Estratto del documento

Amministrazione di sostegno

Norme applicabili all'amministrazione di sostegno

Le norme si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare. All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Disposizioni sulla tutela e mancato richiamo alla curatela

Il primo comma dichiara applicabile all'amministrazione di sostegno, nei limiti della compatibilità con tale istituto, tutta una serie di disposizioni codicistiche dedicate alla tutela. Si tratta, precisamente, degli articoli 349-353 e 374-388. A una tale estensione, la quale è sancita senza distinguere tra amministrazione sostitutiva e di assistenza, non si accompagna invece alcun rinvio alla disciplina della curatela, benché al modello rappresentato da quest'ultima chiaramente risulti ispirata la figura dell'amministrazione di assistenza.

Autorizzazioni ex artt. 374 e 375

Per quanto attiene alle autorizzazioni ex articoli 374 e 375, se devono senz'altro essere ottenute quando l'oggetto dell'incarico attribuito all'amministratore sia delineato, nel decreto giudiziale, mediante il riferimento ad una o più categorie di atti, esse non appaiono sempre necessarie, per contro, allorché affidati all'amministratore stesso siano invece uno o più atti singoli (riconducibili ai generi indicati dai suddetti articoli 374 e 375). In tale ipotesi, invero, bisognerà considerare l'ampiezza dei poteri rappresentativi che ineriscono all'incarico, per concludere nel senso che l'autorizzazione è indispensabile, quando detti poteri, con riferimento a quel particolare atto affidato alle cure dell'amministratore, non soffrano alcun limite o siano delimitati in modo vago, e nel senso invece della non necessità dell'autorizzazione medesima, nel caso opposto.

Se infatti, in relazione all'atto che si tratta di compiere, il potere dell'amministratore risulta contenuto entro precisi confini (come nel caso in cui, ad esempio, l'incarico preveda la vendita di un certo immobile del beneficiario per un prezzo che il giudice stabilisce non dover essere inferiore a quello medio di mercato dei beni aventi caratteristiche equivalenti), l'esigenza a cui dovrebbe rispondere l'autorizzazione può dirsi essere stata già soddisfatta dal decreto ex art. 405. E ciò anche considerando che detta autorizzazione, per effetto dell'inciso finale del primo comma dell'articolo in esame, appartiene alla competenza del giudice tutelare e non mai, invece, del tribunale, diversamente da quanto è disposto, con riguardo all'esercizio della tutela, dall'articolo 375.

Amministrazione di assistenza

Qualora poi si tratti di amministrazione di assistenza, il fatto che pure ad essa siano da ritenere estese, in linea di principio, le disposizioni sulla tutela menzionate dal primo comma induce ad assumere, anzitutto, che il richiamo agli articoli 374 e 375 debba intendersi nel senso che, mancando appunto le previste autorizzazioni, l'atto di cui è questione non possa venire validamente posto in essere dal beneficiario, neppure in presenza del consenso dell'amministratore.

Incompatibili, ancora, con l'amministrazione di assistenza, stante la natura dei compiti assegnati all'amministratore, al quale in realtà non spetta, in tal caso, la gestione (neppure parziale) del patrimonio del beneficiario, si rivelano le previsioni normative che invece una tale gestione presuppongono, come l'articolo 380 e gli articoli 385-386.

Articolo 387 e nuovi istituti

Relativamente, poi, all'articolo 387, la sua estensione al nuovo istituto deve essere intesa, sempre trattandosi di amministrazione di assistenza, nel senso che le azioni tra amministratore e beneficiario si prescrivano in cinque anni dal momento in cui ha avuto termine l'amministrazione o da quello, eventualmente precedente, in cui l'amministratore ha cessato dal proprio ufficio (laddove il dies a quo, in quest'ultimo caso, è identificato invece dalla data del provvedimento con il quale il giudice si è pronunciato sul conto, allorché l'amministrazione sia di tipo sostitutivo).

