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Estratto del documento

L'OGGETTO DEL CONTRATTO

I requisiti dell'oggetto. Oggetto e contenuto. L'art. 1346 C.C. stabilisce che l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. La norma non contiene una definizione dell'oggetto del contratto: una prima accezione definisce l'oggetto quale prestazione dedotta in contratto come dovuta dalle parti; una seconda accezione lo definisce come bene dovuto, che costituisce l'oggetto di una prestazione di dare o comunque sul quale ricadano gli effetti del contratto.

Dall'oggetto è opportuno distinguere il contenuto del contratto ossia l'insieme delle disposizioni che disciplinano il rapporto tra i contraenti. La legge enumera le condizioni che l'oggetto deve soddisfare, sotto pena di nullità del contratto art 1418 comma 2, quindi deve essere:

  • Possibile: materialmente suscettibile di esecuzione; occorre precisare che ci sono casi in cui l'oggetto è possibile materialmente,
  • Lecito: conforme all'ordinamento giuridico,
  • Determinato o determinabile: deve essere individuato in modo chiaro e preciso, o almeno deve essere possibile determinarlo in seguito secondo criteri oggettivi.
ma non lo è sul piano giuridico. L'impossibilità sopravvenuta non incide sulla validità dell'atto, che al momento della conclusione non presentava vizi, ma fa estinguere l'obbligazione divenuta impossibile, e nei contratti a prestazioni corrispettive, la risoluzione del contratto, art. 1463 C.C. L'impossibilità originaria non sempre determina la nullità del contratto: l'art. 1347 C.C. ammette che quando un contratto è sottoposto a condizione sospensiva o termine, lo stesso è valido qualora, nell'intervallo di tempo tra la stipulazione del contratto e l'avveramento della condizione o la scadenza del termine, la prestazione divenga possibile. - Lecito: l'oggetto è illecito quando è contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume - Determinato o determinabile: Non è possibile rinviarne la determinazione con un successivo accordo o facendo riferimento ad elementi

estrinseci non risultanti dal contratto. La legge ammette che il contratto possa avere ad oggetto cose future art 1348, se ciò non è vietato dalla legge (es. vietata la donazione di cosa futura).

La determinazione dell'oggetto ad opera di un terzo

Le parti possono anche decidere che l'oggetto della prestazione sia determinato da un terzo chiamato arbitratore. L'art. 1349 C.C. distingue due ipotesi:

Di regola, l'arbitratore deve procedere per equo apprezzamento: le parti, nel caso di determinazione manifestamente iniqua o erronea, o se il terzo non provvede alla determinazione affidatagli, possono rivolgersi al giudice, che provvederà alla determinazione.

Le parti possono anche rimettersi al mero arbitrio dell'arbitratore, lasciandogli, come si suole dire, carta bianca: in tal caso le parti non possono impugnare la determinazione se non nel caso estremo in cui si riesce a provare la sua mala fede. Nel caso in cui l'arbitratore non provveda

alla determinazione, le parti non si possono rivolgere al giudice in questo caso, ma dovranno sostituire l'arbitratore con un altro soggetto, di loro fiducia, che vi provveda altrimenti il contratto è nullo.

CAP XXXII

LA CAUSA DEL CONTRATTO

Nozione

Elemento essenziale di ogni negozio giuridico è la sua causa. Si parla di causa in diversi ambiti: la causa dell'obbligazione, che non è un negozio giuridico, consiste nel titolo/fonte da cui il debito deriva, la causa può anche essere intesa come una giustificazione di uno spostamento di ricchezza. La causa non ha importanza per tutti quegli atti in cui il privato può scegliere se compiere o meno l'atto ma non può interferire sui suoi effetti.

Quando il contenuto del negozio invece dipende dalla libera scelta dei privati, è necessario che gli effetti complessivamente perseguiti siano giustificati dal punto di vista dell'ordinamento giuridico.

La causa è uno dei requisiti del

contratto art 1325. Si fa riferimento ovviamente ad una causa lecita, alla necessità cioè che siano leciti e meritevoli di protezione giuridica non soltanto gli effetti singoli perseguiti, ma soprattutto la loro combinazione nell'ambito del complessivo regolamento che le parti hanno voluto dettare. Questo per dire che un certo risultato non si può realizzare solo con un mero consenso, ma l'ordinamento per concedere efficacia al volere delle parti, sottopone l'atto ad un controllo circa il suo fondamento razionale e giuridico.

Nei contratti sinallagmatici, la causa consiste nello scambio di prestazioni. Anche per i contratti tipici può porsi il problema di controllo dell'esistenza e liceità della causa, ossia della giustificazione di quel modello, di una sua funzione che lo rende meritevole di tutela giuridica.

Per i contratti atipici, la valutazione deve riguardare innanzitutto lo stesso schema generico della una pattuizione.

La categoria particolare di contratti atipici è rappresentata dai contratti misti, la cui causa è costituita dalla fusione delle cause di due o più contratti tipici. Per questi si applica la disciplina del contratto, teoria dell'assorbimento poiché criticata è la teoria della combinazione, secondo la quale la disciplina risulta da regole di vari contratti tipici combinate assieme.

