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C)
L’interdizione legale è quella prevista per legge come pena accessoria per effetto della condanna
all’ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore ai 5 anni per reato doloso. L’interdizione legale non
rappresenta una forma di tutela, ma di pena. L’interdizione concerne solo gli atti di natura patrimoniale.
Quindi l’interdetto può sposarsi, può fare testamento, può riconoscere figli e altri atti di natura non
patrimoniale. INCAPACITÀ NATURALE O DI FATTO
È incapacità naturale l’incapacità di intendere e di volere da una causa transitoria (infermità di mente,
sonnambulismo, ipnosi, ubriachezza). Essa consiste nella effettiva reale inattitudine psichica, in cui si
trova un soggetto al momento del compimento di un determinato atto.
L’atto compiuto è sempre annullabile, ma si pone il problema della tutela della persona che in buona fede ha
trattato con l’incapace. Quindi:
- Per gli atti unilaterali: l’annullabilità è ammessa in tutti i casi in cui possa derivare un grave
pregiudizio;
- Per i contratti: l’annullabilità è ammessa solo quando sussiste la malafede dell’altro;
- Per alcuni atti (matrimonio, testamento, donazione): l’annullamento è sempre ammesso.
ISTITUTI DI PROTEZIONE DEGLI INCAPACI
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La responsabilità genitoriale
A)
Si sostituisce la potestà dei genitori con la responsabilità genitoriale che incombe su entrambi i genitori.
Non si definisce nel decreto la responsabilità, ma si è ritenuto necessario porre la differenza con la potestà,
non tenendo più conto degli interessi dei genitori, ma di quelli dei figli. Da manuali “l’ufficio legalmente
attribuito ai genitori di cura personale e patrimoniale dei figli”.
La tutela: concetto e tipi
B)
Ai minori i cui i genitori siano morti o non siano in grado di esercitare la responsabilità, agli interdetti giudiziali
o legali, deve essere nominato un tutore. Il tutore provvede sia alla cura patrimoniale che della persona.
La curatela
C)
La volontà dell’inabilitato e del minore emancipato viene integrata con un curatore. La curatela si distingue
dalla tutela perché:
- Il curatore non ha funzioni di rappresentanza ma di assistenza, cioè integra la volontà
dell’emancipato/inabilitato.
- L’attività del curatore non viene in rilievo per tutti gli atti, ma solo per alcuni.
- Il curatore cura solo interessi di natura patrimoniale.
L’amministrazione di sostegno
D)
Colui il quale sia incapace di provvedere ai propri interessi a causa di infermità anche parziale o
temporanea o di menomazione fisica o psichica (autismo, demenza senile) può ricorrere
all’amministratore di sostegno indicato dal beneficiario o scelto dal giudice. A differenza dell’interdetto, il
beneficiario conserva la capacità d’agire per tutti gli atti che non richiedono la necessaria rappresentanza
o l’assistenza dell’amministratore di sostegno. 8
“I DIRITTI DELLA PERSONALITA’”
La costituzione italiana riconosce e garantisce i diritti dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni
sociale ove si svolge la sua personalità sancendone l’inviolabilità. Questi sono diritti soggettivi della
personalità tutelati dal diritto pubblico e privato. E sono:
Essenziali: mirano a garantire le ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo fisico e morale della
persona;
Personalissimi: hanno come oggetto il modo di essere della persona;
Originari: se sorgono con la nascita. Sono invece derivati se si acquistano durante la vita, come lo
status di coniuge
Non patrimoniali: non possono assumere un valore di scambio;
Indisponibili: al soggetto non è consentivo alcun potere dispositivo su di essi (inalienabili);
Intrasmissibili: si estinguono con la morte del titolare;
Imprescrittibili: non si estinguono per non uso;
Irrinunciabili.
I diritti della personalità sono tutateli sia in sede penale, sia in sede civile. In campo civile si ha:
L’azione inibitoria: si richiede al giudice la cessazione del fatto lesivo;
o L’azione di risarcimento: sia in forma specificità, sia per equivalente.
o DIRITTO ALLA VITA E ALL’INTEGRITA’ FISICA
Tale diritto è protetta sia dal diritto penale sia dal diritto civile. L’art. 2043 prevede l’obbligo di risarcimento del
danno a carico di colui che, compiendo un fatto con dolo o colpa, abbia cagionato ad altri un danno ingiusto.
È un diritto irrinunziabile e indisponibile. La Costituzione (art. 32) riconosce il diritto alla salute come
“fondamentale diritto dell’individuo”, da intendere:
Come diritto al rispetto dell’integrità fisica;
Come diritto all’assistenza sanitaria nei confronti della PA;
Come protezione del consumatore contro prodotti nocivi.
Il diritto alla salute si configura anche come diritto alla salubrità dell’ambiente.
