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Capo II - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale
414 - Persone che possono essere interdette. Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione. [Art. 40 disp. att.]
Presupposti dell'interdizione. Requisito imprescindibile per l'interdizione è una condizione di infermità di mente; non è tuttavia necessaria l'esistenza di una tipica malattia mentale con caratteristiche patologiche ben definite (C 76/2553) né occorre che questa sia accompagnata da manifestazioni demenziali, né che importi un totale sconvolgimento dello spirito o imbecillità (C 48/704, orientamento consolidato). Non sarebbe tuttavia sufficiente una menomazione della memoria che non escluda la capacità di
intendere o di volere(App. Napoli 11-3-1952, F. Nap. 52, I, 81). È infatti necessario e sufficiente che esista una patologia deviazione psichica tale da rendere il soggetto del tutto incapace di provvedere ai propri interessi (C85/4028, C 76/2553, C 62/1573). Il disturbo psichico può riguardare non solo le facoltà intellettive ma anche le facoltà volitive, tanto lo stato di coscienza come quello di libertà del volere (C 55/2690). In ogni caso l'accertamento dell'infermità di mente deve trovare adeguato supporto nella diagnosi medica (sul punto v.amplius NAPOLI, L'infermità di mente, l'interd., l'inab., Comm. Schlesinger, 20s.).
L'infermità di mente presupposta ai fini dell'interdizione deve rivestire carattere di abitualità, nel senso che essa si manifesti in forma stabile e permanente, tale da diventare l'habitus normale della personalità del soggetto (C 85/5709). Non rilevano
quindi disturbi psichici di carattere episodico determinati da traumi (BRUSCUGLIA, Interd., Enc.g. Treccani, 5) e neppure quei tipi di patologie, pur persistenti nel tempo, che comportino episodi di squilibriodi breve durata, fra lunghi periodi di equilibrio, anche se con pericolo di ricadute (C 85/4028, C 85/5709). Sindromi epilettiche non costituiscono quindi di per sé presupposto per l'interdizione; lo possono invece diventare la demenza epilettica o l'instaurarsi di una personalità epilettica (sul punto v. amplius NAPOLI, ivi, 32ss.). Per converso, è tradizionale l'affermazione secondo cui, in presenza di un quadro patologico complessivo compromesso in modo duraturo, la ricorrenza di lucidi intervalli non è di ostacolo alla pronuncia dell'interdizione (C 85/5709 orientamento consolidato; PESCARA, Tr. Rescigno2, IV, 793).Si fa notare come il requisito dell'abitualità non implichi necessariamente un rilievo di assoluta
inguaribilità dellapatologia, essendo sufficiente una prognosi che non consenta di delimitare una durata più o meno lungadello stato di invalidità (App. Catanzaro 30-7-1957, Rep. F. it. 58, Inab. interd., 8).
Per contro si è affermato che non sussistono i presupposti dell'interdizione nei casi in cui la patologia possa essere contenuta attraverso trattamenti farmacologici di mantenimento, in grado di prevenire sintomatologie acute (C 85/5705, Trib. min. Torino 10-6-1987, G. mer. 88, 1349; NAPOLI, ivi, 34ss.).
Ulteriore requisito ai fini dell'interdizione è che l'infermità mentale presenti carattere di attualità in rapporto al tempo dell'accertamento giudiziale (amplius BRUSCUGLIA, ivi, 4ss.). Di conseguenza è escluso che possano ottenere rilevanza decisiva nel motivare il provvedimento, l'anamnesi relativa a precorsi disturbi psichici, come pure la documentazione di ricoveri psichiatrici pregressi, o
qualsiasi altro accertamento clinico effettuato in epoca anteriore a quello del giudizio interdittivo (C 90/2031). Poiché il provvedimento deve basarsi sullo stato psichico attuale dell'interdicendo, si esclude altresì che possa darsi rilievo all'eventualità di ricadute future, come pure all'ipotesi di un aggravamento della patologia in questione (C 90/2031, C 85/5709).Sia indottrina che in giurisprudenza viene costantemente sottolineato come la deviazione psichica debba presentare altresì carattere di gravità. L'esigenza di una tale valutazione si giustifica con lo scopo di indicare un criterio discretivo tra l'infermità di mente richiesta ai fini dell'interdizione e quella presupposta dall'inabilitazione a norma dell'art. 415. La gravità deve essere comunque valutata in riferimento all'idoneità della patologia a rendere il soggetto radicalmente incapace di provvedere ai propri
interessi (C 77/418, Trib.min. Roma 27-6-1985, G. comm. 86, I, 3203; FORCHIELLI, Dell'infermità di mente, dell'interd. e dell'inab.,Comm. SB, 4).B5 L'infermità mentale è requisito imprescindibile ma non sufficiente a dar luogo all'interdizione; è necessario infatti altresì che essa produca nel soggetto l'incapacità di provvedere ai propri interessi. Tra alterazione psichica e inettitudine pratica a provvedere ai propri interessi vi è un nesso di interdipendenza e di complementarietà, tale per cui la prima si pone come causa della seconda e quest'ultima costituisce la misura di rilevanza di quella (PESCARA, ivi, 795). Il giudice, nell'apprezzare se l'infermità mentale incida sulla capacità dell'interdicendo di provvedere ai propri interessi, deve avere riguardo non ai soli interessi di indole patrimoniale, bensì anche agli interessi di natura personale e
propri interessi, l'interdizione possa essere ritenuta eccedente lo scopo di protezione del disabile e in questo senso non necessaria, nel qual caso il giudice potrà attivare, per quanto di sua competenza, la procedura relativa all'amministrazione di sostegno (v. art. 418, 3o co.).
L'interdizione legale si distingue dall'int. giudiziale in quanto, non finalizzata ad un obiettivo di protezione, si giustifica con una funzione sanzionatoria, anche se vale ad assicurare la cura degli interessi patrimoniali del soggetto, affidati ad un tutore che lo rappresenta legalmente (BIANCA, La norma. I soggetti2, 261). Si tratta di una pena accessoria che, ex artt. 32 e 98 c.p., e 662 c.p.p., consegue ipso iure ad una sentenza di condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni inflitta a un maggiorenne. Per esplicito rinvio contenuto in queste norme, essa si conforma allo schema dell'interdizione giudiziale (amplius NAPOLI, ivi, 45ss.).
L'incapacità che ne deriva è più circoscritta di quella derivante dall'int. giudiziale, riferendosi ai soli atti di natura patrimoniale e non invece a quelli di contenuto personale o familiare ancorché, rispetto agli atti patrimoniali, l'int. legale dia luogo ad una forma di annullabilità assoluta. Stante tale più ridotta ampiezza di effetti, si ritiene che anche l'interdetto legale, ove ne ricorrano i presupposti, debba essere giudizialmente interdetto (NAPOLI, ibidem).415 Persone che possono essere inabilitate. Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco.
nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. La maggiore età. La dottrina prevalente esclude che vadano annoverati tra i soggetti passivi dell'i