Amministrazione di sostegno
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Norme applicabili all'amministrazione di sostegno. Si applicano all'amministratore di sostegno, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli
articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare. All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni
testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto
gra♣do del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con
lui stabilmente convivente. Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di
sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da
disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di
sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il
provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal
beneficiario direttamente.
Le disposizioni sulla tutela dichiarate applicabili all'amm. di s. e il mancato richiamo della disciplina relativa
alla curatela. |B5 Il 1o co. dichiara applicabile all'amm. di s., nei limiti della compatibilità con tale istituto, tutta
una serie di disp. codicistiche dedicate alla tutela. Si tratta, precisamente, degli artt. 349-353 e 374-388. Ad
una tale estensione, la quale è sancita senza distinguere tra amministrazione sostitutiva e di assistenza, non
si accompagna invece alcun rinvio alla disciplina della curatela, benché al modello rappresentato da
quest'ultima chiaramente risulti ispirata la figura dell'amm. di assistenza. |B5 Per quanto attiene alle
autorizzazioni ex artt. 374 e 375, se devono senz'altro essere ottenute quando l'oggetto dell'incarico
attribuito all'amminist. sia delineato, nel decreto giudiziale, mediante il riferimento ad una o più categorie di
atti, esse non appaiono sempre necessarie, per contro, allorché affidati all'amminist. stesso siano invece uno
o più atti singoli (riconducibili ai generi indicati dai suddetti artt. 374 e 375). In tale ipotesi, invero, bisognerà
considerare l'ampiezza dei poteri rappresentativi che ineriscono all'incarico, per concludere nel senso che
l'autorizzazione è indispensabile, quando detti poteri, con riferimento a quel particolare atto affidato alle cure
dell'amminist., non soffrano alcun limite o siano delimitati in modo vago, e nel senso invece della non
necessità dell'autorizzazione medesima, nel caso opposto. Se infatti, in relazione all'atto che si tratta di
compiere, il potere dell'amminist. risulta contenuto entro precisi confini (come nel caso in cui, ad es.,
l'incarico preveda la vendita di un certo immobile del beneficiario per un prezzo che il giudice stabilisce non
dover essere inferiore a quello medio di mercato dei beni aventi caratteristiche equivalenti), l'esigenza a cui
dovrebbe rispondere l'autorizzazione può dirsi essere stata già soddisfatta dal decreto ex art. 405. E ciò
anche considerando che detta autorizzazione, per effetto dell'inciso finale del 1o co. dell'art. in esame,
appartiene alla competenza del giud. tut. e non mai, invece, del trib., diversamente da quanto è disposto,
con riguardo all'esercizio della tutela, dall'art. 375. |B5 Qualora poi si tratti di amm. di assistenza, il fatto che
pure ad essa siano da ritenere estese, in linea di principio, le disp. sulla tutela menzionate dal 1o co. induce
ad assumere, anzitutto, che il richiamo agli artt. 374 e 375 debba intendersi nel senso che, mancando
appunto le previste autorizzazioni, l'atto di cui è questione non possa venire validamente posto in essere dal
beneficiario, neppure in presenza del consenso dell'amminist. |B5 Incompatibili, ancora, con l'amm. di
assisten{a, stante la natura dei compiti assegnati all'amminist., al quale in realtà non spetta, in tal caso, la
gestione (neppure parziale) del patrimonio del beneficiario, si rivelano le previsioni normative che invece una
tale gestione presuppongono, come l'art. 380 e gli artt. 385-386. |B5 Relativamente, poi, all'art. 387, la sua
estensione al nuovo istituto deve essere intesa, sempre trattandosi di amm. di assistenza, nel senso che le
azioni tra amminist. e beneficiario si prescrivano in cinque anni dal momento in cui ha avuto termine l'amm. o
