Norma giuridica
È un comando generale ed astratto rivolto a tutti i consociati, con il quale si impone una particolare condotta, sotto la minaccia di una determinata sanzione.
Interpretazione della norma giuridica
- Storica: ricerca del significato considerando il momento storico e le ragioni politiche.
- Sociologica: ricerca del significato considerando gli aspetti economico-sociali dei rapporti.
- Sistematica: osservando la sua collocazione nell’intero sistema normativo.
- Logica: ricerca dell’esatto significato della norma considerando gli scopi del legislatore all’emanazione.
- Equitativa: si cerca di evitare ciò che contrasta con il senso di giustizia e che offre una soluzione del conflitto non equilibrata.
- Letterale: considerando il “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”.
Rapporto giuridico
È la relazione tra due o più soggetti, disciplinata dal diritto.
Soggetto
- Attivo: colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce un potere.
- Passivo: colui al quale fanno capo doveri.
- Terzo: chi è estraneo al rapporto.
Situazioni soggettive attive
È il potere di agire per il soddisfacimento dell’interesse, protetto dall’ordinamento giuridico in maniera piena e diretta. Il contenuto è rappresentato da facoltà, pretese e poteri di varia natura, che costituiscono manifestazioni del diritto stesso.
- Potestà: poteri attribuiti a un soggetto per la realizzazione di interessi che non fanno capo a lui direttamente.
- Diritti potestativi: potere di determinare mutamenti nella situazione giuridica di un altro soggetto con un atto unilaterale.
- Interesse legittimo: situazione soggettiva di vantaggio qualificata dall’ordinamento e volta al conseguimento di un risultato favorevole consistente nella conservazione o nella modificazione di una certa realtà in occasione dell’esercizio della potestà pubblica o anche pretese alla legittimità dell’azione amministrativa.
Situazioni soggettive passive
- Dovere generico di astensione: incombe su tutti come corrispondente della figura attiva del diritto assoluto.
- Obbligo giuridico: obbligo di tenere un determinato comportamento.
- Soggezione: dover sopportare l’esercizio dell’altrui diritto potestativo, senza potersi sottrarre.
- Onere: sacrificio, imposto a un soggetto, di un interesse proprio come condizione per ottenere o conservare un vantaggio giuridico.
I principi del diritto privato
Principi costituzionali
- Tutela dei diritti fondamentali e della personalità (art. 2)
- Principio di uguaglianza: uguaglianza dei coniugi nel matrimonio (art. 29), uguaglianza dei diritti fra i lavoratori (artt. 36-37), uguali possibilità di accedere a uffici pubblici e a cariche elettive, uguaglianza nella capacità retributiva, principi di equità e buona fede.
- Diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi soggettivi (art. 24 comma 1)
- Dovere per i genitori di mantenere, istruire e educare i figli (art. 30)
- Libertà di impresa (art. 41)
- Riconoscimento della proprietà privata (art. 42)
I principi dell’ordinamento e le clausole generali
Si rende necessario il ricorso ai principi generali, norme che incorporano i valori e le scelte politiche fondamentali di un ordinamento, che devono essere distinti dalle clausole generali, regole di ampio contenuto finalizzate ad adattare le regole astratte al caso concreto che il giudice è chiamato a decidere. Alcuni esempi sono: l’autonomia privata, la buona fede, la libertà delle forme negoziali, il buon costume, la diligenza del buon padre di famiglia, l’ordine pubblico, la giusta causa, la tutela dell’affidamento. È anche utile ribadire il concetto di equità spesso invocata per contemperare la rigidità dell’ordinamento giuridico adeguandolo alla particolarità del caso concreto.
Fonti del diritto
Perché fonti del diritto? Il diritto privato è un insieme di regole che disciplinano i rapporti tra i privati. Dietro le regole ci sono scelte di politica legislativa. Chi decide le regole? Nel passato, e in alcuni casi anche oggi, re e dittatori. Le fonti del diritto nascono dall’esigenza di riconoscere gli individui come soggetto portatore d’interessi diversi da altri: riconoscimento della diversità. In alternativa si impone con violenza (es. dittatura). Nel nostro ordinamento il potere legislativo è del parlamento, nominato con elezioni politiche. Fonti del diritto significa “da dove nasce il diritto”. Le fonti del diritto sono gli atti o fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche.
