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Così, quando si neghi - secondo la prospettiva qui seguita (v. retro, sub art. 409, II) - che l'apertura dell'amm.di s. determini l'acquisto, da parte del beneficiario, di una specifica qualità soggettiva (come invece accade nell'interdizione e nell'inabilitazione), bisognerà assumere che, di fronte a disp. come, ad es., l'art. 2034, operi il criterio ermeneutico secondo il quale esse, almeno tendenzialmente, devono intendersi avereriguardo (a parte le persone di età minore) soltanto all'interdetto e all'inabilitato. La qual cosa non esclude, d'altronde, che sia pur sempre necessario valutare se l'atto concretamente posto in essere dal beneficiariorientri nell'area dell'incapacità segnata dal decreto istitutivo dell'amm. di s.: quando si tratti così, per rimane all'es. precedente, dell'adempimento di una obbl. nat., alla fattispecie risulterà applicabile il cpv. dell'art.

412,se il cennato accertamento si concluda in senso positivo; laddove, nell'ipotesi opposta, l'atto dovrà considerarsi valido, salvo che non si ricada nella previsione dell'art. 428.

Ancora, capace di disporre dei diritti su cui è sorta controversia, ai sensi dell'art. 1966, dovrà intendersi il beneficiario dell'amm. di s. tutte le volte in cui nell'area della sua incapacità non siano da considerare compresi gli atti relativi ai suddetti diritti: si pensi al caso in cui il beneficiario sia privato della capacità rispetto agli atti concernenti un dato bene, mentre la transazione si riferisca a diritti che attengono ad un bene diverso (quando l'ambito dell'incapacità venga delineato, invece, avendo riguardo ad una categoria generale di atti - ad es., tutti quelli di straordinaria amministrazione - occorrerà valutare se in concreto il negozio transattivo sia riconducibile alla categoria stessa).

Capace di contrattare, ai sensi dell'art. 2029, sarà da ritenere, poi, il beneficiario dell'amm. disostegno, allorché l'affare gerito non rientri nell'oggetto dell'amm., quale risulta determinato dal decreto di cuiall'art. 405.
Nonostante, infine, il tenore specifico della formula normativa recata dall'art. 774, la qualeparrebbe prestarsi a comprendere, ora, anche l'ipotesi dell'amm. di s., sembra di poter dire che il problemadella sussistenza della capacità a donare del beneficiario debba risolversi caso per caso, alla luce delprincipio, accolto nel 1o co. dell'art. 409, secondo cui per tutto ciò che non rientra nell'oggetto dell'amm. lacapacità d'agire è da intendere conservata.
La tendenziale non estensibilità al nuovo istituto delle disp.che contengono un generico riferimento all'incapacità d'agire non esclude, d'altra parte, che talvoltapossa apparire giustificato l'accoglimento di un'interpretazione alla cui stregua anche il beneficiario dell'amministrazione di sostegno sia incluso, per gli effetti di un determinato disposto normativo, tra i soggetti incapaci. Così, se è vero che la ratio dell'art. 1445, nella parte in cui non fa mai salvi i diritti dei terzi subacquirenti quando l'annullamento dipenda da incapacità legale, consiste anche nel fatto che per le sentenze di interdizione e inabilitazione è contemplata la duplice forma di pubblicità di cui all'art. 423, non v'è ragione di considerare non compresa, ora, nella formula dello stesso art. 1445 anche l'amministrazione di sostegno, la quale è assistita, ex art. 405, 7o e 8o co., da misure pubblicitarie equivalenti a quelle previste per i tradizionali istituti di protezione degli incapaci. Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni.del giudice. Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno. Gli atti dell'amministratore.intendersi quelli che siano stati posti in essere senza le prescritte autorizzazioni. Al riguardo, va tenuto presente che, ai sensi dell'art. 411, 1o co., all'amminist. di s. risultano applicabili in particolare gli artt. 374 e 375: sicché, sancendo l'annullabilità dell'atto compiuto dall'amminist. per il caso in cui le autorizzazioni da essi previste non siano state richieste o comunque ottenute, l'art. in comm. non fa che confermare la conseguenza giuridica già contemplata dall'art. 377 (laddove occorre però osservare che, differentemente da ciò che è previsto da tale ultima disp., tra i legittimati all'esercizio dell'azione di annullamento, per il caso in cui l'atto sia compiuto dall'amminist. di sost. in violazione di disposizioni di legge, è compreso anche il pubblico ministero).