Diversa è la situazione dei contratti collegati: ipotesi in cui le parti stipulano contratti tra loro distinti, ognuno con la causa autonoma, ma funzionalmente sono preordinati dalle parti per realizzare un disegno unitario condiviso. In questo caso, se uno dei negozi non produce i suoi effetti, vengono meno gli effetti degli altri negozi, essendo tra loro collegati per un unico risultato.

Un esempio di contratto collegato è il subcontratto, che ricorre quando un soggetto che ha stipulato un contratto ne stipula un altro, con un terzo soggetto, che contiene un

Regolamento di interessi omogeneo a quello del contratto principale, e che funzionalmente dipende da quest'ultimo. Es. il caso dell'appaltatore che, impegnandosi a costruire una certa opera, subappalta ad un terzo l'esecuzione di tale lavoro.

Negozi astratti

In alcuni casi, gli effetti si producono astraendosi o prescindendosi dalla causa, che resta, diciamo, accantonata. Questi negozi, in contrapposizione ai negozi causali, si chiamano negozi astratti.

Esempio pratico: se io acquisto un bene a credito e firmo delle cambiali per l'importo del prezzo, e le cambiali sono poi girate ad un terzo, io non posso sottrarmi al pagamento, se il terzo è in buona fede, eccependo che la causa della promessa di pagamento contenuta nella cambiale non esiste perché il bene acquistato non mi è poi stato effettivamente consegnato. In tal caso dovrò pagare al terzo l'importo dovuto in base alla cambiale, e potrò poi agire nei confronti del

venditoreinadempiente al quale ho lasciato la cambiale per ottenere la restituzione di quanto ho versato;questo dimostra che la causa della promessa contenuta nel titolo non è in assoluto irrilevante, inquanto pur avendo pagato al portatore della cambiale in forza della promessa astratta in essacontenuta, qualora il debito portato dal titolo non fosse sussistente posso comunque rivolgere conl’azione di restituzione al primo prenditore della cambiale. Un altro caso di astrazione si riscontra nella delegazione pura.Bisogna ricordare la distinzione tra astrazione sostanziale e astrazione processuale.L’astrazione sostanziale è quella di cui abbiamo parlato, per cui il negozio nel suofunzionamento resta svincolato dalla causa. L’astrazione processuale presuppone che il negoziosia causale: chi agisce per ottenere la prestazione, non ha l’onere di dimostrarne l’esistenza ola liceità della causa, ma chi è chiamato in giudizio deveprovarne l'eventuale mancanza oilliceità, se vuole sottrarsi alla condanna. Si risolve quindi in un'inversione legale dell'oneredella prova.La legge prevede l'astrazione processuale a proposito della promessa di pagamento o dellaricognizione di debito: basta dimostrare che vi è stata promessa o riconoscimento, perché colui acui favore la dichiarazione è stata fatta, sia dispensato dall'onere di provare il rapporto chegiustifica la promessa o il riconoscimento. Il destinatario della promessa o della ricognizione potràdunque agire in giudizio perottenere il pagamento semplicemente esibendo il documento che la contiene, e spetterà alpromittente dimostrare che l'obbligazione non è mai sorta o è stata estinta.Nel nostro ordinamento le figure di negozi astratti possono produrre solo effettiobbligatori: non possono produrre effetti reali.Mancanza della causaLa causa può mancare findall'origine del negozio (mancanza genetica della causa). Può avvenire per successive vicende che non sia più realizzabile il risultato a cui il negozio era diretto (mancanza funzionale della causa). Nei negozi tipici la causa esiste sempre, perché è prevista e disciplinata dal legislatore, ma come già anticipato, occorre verificare che non manchi nel caso concreto. Il difetto genetico della causa provoca la nullità del negozio art 1418. Si può avere anche un difetto genetico parziale della causa, mancando originariamente solo in parte. Questo può accadere nei contratti corrispettivi, nei quali al sacrificio patrimoniale di una parte fa riscontro quella dell'altra, laddove in concreto una delle due prestazioni manchi del tutto o sussista uno squilibrio tra prestazione e controprestazione tale da assumere proporzioni inique o notevoli e sia frutto del perturbamento di una delle due parti (contratto concluso in stato di pericolo).stato di bisogno: in tal caso non si ha nullità, ma rescissione del contratto). Per quanto riguarda il difetto sopravvenuto della causa, come già detto, la causa originariamente esiste, ma circostanze sopravvenute possono impedirle di operare come programmato. Sia in caso di inadempimento, che di impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta, il contratto non è nullo ma la parte può agire per la risoluzione e quindi sciogliersi dal vincolo. Illiceità della causa La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, art. 1343 C.C.; l'illiceità della causa produce la nullità del negozio, art. 1418 C.C. Il contratto contrario a norme imperative è detto illegale, quello che viola il buon costume è detto immorale. Il concetto di contratto immorale comprende in generale tutti quei negozi contrari a principi etici che costituiscono la morale sociale, inQuanto ad essi uniforma il suo comportamento la generalità delle persone oneste, corrette, di buona fede.
Dettagli
A.A. 2022-2023
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MattiaBuzzone22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Daniele Maffeis.