Anteprima
Vedrai una selezione di 19 pagine su 88
Diritto Privato Pag. 1 Diritto Privato Pag. 2
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 6
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 11
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 16
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 21
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 26
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 31
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 36
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 41
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 46
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 51
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 56
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 61
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 66
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 71
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 76
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 81
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato Pag. 86
1 su 88
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CARATTERISTICHE DEI NEGOZI GIURIDICI

I negozi giuridici possono essere distinti in diverse categorie sulla base di diversi

criteri, in base alla struttura del negozio, ossia considerando quali sono i soggetti che

partecipano al negozio perfezionandolo, rendendolo esistente dal punto di vista

giuridico. Questo primo criterio porta a distinguere negozi con un'unica parte

(unilaterali) e negozi con più parti, bilaterali o plurilaterali. Ciò che interessa non è la

verifica del numero delle parti in senso formale, ciò che interessa è verificare le parti

in senso sostanziale, i centri di interesse, le sfere su cui si producono gli effetti

dell’atto. Data questa nozione di parte in senso sostanziale, se la parte è un centro di

interessi, è possibile che in alcuni negozi la parte veda più soggetti convergere nel

realizzare il medesimo interesse rispetto a quell’atto.

X es. Se tre soggetti si accordano di acquistare in comunione un fondo da un altro,

sul piano formale abbiamo quattro parti, ma da un punto di vista sostanziale, i centri di

interesse sono soltanto due.

La nozione di parte in senso sostanziale può quindi trattarsi anche di più soggetti con

un interesse comune. Abbiamo una pluralità di parti solo quando ci sono più soggetti

portatori di interessi diversi. In questi casi in cui ci sono più di due centri di interessi il

contratto si definisce plurilaterale. In questo caso ciascuno è portatore di un interesse

individuale.

Altri criteri attraverso i quali si possono distinguere i negozi giuridici sono riguardo

all’oggetto, per cui distinguiamo tra contenuto patrimoniale o non patrimoniale. Il

contratto è un negozio a contenuto patrimoniale. Un’altra distinzione è la causa, per

cui distinguiamo tra mortis causa o inter vivos, la divisione è basata sulla funzione che

il negozio è volto a perseguire. Il negozio mortis causa è una disposizione di beni in

vista della morte, mentre il negozio tra vivi ha una funzione di regolazione di sfere

patrimoniali in vita, non volto a regolare una successione. Un negozio che sia compiuto

in vita da due soggetti, con il quale decidono le sorti del patrimonio dell’uno e

dell’altro dopo la morte, è un contratto mortis causa anche se interviene tra viventi.

Un contratto mortis causa, è nel nostro ordinamento un contratto nullo perché viola un

principio sentito dal nostro ordinamento come fondante la convivenza civile che vieta i

patti successori, affidando al solo testamento la possibilità di incidere sulla

successione. Il divieto dei patti successori è il divieto di porre in essere atti mortis

causa diversi dal testamento. Essi sono vietati perché il nostro ordinamento vede con

sfavore il vincolo obbligatorio in vita riguardo la sorte dei propri beni dopo la morte. Il

testamento è sempre revocabile perché si vuole lasciare al soggetto la possibilità di

ripensare alle proprie scelte in ogni momento, anche perché il patrimonio potrebbe

cambiare. In altri ordinamenti esistono norme diverse, in Germania, ad esempio, essi

sono validi entro certi limiti.

Dal punto di vista causale vi è un’altra distinzione, tra negozi onerosi e negozi gratuiti.

È una distinzione che riguarda solo i negozi bilaterali, il negozio unilaterale non può

essere oneroso. Il negozio gratuito è quello in cui una sola parte si addossa il peso che

comporta l’obbligazione, mentre l’altra parte non assume obbligazioni principali,

ricava solo i vantaggi. I contratti possono invece essere gratuiti o onerosi. È oneroso

un contratto in cui ciascuna parte assume obbligazioni principali a proprio carico.

Qui occorre distinguere ulteriormente all’interno dei contratti a titolo oneroso: le

obbligazioni principali possono essere tra loro in un rapporto di interdipendenza,

parliamo in questo caso di un rapporto di corrispettività. Una è la ragione per cui

l’altra è dovuta, sono in rapporto di mutua dipendenza, si chiamano contratti a

prestazioni corrispettive. Non sempre in un contratto a titolo oneroso le prestazioni

sono interdipendenti. In un contratto di compravendita, la prestazione di trasferire il

bene e di pagare il corrispettivo sono interdipendenti. La controparte, se una parte non

adempie, può sospendere l’adempimento della prestazione. Questo rimedio si chiama

eccezione di inadempimento. Altrimenti si può chiedere la risoluzione del contratto,

nel momento in cui una parte ha già adempiuto. Questo rapporto si chiama sinalagma,

termine che proviene dal greco ed indica un collegamento necessario. Non tutti i

contratti a titolo oneroso lo sono. Per esempio nel caso di un contratto con cui si

costituisce una società, per cui ciascuno trasferisce denaro a una società, ciascuno dei

soci è tenuto a una prestazione, ad un conferimento che andrà a costituire il capitale

sociale, queste prestazioni non sono in rapporto di corrispettività, se Tizio, uno dei

soci, non presta il suo adempimento, gli altri soci non possono sospendere il loro

adempimento in base all’inadempimento di Tizio.

