Consiglio nazionale del notariato
Studio n. 4858 - Amministrazione di sostegno
Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 20 gennaio 2004
Origini e rilevanza
Sulla falsariga dell’unificazione dei codici, nel 1942, è possibile seguire un filorosso che divide un ambito alquanto vitale, costituito dal diritto commerciale, nel suo versante societario, ed un altro non altrettanto innovativo, che riguarda il diritto civile. La legge in parola aggiorna il nostro codice e lo allinea alle legislazioni più avanzate. In passato, il nuovo diritto di famiglia aveva consentito di rammodernare in modo notevole il sistema. Diversi altri interventi sono stati imposti dal diritto comunitario, il quale a sua volta aveva recepito, segnatamente nell’ambito della protezione dei consumatori, gli influssi di altri ordinamenti più avanzati nel settore.
Sembra ragionevole asserire che questa disciplina contiene più di quanto non appaia ad una prima lettura. Contiene in modo implicito la possibilità di rendere marginale il ricorso all’interdizione e all’inabilitazione, ma dalla possibilità offerta al giudice di adeguare il decreto di nomina al caso concreto potrebbero discendere altre conseguenze notevoli, laddove si ragioni non più sulla base di quanto finora elaborato nei riguardi della tutela e della curatela bensì sulla scorta delle nuove possibilità ora dischiuse.
La riforma in parola scaturisce da diverse importante iniziative, fra le quali però spicca l’intervento di Paolo Cendon, il quale si è reso promotore di incontri di studio e di iniziative parlamentari. Invece, la designazione dell’amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale incapacità è apertamente ispirata al modello del Québec del mandat en prévision de l’inaptitude, inserito nel codice civile, la cui paternità è del solo Consiglio Nazionale del Notariato. Bisogna dire che senza quest’ultimo contributo (che non è del solo notariato italiano, perché uno studio precedente era stato elaborato da Notai argentini, e precisamente da De Brandi – Llorens) la disciplina attuale avrebbe perso gran parte del suo richiamo, per ragioni facilmente intuibili; come dire che dalla collaborazione e dall’entusiasmo di più forze e di più risorse si può addivenire a risultati utili, più che per i proponenti, per lo stesso progresso del Paese, che con questa nuova regolamentazione offre un esempio non trascurabile di civiltà giuridica.
Scopo della legge
Lo scopo della legge è di riconoscere gli stati di incapacità, apprestando strumenti coi quali sopperirvi, limitando al minimo possibile la capacità d’agire. La visione di politica legislativa è quindi quella di considerare in modo negativo le restrizioni all’incapacità d’agire, che debbono essere introdotte solo quando siano inevitabili. Ciò sta a significare che nell’attuazione dei provvedimenti previsti e nell’interpretazione della legge, deve esservi un favore nei riguardi di quanto possa concorrere ad accrescere o conservare la capacità d’agire.
Come vedremo, l’amministrazione di sostegno, applicabile nei riguardi di ogni forma di disabilità, anche gravissima, espunge dal suo ambito l’incapacità assoluta, provvedendo così a far salvi i diritti umani in ambito civilistico. Nell’ordinamento giuridico italiano non vi è una disciplina generale della convivenza more uxorio, però in questa legge si è proceduto ad inserire la figura della persona “stabilmente convivente”, la quale potrebbe essere: a) un amico o amica; b) un convivente eterosessuale, c) un convivente omosessuale. Infatti, l’espressione “stabilmente convivente” è sufficientemente generica da farvi rientrare queste ed altre ipotesi.
La riforma coglie l’occasione per limare gli angoli più spigolosi dell’interdizione, disponendo fra altro: a) che si possa procedere ad interdire una persona e non più che la si debba interdire, come prevedeva l’art. 414 c.c. nel suo testo originale, b) che tale estrema misura possa essere adottata solo quando ciò sia necessario per assicurare la loro adeguata protezione. Ciò sta a significare che si possa essere in abituale condizione d’infermità di mente senza per quello essere interdetti; parimenti, si può essere affiancati da un amministratore di sostegno, senza che lo si debba fare. Una scelta di libertà, che però lascia qualche dubbio, perché ove si debba procedere ad esempio ad un ricovero ospedaliero, ad un intervento chirurgico, alla riscossione di una pensione, si aprirebbero dei problemi. Ciò non toglie che la scelta operata sia da condividere, se non altro per l’evidente mortificazione che comporta l’essere interdetti. Certo, è meno mortificante essere affiancati da un amministratore di sostegno, ma anche in questo caso si tratta di una situazione non esaltante e che porta a capire perché la legge in parola abbia battuto una strada rispettosa della sensibilità delle persone disabili e dei loro cari, quali che essi siano.
Presupposti
È possibile (ma non obbligatorio) designare un amministratore di sostegno al maggiorenne il quale sia affetto da:
- Un’infermità oppure
- Una menomazione fisica o psichica che porti all’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
L’interdizione, invece, prevedeva e prevede (anche nel nuovo testo dell’art. 414) la sola infermità abituale, lasciando scoperte le situazioni transitorie d’incapacità: non si tratta di una differenza di poco conto, ma di una previsione foriera di nuove e importanti applicazioni.
Competenza
La nomina è fatta con decreto motivato dal giudice tutelare entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. L’interessato può anche essere un interdetto o inabilitato, nel qual caso: a) il ricorso &e
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Diritto privato - l'Amministrazione di sostegno
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Appunti di Diritto privato
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