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Norme per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno

Si noti che: a) l'incarico può essere a tempo determinato, b) sono qui previsti provvedimenti provvisori, c) i poteri anche sulla persona e non solo sul patrimonio. Dall'insieme di questi dati potrebbe in teoria conseguire anche un uso dell'istituto in guisa di direttive avanzate (advance directives) per la parte che riguarda la legittimazione al consenso per il trattamento medico.

Decreto di nomina

a) Legittimazione Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato, oppure dal genitore, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente e dal pubblico ministero. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento d'amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre il ricorso per la sua nomina o a

fornire comunque notizia al pubblico ministero.

b) Procedimento

Il ricorso deve indicare, oltre alle generalità dell'eventuale beneficiario e la sua dimora abituale, le ragioni della richiesta di nomina assieme al nominativo e domicilio, se noti al ricorrente, del coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve:

a) ascoltare personalmente il predetto beneficiario, recandosi se occorra, nel luogo dove esso si trova,

b) assumere informazioni nonché esperire in generale mezzi istruttori congrui,

c) sentire determinati soggetti, che coincidono coi legittimati al ricorso,

d) disporre accertamenti medici.

In ogni caso, nel procedimento di nomina interviene il pubblico ministero.

La legge richiama, in quanto compatibili, i seguenti articoli del codice civile:

349 (giuramento del tutore),

350 (incapacità all'ufficio tutelare),

351 (dispensa dall'ufficio tutelare),

352 (dispensa su domanda),

353 (Domanda di dispensa),

374 (autorizzazione del giudice tutelare), 375 (autorizzazione del tribunale, che qui è di competenza del giudice tutelare), 376 (vendita di beni, che qui è di competenza del giudice tutelare), 377 (atti compiuti senza l'osservanza dei precedenti articoli), 378 (atti vietati al tutore e al protutore), 379 (gratuità della tutela), 380 (contabilità dell'amministrazione), 381 (cauzione), 382 (responsabilità del tutore o protutore), 383 (esonero dall'ufficio), 384 (rimozione e sospensione del tutore), 385 (conto finale), 386 (approvazione del conto), 387 (prescrizione delle azioni relative alla tutela), 388 (divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto). Non è stato richiamato l'art. 362, riguardante l'inventario.

Poiché emerge la possibilità di essere privati della capacità con una procedura volontaria giurisdizionale, potrebbero essere fatti dei rilievi sul piano della legittimità costituzionale.

anche se non è detto che si debba propendere, nel dubbio, per un giudizio necessariamente negativo in ordine alle garanzie che l'istituto presenta.
  1. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato del genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il giudice stesso, ove ne ravvisi l'opportunità, può chiamare all'incarico altra persona idonea, compresi i soggetti diversi dalle persone fisiche di cui al titolo II del primo libro del codice, attraverso il loro legale rappresentante o una persona da costui delegata.
  2. La legge prevede anche che la scelta dell'amministratore di sostegno avvenga mediante designazione dello stesso interessato in previsione della

propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il giudice stesso, ove ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico altra persona idonea, compresi i soggetti diversi dalle persone fisiche di cui al titolo II del primo libro del codice, attraverso il loro legale rappresentante o una persona da costui delegata.

Fra le due ipotesi vi è uno scarto notevole. Nel primo caso il giudice deve preferire taluni soggetti però, per ragioni d'opportunità, la sua scelta può ricadere su altri soggetti. Nel secondo caso, invece, il giudice può discostarsi dalla scelta dell'interessato solo per gravi motivi, che dovranno risultare dal decreto motivato espressamente previsto dalla legge. Invero, i "gravi motivi" sono già previsti dall'art. 348 c.c. per la scelta del tutore del minore da parte del genitore che per ultimo ha esercitato la potestà. Così non era per

