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Diritto privato - introduzione  storia del Codice Civile Pag. 1
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Estratto del documento

Il primo codice civile risale al 1865 e in Italia fino al 1942 esisteva a fianco del codice civile

diviso in 3 libri un codice di commercio del 1882 che disciplinava gli istituti tipici del

diritto commerciale: quindi la figura del commerciante, le società commerciali i contratti e le

obbligazioni commerciali, il fallimento. Il II libro del codice del commercio disciplinava il commercio

marittimo e la navigazione.

Tra i 2 codici, civile e di commercio esisteva però un terreno comune quello dei contratti e delle

vendite esistevano quindi per esempio vendita covile e una vendita commerciale e regole diverse

erano stabilite per le obbligazioni civili e per le obbligazioni commerciali.

La riforma dei codici avviata negli anni precedenti la 2 guerra mondiale si era orientata nel

senso di mantenere la distinzione tra codice civile e codice di commercio che è ancora

tuttora praticata in alcuni paesi europei come la FRANCIA GERMANIA AUSTRIA E SPAGNA,

in ITALIA invece la politica del governo fascista impose l’unificazione dei 2 codici nel

1942.

Mentre il codice civile del 1865 era diviso in 3 libri, il LIBRO PRIMO era dedicato alle persone e

comprendeva in sostanza la disciplina dei soggetti :persone fisiche e enti collettivi e il diritto di

famiglia, il LIBRO SECONDO era dedicato alla proprietà e comprendeva la disciplina del diritto di

proprietà sulle cose in particolare della proprietà fondiaria ed infine il LIBRO TERZO era dedicato ai

modi di acquisto della proprietà aveva la funzione di determinare il passaggio della proprietà da un

soggetto ad un altro. IL NUOVO CODICE A CAUSA DELLA FUSIONE CON IL CODICE DI

COMMERCIO FU DIVISO IN 6 LIBRI CIASCUNO DEI QUALI SI OCCUPA DI UNA SINGOLA

MATERIA.

Rimane il LIBRO PRIMO (art 1- 455) dedicato ALLE PERSONE E ALLA FAMIGLIA. Le

SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE diventano materia autonoma cui è dedicato il LIBRO

SECONDO chiamato appunto DELLE SUCCESSIONI (art 456-809); la quasi totalità del libro

secondo si occupa di descrivere le successioni (successioni legittime , testamentarie e divisioni) ma

vi è un gruppo di norme TITOLO 5 (art 769-809) che si occupano di disciplinare LE DONAZIONI.

Il LIBRO TERZO (art 810-1772) raccoglie la materia DELLA PROPRIETÀ, non solo proprietà

immobiliare ma anche dei DIRITTI REALI che hanno per oggetto beni. Il LIBRO QUARTO(

art 1773-2059) è dedicato ALLE OBBLIGAZIONI cioè si riferisce a 1 relazione giuridica tra

2 soggetti 1 debitore e 1 creditore in forza della quale il debitore deve tenere 1

comportamento ni confronti del creditore. Inoltre il legislatore ha inserito delle norme le

FONTI DELLE OBBLIGAZIONI OVVERO FATTI E ATTI CHE FANNO SORGERE DELLE OBBLIGAZIONI

(il contratto è una fonte di obbligazione ma un'altra fonte di obbligazione è anche il fatto illecito: si

può definire come il danno conseguente ad una condotta illecita ) in questo libro viene descritto

tutta la disciplina sui contratti. LE 2 PRINCIPALI FONTI DI OBBLIGAZIONE SONO I CONTRATTI

E IL FATTO ILLECITO e la disciplina di questi 2 finti di obbligazione sta nel quarto libro.

Il LIBRO QUINTO (art 1773-2968) raccoglie la materia strettamente commercialistica che

non si concentra più sulla figura del commerciante ma sull’impresa e sulla società commerciale

disciplina inoltre il lavoro autonomo e subordinato ed è intitolato DEL LAVORO.

Infine il LIBRO SESTO (art 2643-2969) dedicato ALLA TUTELA DEI DIRITTI raccoglie NORME

DISOMOGENEE tra loro che servono a dare certezza o attuazione coattiva ai rapporti di

diritto privato, QUINDI A TUTELARE IL TITOLARE DI UN DETERMINATO DIRITTO

Il codice civile è composto apparentemente da 2969 art ma nel corso del tempo il legislatore è

intervenuto abrogando aggiungendo diverse norme che sono caratterizzate dalla numerazione

BIS-TER…

Libro primo delle persone e della famiglia

Il termine più adeguato ad esprimere il contenuto di questo libro è SOGGETTI DI DIRITTO

(persone fisiche e enti collettivi) CON CUI SI INTENDE 1 AUTONOMO CENTRO DI

IMPUTAZIONE DI DIRITTI E DI OBBLIGHI ovvero IN OGNI ORDINAMENTO CI SONO DEI

SOGGETTI AI QUALI VENGONO AUTONOMAMENTE RIFERITI DIRITTI E OBBLIGHI O PER

MEGLIO DIRE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.

Qualunque persona umana sin da quando si nasce o addirittura si è concepiti fino a quando si

muore si viene considerati soggetti di diritto e quindi titolari di diritti e doveri e quindi soggetto di

diritto.

(Inoltre per il nostro ordinamento/ per il diritto o si è soggetti di diritto titolari di diritti e di obblighi o

oggetti di diritto quindi).

PERSONA FISICA è il termine giuridico con cui si fa riferimento a una persona umana che ha

una fisicità mentre con persone giuridiche si fa riferimento agli ENTI COLLETTIVI anch’esse

soggetti di diritto e quindi titolari di diritti e doveri; inoltre i soggetti di diritto hanno la capacità di

compiere atti giuridicamente rilevanti.

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Publisher
A.A. 2013-2014
2 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lady smile di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Sciarrone Antonella.