Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 28
Appunti Diritto privato Pag. 1 Appunti Diritto privato Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato Pag. 26
1 su 28
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CONI

entrate enti non registrati

2) enti con personalità

Dopo periodo di moltiplicazione

degli enti pubblici dagli anni ‘90 giuridica: quelli che godono

“privatizzazioni”: enti pubblici di autonomia patrimoniale

trasformati in società per azioni perfetta VS

Criteri di distinzione: indici sintomatici della natura pubblica: enti privi di personalità

1) istituzione per legge giuridica

2) istituzioni da parte di un ente pubblico

3) esistenza di un potere di indirizzo in capo ad un ente pubblico 3) enti a struttura

4) assoggettamento al controllo o all’ingerenza di un ente pubblico associativa:

5) attribuzione di poteri autoritativi organizzazione stabile

6) partecipazione di un ente pubblico alle spese di gestione di più soggetti volta a

perseguimento di scopo

Esistono ibridi in cui ente è pubblico comune

a certi fumi mentre privato ad altri VS

In realtà nozione enti a struttura

Enti pubblicistici possono

funzionale e cangiante istituzionale:

avvalersi di strumenti privatistici

salvo che non siano previste e i organizzazione stabile

speciali per la gestione di un

patrimonio

perseguimento di scopi

altruistici

4) enti con finalità economiche:

ripartizione tra i partecipanti degli

utili conseguiti attraverso

l’attività dell’ente stesso

(disciplinato nel libro quinto artt.

13 e 2247 ss. c.c.)

Associazioni riconosciute e non VS

riconosciute (artt. 144 ss. c.c.) enti senza finalità economiche:

esclusa ripartizione tra i

Fondazioni (artt. 144 ss. c.c.) partecipanti di utili o altri

Esempi: vantaggi economici conseguiti

Comitati riconosciuti e non riconosciuti attaccavesti l’attività dell’ente

(artt. 39 ss. c.c.) (libro primo artt. 14 ss.c.c.)

Altre istituzioni di carattere privato

Codice civile Costituzione 1948

Associazioni Art. 18 comma 1: Società pluralista

Associazioni non

riconosciute “cittadini hanno

riconosciute Individua negli

(Artt. 14 ss. c.c.) diritto di associarsi

(Artt. 36 ss. c.c.) enti associativi

liberamente, senza

a) preclusi acquisti lo strumento

a) acquisti accessibili autorizzazione”

mortis causa (art. 600 c.c. privilegiato per

subordinatamente +

oggi abrogato) e quelli a partecipazione

all’ottenimento di di Art. 19 riferimento alle

titolo di donazione dei cittadini a

apparire autorizzazione associazioni religiose

(art. 786 c.c. oggi vita pubblica e

governativa (art. 17 c.c. +

abrogato) sindacale…

oggi abrogata) Art. 39 con riferimento

b) ordinamento interno e

b) profili oggetto di alle associazioni

rapporto tra associazione

specifica sindacali

ed associati venivano

regolamentazione +

rimessi totalmente agli

normativa (artt. 18 ss. Art. 49 con riferimento

“accordi degli associati”

c.c.) inderogabile anche a ai partiti

(art. 36 comma 1 c.c.)

tutela dell’associato Art. 2 repubblica ha

Posizione marginale:

Riconoscimento rimesso impegno di riconoscere

realtà modeste che non

all’autorità governativa: e garantire “i diritti

necessitano di

selezionare enti collettivi inviolabili dell’uomo”

particolari controlli da

meritevoli di tutela che anche all’interno delle

parte del regime:

possono assumere una formazioni sociali

certa rilevanza ma in Nella realtà moltissime

compenso assoggettati al Viste come realtà da tutelare e

associazioni maggiori

controllo pubblico promuovere come strumento di sviluppo

con ruolo centrale nella della personalità dei singoli e di

vita pubblica optano per partecipazione degli stessi alla vita

associazione non politica e sociale

riconosciuta per evitare

intrusione da parte dello

Stato Sindacati rinunciano anche

Visione autoritaria, disegno politico a registrazione e con essa alla

complessivo volto a contenere e possibilità di stipulare

controllare il fenomeno associativo contratti collettivi di lavoro

con efficacia obbligatoria (art.

39 cost.)

Organizzazione collettiva ma con

Organizzazione collettiva che ha come →

scopo comune di lucro ripartizione

scopo il perseguimento di finalità non tra gli associati degli utili

economiche: costituisce tipico ente no eventualmente realizzati attraverso

profit l’esercizio di un attività economica e

Associati possono comunque trarre scopo mutualistico attribuire ai

indirettamente vantaggi economici e di partecipanti vantaggi di natura

servizi suscettibili di valutazione economica “società cooperativa”

economica funzionale al soddisfacimento

di un loro interesse ma deve essere escluso

il lucro soggettivo: ovvero che gli utili

siano distribuiti tra gli associati)

Impresa sociale: “quella che esercita in

via stabile una o più attività di impresa

di interesse generale per il perseguimento

di finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale” nell’ambito di settori

specifici. Quindi senza scoppi di lucro

anche se regolata dal libro V del codice

Società sportive dilettantistiche: oltre che

forma dell’associazione anche quella della

società di capitali o quella della società

cooperativa anche quando viene escluso lo

scopo di lucro

Società benefit: società che perseguono Posizione

oltre agli scopo anche finalità di intermedia tra profit

beneficio comune operando in modo e no profit

responsabile, sostenibile e trasparente.

