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CAPITOLO 21: IL LIBRO IV DEL CODICE CIVILI LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

Il libro IV del Codice civile è il libro più elaborato dell’intero codice, il più sistematico e il più

originale. È intitolato in generale alle obbligazioni. Le fonti dell’obbligazione – ai sensi dell’art.

1173 del Codice civile- sono:

-il contratto

-il fatto illecito

-ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità all’ordinamento giuridico.

L’obbligazione assunta dal debitore ha valore, dal punto di vista giuridico, in quanto essa sia sorta

in uno dei casi previsti dalla legge e secondo le forme previste.

Obbligazioni giuridiche.

È in questo modo che si definisce la categoria delle obbligazioni giuridiche. 58

Manuale di Diritto Privato. Emanuel Racco

Obbligazioni naturali.

A questa categoria si contrappone quella delle obbligazioni naturali, che sorgono non in virtù di

fatti giuridicamente rilevanti, ma per l’effetto di principi di natura morale, sociale, religiosa e così

via. Il loro adempimento è affidato quindi alla sensibilità del debitore: come accade quando il

debitore paga un debito di gioco, o paga la prestazione professionale eseguita da un professionista

non iscritto all’albo ecc. In tutti questi casi, la regola è che il debitore non è obbligato al pagamento:

ma se lo effettua, non ha diritto a ripeterlo, cioè a richiederne la restituzione (soluti retentio).

La prestazione che è dedotta in contratto deve essere suscettibile di valutazione economica.

L’interesse del creditore.

L’interesse creditorio esprime il rapporto esistente tra la serie di accadimenti astrattamente

satisfattori e il bisogno del creditore. Si è in presenza di un interesse di tal genere in quanto la

realizzazione di quegli accadimenti sia idonea ad appagare tale interesse in concreto. La stessa

prestazione, che è l’oggetto dell’obbligazione, può essere idonea e può concretamente soddisfare

più bisogni. L’assenza di interesse incide sulla validità del vincolo: in base all’art. 1174 c.c. essa

rende il vincolo inesistente e comporta la liberazione automatica da esso.

Il c.d. favor debitoris.

Ci si è chiesti se esista nel nostro ordinamento un principio di favore per il debitore. Anche questo

principio è stato revocato in dubbio.

Si può revocare in dubbio che il favor debitoris sia principio generale, ma non che in alcune

fattispecie tipiche questa istanza abbia ispirato il legislatore nel dettare singole disposizioni.

Categorie e specie di obbligazioni.

L’ordinamento giuridico consente alle parti di assumere obbligazioni senza fissarne limiti a quantità

o di qualità di esse: un soggetto può assumere quante e quali obbligazioni crede. Questo principio si

suol indicare con l’espressione autonomia privata.

Il contenuto delle obbligazioni può essere il più vario; a seconda del loro contenuto, le obbligazioni

si distinguono in:

-obbligazioni di custodire, se consistono nella custodia della cosa, obbligazione che si contrae di

solito con il deposito, con il comodato, con il pegno e così via (art. 1177c.c.);

-obbligazioni di dare, una somma o una cosa; di fare e di non fare;

-obbligazioni di diligenza o di mezzi dalle obbligazioni di risultato.

Si distinguono poi:

-le obbligazioni generiche

-le obbligazioni specifiche.

Le prima hanno per oggetto la prestazione di cose determinate solo nel genere; in tal caso, il

debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media; se trattasi di obbligazione specifica il

debitore non può prestare cose diverse, anche appartenenti al genere, rispetto a quelle indicate

nell’atto di assunzione dell’obbligazione.

Le obbligazioni reali si accompagnano alla proprietà; gli oneri reali sono antichi pregi alla

proprietà. 59

Manuale di Diritto Privato. Emanuel Racco

Le obbligazioni personali sono adempiute dal debitore.

Ancora le obbligazioni possono essere:

-semplici quando hanno per oggetto una sola prestazione;

-alternative quando il debitore può scegliere tra due o più obbligazioni da eseguire.

Dalle obbligazioni alternative si distinguono le obbligazioni facoltative in cui la facoltà di liberarsi

della prestazione prestando una cosa diversa è attribuita al debitore della legge.

L’obbligazione è solidale quando due o più debitori sono obbligati tutti per la medesima

prestazione. Il debitore risponde di tutto il debito, anche per gli altri debitori: se rispondesse solo

della propria parte, non si avrebbe obbligazione solidale, ma obbligazione parziaria.

L’obbligazione è indivisibile quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è

suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti,

ad esempio il rilascio di un appartamento, la consegna di una cosa specifica. In tutti gli altri casi

l’obbligazione è divisibile.

Le obbligazioni pecuniarie.

Sono tali le obbligazioni che sono sorte avendo ad oggetto una somma di danaro. Sono le

obbligazioni più ricorrenti nella pratica: la locazione di un immobile, l’affitto di un bene produttivo,

l’acquisto di una cosa ecc. Il valore della moneta è quello nominale, cioè quello che vi è scritto

sopra, indipendentemente dal suo reale potere d’acquisto.

