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Amministrazione di sostegno

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Norme applicabili all'amministrazione di sostegno. Si applicano all'amministratore di sostegno, in

quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli

articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare. All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in

quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni

testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto

gra♣do del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con

lui stabilmente convivente. Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di

sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da

disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di

sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il

provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal

beneficiario direttamente.

Le disposizioni sulla tutela dichiarate applicabili all'amm. di s. e il mancato richiamo della disciplina relativa

alla curatela. |B5 Il 1o co. dichiara applicabile all'amm. di s., nei limiti della compatibilità con tale istituto, tutta

una serie di disp. codicistiche dedicate alla tutela. Si tratta, precisamente, degli artt. 349-353 e 374-388. Ad

una tale estensione, la quale è sancita senza distinguere tra amministrazione sostitutiva e di assistenza, non

si accompagna invece alcun rinvio alla disciplina della curatela, benché al modello rappresentato da

quest'ultima chiaramente risulti ispirata la figura dell'amm. di assistenza. |B5 Per quanto attiene alle

autorizzazioni ex artt. 374 e 375, se devono senz'altro essere ottenute quando l'oggetto dell'incarico

attribuito all'amminist. sia delineato, nel decreto giudiziale, mediante il riferimento ad una o più categorie di

atti, esse non appaiono sempre necessarie, per contro, allorché affidati all'amminist. stesso siano invece uno

o più atti singoli (riconducibili ai generi indicati dai suddetti artt. 374 e 375). In tale ipotesi, invero, bisognerà

considerare l'ampiezza dei poteri rappresentativi che ineriscono all'incarico, per concludere nel senso che

l'autorizzazione è indispensabile, quando detti poteri, con riferimento a quel particolare atto affidato alle cure

dell'amminist., non soffrano alcun limite o siano delimitati in modo vago, e nel senso invece della non

necessità dell'autorizzazione medesima, nel caso opposto. Se infatti, in relazione all'atto che si tratta di

compiere, il potere dell'amminist. risulta contenuto entro precisi confini (come nel caso in cui, ad es.,

l'incarico preveda la vendita di un certo immobile del beneficiario per un prezzo che il giudice stabilisce non

dover essere inferiore a quello medio di mercato dei beni aventi caratteristiche equivalenti), l'esigenza a cui

dovrebbe rispondere l'autorizzazione può dirsi essere stata già soddisfatta dal decreto ex art. 405. E ciò

anche considerando che detta autorizzazione, per effetto dell'inciso finale del 1o co. dell'art. in esame,

appartiene alla competenza del giud. tut. e non mai, invece, del trib., diversamente da quanto è disposto,

con riguardo all'esercizio della tutela, dall'art. 375. |B5 Qualora poi si tratti di amm. di assistenza, il fatto che

pure ad essa siano da ritenere estese, in linea di principio, le disp. sulla tutela menzionate dal 1o co. induce

ad assumere, anzitutto, che il richiamo agli artt. 374 e 375 debba intendersi nel senso che, mancando

appunto le previste autorizzazioni, l'atto di cui è questione non possa venire validamente posto in essere dal

beneficiario, neppure in presenza del consenso dell'amminist. |B5 Incompatibili, ancora, con l'amm. di

assisten{a, stante la natura dei compiti assegnati all'amminist., al quale in realtà non spetta, in tal caso, la

gestione (neppure parziale) del patrimonio del beneficiario, si rivelano le previsioni normative che invece una

tale gestione presuppongono, come l'art. 380 e gli artt. 385-386. |B5 Relativamente, poi, all'art. 387, la sua

estensione al nuovo istituto deve essere intesa, sempre trattandosi di amm. di assistenza, nel senso che le

azioni tra amminist. e beneficiario si prescrivano in cinque anni dal momento in cui ha avuto termine l'amm. o

da quello, eventualmente precedente, in cui l'amminist. ha cessato dal proprio ufficio (laddove il dies a quo,

in quest'ultimo caso, è identificato invece dalla data del provvedimento con il quale il giud. si è pronunziato

sul conto, allorché l'amm. sia di tipo sostitutivo). |B5 Una riflessione particolare meritano tanto l'art. 388 che

gli artt. 596, 599 e 799, tutti dichiarati estensibili all'istituto dell'amm. di sostegno, sempre con il limite della

compatibilità, dal cpv. della norma in esame. Con riferimento alla prima di tali disp. (il cui originario inciso