Atto costitutivo: atto di autonomia, contratto tra i fondatori che deve rivestire forma

dell’atto pubblico (art. 14 c.c.) normalmente notarile. Deve contenere:

- manifestazione di volontà dei fondatori

- denominazione dell’ente

- scopo

- patrimonio

- sede

- norme su ordinamento e amministrazione

- diritti e obblighi degli associati

- condizioni di ammissione all’associazione

Atto costitutivo e statuto devono essere presentati alla prefettura nella cui provincia è stabilita

la sede dell’ente insieme alla richiesta di riconoscimento come persona giuridica.

Riconoscimento: prefettura prima del riconoscimento deve verificare:

- soddisfatte condizioni previste da norme di legge o di regolamento

per la costituzione dell’ente (es. art.16 comma 1)

- scoppio possibile e lecito

- patrimonio adeguato: non può mettere a rischio crediti dei terzi

vantati nei confronti dell’associazione

Iscrizione: nel registro delle persone giuridiche tenuti presso la prefettura. Con iscrizione

acquisisce personalità giuridica. Nel caso di associazioni le cui finalità si esauriscono

nell’ambito di una sola regione richiesta di riconoscimento va presentata alla regione e se

ricostituita iscritta al registro istituito presso la regione.

Finché non viene iscritta associazione può operare come non riconosciuta.

Ordinamento interno: almeno due organi:

- assemblea degli associati: competenza per modifiche dell’atto costitutivo (art. 21 comma 2

c.c.), approvazione del bilancio (artt. 20 e 21 c.c.), esercizio dell’azione di responsabilità nei

confronti degli amministratori (artt. 21 e 22 c.c.), per esclusione dell’associato per gravi

motivi (art.24 comma 3), scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio (art 21

comma 3).

Assemblea delibera a maggioranza dei voti, in prima convocazione con presenza di almeno

metà degli associati. La seconda qualunque sia il numero di intervenuti (art 21 comma 1).

Maggioranza qualificate sono richieste per modifiche dell’atto costitutivo e per scioglimento

dell’associazione (art 21 comma 2 e 3)

- amministrazione: gestione dell’attività associativa e rappresentano associazione nei

confronti di terzi ( es. necessità di nuova sede).

- altri organi: collegio dei probiviri, collegio dei revisori etc.

Patrimonio: associazione ha uo patrimonio (costituito dà vespri dei fondatori, quote di

ammissione e/o iscrizione versate dagli associati, dai proventi dell’attività svolta

dall’associazione, da apporti di terzi (sponsor).

Associazione riconosciuta può effettuare liberamente qualsiasi tipo di acquisto senza

necessità di alcuna autorizzazione.

Responsabilità per le obbligazioni: obbligazioni personali del singolo associato e

obbligazioni dell’associazione non entrano in alcun mondo in contatto.

Delle obbligazioni dell’associazione riconosciuta risponde solo ed esclusivamente

quest’ultima con suo patrimonio (autonomia patrimoniale).

Adesione di nuovo associato: all’accordo associativo si può aderire al momento dell’atto

costitutivo o successivamente. (art.1332 c.c.)→ strappatura aperta dell’associazione.

Accoglimento della sua domanda è subordinato alla valutazione degli organi competenti.

Una volta entrato ha il diritto di rimanerci: non può essere escluso se non per gravi motivi.

Esclusione dell’associato: può avvenire per diversi motivi:

- inosservanza degli obblighi imposti dallo statuto

- mancato pagamento dei contributi associativi

- perdita dei requisiti richiesti per l’ammissione all’associazione

Ed in forza di una delibera motivata dell’assemblea (art. 24 comma 2 c.c.).

Associato espulso può ricorrere all’autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui viene

notificata (art. 24 comma 3), autorità giudiziaria annullerà o meno l’esclusione.

Recesso dell’associato: libertà di associazione comporta anche la libertà di non associazione

quindi tra le libertà individualiè tutelato il diritto di recedere in qualsiasi momento con

effetto allo scadere dell’anno in corso purché esercitato almeno 3 mesi prima (art. 24 comma

2).

Nel caso in cui associato avesse aggiunto l’obbligo di far parte dell’associazione per tempo

determinato, associato ora recedere anticipatamente solo con giusta causa (es. modifica

dell’oggetto dell’associazione, limitazione dei diritti attribuiti all’associato).

Estinzione: associazione si estingue per:

- cause previste nell’atto costitutivo o nello statuto (art. 16 comma 2)

- deliberazione assembleare (art. 21 comma 3)

- raggiungimento dello scopo o impossibilità della sua realizzazione

- venire meno di tutti gli associati (art. 27 c.c.)

Al verificarsi di una delle cause, se l’assemblea non delibera lo scioglimento, questo viene

accettato dal prefetto.

Liquidazione: una volta dichiarata l’estinzione si procede alla liquidazione del suo

patrimonio con il pagamento dei debiti dell’associazione stessa (artt. 30 c.c. e art. 11 ss.

→ →

disp. att. c.c.). Beni residu

Dettagli
A.A. 2024-2025
28 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Popiuniversita di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Delle Monache Stefano.