utilità iniziale; non può essere svolta contro la volontà del
dominus; deve essere iniziata con la consapevolezza che l’affare gestito è
altrui.
Art. 2028 c.c. “Chi, senza esservi obbligato (1), assume scientemente (2) la
gestione di un affare altrui (3), è tenuto a continuarla e a condurla a termine
finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da sé stesso (4).
L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore
prima che l'affare sia terminato, finché l'erede possa provvedere
direttamente.”
Pagamento dell’indebito: all’effettuazione di un pagamento non dovuto,
consegue, la nascita di un’obbligazione restitutoria (avente cioè ad oggetto
quanto indebitamente attribuito con la prestazione non dovuta) in capo a
colui che l’ha ricevuto. Colui che ha pagato un debito che non aveva, ha
diritto alla ripetizione da parte del creditore e cioè alla restituzione di quanto
versato. Bisogna però distinguere tra: indebito oggettivo, che si ha quando
viene pagato un debito che oggettivamente non esiste e in tal caso si ha
diritto alla ripetizione e indebito soggettivo, che ricorre quando un debito
esiste, ma viene adempiuto da chi non è il debi