"prima dell'approvazione" è stato sostituito, per effetto dell'art. 3, 2o co., l. n. 6 del 2004, dalle seguenti

parole: "prima che sia decorso un anno dall'approvazione": v. sub art. 388), deve osservarsi che essa,

proibendo qualunque convenzione con il tutore tra il momento in cui la capacità è riacquistata e il trascorrere

dell'anno dall'approvazione del conto, a maggior ragione non potrà che vietare altresì le convenzioni

eventualmente concluse dall'incapace con il tutore stesso nel periodo dello svolgersi della tutela. Su queste

basi, il richiamo a tale disp. nel quadro della disciplina dedicata al nuovo istituto ingenera il dubbio, allora, se

colpite dal divieto in parola siano anche le convenzioni tra amminist. e beneficiario le quali esorbitino

dall'area dell'incapacità di quest'ultimo, così come essa risulta segnata dal decreto ex art. 405. In proposito,

pare corretto ritenere che l'art. 409, 1o co., vada coordinato con il generale divieto ricavabile, appunto,

dall'art. 388, e ciò in ragione di quanto è previsto dal 3o co. dell'art. in comm., ove "in ogni caso valide" sono

dichiarate "le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del

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beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui

stabilmente convivente". Invero, le convenzioni cui detto comma si riferisce non possono essere che quelle

che il beneficiario conserva la capacità di stipulare (in quanto non comprese nell'oggetto dell'amm.):

convenzioni di cui nondimeno si sancisce l'invalidità se concluse con l'amminist., salvo che questi sia

persona da cui ci si possa attendere, stante la sussistenza di un vincolo lato sensu familiare con il

beneficiario, che non operi in modo da pregiudicarne gli interessi (v. amplius DELLE MONACHE, Nuova g.

civ. comm. 04, 29ss.). |B5 Sempre per gli effetti del citato 3o co., deve intendersi "in favore

dell'amministratore di sostegno" qualunque convenzione che costituisca la fonte dell'acquisto di diritti da

parte del medesimo. |B5 In termini non dissimili deve poi ritenersi strutturata la disciplina relativa alle

disposizioni testamentarie ed alle donazioni del soggetto sottoposto ad amm. di s., quale si ricava dal dettato

del 2o e 3o co. dell'art. in comm. Tali disposizioni e donazioni, quando dirette all'amminist., sono invero da

considerare invalide (e in questo caso, anzi, colpite da nullità), anche se non rientranti nella sfera degli atti

per i quali il beneficiario ha perso la capacità d'agire; ciò, tuttavia, salvo che l'amminist. stesso sia parente

entro il quarto grado o coniuge del beneficiario ovvero ancora persona che con lui convive in modo stabile. |

B5 Pare doversi riconoscere, infine, che l'ambito di applicabilità dei co. 2o e 3o sia limitato alla sola figura

dell'amm. sostitutiva o mista, laddove il soggetto sottoposto ad una pura amm. di assistenza - figura che si

ispira, come s'è detto, all'istituto della curatela - dovrà essere considerato in grado, invece, da un lato di

concludere validamente con l'amminist. (pur privo delle qualità indicate nel 3o co.) qualunque convenzione

relativa a materie per le quali la capacità sia stata conservata; dall'altro di disporre per testamento a favore

del medesimo (e di nuovo a prescindere dal fatto che tra l'amminist. e il beneficiario sussista un vincolo di

coniugio o di parentela entro il quarto grado ovvero ancora una situazione di stabile convivenza) (sul punto,

DELLE MONACHE, ibidem).