Una riflessione particolare meritano tanto l'articolo 388 che gli articoli 596, 599 e 799, tutti dichiarati estensibili all'istituto dell'amministrazione di sostegno, sempre con il limite della compatibilità, dal cpv. della norma in esame.

Convenzioni e disposizioni testamentarie

Con riferimento alla prima di tali disposizioni (il cui originario inciso "prima dell'approvazione" è stato sostituito, per effetto dell'art. 3, 2o co., l. n. 6 del 2004, dalle seguenti parole: "prima che sia decorso un anno dall'approvazione"), deve osservarsi che essa, proibendo qualunque convenzione con il tutore tra il momento in cui la capacità è riacquistata e il trascorrere dell'anno dall'approvazione del conto, a maggior ragione non potrà che vietare altresì le convenzioni eventualmente concluse dall'incapace con il tutore stesso nel periodo dello svolgersi della tutela.

Su queste basi, il richiamo a tale disposizione nel quadro della disciplina dedicata al nuovo istituto ingenera il dubbio, allora, se colpite dal divieto in parola siano anche le convenzioni tra amministratore e beneficiario le quali esorbitino dall'area dell'incapacità di quest'ultimo, così come essa risulta segnata dal decreto ex art. 405.

In proposito, pare corretto ritenere che l'art. 409, 1o co., vada coordinato con il generale divieto ricavabile, appunto, dall'art. 388, e ciò in ragione di quanto è previsto dal 3o co. dell'art. in commento, ove "in ogni caso valide" sono dichiarate "le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente".

Invero, le convenzioni cui detto comma si riferisce non possono essere che quelle che il beneficiario conserva la capacità di stipulare (in quanto non comprese nell'oggetto dell'amministrazione): convenzioni di cui nondimeno si sancisce l'invalidità se concluse con l'amministratore, salvo che questi sia persona da cui ci si possa attendere, stante la sussistenza di un vincolo lato sensu familiare con il beneficiario, che non operi in modo da pregiudicarne gli interessi.

Sempre per gli effetti del citato 3o co., deve intendersi "in favore dell'amministratore di sostegno" qualunque convenzione che costituisca la fonte dell'acquisto di diritti da parte del medesimo.

Disposizioni testamentarie e donazioni

In termini non dissimili deve poi ritenersi strutturata la disciplina relativa alle disposizioni testamentarie ed alle donazioni del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, quale si ricava dal dettato del 2o e 3o co. dell'art. in commento. Tali disposizioni e donazioni, quando dirette all'amministratore, sono invero da considerare invalide (e in questo caso, anzi, colpite da nullità), anche se non rientranti nella sfera degli atti per i quali il beneficiario ha perso la capacità d'agire; ciò, tuttavia, salvo che l'amministratore stesso sia parente entro il quarto grado o coniuge del beneficiario ovvero ancora persona che con lui convive in modo stabile.

Pare doversi riconoscere, infine, che l'ambito di applicabilità dei commi 2o e 3o sia limitato alla sola figura dell'amministrazione sostitutiva o mista, laddove il soggetto sottoposto ad una pura amministrazione di assistenza - figura che si ispira, come s'è detto, all'istituto della curatela - dovrà essere considerato in grado, invece, da un lato di concludere validamente con l'amministratore (pur privo delle qualità indicate nel 3o co.) qualunque convenzione relativa a materie per le quali la capacità sia stata conservata; dall'altro di disporre per testamento a favore del medesimo (e di nuovo a prescindere dal fatto che tra l'amministratore e il beneficiario sussista un vincolo di coniugio o di parentela entro il quarto grado ovvero ancora una situazione di stabile convivenza).

Estensione giudiziale al beneficiario

Al giudice tutelare compete di delineare gli esatti contorni della sfera di comportamenti giuridicamente rilevanti che al beneficiario dell'amministrazione di sostegno risultano preclusi, richiamandosi eventualmente alle limitazioni previste dalla legge con riguardo ai soggetti interdetti o inabilitati. Ciò parrebbe risolversi, prima facie, in una redazione del decreto istitutivo dell'amministrazione (o del successivo provvedimento ex art. 407, 4o co.) mediante l'impiego della tecnica della relatio.

