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I SOGGETTI
Soggetti e persone.
Le situazioni giuridiche soggettive fanno capo ai “soggetti”. L’idoneità ad essere
titolari di situazione giuridiche soggettive viene definita come capacità giuridica. La
capacità giuridica, nel nostro ordinamento, compete sia alle persone fisiche, sia agli
enti (associazioni, fondazioni, società) ed anche ad altre strutture organizzate, che la
legge tratta come autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive
(ad es. il condominio). Gli enti si distinguono poi in enti che sono “persone giuridiche”
(ad es. associazioni riconosciute ed enti pubblici) ed enti “non dotati di personalità”
(ad es. associazioni non riconosciute); entrambi sono soggetti di diritto, però i primi
hanno autonomia patrimoniale perfetta al contrario dei secondi.
Dunque le “persone” (fisiche e giuridiche) sono “soggetti”, ma non esauriscono
quest’ultima categoria che comprende anche gli enti non dotati di personalità e gli
altri centri autonomi di imputazione giuridica.
LA PERSONA FISICA
I diritti dell’uomo e le dichiarazioni universali.
I diritti dell'uomo sono considerati una nazione a contenuto variabile.
L'idea dei diritti dell'uomo ha contenuto permanente è di derivazione romantica, l'idea
della loro relatività è di derivazione storicistica e marxiana.
Tra i diritti dell'uomo si annovera il diritto alla vita.
La Corte costituzionale ha riconosciuto anche l'eguaglianza come principio diritto
fondamentale dell'uomo richiamando i c.d. patti di New York.
La Corte costituzionale aveva escluso la rilevanza costituzionale delle norme
contenute nella convenzione e a questo orientamento si era allineata la Corte di
Cassazione, ma non la Corte dei Conti; in altri termini, si è ritenuto che la convenzione
ha natura pattizia, e dai se non possono trarsi regole immediatamente vincolanti per i
singoli cittadini, nonostante che la convenzione sia stata ratificata con la legge
interna. di recente la Corte di Cassazione ha mutato orientamento, richiamando La
legge ordinaria di ratifica, che introduce regole vincolanti di cui si possono avvalere i
singoli. La tutela diretta dei diritti umani in quanto inerente alla personalità viene così
collegata con altrettanti diritti soggettivi; non mancano però decisioni contrarie.
Anche la Corte costituzionale ha mutato orientamento.
Con due sentenze fondamentali la Corte costituzionale ha applicato l’art 117 Cost,
secondo il quale <<la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali>> nel senso che il giudice deve tener conto non solo
della normativa comunitaria ma anche degli obblighi internazionali.
La persona nelle Costituzioni.
Molte sono le norme che la Costituzione italiana riserva alla tutela della persona: i
diritti civili, i diritti di libertà, i diritti della personalità sono tutti punti fondamentali
dell’ordinamento giuridico.
L’art. 1 Cost. fonda l’ordinamento sul lavoro, considerato strumento di elevazione
dell’uomo ed oggetto di doveri di solidarietà che ogni singolo deve adempiere.
L’art. 2 Cost. sancisce la tutela dell’individuo, sia come persona singola, sia nelle
formazioni sociali (come famiglia, associazione…) dove si svolge la sua personalità; il
singolo è tutelato nel senso che l’ordinamento previene qualsiasi azione diretta a
reprimere o a ledere la sua personalità. Lo Stato si impegna a tutelare il singolo nei
suoi rapporti economici e sociali assicurandogli l’eguaglianza formale rispetto agli altri
soggetti, e rimuovendo gli ostacoli che impediscono lo svolgimento della personalità
per ragioni di natura sociale. In funzione della protezione del singolo è importante l’art.
3 che sancisce il principio di uguaglianza.
Tutela della persona, secondo il Prof. Alpa, significa rispetto di essa in quanto
individuo, mediante il contemperamento degli interessi del singolo con quelli della
collettività. Libertà e autorità sono quindi il binomio nel quale si deve inserire il
problema della protezione dell’individuo; tale binomio, nel corso dei secoli, si è
variamente risolto a volte a favore dell’individuo ed a volte a favore dello Stato.
La Costituzione garantisce alcuni diritti che si definiscono inviolabili; tali diritti sono
tutelati in capo a ciascun individuo, ma la stessa carta costituzionale impone di
adempiere i doveri di solidarietà politica, economica e sociale.
Oltre alla libertà personale, la Costituzione tutela l’inviolabilità del domicilio e della
corrispondenza, la libertà di circolazione e di soggiorno, di professione religiosa e di
manifestazione del pensiero, che contribuiscono allo svolgimento della personalità ed
il diritto alla salute.