Il contratto a titolo oneroso si ha quando ciascuna parte assume un obbligazione

principale perché in un contratto a titolo gratuito può accadere che una parte assuma

un’obbligazione principale e l’altra un’obbligazione accessoria, ad esempio un onere,

con cui si impone al beneficiario di un atto gratuito un dovere di prestazione

necessario a realizzare una finalità ulteriore. Fintantoché rimane obbligazione

accessoria, non può assorbire il valore del lascito, non intacca la natura gratuita

dell’atto, dunque quella prestazione non è in rapporto di corrispettività rispetto a

quella principale.

IL CONTRATTO

Il contratto è un esempio di negozio giuridico bilaterale o plurilaterale, è l’incontro di

più manifestazioni di volontà che si realizza nell’ accordo. Il contratto con se stesso

apparentemente è un contratto senza accordo, perché un unico soggetto emette la

volontà. Tuttavia se guardiamo alle parti in senso sostanziale, il contratto con sé

stesso è un accordo. Non qualsiasi accordo è un contratto, esso è anche caratterizzato

dall’ oggetto, esso è destinato a regolare rapporti giuridici patrimoniali. Il codice civile

nell’Art. 1321 definisce il contratto “ l’accordo di due o più parti per modificare,

costituire o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale ”. Non è detto che il

contratto faccia sorgere obbligazioni, vi sono contratti che producono anche altri

effetti, oppure contratti che non producono per niente obbligazioni. Vi sono rapporti

assimilabili alle obbligazioni che trovano fonte nel contratto. Esso è comunque la

principale fonte di obbligazioni, ma il rapporto tra contratto e obbligazioni non può

considerarsi un rapporto di esclusività: non è detto che un contratto produca

obbligazioni (contratto di donazione con cui si trasferisce la proprietà tra due parti),

non è vero nemmeno che il contratto sia l’unica fonte di obbligazioni (lo è anche

l’illecito, ed altre fonti). Il contratto ha ad oggetto rapporti patrimoniali. Vi possono

essere accordi di natura non patrimoniale, ad esempio il matrimonio è un accordo di

natura non contrattuale, anche gli accordi familiari sulle scelte di vita non sono

contratti. Una particolare categoria di accordi la cui natura contrattuale è dubbia sono

i rapporti patrimoniali tra coniugi sul regime patrimoniale. Vengono regolati da

convenzioni, e si discute questi accordi se siano contratti oppure no. Il legislatore lo

disciplina nell’ambito familiare, con delle norme speciali dettate nel libro I.

Il contratto è oggetto di una disciplina generale che si applica anche a atti unilaterali.

È la massima espressione di autonomia riconosciuta ai privati. Nell’ambito

patrimoniale non è l’unico strumento per regolare le sfere giuridiche patrimoniali tra

vivi, possono esserci anche atti unilaterali a regolarle. Tuttavia mentre il contratto è

uno strumento di carattere generale che può spingersi anche laddove la legge non ha

previsto nulla, ha una portata generale nella regolazione degli interessi, il negozio

unilaterale in materia patrimoniale ha invece una funzione secondaria. I negozi

unilaterali obbligatori sono tipici, producono effetti obbligatori solo nei casi previsti

dalla legge. I contratti possono essere anche atipici (art. 1322), e questo è un indice di

grande apertura verso la creatività dei privati nella regolazione dei propri interessi. La

pratica ci dimostra che nel tempo nascono sempre nuovi contratti leasing e

franchising ad esempio. Spesso accade che il legislatore successivamente li regoli con

norme che individuano un nuovo tipo. Per quanto riguarda i negozi unilaterali che

producono effetti obbligatori, l’ordinamento è ispirato a una regola più severa che si

desume dall’art. 1987, con cui si apre il titolo IV del libro IV “delle promesse

unilaterali”, esse non producono effetti obbligatori se non nei casi previsti dalla legge.

La primazia del contratto si spiega perché il contratto, proprio perché accordo, è lo

strumento ideale per regolare rapporti giuridici che per loro natura mettono in

correlazione due parti. Poiché i negozi incidono su rapporti, per modificarli è

necessario il consenso di tutti i soggetti coinvolti, che si perfeziona normalmente

attraverso il contratto. Anche la promessa di assumere un’obbligazione con terzi

implica un vantaggio nell’altra parte, ma introduce comunque un rapporto con l’altra

parte. I casi di atti unilaterali che producono effetti obbligatori non sono limitatissimi,

ad esempio uno strumento con cui si assume un’obbligazione unilateralmente sono i

titoli di credito , promesse unilaterali, in un documento cartaceo che incorporano il

diritto. In questo caso si giustifica l’ammissibilità della promessa unilaterale per

rendere più agevole il trasferimento del diritto di credito, particolari esigenze legate al

commercio. Un altro caso importante è quello della promessa al pubblico, emessa nei

confronti di un pubblico di destinatari, come chi promette una ricompensa a chi ritrova

un bene smarrito. La promessa al pubblico è un esempio tipico di vincolatività di una

promessa unilaterale, in quanto vincola colui che l’ha emessa nel momento in cui un

soggetto del pubblico compie l’azione. Si giustifica per le particolari finalità cui

risponde e per la forza che all’assunzione obbligatoria viene data dalla pubblicità. Lo

sfavore dell’ordinamento verso l

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
88 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartyVr92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Troiano Stefano.