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Il primo codice civile risale al 1865 e in Italia fino al 1942 esisteva a fianco del codice civile
diviso in 3 libri un codice di commercio del 1882 che disciplinava gli istituti tipici del
diritto commerciale: quindi la figura del commerciante, le società commerciali i contratti e le
obbligazioni commerciali, il fallimento. Il II libro del codice del commercio disciplinava il commercio
marittimo e la navigazione.
Tra i 2 codici, civile e di commercio esisteva però un terreno comune quello dei contratti e delle
vendite esistevano quindi per esempio vendita covile e una vendita commerciale e regole diverse
erano stabilite per le obbligazioni civili e per le obbligazioni commerciali.
La riforma dei codici avviata negli anni precedenti la 2 guerra mondiale si era orientata nel
senso di mantenere la distinzione tra codice civile e codice di commercio che è ancora
tuttora praticata in alcuni paesi europei come la FRANCIA GERMANIA AUSTRIA E SPAGNA,
in ITALIA invece la politica del governo fascista impose l’unificazione dei 2 codici nel
1942.
Mentre il codice civile del 1865 era diviso in 3 libri, il LIBRO PRIMO era dedicato alle persone e
comprendeva in sostanza la disciplina dei soggetti :persone fisiche e enti collettivi e il diritto di
famiglia, il LIBRO SECONDO era dedicato alla proprietà e comprendeva la disciplina del diritto di
proprietà sulle cose in particolare della proprietà fondiaria ed infine il LIBRO TERZO era dedicato ai
modi di acquisto della proprietà aveva la funzione di determinare il passaggio della proprietà da un
soggetto ad un altro. IL NUOVO CODICE A CAUSA DELLA FUSIONE CON IL CODICE DI
COMMERCIO FU DIVISO IN 6 LIBRI CIASCUNO DEI QUALI SI OCCUPA DI UNA SINGOLA
MATERIA.
Rimane il LIBRO PRIMO (art 1- 455) dedicato ALLE PERSONE E ALLA FAMIGLIA. Le
SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE diventano materia autonoma cui è dedicato il LIBRO
SECONDO chiamato appunto DELLE SUCCESSIONI (art 456-809); la quasi totalità del libro
secondo si occupa di descrivere le successioni (successioni legittime , testamentarie e divisioni) ma
vi è un gruppo di norme TITOLO 5 (art 769-809) che si occupano di disciplinare LE DONAZIONI.
Il LIBRO TERZO (art 810-1772) raccoglie la materia DELLA PROPRIETÀ, non solo proprietà
immobiliare ma anche dei DIRITTI REALI che hanno per oggetto beni. Il LIBRO QUARTO(
art 1773-2059) è dedicato ALLE OBBLIGAZIONI cioè si riferisce a 1 relazione giuridica tra
2 soggetti 1 debitore e 1 creditore in forza della quale il debitore deve tenere 1
comportamento ni confronti del creditore. Inoltre il legislatore ha inserito delle norme le
FONTI DELLE OBBLIGAZIONI OVVERO FATTI E ATTI CHE FANNO SORGERE DELLE OBBLIGAZIONI
(il contratto è una fonte di obbligazione ma un'altra fonte di obbligazione è anche il fatto illecito: si
può definire come il danno conseguente ad una condotta illecita ) in questo libro viene descritto
tutta la disciplina sui contratti. LE 2 PRINCIPALI FONTI DI OBBLIGAZIONE SONO I CONTRATTI
E IL FATTO ILLECITO e la disciplina di questi 2 finti di obbligazione sta nel quarto libro.
Il LIBRO QUINTO (art 1773-2968) raccoglie la materia strettamente commercialistica che
non si concentra più sulla figura del commerciante ma sull’impresa e sulla società commerciale
disciplina inoltre il lavoro autonomo e subordinato ed è intitolato DEL LAVORO.
Infine il LIBRO SESTO (art 2643-2969) dedicato ALLA TUTELA DEI DIRITTI raccoglie NORME
DISOMOGENEE tra loro che servono a dare certezza o attuazione coattiva ai rapporti di
diritto privato, QUINDI A TUTELARE IL TITOLARE DI UN DETERMINATO DIRITTO
Il codice civile è composto apparentemente da 2969 art ma nel corso del tempo il legislatore è
intervenuto abrogando aggiungendo diverse norme che sono caratterizzate dalla numerazione
BIS-TER…
Libro primo delle persone e della famiglia
Il termine più adeguato ad esprimere il contenuto di questo libro è SOGGETTI DI DIRITTO
(persone fisiche e enti collettivi) CON CUI SI INTENDE 1 AUTONOMO CENTRO DI
IMPUTAZIONE DI DIRITTI E DI OBBLIGHI ovvero IN OGNI ORDINAMENTO CI SONO DEI
SOGGETTI AI QUALI VENGONO AUTONOMAMENTE RIFERITI DIRITTI E OBBLIGHI O PER
MEGLIO DIRE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.
Qualunque persona umana sin da quando si nasce o addirittura si è concepiti fino a quando si
muore si viene considerati soggetti di diritto e quindi titolari di diritti e doveri e quindi soggetto di
diritto.
(Inoltre per il nostro ordinamento/ per il diritto o si è soggetti di diritto titolari di diritti e di obblighi o
oggetti di diritto quindi).
PERSONA FISICA è il termine giuridico con cui si fa riferimento a una persona umana che ha
una fisicità mentre con persone giuridiche si fa riferimento agli ENTI COLLETTIVI anch’esse
soggetti di diritto e quindi titolari di diritti e doveri; inoltre i soggetti di diritto hanno la capacità di
compiere atti giuridicamente rilevanti.