Si distinguono in:
- Fonti di produzione: atti o fatti cui l’ordinamento riconosce l’idoneità a porre in essere norme giuridiche attraverso l’individuazione degli organi.
- Fonti di cognizione: strumenti attraverso i quali le norme vengono identificate e rese conoscibili. Si riferisce alla “conoscenza” non alla “creazione” della norma giuridica avvalendosi di documenti e pubblicazioni ufficiali (Gazzetta Ufficiale).
Altra distinzione fondamentale è:
- Fonti-atto: manifestazioni di volontà normativa espressa da organi dello Stato o da altri enti legittimati dalla Costituzione.
- Fonti-fatto: comportamento oggettivo cui l’ordinamento riconosce l’idoneità a porre in essere norme rilevanti per l’ordinamento giuridico (Consuetudine).
Le fonti sono poste in essere tra loro secondo un ordine gerarchico, ovvero che una fonte subordinata non può mai porsi in contrasto con una fonte sovraordinata.
Dall’art. 1 delle disposizioni sulla legge le fonti del diritto sono:
- Le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi. Dopo la caduta del fascismo è stato abrogato l’ordinamento corporativo.
Costituzione europea-trattato sul funzionamento dell’Unione europea
La fonte primaria è il trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (1957) e la Costituzione Europea (dal trattato di Nizza riconosciuto dall’Italia come costituzione). Il trattato sul funzionamento dell’UE è messo al primo posto perché l’Italia ha ceduto parte della sua sovranità a favore dell’Europa.
La normativa comunitaria ha 3 livelli:
- Trattati; costituzione europea
- Regolamenti (immediatamente esecutivi)
- Direttive
Costituzione italiana
È la legge fondamentale dello Stato e rappresenta il principale punto di riferimento di tutto il sistema normativo.
Leggi costituzionali
Sono poste sullo stesso piano della Costituzione, vengono emanate dal Parlamento, mediante l’adozione di una procedura più complessa di quella prevista per le leggi ordinarie.
Leggi di revisione costituzionale
Regolamenti comunitari
Direttive comunitarie
Si hanno due tipi di direttive: le self executing e la direttiva. La direttiva self executing è talmente precisa e poco modificabile che il recepimento non può cambiarla. La direttiva deve essere recepita dal nostro parlamento con legge di recepimento della direttiva; lo stato membro ha una certa discrezionalità. La differenza tra i due tipi. Se sono titolare della self-executing, anche se non ancora riconosciuta dallo Stato, posso chiedere l’applicazione della stessa da un giudice. Con direttiva normale non potrei finché non venga ricevuta con legge dallo Stato. Se c’è contrasto tra norma costituzionale e comunitaria, si decide quale prevalga con 2 criteri:
- Prima la fonte primaria, poi la secondaria
- A parità di fonti prevale l’ultima legge, in ordine cronologico.
Leggi ordinarie
(per esempio il Codice Civile). Sono leggi formali quelle approvate dal Parlamento con procedura ordinaria prevista dalla Costituzione. Sono leggi sostanziali tutti gli atti a contenuto normativo (anche gli atti aventi forza di legge del Governo).
Decreti legge
Sono sospesi per la loro efficacia, su necessità e urgenza. Poi il Parlamento ha il tempo per decidere se fare legge o no.
Decreti delegati
Su delega del Parlamento che dà le linee generali.
Leggi regionali
Dalle regioni. Sono di applicazione alla Costituzione oppure riguardano materie su competenze regionali. La regione non può legiferare contro norme primarie (costituzione e norme comunitarie primarie).
Regolamenti (authorities)
Sono fonti secondarie, ovvero atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi. I regolamenti possono essere comunali, provinciali e regionali, o anche per esempio condominiali. Le authorities provengono da autorità non politiche, quali energia e gas, concorrenza del mercato; istituite per legge con potere di decidere su materie assegnate.
Usi e consuetudini
Sono caratterizzate da due elementi:
- Oggettivo: il comportamento deve essere tenuto dalla generalità dei soggetti in modo costante ed uniforme nel tempo;
- Soggettivo: deve sussistere la convinzione della giuridica doverosità di quel comportamento.
