Il codice civile italiano e le sue evoluzioni
Il primo codice civile risale al 1865 e in Italia fino al 1942 esisteva, a fianco del codice civile diviso in 3 libri, un codice di commercio del 1882 che disciplinava gli istituti tipici del diritto commerciale: quindi la figura del commerciante, le società commerciali, i contratti e le obbligazioni commerciali, il fallimento. Il II libro del codice del commercio disciplinava il commercio marittimo e la navigazione. Tra i due codici, civile e di commercio, esisteva però un terreno comune quello dei contratti e delle vendite. Esistevano quindi per esempio vendita civile e una vendita commerciale e regole diverse erano stabilite per le obbligazioni civili e per le obbligazioni commerciali.
La riforma dei codici
La riforma dei codici avviata negli anni precedenti la seconda guerra mondiale si era orientata nel senso di mantenere la distinzione tra codice civile e codice di commercio, che è ancora tuttora praticata in alcuni paesi europei come la Francia, Germania, Austria e Spagna. In Italia invece la politica del governo fascista impose l'unificazione dei due codici nel 1942.
Struttura del codice civile del 1865
Mentre il codice civile del 1865 era diviso in 3 libri, il libro primo era dedicato alle persone e comprendeva in sostanza la disciplina dei soggetti: persone fisiche e enti collettivi e il diritto di famiglia. Il libro secondo era dedicato alla proprietà e comprendeva la disciplina del diritto di proprietà sulle cose, in particolare della proprietà fondiaria. Infine, il libro terzo era dedicato ai modi di acquisto della proprietà e aveva la funzione di determinare il passaggio della proprietà da un soggetto ad un altro.
Il nuovo codice del 1942
Il nuovo codice, a causa della fusione con il codice di commercio, fu diviso in 6 libri ciascuno dei quali si occupa di una singola materia. Rimane il libro primo (art 1-455) dedicato alle persone e alla famiglia. Le successioni a causa di morte diventano materia autonoma cui è dedicato il libro secondo chiamato appunto delle successioni (art 456-809); la quasi totalità del libro secondo si occupa di descrivere le successioni (successioni legittime, testamentarie e divisioni) ma vi è un gruppo di norme, titolo 5 (art 769-809), che si occupano di disciplinare le donazioni.
Il libro terzo (art 810-1772) raccoglie la materia della proprietà, non solo proprietà immobiliare ma anche dei diritti reali che hanno per oggetto beni. Il libro quarto (art 1773-2059) è dedicato alle obbligazioni, cioè si riferisce a una relazione giuridica tra due soggetti: un debitore e un creditore in forza della quale il debitore deve tenere un comportamento nei confronti del creditore. Inoltre, il legislatore ha inserito delle norme le fonti delle obbligazioni ovvero fatti e atti che fanno sorgere delle obbligazioni.