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CAPITOLO 21: IL LIBRO IV DEL CODICE CIVILI LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI
Il libro IV del Codice civile è il libro più elaborato dell’intero codice, il più sistematico e il più
originale. È intitolato in generale alle obbligazioni. Le fonti dell’obbligazione – ai sensi dell’art.
1173 del Codice civile- sono:
-il contratto
-il fatto illecito
-ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità all’ordinamento giuridico.
L’obbligazione assunta dal debitore ha valore, dal punto di vista giuridico, in quanto essa sia sorta
in uno dei casi previsti dalla legge e secondo le forme previste.
Obbligazioni giuridiche.
È in questo modo che si definisce la categoria delle obbligazioni giuridiche. 58
Manuale di Diritto Privato. Emanuel Racco
Obbligazioni naturali.
A questa categoria si contrappone quella delle obbligazioni naturali, che sorgono non in virtù di
fatti giuridicamente rilevanti, ma per l’effetto di principi di natura morale, sociale, religiosa e così
via. Il loro adempimento è affidato quindi alla sensibilità del debitore: come accade quando il
debitore paga un debito di gioco, o paga la prestazione professionale eseguita da un professionista
non iscritto all’albo ecc. In tutti questi casi, la regola è che il debitore non è obbligato al pagamento:
ma se lo effettua, non ha diritto a ripeterlo, cioè a richiederne la restituzione (soluti retentio).
La prestazione che è dedotta in contratto deve essere suscettibile di valutazione economica.
L’interesse del creditore.
L’interesse creditorio esprime il rapporto esistente tra la serie di accadimenti astrattamente
satisfattori e il bisogno del creditore. Si è in presenza di un interesse di tal genere in quanto la
realizzazione di quegli accadimenti sia idonea ad appagare tale interesse in concreto. La stessa
prestazione, che è l’oggetto dell’obbligazione, può essere idonea e può concretamente soddisfare
più bisogni. L’assenza di interesse incide sulla validità del vincolo: in base all’art. 1174 c.c. essa
rende il vincolo inesistente e comporta la liberazione automatica da esso.
Il c.d. favor debitoris.
Ci si è chiesti se esista nel nostro ordinamento un principio di favore per il debitore. Anche questo
principio è stato revocato in dubbio.
Si può revocare in dubbio che il favor debitoris sia principio generale, ma non che in alcune
fattispecie tipiche questa istanza abbia ispirato il legislatore nel dettare singole disposizioni.
Categorie e specie di obbligazioni.
L’ordinamento giuridico consente alle parti di assumere obbligazioni senza fissarne limiti a quantità
o di qualità di esse: un soggetto può assumere quante e quali obbligazioni crede. Questo principio si
suol indicare con l’espressione autonomia privata.
Il contenuto delle obbligazioni può essere il più vario; a seconda del loro contenuto, le obbligazioni
si distinguono in:
-obbligazioni di custodire, se consistono nella custodia della cosa, obbligazione che si contrae di
solito con il deposito, con il comodato, con il pegno e così via (art. 1177c.c.);
-obbligazioni di dare, una somma o una cosa; di fare e di non fare;
-obbligazioni di diligenza o di mezzi dalle obbligazioni di risultato.
Si distinguono poi:
-le obbligazioni generiche
-le obbligazioni specifiche.
Le prima hanno per oggetto la prestazione di cose determinate solo nel genere; in tal caso, il
debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media; se trattasi di obbligazione specifica il
debitore non può prestare cose diverse, anche appartenenti al genere, rispetto a quelle indicate
nell’atto di assunzione dell’obbligazione.
Le obbligazioni reali si accompagnano alla proprietà; gli oneri reali sono antichi pregi alla
proprietà. 59
Manuale di Diritto Privato. Emanuel Racco
Le obbligazioni personali sono adempiute dal debitore.
Ancora le obbligazioni possono essere:
-semplici quando hanno per oggetto una sola prestazione;
-alternative quando il debitore può scegliere tra due o più obbligazioni da eseguire.
Dalle obbligazioni alternative si distinguono le obbligazioni facoltative in cui la facoltà di liberarsi
della prestazione prestando una cosa diversa è attribuita al debitore della legge.
L’obbligazione è solidale quando due o più debitori sono obbligati tutti per la medesima
prestazione. Il debitore risponde di tutto il debito, anche per gli altri debitori: se rispondesse solo
della propria parte, non si avrebbe obbligazione solidale, ma obbligazione parziaria.
L’obbligazione è indivisibile quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è
suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti,
ad esempio il rilascio di un appartamento, la consegna di una cosa specifica. In tutti gli altri casi
l’obbligazione è divisibile.
Le obbligazioni pecuniarie.
Sono tali le obbligazioni che sono sorte avendo ad oggetto una somma di danaro. Sono le
obbligazioni più ricorrenti nella pratica: la locazione di un immobile, l’affitto di un bene produttivo,
l’acquisto di una cosa ecc. Il valore della moneta è quello nominale, cioè quello che vi è scritto
sopra, indipendentemente dal suo reale potere d’acquisto.