Sembrano superati ma ci sono due casi in cui possono essere applicate:
- Quando la legge fa rinvio a usi e consuetudini
- Nel caso in cui ci sia vocazione di fare qualcosa in un modo per il quale nessuna legge regola comportamenti purché non vada contro le leggi sovrastanti.
Diritto privato comunitario
Il diritto privato comunitario è un ordinamento giuridico vincolante, con carattere e forza sopranazionale. È costituito:
- Dall’insieme delle norme vigenti nell’ordinamento giuridico comunitario che regolano i rapporti tra i privati;
- Dalle norme di attuazione delle direttive comunitarie;
- Dall’attività svolta dalla Corte di Giustizia nel formulare i principi fondamentali del diritto comunitario e nel creare diritto attraverso l’interpretazione.
Le fonti normative comunitarie sono:
- I regolamenti che hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili (self executing) in ciascuno degli Stati membri;
- Le direttive, che vincolano ciascuno Stato cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciando liberi gli organi nazionali di scegliere la forma e i mezzi con cui raggiungere il risultato;
- Le decisioni, che sono obbligatorie in tutti i suoi elementi, se designano i destinatari sono obbligatorie solo nei confronti di questi;
- Le raccomandazioni e i pareri che non sono vincolanti, ma hanno una funzione orientativa per l’interprete.
I soggetti del diritto
L’uomo come soggetto di diritto
L’uomo è riconosciuto dall’ordinamento come soggetto del mondo giuridico, capace di essere titolare e di esercitare diritti e doveri giuridici. Il nostro ordinamento sancisce due fondamentali principi:
- Ogni essere umano, come persona fisica è considerato dall’ordinamento anche soggetto di diritto.
- Tutti gli uomini hanno uguale grado di soggettività giuridica.
Il concetto di status
Con il termine status si indica la posizione di un soggetto in relazione alla sua appartenenza ad una comunità. Lo status è il presupposto di una serie di situazioni soggettive (diritti, doveri, poteri) che fanno capo a un soggetto in quanto appartenente a una collettività.
La capacità giuridica: acquisto, limiti, perdita
La capacità giuridica è “l’attitudine della persona a essere titolare di rapporti giuridici, cioè di situazioni giuridiche attive e passive” e come tale, mette il soggetto in condizione di vivere ed operare nel mondo del diritto. Quindi avere la capacità giuridica significa che un soggetto è titolare di diritti e doveri ed è capace di esercitarli.
Ai sensi dell’articolo 1, si acquista in modo automatico al momento della nascita e cioè:
- Con la separazione del feto dal corpo materno;
- Purché tale feto sia vivo (attività celebrale).
Ci sono ipotesi di incapacità speciali che precludono al soggetto la titolarità di determinati rapporti giuridici e rendono nullo il negozio costitutivo del rapporto. Tra le cause che incidono sulla capacità giuridica si considerano:
- L’età: per esempio per il matrimonio è necessario avere 18 anni;
- Il sesso: per le donne è precluso lo svolgimento di alcuni lavori particolarmente gravosi (miniere);
- La salute: l’interdetto per infermità mentale non può sposarsi;
- Le condanne penali: è prevista come sanzione accessoria la perdita o la sospensione della capacità giuridica;
- L’onore: il fallito non può accedere ad uffici tutelari.
La capacità giuridica cessa solo a seguito dell’evento naturale della morte del soggetto. Dall’art. 22 della Costituzione “nessuno può essere privato, per motivi politici, della propria capacità giuridica”. La dichiarazione di morte si ha con l’assenza di attività elettrica celebrale. A questo consegue la dichiarazione di morte presunta, alla quale si collegano gli stessi effetti della morte naturale. (la morte è presunta se il soggetto scompare per almeno 10 anni).