La scelta del tutore dell'interdetto e il curatore dell'inabilitato, ex art. 424 c.c., comma terzo, inquadrata come preferenza. Ora tale terzo comma viene sostituito con il seguente testo: "Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato, il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'art. 408". Dato che fra i soggetti di cui all'art. 408 vi sono (oltre a congiunti, conviventi ed esponenti di persone giuridiche ed enti intermedi), anche coloro i quali siano stati designati da parte dello stesso interessato oppure dal genitore superstite, possiamo considerare che l'attuale disciplina consenta anche di designare il proprio tutore nel caso d'eventuale interdizione. Si tratterà, tuttavia, di una preferenza, dalla quale il giudice potrà discostarsi anche se non vi siano gravi motivi, in linea con la stessa.

La differenza che già esisteva fra l'art. 348 c.c. e l'art. 424 c.c. Certo, il richiamo del nuovo testo del comma terzo dell'art. 424 c.c. non è un modello di chiarezza, però una diversa lettura potrebbe portare ad un'incoerente lettura della riforma, tale ad esempio da eliminare la possibilità, prevista dal testo precedente, di designare il tutore o il curatore del proprio figlio.

In ogni caso, non possono ricoprire le funzioni d'amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Contenuto del decreto:

  1. generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno
  2. durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
  3. oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario

atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno

limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere attingendo alle somme di cui dispone o disporrà il beneficiario

periodicità della relazione dell'amministratore di sostegno al giudice sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

L'amministratore di sostegno può essere quindi sia assistente che rappresentante oppure l'uno e l'altro. Siamo di fronte a quelle che vengono chiamate le "tailored measures", i provvedimenti su misura della persona disabile. Questa è una differenza di sostanza con interdizione e inabilitazione, dove si ragiona sulla base dell'ordinaria amministrazione e la straordinaria amministrazione come attività globali anziché puntuali, in quanto la consente o meno lo svolgimento

dell'una (ordinaria amministrazione) oppure di nessuna delle due. Ne consegue:
  1. che l'incapacità assoluta viene meno,
  2. che l'incapacità di compiere determinati atti è l'eccezione e la capacità d'agire è la regola. Beninteso, la capacità d'agire può essere ristretta entro limiti minimi, però non può più essere espunta dalla sfera giuridica del soggetto,
  3. che per prima volta si mira ad evitare situazioni traumatiche, perché si deve tener conto dello stile di vita anche precedente alla disabilità, evitando una frattura che turbi e mortifichi il soggetto, il quale avrà diritto di conservare per quanto possibile gli oggetti ai quali era affezionato, le frequentazioni precedenti, le ritualità religiose, e così via.
Infatti, si dispone:
  1. che il beneficiario conservi la capacità d'agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza
  2. esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno; 7b) che il beneficiario possa in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana; c) che nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno tenga conto dei bisogni ed aspirazioni del beneficiario. Bisogni ed aspirazioni che, se paragonati al "rispetto e obbedienza" che l'art. 357 c.c. impone al minore sotto tutela, danno un segnale nel senso che qualcosa è cambiato nella sensibilità del legislatore. Importanti modifiche sono introdotte anche nella disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione, laddove si dispone che nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti, possa disporsi che l'interdetto possa compiere da solo taluni atti di ordinaria amministrazione e che l'inabilitato possa compiere da solo taluni atti di.

    straordinaria amministrazione.

    Pubblicità

    Il decreto d'apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura nonché ogni altro relativo provvedimento, debbono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro (presso l'ufficio del giudice tutelare è ora aggiunto un registro delle amministrazioni di sostegno).

    Il decreto d'apertura e quello di chiusura debbono essere comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se l'incarico fosse a tempo determinato, tali annotazioni dovranno essere cancellate alla scadenza.

    Effetti

    Come accennato, il beneficiario conserva la capacità d'agire sia per gli atti della vita quotidiana sia gli atti per i quali non debba essere rappresentato o assistito.

    Gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle

    Formattazione del testo

    contenute nel decreto, possono essere annu

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Publisher
A.A. 2008-2009
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Roma Umberto.