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CONI
entrate enti non registrati
2) enti con personalità
Dopo periodo di moltiplicazione
degli enti pubblici dagli anni ‘90 giuridica: quelli che godono
“privatizzazioni”: enti pubblici di autonomia patrimoniale
trasformati in società per azioni perfetta VS
Criteri di distinzione: indici sintomatici della natura pubblica: enti privi di personalità
1) istituzione per legge giuridica
2) istituzioni da parte di un ente pubblico
3) esistenza di un potere di indirizzo in capo ad un ente pubblico 3) enti a struttura
4) assoggettamento al controllo o all’ingerenza di un ente pubblico associativa:
5) attribuzione di poteri autoritativi organizzazione stabile
6) partecipazione di un ente pubblico alle spese di gestione di più soggetti volta a
perseguimento di scopo
Esistono ibridi in cui ente è pubblico comune
a certi fumi mentre privato ad altri VS
In realtà nozione enti a struttura
Enti pubblicistici possono
funzionale e cangiante istituzionale:
avvalersi di strumenti privatistici
salvo che non siano previste e i organizzazione stabile
speciali per la gestione di un
patrimonio
perseguimento di scopi
altruistici
4) enti con finalità economiche:
ripartizione tra i partecipanti degli
utili conseguiti attraverso
l’attività dell’ente stesso
(disciplinato nel libro quinto artt.
13 e 2247 ss. c.c.)
Associazioni riconosciute e non VS
riconosciute (artt. 144 ss. c.c.) enti senza finalità economiche:
esclusa ripartizione tra i
Fondazioni (artt. 144 ss. c.c.) partecipanti di utili o altri
Esempi: vantaggi economici conseguiti
Comitati riconosciuti e non riconosciuti attaccavesti l’attività dell’ente
(artt. 39 ss. c.c.) (libro primo artt. 14 ss.c.c.)
Altre istituzioni di carattere privato
Codice civile Costituzione 1948
Associazioni Art. 18 comma 1: Società pluralista
Associazioni non
riconosciute “cittadini hanno
riconosciute Individua negli
(Artt. 14 ss. c.c.) diritto di associarsi
(Artt. 36 ss. c.c.) enti associativi
liberamente, senza
a) preclusi acquisti lo strumento
a) acquisti accessibili autorizzazione”
mortis causa (art. 600 c.c. privilegiato per
subordinatamente +
oggi abrogato) e quelli a partecipazione
all’ottenimento di di Art. 19 riferimento alle
titolo di donazione dei cittadini a
apparire autorizzazione associazioni religiose
(art. 786 c.c. oggi vita pubblica e
governativa (art. 17 c.c. +
abrogato) sindacale…
oggi abrogata) Art. 39 con riferimento
b) ordinamento interno e
b) profili oggetto di alle associazioni
rapporto tra associazione
specifica sindacali
ed associati venivano
regolamentazione +
rimessi totalmente agli
normativa (artt. 18 ss. Art. 49 con riferimento
“accordi degli associati”
c.c.) inderogabile anche a ai partiti
(art. 36 comma 1 c.c.)
tutela dell’associato Art. 2 repubblica ha
Posizione marginale:
Riconoscimento rimesso impegno di riconoscere
realtà modeste che non
all’autorità governativa: e garantire “i diritti
necessitano di
selezionare enti collettivi inviolabili dell’uomo”
particolari controlli da
meritevoli di tutela che anche all’interno delle
parte del regime:
possono assumere una formazioni sociali
certa rilevanza ma in Nella realtà moltissime
compenso assoggettati al Viste come realtà da tutelare e
associazioni maggiori
controllo pubblico promuovere come strumento di sviluppo
con ruolo centrale nella della personalità dei singoli e di
vita pubblica optano per partecipazione degli stessi alla vita
associazione non politica e sociale
riconosciuta per evitare
intrusione da parte dello
Stato Sindacati rinunciano anche
Visione autoritaria, disegno politico a registrazione e con essa alla
complessivo volto a contenere e possibilità di stipulare
controllare il fenomeno associativo contratti collettivi di lavoro
con efficacia obbligatoria (art.
39 cost.)
Organizzazione collettiva ma con
Organizzazione collettiva che ha come →
scopo comune di lucro ripartizione
scopo il perseguimento di finalità non tra gli associati degli utili
economiche: costituisce tipico ente no eventualmente realizzati attraverso
profit l’esercizio di un attività economica e
→
Associati possono comunque trarre scopo mutualistico attribuire ai
indirettamente vantaggi economici e di partecipanti vantaggi di natura
servizi suscettibili di valutazione economica “società cooperativa”
economica funzionale al soddisfacimento
di un loro interesse ma deve essere escluso
il lucro soggettivo: ovvero che gli utili
siano distribuiti tra gli associati)
Impresa sociale: “quella che esercita in
via stabile una o più attività di impresa
di interesse generale per il perseguimento
di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale” nell’ambito di settori
specifici. Quindi senza scoppi di lucro
anche se regolata dal libro V del codice
Società sportive dilettantistiche: oltre che
forma dell’associazione anche quella della
società di capitali o quella della società
cooperativa anche quando viene escluso lo
scopo di lucro
Società benefit: società che perseguono Posizione
oltre agli scopo anche finalità di intermedia tra profit
beneficio comune operando in modo e no profit
responsabile, sostenibile e trasparente.