La capacità d’agire e la protezione degli incapaci
La capacità d’agire è l’idoneità del soggetto ad acquistare e ad esercitare da solo, con il proprio volere, situazioni giuridiche attive e ad assumere situazioni giuridiche passive. La capacità d’agire si acquista con il conseguimento, dalla persona fisica, dell’attitudine a curare da sé i propri affari ed interessi e dunque un’adeguata maturità. Il raggiungimento di tale maturità è fissata ai 18 anni: età in cui si presume che l’individuo possa consapevolmente curare i propri interessi, abbia pienamente conseguito la capacità d’intendere e di volere (capacità naturale).
La capacità d’agire si conserva fino alla morte. È legata all’idoneità del soggetto a curare i propri interessi. Quindi in tutti i casi in cui tale idoneità viene meno o è limitata, anche la sua capacità di agire è limitata. È limitata anche dopo il compimento dei 18 anni, se un soggetto si trova in condizioni psico-fisiche che lo rendano incapace, o se abbia subito particolari condanne penali.
Incapacità parziale di agire
L’emancipazione del minore per il matrimonio
Si parla di emancipazione per indicare lo status di limitata capacità di agire di cui può essere titolare il minore prima del 18° anno d’età, qualora, avendo compiuto i 16 anni, sia stato ammesso a contrarre matrimonio (per gravi motivi).
Gli effetti dell’emancipazione sono:
- La cessazione della responsabilità genitoriale e la potestà parentale. Si sostituisce a questa la curatela (art. 392), cioè l’assistenza di un curatore;
- L’acquisto di una limitata capacità d’agire circoscritta agli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
L’inabilitazione
L’inabilitazione è la situazione giuridica conseguente a particolari condizioni psico-fisiche del soggetto, che lo pongono in parziale incapacità. Si ha nei casi di:
- Infermità mentale e attuale di mente non grave (cioè tale da non giustificare l’interdizione);
- Prodigalità (abitudine di spendere in modo disordinato e smisurato in relazione alle condizioni economiche, dedizione ai giochi d’azzardo) o abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti;
- Alcune imperfezioni o menomazioni fisiche, come la sordità o la cecità.
A differenza dell’interdetto, l’inabilitato conserva una maggiore capacità d’agire: può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, può compiere atti personali (matrimonio, riconoscimento di un figlio), per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario un curatore che dia il consenso al compimento.
Incapacità totale di agire
La minore età
La minore età dà luogo a incapacità legale assoluta: esclude ogni attitudine del soggetto al compimento degli atti per i quali la legge richiede la capacità d’agire. Quindi il minore:
- Non può compiere atti di natura negoziale, non può stare in giudizio;
- Può compiere atti giuridici in senso stretto (acquistare o conservare un diritto);
- Risponde delle conseguenze dell’atto illecito, purchè sia stato capace d’intendere e di volere;
- Può agire, in ipotesi di rappresentanza volontaria, in qualità di rappresentante, purchè dimostri capacità d’intendere e di volere.
L’interdizione giudiziale
L’interdizione giudiziale (art. 414) si ha quando colui che si trova affetto da abituale infermità di mente è dichiarato, con sentenza, incapace di provvedere ai propri interessi. Dalla sentenza deriva l’incapacità totale di porre in essere, da parte dell’interdetto, negozi patrimoniali e familiari.
L’interdizione legale
L’interdizione legale è quella prevista per legge come pena accessoria per effetto della condanna all’ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore ai 5 anni per reato doloso. L’interdizione legale non rappresenta una forma di tutela, ma di pena. L’interdizione concerne solo gli atti di natura patrimoniale. Quindi l’interdetto può sposarsi, può fare testamento, può riconoscere figli e altri atti di natura non patrimoniale.
Incapacità naturale o di fatto
È incapacità naturale l’incapacità di intendere e di volere da una causa transitoria (infermità di mente, sonnambulismo, ipnosi, ubriachezza). Essa consiste nella effettiva reale inattitudine psichica, in cui si trova un soggetto al momento del compimento di un determinato atto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Istituzioni di Diritto Privato, prof. Putti, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Alpa
-
Appunti completi di Ist. Diritto Privato, prof. Putti, libro consigliato: Manuale di diritto privato, Alpa
-
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato, Diritto privato, Alpa, prof. Alpa
-
Riassunto esame Diritto Privato, Prof. Di Porto Andrea, libro consigliato Manuale di Diritto privato , Guido Alpa