da quello, eventualmente precedente, in cui l'amminist. ha cessato dal proprio ufficio (laddove il dies a quo,
in quest'ultimo caso, è identificato invece dalla data del provvedimento con il quale il giud. si è pronunziato
sul conto, allorché l'amm. sia di tipo sostitutivo). |B5 Una riflessione particolare meritano tanto l'art. 388 che
gli artt. 596, 599 e 799, tutti dichiarati estensibili all'istituto dell'amm. di sostegno, sempre con il limite della
compatibilità, dal cpv. della norma in esame. Con riferimento alla prima di tali disp. (il cui originario inciso
"prima dell'approvazione" è stato sostituito, per effetto dell'art. 3, 2o co., l. n. 6 del 2004, dalle seguenti
parole: "prima che sia decorso un anno dall'approvazione": v. sub art. 388), deve osservarsi che essa,
proibendo qualunque convenzione con il tutore tra il momento in cui la capacità è riacquistata e il trascorrere
dell'anno dall'approvazione del conto, a maggior ragione non potrà che vietare altresì le convenzioni
eventualmente concluse dall'incapace con il tutore stesso nel periodo dello svolgersi della tutela. Su queste
basi, il richiamo a tale disp. nel quadro della disciplina dedicata al nuovo istituto ingenera il dubbio, allora, se
colpite dal divieto in parola siano anche le convenzioni tra amminist. e beneficiario le quali esorbitino
dall'area dell'incapacità di quest'ultimo, così come essa risulta segnata dal decreto ex art. 405. In proposito,
pare corretto ritenere che l'art. 409, 1o co., vada coordinato con il generale divieto ricavabile, appunto,
dall'art. 388, e ciò in ragione di quanto è previsto dal 3o co. dell'art. in comm., ove "in ogni caso valide" sono
dichiarate "le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del
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beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui
stabilmente convivente". Invero, le convenzioni cui detto comma si riferisce non possono essere che quelle
che il beneficiario conserva la capacità di stipulare (in quanto non comprese nell'oggetto dell'amm.):
convenzioni di cui nondimeno si sancisce l'invalidità se concluse con l'amminist., salvo che questi sia
persona da cui ci si possa attendere, stante la sussistenza di un vincolo lato sensu familiare con il
beneficiario, che non operi in modo da pregiudicarne gli interessi (v. amplius DELLE MONACHE, Nuova g.
civ. comm. 04, 29ss.). |B5 Sempre per gli effetti del citato 3o co., deve intendersi "in favore
dell'amministratore di sostegno" qualunque convenzione che costituisca la fonte dell'acquisto di diritti da
parte del medesimo. |B5 In termini non dissimili deve poi ritenersi strutturata la disciplina relativa alle
disposizioni testamentarie ed alle donazioni del soggetto sottoposto ad amm. di s., quale si ricava dal dettato
del 2o e 3o co. dell'art. in comm. Tali disposizioni e donazioni, quando dirette all'amminist., sono invero da
considerare invalide (e in questo caso, anzi, colpite da nullità), anche se non rientranti nella sfera degli atti
per i quali il beneficiario ha perso la capacità d'agire; ciò, tuttavia, salvo che l'amminist. stesso sia parente
entro il quarto grado o coniuge del beneficiario ovvero ancora persona che con lui convive in modo stabile. |
B5 Pare doversi riconoscere, infine, che l'ambito di applicabilità dei co. 2o e 3o sia limitato alla sola figura
dell'amm. sostitutiva o mista, laddove il soggetto sottoposto ad una pura amm. di assistenza - figura che si
ispira, come s'è detto, all'istituto della curatela - dovrà essere considerato in grado, invece, da un lato di
concludere validamente con l'amminist. (pur privo delle qualità indicate nel 3o co.) qualunque convenzione
relativa a materie per le quali la capacità sia stata conservata; dall'altro di disporre per testamento a favore
del medesimo (e di nuovo a prescindere dal fatto che tra l'amminist. e il beneficiario sussista un vincolo di
coniugio o di parentela entro il quarto grado ovvero ancora una situazione di stabile convivenza) (sul punto,
DELLE MONACHE, ibidem).