Gli interessi pecuniari.
Gli interessi sono classificati diversamente a secondo delle funzioni che assi assolvono.
a)Si hanno interessi corrispettivi nelle obbligazioni pecuniarie; essi sono i frutti civili, prodotti dal
danaro; essi maturano giorno per giorno indipendentemente dalla colpa del debitore.
b)Sono compensativi gli interessi corrispondenti, nei contratti di scambio, al mancato godimento dei
frutti della cosa consegnata all’altra parte prima di ricevere la controprestazione: anch’essi
maturano naturalmente;
c)Sono risarcitori gli interessi di mora che decorrono per ritardo nell’adempimento e debbono
essere chiesti esplicitamente al debitore con la sua costituzione in mora effettuata dal creditore.
Gli interessi legali sono gli interessi il cui tasso è stabilito dalla legge e che le parti possono
convenzionalmente modificare.
Anatocismo.
Gli interessi producono interessi (anatocismo): ma l’art. 1283 c.c. dispone che gli interessi scaduti
possano produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione
posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.
L’anatocismo praticato dalle banche nei loro rapporti con i debitori è disciplinato dall’art 120 del
t.u. bancario.
Gli usi bancari consentono di calcolare gli interessi non solo annualmente, ma anche
semestralmente e pure trimestralmente. Poiché il calcolo di tali interessi poteva sconfinare
nell’usura, un recente orientamento ha stabilito che gli usi bancari al riguardo non siano usi 60
Manuale di Diritto Privato. Emanuel Racco
normativi, e che pertanto le clausole relative alla trimestralizzazione degli interessi nei contratti
bancari siano nulle. Dopo l’introduzione della nuova legge sull’usura, molti contratti bancari
stipulati in tempi in cui l’alto saggio d’interessi era conforme agli usi, avrebbero potuto essere
considerati usurari.
CAPITOLO 22: L’ATTUAZIONE, LA MODIFICAZIONE E L’ESTINZIONE
DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
L’adempimento.
Adempimento dell’obbligazione, o attuazione del rapporto obbligatorio, sono espressioni simili per
indicare la medesima situazione, che è quella dell’esecuzione della prestazione oggetto
dell’obbligazione. Se il debitore aveva assunto l’obbligazione di non fare, il suo comportamento
attuativo consisterà nell’astenersi dal fare per il periodo richiesto. La situazione opposta è
l’inadempimento, o la inattuazione del rapporto obbligatorio. In questo caso vi è responsabilità del
debitore, cioè la sanzione pecuniaria, con la quale l’ordinamento punisce il debitore e risarcisce il
creditore. Al creditore, di solito, non interessa che sia il debitore personalmente ad adempiere
l’obbligazione, essendo suo interesse la realizzazione del credito.
Adempimento da parte del terzo.
in altri casi, l’adempimento può avvenire ad opera del terzo, anche contro la volontà del creditore,
se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Il creditore può
però rifiutare la prestazione del terzo se il debitore non è d’accordo, avendo egli interesse ad
eseguirla personalmente.
L’adempimento è un atto meramente esecutivo, consiste in una prestazione che non implica una
manifestazione di volontà del debitore, ma soltanto un atto di dare, di fare, l’astensione dal fare.
È importante stabilire quando deve essere adempiuta l’obbligazione e dove.
Se non si rispetta il termine perentorio, il debitore è inadempiente e vengono in opera i rimedi
automatici: clausola risolutiva espressa; termine essenziale o giudiziale a sanzione del debitore.
Termine dell’adempimento.
Di solito sono le parti a stabilire il termine dell’adempimento. Se non è determinato il tempo in cui
la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, sia
necessario un termine, questo in mancanza di accordo tra le parti, è stabilito dal giudice. Il creditore
non può esigere la prestazione prima che il termine sia scaduto. Se il debitore paga prima della
scadenza non può ripetere quanto ha pagato (art. 1185 c.c.), se però il creditore si è arricchito per il
pagamento anticipato, al debitore spetterà, ove lo richieda, la somma corrispondente alla perdita
subita.
Luogo dell’adempimento.
Il luogo dell’adempimento è quello indicato dall’atto di assunzione dell’obbligazione o dagli usi; in
mancanza si seguono le indicazioni derivanti dalla natura della prestazione o delle circostanze. Se
anche con questi criteri non si può stabilire il luogo, la legge prevede tre ipotesi: che l’obbligazione
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Manuale di Diritto Privato. Emanuel Racco
sia di dare una cosa certa e determinata; che sia di pagare una somma di danaro; che riguardi altri
casi. Nella prima ipotesi il luogo è quello in cui si trova la cosa al sorgere dell’obbligazione; nella
seconda il luogo è il domicilio del creditore al momento della scadenza. Infine, negli altri casi
).
l’adempimento avviene al domicilio del debitore al momento della scadenza (art. 1182 c.c.
Il pagamento.
Particolare rilievo dà il Codice ad un modo di adempimento delle obbligazioni di dare, cioè al
pagamento. Il pagamento