L'estensione giudiziale al beneficiario dell'amm. di s. del regime giuridico relativo all'interdetto e

all'inabilitato. Il problema delle disp. normative in cui compare un generico riferimento all'incapacità. |B5 Al

giud. tut. compete di delineare gli esatti contorni della sfera di comportamenti giuridicamente rilevanti che al

beneficiario dell'amm. di s. risultano preclusi, richiamandosi eventualmente alle limitazioni previste dalla

legge con riguardo ai soggetti interdetti o inabilitati. Ciò parrebbe risolversi, prima facie, in una redazione del

decreto istitutivo dell'amm. (o del successivo provvedimento ex art. 407, 4o co.) mediante l'impiego della

tecnica della relatio (ad. es., "al beneficiario si applica la limitazione di cui all'art. 591, 2o co., n. 2 c.c.");

laddove peraltro è indubbio, stanti le caratteristiche di elasticità del nuovo istituto e in particolare il fatto che è

rimesso all'autorità giudiziaria di modulare convenientemente l'oggetto dell'amm. (e di riflesso l'area di

residua capacità del beneficiario), che il giud. potrebbe addivenire allo stesso esito senza alcun richiamo ad

una specifica disposizione relativa all'interdetto o all'inabilitato (ad es., "al beneficiario è tolta la capacità di

testare"). Salvo dunque non farne una disp., in parte qua, priva di rilevanza alcuna, al 4o co. dell'art. in

comm. va attribuito un altro significato, e cioè quello di far sì che il giud., richiamandosi, quando pure in

forma implicita, ad una determinata limitazione prevista dalla legge con riguardo all'interdetto o all'inabilitato,

possa estendere la disciplina ad essa relativa anche al beneficiario dell'amm. di s. Così, all'esclusione della

capacità di testare disposta dal giud. tut. si accompagnerà il fatto che il termine prescrizionale relativo

all'impugnativa del testamento redatto dal beneficiario decorra non dal momento indicato dall'art. 412, 3o co.,

bensì da quello previsto ex art. 591, 3o co. Se poi, per fare un altro es., nel decreto di cui all'art. 405 è

stabilito che le eredità devolute al soggetto sottoposto ad amm. di s. debbano essere accettate, in nome di

lui, dall'amminist., questi sarà tenuto, ai sensi dell'art. 471, ad effettuare l'accettazione col beneficio di

inventario. |B5 Distinguendo tra limitazioni ed effetti contemplati dalla legge per l'interdetto o l'inabilitato, il 4o

co. dell'art. in esame, sotto il primo profilo, allude alle disp. che precludono il compimento di un particolare

atto all'incapace, mentre, per quanto concerne il riferimento agli "effetti", esso deve intendersi avere riguardo

alle ipotesi in cui lo stato di interdizione o di inabilitazione figura tra gli elementi di una qualche fattispecie

normativa autonoma. Al giud. tut. sarà così consentito, ad es., estendere al beneficiario dell'amm. di s. la

sospensione dei termini prescrizionali prevista dall'art. 2941 nn. 3 o 4 (a seconda che si tratti di amm.

sostitutiva o di assistenza) e dall'art. 2942 n. 1. Ancora, nel decreto si potrà, quando il beneficiario sia

coniugato e in regime di comunione legale, escluderlo dall'amministrazione dei beni della comunione, sulla

scorta dell'art. 183, 3o co., ovvero dichiarare ammissibile la domanda volta ad ottenere la pronunzia della

separazione giudiziale dei beni ex art. 193. Ciò presuppone, tuttavia, che tra il mantenimento del potere di

amministrare i beni della comunione e le limitazioni che derivano, a carico del coniuge, dalla sottoposizione

al regime di cui ai nuovi artt. 404ss. sussista una astratta compatibilità, come è a dirsi, ad es., nel caso in cui

il decreto del giud. tut. privi detto coniuge soltanto della capacità relativa agli atti di disposizione concernenti

un suo bene personale (art. 179). È in ipotesi siffatte, appunto, che al giud. si apre la possibilità di estendere

al beneficiario dell'amm. di s. la sfera applicativa di previsioni come quelle degli artt. 183 e 19

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher summerit di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Pasquino Teresa.
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