"in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferiti dal giudice" è correlata alla constatazione che al giudice è rimesso, nella fase dell'emanazione del decreto ex art. 405, da un lato di delimitare l'ambito dei comportamenti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali il beneficiario subisce l'ablazione della capacità d'agire; dall'altro di optare, relativamente agli atti compresi nell'area dell'incapacità (e qui prescindendo da quelli c.d. personalissimi), per l'affidamento all'amminist. del potere rappresentativo ovvero di una funzione di mera assistenza. Così, quando i limiti dell'area suddetta vengano indicati attraverso il riferimento ad una o più categorie generali e il contenuto del potere di rappresentanza attribuito all'amminist. - allorché, appunto, il giudice scelga l'amm. sostitutiva - sia determinato in modo corrispondente (ad es.,

"Tizio non potrà compiere alcuno degli atti appartenenti alla straordinaria amministrazione, essendo sostituito, quanto a tali atti, dall'amministratore Caio"), l'oggetto dell'incarico risulterà coincidente con l'oggetto dell'amm. (v. supra, sub art. 405, II) e il compimento, poi, di ciascun singolo atto affidato all'amminist. richiederà, onde l'atto stesso sia valido, che venga ottenuta l'autorizzazione giudiziale di cui ai già menzionati artt. 374-375. D'altra parte, sono certamente ipotizzabili casi nei quali (sempre tralasciando i c.d. atti personalissimi) tale coincidenza dell'oggetto dell'incarico con l'oggetto dell'amm. non è invece riscontrabile: si pensi all'eventualità che, essendo composto il patrimonio del beneficiario di un solo bene di valore apprezzabile, nel decreto si preveda che su di esso il beneficiario non possa compiere alcun atto di disposizione,

contestualmente attribuendosi all'amministrazione il potere di vendere il bene medesimo quando ciò appaia necessario per far fronte alle esigenze economiche del soggetto sottoposto all'amministrazione di sostegno e comunque per un prezzo non inferiore a quello corrente nel momento della vendita. In tal caso, tutti gli atti dispositivi compiuti personalmente dal beneficiario sul bene in questione (in quanto posti in essere da un incapace) saranno annullabili, benché non tutti gli atti medesimi rientrino nell'oggetto dell'incarico affidato all'amministrazione: un tale incarico nella specie riguarda, infatti, solo un tipo particolare di negozio dispositivo (la compravendita), oltre a potersi dire assistito dal potere di rappresentanza unicamente a condizione che il prezzo pattuito con il compratore non risulti inferiore a quello di mercato. Ma se dunque la coincidenza tra l'area dell'incapacità e l'oggetto dell'incarico.assegnato all'amministratore-rappresentante, che ecceda l'oggetto dell'incarico, annullabile sarebbe invece un atto dell'amministratore che, pur risultando esorbitante rispetto all'oggetto dell'incarico affidatogli, rientri comunque tra quelli per i quali il beneficiario ha perso la capacità.

Contemplato nel decreto ex art. 405, diverso dalla compravendita, privi di efficacia dovrebbero invece giudicarsi gli atti dell'amminist. che non avessero alcuna attinenza con il bene medesimo.

Ed è sempre prendendo ad esempio detta fattispecie, poi, che può intendersi il senso dell'inciso secondo cui annullabili sono da considerare altresì gli atti compiuti dall'amminist. di sostegno, i quali risultino eccedenti rispetto "ai poteri conferitigli dal giudice": colpita da annullabilità, quando il decreto istitutivo dell'amm. di s. abbia appunto il contenuto sopra ipotizzato, sarà infatti anche la compravendita stipulata dall'amminist. per un prezzo inferiore al valore di mercato del bene.

Gli atti compiuti personalmente dal beneficiario.

Nella categoria degli atti compiuti personalmente dal beneficiario "in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione."

di sostegno" si devono intendere compresi, trattandosi di amministrazione sostitutiva, tutti gli atti ricadenti nell'area dell'incapacità, quale risulta segnata dal decreto ex art. 405 (o dai successivi provvedimenti ex art. 407, 4o co.); trattandosi, invece, di mera amministrazione di assistenza, gli atti, sempre rientranti nell'area suddetta, che
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A.A. 2011-2012
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher summerit di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Cafaggi Fabrizio.