DIRITTO ALL’ONORE E ALL’INTEGRITA’ MORALE. La tutela della RISERVATEZZA e
dell’IMMAGINE
Il diritto all’onore e all’integrità morale tutela sia il sentimento della propria dignità personale sia la
considerazione di cui una persona gode. Si riconosce oggi un autonomo diritto alla riservatezza (art. 2 Cost
e art. 8 Convenzione diritti dell’uomo) che assicura riparo dalle indiscrezioni altrui. Il problema della
riservatezza con riferimento alla raccolta e gestione di informazioni su computer è stato affrontato attraverso
il codice 30/6/2003 in cui si stabilisce il principio che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che
lo riguardano. In particolare si riferisce al diritto alla protezione dei dati personali. Strettamente collegato
a ciò è il diritto all’oblio, che indica il diritto di un soggetto a che informazioni relative alla propria immagine
o dati personali del passato siano cancellati, incontrando il solo limite dell’interesse attuale alla loro
diffusione. E infine è riconosciuto il diritto all’immagine (art. 10) che tutela l’interesse a che il proprio ritratto
non sia esposto pubblicamente senza il suo consenso quando la riproduzione non sia giustificata o rechi
pregiudizio alla persona. (si parla anche di diritto alla verità personale quando si diffondono notizie non vere
che ledano l’immagine).
DIRITTO ALLA LIBERTA’ E ALL’ESPLICAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA’
La costituzione protegge la libera esplicazione dell’attività e personalità dell’individuo riconoscendo diverse
libertà: la libertà di locomozione, di residenza, di comunicare e corrispondere, di riunione, di associazione, di
professare la propria religione, di pensiero e parola, matrimoniale, contrattuale e commerciale,
testamentaria, di scelta del proprio lavoro. DIRITTO AL NOME
Tale diritto è riconosciuto in quanto il nome rappresenta il segno legale distintivo della persona. È sancita non
solo a tutela di un interesse individuale, ma anche della società e viene attuata in caso di usurpazione del
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nome. Anche lo pseudonimo o nome d’arte dove della stessa tutela, sempre che abbia acquistato
l’importanza del nome.
DIRITTO ALL’IDENTITA’ SESSUALE (riconoscimento del proprio sesso)
È tutelata anche la possibilità di modificare l’identità sessuale con la legge 14/4/82. La Corte europea dei
diritti dell’uomo ha riconosciuto un diritto all’identità di genere che prescinde dall’intervento chirurgico per la
modifica dei genitali. “I BENI”
Concetto di “bene” e di “cosa”
L’art. 810 definisce i beni come le cose che possono formare oggetto di diritti. La nozione di bene non
coincide con quella di cosa. Esistono cose che non sono beni e non possono formare oggetto di diritti (l’aria,
lo spazio, il mare, il sole); e ci sono beni che non sono cose (beni immateriali o incorporali) come per
esempio le opere dell’ingegno.
Cosa deve considerarsi una parte separata dalla materia circostante, bene è tutto ciò che è capace di
arrecare utilità agli uomini ed è suscettibile di appropriazione.
I rapporti di connessione tra le cose: pertinenze
Leggere la parte prima nel compendio.
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un’altra cosa (art. 817). Le
pertinenze sono sottoposte allo stesso regime giuridico delle cose principali, senza escludere che possano
formare oggetto di autonomi rapporti. Non è necessario che la pertinenza appartenga al proprietario della
cosa principale.
Le universalità di beni
Le universalità di beni sono composte da un complesso di cose che appartengono alla stessa persona ed
hanno una destinazione unitaria (es. un gregge, una biblioteca) (art. 816). Gli elementi dell’universalità sono:
Una pluralità di cose mobili;
Una destinazione unitaria;
L’appartenenza al medesimo soggetto.
Le singole cose che compongono l’universalità non perdono la loro autonomia, per cui possono formare
oggetto di separati rapporti giuridici. Le universalità non possono acquistarsi mediante il possesso di buona
fede.
Occorre distinguere dall’universalità di fatto, l’universalità di diritto in cui una pluralità di rapporti giuridici
autonomi è considerata come un complesso dalla legge. È la legge che regola unitariamente una serie di
rapporti giuridici es. eredità. “I DIRITTI REALI”
Caratteri dei diritti reali
I diritti reali sono quei diritti tipici che assicurano al titolare un potere immediato ed assoluto su un bene.
Hanno le seguenti caratteristiche:
Immediatezza: implicano una diretta signoria sul bene, senza l’interposizione e la cooperazione di
altre persone (autosufficienza)
Assolutezza: si fanno valere nei confronti di tutti i terzi, sui quale incombe un dovere negativo di
astensione con l’obbligo di non impedire l’esercizio del diritto al suo titolare.
Tipicità: tutti i diritti reali sono previsti dalla legge e i privati non possono crearne altri.
Attribuiscono al titolare il diritto di sequela che esprime il potere di perseguire la cosa presso
qualunque soggetto si trovi, perché il diritto è collegato al bene e non alla persona del titolare.
Distinzioni dei diritti reali 10
DIRITTO DI PROPRIETÀ
La proprietà è quella che consente la più ampia sfera di facoltà che l’ordinamento riconosce ai soggetti sulle
cose.
DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI (o diritti reali limitati)
Tali diritti assicurano ai titol