Un’altra rilevante prospettiva della persona nell’ordinamento riguarda la sua posizione
nel mondo economico, come imprenditore, come professionista, come lavoratore o
come consumatore; oggi non rileva più, come nei codici ottocenteschi, la persona in
quanto dotata di censo ma si tratta di situazioni che pur non incidendo sul modo di
essere della persona, rilevano ai fini della sua tutela in quanto tale.
La persona fisica nel Codice civile.
Nel libro primo del Codice civile la persona è vista come soggetto titolare di diritti,
dotato di capacità giuridica e di capacità di agire. Persona fisica è l’espressione
impiegata dai redattori del Codice per indicare la grande ripartizione dei soggetti di
diritto, che sono appunto “uomini e donne” ed enti, cioè finzioni giuridiche di
imputazione di rapporti, diritti, doveri ed aggregazioni di persone e di beni.
Dal punto di vista formale, l’impiego terminologico di persona fisica già lascia
intendere che l’individuo come tale è persona fisica e pertanto ogni individuo è
destinatario (di per sé) di precetti, di diritti e di doveri, in generale di situazioni
giuridiche attive e passive; e quindi nel mondo del diritto già l’individuo è considerato
persona, in cui l’aggettivo qualificativo fisica serve solo a distinguerlo da altre persone
che non sono individui, ma creazioni fittizie.
In ambito naturalistico, e quindi giuridico, possiamo distinguere (separare) la persona
in sé dalla vita, dalla salute, dalla integrità fisica, dall’embrione, dal corpo, delle
singole parti del corpo, dagli stati mentali, dai sentimenti, dalle sofferenze, dai diritti
della personalità e così via: tutti questi sono aspetti dell’individuo o della persona che
nel mondo del diritto ricevono qualificazioni e trattamento giuridico differenziati.
L’entità unitaria della persona non è mutilata dal suo sfrangiamento in questi aspetti:
sono le esigenze pratiche offerte dal modo di porsi della persona che hanno suggerito
o hanno imposto l’identificazione e la frantumazione di questi aspetti. I giuristi hanno
provveduto ad elaborare alcune categorie formali per configurare la posizione giuridica
della persona fisica nel mondo del diritto: lo status, la capacità giuridica e la capacità
di agire. Si tratta di concetti che approfondiremo nella trattazione del primo libro del
Codice civile; per ora limitiamoci ad affermare che lo status è la qualità della persona
all’interno della società, la capacità giuridica è l’idoneità di un individuo ad essere
titolare di diritti e di doveri, infine la capacità di agire è l’idoneità di un individuo di
poter compiere atti giuridici (come concludere validi negozi).
La capacità giuridica della persona fisica.
L’uomo – per il solo fatto della nascita (art. 1, comma I, cod. civ.) – acquista la
capacità giuridica e, di conseguenza, diviene soggetto di diritto. La capacità giuridica
compete, dunque, indifferentemente a tutti gli esseri umani. Siffatto principio
costituisce una conquista relativamente recente della civiltà giuridica occidentale.
Infatti è solo con la caduta dell’ancien régime che si afferma il rivoluzionario principio
secondo cui “gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti”. L’art. 3 della
nostra Costituzione proclama oggi solennemente che “tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono uguali davanti alla legnizzge, senza distinzione di sesso, razza,
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Inoltre l’art.
3 comma II Cost. prevede che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese”.
Capacità giuridica di diritto privato compete non solo al cittadino, ma anche allo
straniero: tuttavia con il limite del rispetto del principio di reciprocità.
La nascita e la morte.
La persona fisica acquista la capacità giuridica con la nascita e la perde con la morte.
Si ha nascita con l’acquisizione della piena indipendenza dal corpo materno che si
realizza con l’inizio della respirazione polmonare. La nascita è condizione necessaria,
ma anche sufficiente per l’acquisto della capacità giuridica: in particolare, non occorre
la vitalità (ossia l’idoneità fisica alla sopravvivenza). Se il neonato è morto subito dopo
la nascita, ha comunque acquisito la capacità giuridica con quel che ne consegue.
Entro 10 giorni, l’evento della nascita deve essere dichiarato all’ufficiale dello stato
civile per la formazione dell’atto di nascita. Se la nascita avviene in un ospedale, la
dichiarazione può essere resa, entro tre giorni, presso la relativa direzione sanitaria.
Si ha morte “con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo” (art. 1 L.
29 dicembre 1993, n. 578). Entro le 24ore dal decesso, la morte è dichiarata
all’ufficiale di stato civile per la formazione dell’atto di morte. Se vi sia incertezza sulla
sopravvivenza di una persona rispetto ad un’altra (in genere, perché le stesse sono
morte in un unico contesto) la legge presume, fino a prova contraria, che le stesse
siano morte contestualmente (art. 4 cod. civ.: presunzione di commorienza).
Con la morte, alcuni rapporti facenti capo al defunto si estinguono (ad es. il
matrimonio); altri possono essere scio