L'estensione giudiziale al beneficiario dell'amm. di s. del regime giuridico relativo all'interdetto e
all'inabilitato. Il problema delle disp. normative in cui compare un generico riferimento all'incapacità. |B5 Al
giud. tut. compete di delineare gli esatti contorni della sfera di comportamenti giuridicamente rilevanti che al
beneficiario dell'amm. di s. risultano preclusi, richiamandosi eventualmente alle limitazioni previste dalla
legge con riguardo ai soggetti interdetti o inabilitati. Ciò parrebbe risolversi, prima facie, in una redazione del
decreto istitutivo dell'amm. (o del successivo provvedimento ex art. 407, 4o co.) mediante l'impiego della
tecnica della relatio (ad. es., "al beneficiario si applica la limitazione di cui all'art. 591, 2o co., n. 2 c.c.");
laddove peraltro è indubbio, stanti le caratteristiche di elasticità del nuovo istituto e in particolare il fatto che è
rimesso all'autorità giudiziaria di modulare convenientemente l'oggetto dell'amm. (e di riflesso l'area di
residua capacità del beneficiario), che il giud. potrebbe addivenire allo stesso esito senza alcun richiamo ad
una specifica disposizione relativa all'interdetto o all'inabilitato (ad es., "al beneficiario è tolta la capacità di
testare"). Salvo dunque non farne una disp., in parte qua, priva di rilevanza alcuna, al 4o co. dell'art. in
comm. va attribuito un altro significato, e cioè quello di far sì che il giud., richiamandosi, quando pure in
forma implicita, ad una determinata limitazione prevista dalla legge con riguardo all'interdetto o all'inabilitato,
possa estendere la disciplina ad essa relativa anche al beneficiario dell'amm. di s. Così, all'esclusione della
capacità di testare disposta dal giud. tut. si accompagnerà il fatto che il termine prescrizionale relativo
all'impugnativa del testamento redatto dal beneficiario decorra non dal momento indicato dall'art. 412, 3o co.,
bensì da quello previsto ex art. 591, 3o co. Se poi, per fare un altro es., nel decreto di cui all'art. 405 è
stabilito che le eredità devolute al soggetto sottoposto ad amm. di s. debbano essere accettate, in nome di
lui, dall'amminist., questi sarà tenuto, ai sensi dell'art. 471, ad effettuare l'accettazione col beneficio di
inventario. |B5 Distinguendo tra limitazioni ed effetti contemplati dalla legge per l'interdetto o l'inabilitato, il 4o
co. dell'art. in esame, sotto il primo profilo, allude alle disp. che precludono il compimento di un particolare
atto all'incapace, mentre, per quanto concerne il riferimento agli "effetti", esso deve intendersi avere riguardo
alle ipotesi in cui lo stato di interdizione o di inabilitazione figura tra gli elementi di una qualche fattispecie
normativa autonoma. Al giud. tut. sarà così consentito, ad es., estendere al beneficiario dell'amm. di s. la
sospensione dei termini prescrizionali prevista dall'art. 2941 nn. 3 o 4 (a seconda che si tratti di amm.
sostitutiva o di assistenza) e dall'art. 2942 n. 1. Ancora, nel decreto si potrà, quando il beneficiario sia
coniugato e in regime di comunione legale, escluderlo dall'amministrazione dei beni della comunione, sulla
scorta dell'art. 183, 3o co., ovvero dichiarare ammissibile la domanda volta ad ottenere la pronunzia della
separazione giudiziale dei beni ex art. 193. Ciò presuppone, tuttavia, che tra il mantenimento del potere di
amministrare i beni della comunione e le limitazioni che derivano, a carico del coniuge, dalla sottoposizione
al regime di cui ai nuovi artt. 404ss. sussista una astratta compatibilità, come è a dirsi, ad es., nel caso in cui
il decreto del giud. tut. privi detto coniuge soltanto della capacità relativa agli atti di disposizione concernenti
un suo bene personale (art. 179). È in ipotesi siffatte, appunto, che al giud. si apre la possibilità di estendere
al beneficiario dell'amm. di s. la sfera applicativa di previsioni come quelle degli artt. 183 e 19
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