Atto costitutivo: atto di autonomia, contratto tra i fondatori che deve rivestire forma
dell’atto pubblico (art. 14 c.c.) normalmente notarile. Deve contenere:
- manifestazione di volontà dei fondatori
- denominazione dell’ente
- scopo
- patrimonio
- sede
- norme su ordinamento e amministrazione
- diritti e obblighi degli associati
- condizioni di ammissione all’associazione
Atto costitutivo e statuto devono essere presentati alla prefettura nella cui provincia è stabilita
la sede dell’ente insieme alla richiesta di riconoscimento come persona giuridica.
Riconoscimento: prefettura prima del riconoscimento deve verificare:
- soddisfatte condizioni previste da norme di legge o di regolamento
per la costituzione dell’ente (es. art.16 comma 1)
- scoppio possibile e lecito
- patrimonio adeguato: non può mettere a rischio crediti dei terzi
vantati nei confronti dell’associazione
Iscrizione: nel registro delle persone giuridiche tenuti presso la prefettura. Con iscrizione
acquisisce personalità giuridica. Nel caso di associazioni le cui finalità si esauriscono
nell’ambito di una sola regione richiesta di riconoscimento va presentata alla regione e se
ricostituita iscritta al registro istituito presso la regione.
Finché non viene iscritta associazione può operare come non riconosciuta.
Ordinamento interno: almeno due organi:
- assemblea degli associati: competenza per modifiche dell’atto costitutivo (art. 21 comma 2
c.c.), approvazione del bilancio (artt. 20 e 21 c.c.), esercizio dell’azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori (artt. 21 e 22 c.c.), per esclusione dell’associato per gravi
motivi (art.24 comma 3), scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio (art 21
comma 3).
Assemblea delibera a maggioranza dei voti, in prima convocazione con presenza di almeno
metà degli associati. La seconda qualunque sia il numero di intervenuti (art 21 comma 1).
Maggioranza qualificate sono richieste per modifiche dell’atto costitutivo e per scioglimento
dell’associazione (art 21 comma 2 e 3)
- amministrazione: gestione dell’attività associativa e rappresentano associazione nei
confronti di terzi ( es. necessità di nuova sede).
- altri organi: collegio dei probiviri, collegio dei revisori etc.
Patrimonio: associazione ha uo patrimonio (costituito dà vespri dei fondatori, quote di
ammissione e/o iscrizione versate dagli associati, dai proventi dell’attività svolta
dall’associazione, da apporti di terzi (sponsor).
Associazione riconosciuta può effettuare liberamente qualsiasi tipo di acquisto senza
necessità di alcuna autorizzazione.
Responsabilità per le obbligazioni: obbligazioni personali del singolo associato e
obbligazioni dell’associazione non entrano in alcun mondo in contatto.
Delle obbligazioni dell’associazione riconosciuta risponde solo ed esclusivamente
quest’ultima con suo patrimonio (autonomia patrimoniale).
Adesione di nuovo associato: all’accordo associativo si può aderire al momento dell’atto
costitutivo o successivamente. (art.1332 c.c.)→ strappatura aperta dell’associazione.
Accoglimento della sua domanda è subordinato alla valutazione degli organi competenti.
Una volta entrato ha il diritto di rimanerci: non può essere escluso se non per gravi motivi.
Esclusione dell’associato: può avvenire per diversi motivi:
- inosservanza degli obblighi imposti dallo statuto
- mancato pagamento dei contributi associativi
- perdita dei requisiti richiesti per l’ammissione all’associazione
Ed in forza di una delibera motivata dell’assemblea (art. 24 comma 2 c.c.).
Associato espulso può ricorrere all’autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui viene
notificata (art. 24 comma 3), autorità giudiziaria annullerà o meno l’esclusione.
Recesso dell’associato: libertà di associazione comporta anche la libertà di non associazione
quindi tra le libertà individualiè tutelato il diritto di recedere in qualsiasi momento con
effetto allo scadere dell’anno in corso purché esercitato almeno 3 mesi prima (art. 24 comma
2).
Nel caso in cui associato avesse aggiunto l’obbligo di far parte dell’associazione per tempo
determinato, associato ora recedere anticipatamente solo con giusta causa (es. modifica
dell’oggetto dell’associazione, limitazione dei diritti attribuiti all’associato).
Estinzione: associazione si estingue per:
- cause previste nell’atto costitutivo o nello statuto (art. 16 comma 2)
- deliberazione assembleare (art. 21 comma 3)
- raggiungimento dello scopo o impossibilità della sua realizzazione
- venire meno di tutti gli associati (art. 27 c.c.)
Al verificarsi di una delle cause, se l’assemblea non delibera lo scioglimento, questo viene
accettato dal prefetto.
Liquidazione: una volta dichiarata l’estinzione si procede alla liquidazione del suo
patrimonio con il pagamento dei debiti dell’associazione stessa (artt. 30 c.c. e art. 11 ss.
→ →
disp. att. c.c.). Beni residu