Ad esempio, "al beneficiario si applica la limitazione di cui all'art. 591, 2o co., n. 2 c.c."; laddove peraltro è indubbio, stanti le caratteristiche di elasticità del nuovo istituto e in particolare il fatto che è rimesso all'autorità giudiziaria di modulare convenientemente l'oggetto dell'amministrazione (e di riflesso l'area di residua capacità del beneficiario), che il giudice potrebbe addivenire allo stesso esito senza alcun richiamo ad una specifica disposizione relativa all'interdetto o all'inabilitato, ad esempio, "al beneficiario è tolta la capacità di testare".

Salvo dunque non farne una disposizione, in parte qua, priva di rilevanza alcuna, al 4o co. dell'art. in commento va attribuito un altro significato, e cioè quello di far sì che il giudice, richiamandosi, quando pure in forma implicita, ad una determinata limitazione prevista dalla legge con riguardo all'interdetto o all'inabilitato, possa estendere la disciplina ad essa relativa anche al beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

Così, all'esclusione della capacità di testare disposta dal giudice tutelare si accompagnerà il fatto che il termine prescrizionale relativo all'impugnativa del testamento redatto dal beneficiario decorra non dal momento indicato dall'articolo 412, 3o co., bensì da quello previsto ex art. 591, 3o co.

Se poi, per fare un altro esempio, nel decreto di cui all'art. 405 è stabilito che le eredità devolute al soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno debbano essere accettate, in nome di lui, dall'amministratore, questi sarà tenuto, ai sensi dell'art. 471, ad effettuare l'accettazione col beneficio di inventario.

Distinguendo tra limitazioni ed effetti contemplati dalla legge per l'interdetto o l'inabilitato, il 4o co. dell'art. in esame, sotto il primo profilo, allude alle disposizioni che precludono il compimento di un particolare atto all'incapace, mentre, per quanto concerne il riferimento agli "effetti", esso deve intendersi avere riguardo alle ipotesi in cui lo stato di interdizione o di inabilitazione figura tra gli elementi di una qualche fattispecie normativa autonoma.

Al giudice tutelare sarà così consentito, ad esempio, estendere al beneficiario dell'amministrazione di sostegno la sospensione dei termini prescrizionali prevista dall'art. 2941 nn. 3 o 4 (a seconda che si tratti di amministrazione sostitutiva o di assistenza) e dall'art. 2942 n. 1. Ancora, nel decreto si potrà, quando il beneficiario sia coniugato e in regime di comunione legale, escluderlo dall'amministrazione dei beni della comunione, sulla scorta dell'art. 183, 3o co., ovvero dichiarare ammissibile la domanda volta ad ottenere la pronunzia della separazione giudiziale dei beni ex art. 193.

Ciò presuppone, tuttavia, che tra il mantenimento del potere di amministrare i beni della comunione e le limitazioni che derivano, a carico del coniuge, dalla sottoposizione al regime di cui ai nuovi artt. 404ss. sussista una astratta compatibilità, come è a dirsi, ad esempio, nel caso in cui il decreto del giudice tutelare privi detto coniuge soltanto della capacità relativa agli atti di disposizione concernenti un suo bene personale (art. 179).

È in ipotesi siffatte, appunto, che al giudice si apre la possibilità di estendere al beneficiario dell'amministrazione di sostegno la sfera applicativa di previsioni come quelle degli artt. 183 e 194.

Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 9
Diritto privato - l'Amministrazione di sostegno Pag. 1 Diritto privato - l'Amministrazione di sostegno Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 9.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - l'Amministrazione di sostegno Pag. 6
1 su 9
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher summerit di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Cafaggi Fabrizio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community