Gli interessi pecuniari.

Gli interessi sono classificati diversamente a secondo delle funzioni che assi assolvono.

a)Si hanno interessi corrispettivi nelle obbligazioni pecuniarie; essi sono i frutti civili, prodotti dal

danaro; essi maturano giorno per giorno indipendentemente dalla colpa del debitore.

b)Sono compensativi gli interessi corrispondenti, nei contratti di scambio, al mancato godimento dei

frutti della cosa consegnata all’altra parte prima di ricevere la controprestazione: anch’essi

maturano naturalmente;

c)Sono risarcitori gli interessi di mora che decorrono per ritardo nell’adempimento e debbono

essere chiesti esplicitamente al debitore con la sua costituzione in mora effettuata dal creditore.

Gli interessi legali sono gli interessi il cui tasso è stabilito dalla legge e che le parti possono

convenzionalmente modificare.

Anatocismo.

Gli interessi producono interessi (anatocismo): ma l’art. 1283 c.c. dispone che gli interessi scaduti

possano produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione

posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

L’anatocismo praticato dalle banche nei loro rapporti con i debitori è disciplinato dall’art 120 del

t.u. bancario.

Gli usi bancari consentono di calcolare gli interessi non solo annualmente, ma anche

semestralmente e pure trimestralmente. Poiché il calcolo di tali interessi poteva sconfinare

nell’usura, un recente orientamento ha stabilito che gli usi bancari al riguardo non siano usi 60

Manuale di Diritto Privato. Emanuel Racco

normativi, e che pertanto le clausole relative alla trimestralizzazione degli interessi nei contratti

bancari siano nulle. Dopo l’introduzione della nuova legge sull’usura, molti contratti bancari

stipulati in tempi in cui l’alto saggio d’interessi era conforme agli usi, avrebbero potuto essere

considerati usurari.

CAPITOLO 22: L’ATTUAZIONE, LA MODIFICAZIONE E L’ESTINZIONE

DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

L’adempimento.

Adempimento dell’obbligazione, o attuazione del rapporto obbligatorio, sono espressioni simili per

indicare la medesima situazione, che è quella dell’esecuzione della prestazione oggetto

dell’obbligazione. Se il debitore aveva assunto l’obbligazione di non fare, il suo comportamento

attuativo consisterà nell’astenersi dal fare per il periodo richiesto. La situazione opposta è

l’inadempimento, o la inattuazione del rapporto obbligatorio. In questo caso vi è responsabilità del

debitore, cioè la sanzione pecuniaria, con la quale l’ordinamento punisce il debitore e risarcisce il

creditore. Al creditore, di solito, non interessa che sia il debitore personalmente ad adempiere

l’obbligazione, essendo suo interesse la realizzazione del credito.

Adempimento da parte del terzo.

in altri casi, l’adempimento può avvenire ad opera del terzo, anche contro la volontà del creditore,

se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Il creditore può

però rifiutare la prestazione del terzo se il debitore non è d’accordo, avendo egli interesse ad

eseguirla personalmente.

L’adempimento è un atto meramente esecutivo, consiste in una prestazione che non implica una

manifestazione di volontà del debitore, ma soltanto un atto di dare, di fare, l’astensione dal fare.

È importante stabilire quando deve essere adempiuta l’obbligazione e dove.

Se non si rispetta il termine perentorio, il debitore è inadempiente e vengono in opera i rimedi

automatici: clausola risolutiva espressa; termine essenziale o giudiziale a sanzione del debitore.

Termine dell’adempimento.

Di solito sono le parti a stabilire il termine dell’adempimento. Se non è determinato il tempo in cui

la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, sia

necessario un termine, questo in mancanza di accordo tra le parti, è stabilito dal giudice. Il creditore

non può esigere la prestazione prima che il termine sia scaduto. Se il debitore paga prima della

scadenza non può ripetere quanto ha pagato (art. 1185 c.c.), se però il creditore si è arricchito per il

pagamento anticipato, al debitore spetterà, ove lo richieda, la somma corrispondente alla perdita

subita.

Luogo dell’adempimento.

Il luogo dell’adempimento è quello indicato dall’atto di assunzione dell’obbligazione o dagli usi; in

mancanza si seguono le indicazioni derivanti dalla natura della prestazione o delle circostanze. Se

anche con questi criteri non si può stabilire il luogo, la legge prevede tre ipotesi: che l’obbligazione

61

Manuale di Diritto Privato. Emanuel Racco

sia di dare una cosa certa e determinata; che sia di pagare una somma di danaro; che riguardi altri

casi. Nella prima ipotesi il luogo è quello in cui si trova la cosa al sorgere dell’obbligazione; nella

seconda il luogo è il domicilio del creditore al momento della scadenza. Infine, negli altri casi

).

l’adempimento avviene al domicilio del debitore al momento della scadenza (art. 1182 c.c.

Il pagamento.

Particolare rilievo dà il Codice ad un modo di adempimento delle obbligazioni di dare, cioè al

pagamento. Il pagamento

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Publisher
A.A. 2014-2015
182 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rakko91993 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Alpa Guido.