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La proprietà rurale

La proprietà rurale (o agraria) nel diritto italiano comprende i terreni agricoli al di fuori delle città. Ad essa è dedicato l'art. 44 della Costituzione:

"Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane".

Spiegazione: Per concretizzare tali obiettivi la legge deve imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissando limiti alla sua estensione, in modo da eliminare il fenomeno del latifondo. La legge impone anche la bonifica delle terre incolte, e incoraggia la piccola e media proprietà.

proprietà agraria, nonché quella che si trova nelle zone montane. La legge cerca di ricostruire le unità produttive.

LA PROPRIETÀ EDILIZIA

Le regole relative alla proprietà edilizia sono contenute nel Codice civile, ma i criteri più rigorosi riguardanti, ad esempio, la disciplina delle distanze possono essere stabiliti anche dall'Amministrazione Pubblica: le costruzioni sui fondi finitimi non possono avvenire a distanze inferiori ai tre metri (art. 873).

Regole più minuziose sono precisate per i muri di confine, per i muri divisori e per il muro di cinta (art. 874 ess.). La fabbricazione o la collocazione di elementi per i quali possono sorgere pericoli di danni devono essere effettuate osservando le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, alla salubrità e alla sicurezza (art. 890).

Gli alberi devono essere piantati in base le

distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni o gli altri non dispongono, devono essere osservate le distanze stabilite secondo le dimensioni degli alberi (art. 892).

le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie (art. 900):

  • luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino.
  • vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente e lateralmente.

i tetti devono essere costruiti in maniera tale che le acque piovane scolino nel terreno del proprietario e non in quello del vicino (art. 908).

Il problema della fissazione di un limite oltre al quale il legislatore non potesse spingersi per non svuotare il contenuto economico del diritto di proprietà è stato risolto dalla Corte costituzionale con due sentenze che hanno completamente modificato la disciplina urbanistica previgente (1942):

la n. 55 del 1968, relativa ai

Vincoli all'edificazione imposti dai piani regolatori comunali.

La Corte ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 7 della legge urbanistica generale, laddove prevedeva la sottrazione senza indennizzo di una proprietà dalla possibilità di edificarvi.

La n. 56 del 1968, relativa ai vincoli alle proprietà di rilevante interesse ambientale.

Con riguardo ai vincoli ambientali la Corte ha stabilito la possibilità di vietare senza indennizzo l'edificazione su un terreno di proprietà privata.

PROPRIETÀ DEI BENI CULTURALI:

I beni culturali di proprietà pubblica o appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono sottoposti a vincolo di tutela diretta nelle more della verifica dell'interesse culturale e non possono essere alienati, esportati all'estero o sottratti alla pubblica fruizione senza che vi sia un'autorizzazione da

parte dell'ente che ne cura la tutela, ossia il Ministero della Cultura (MIC), che opera sul territorio attraverso i suoi uffici periferici (Soprintendenza e Segretariato regionale). L'attuale normativa (art. 91 del D.lgs. 42-2004, Codice dei Beni Culturali) attribuisce allo Stato la proprietà degli oggetti di interesse culturale rinvenuti nel sottosuolo o sui fondali marini a partire dall'anno 1909 (Legge n. 364 del 1909). Dopo tale data il possesso di reperti archeologici è ritenuto lecito solo nei seguenti casi: 1. presenza di documenti o altri titoli che ne attestino il regolare acquisto o lascito ereditario; 2. rilascio dei suddetti reperti da parte dello Stato quale quota parte del premio di rinvenimento. La comunicazione da parte del privato del possesso o della detenzione di materiale archeologico deve pervenire nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente oppure sottoscritta con firma autografa e accompagnata da copia.del documento di identità, dall'elenco dei materiali con relative immagini e dall'eventuale documentazione che ne attesti, anche indirettamente, il legittimo possesso. L'esito dei procedimenti di: 1. verifica dell'interesse culturale 2. avvio di procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale (su beni di proprietà privata, che diventano beni culturali solo quando un provvedimento espresso ne 'riconosce' lo status di particolare interesse culturale) conducono all'emanazione di un dispositivo di tutela (cd "Vincolo"), che pone quei beni in un regime di tutela in via definitiva. Nel caso di verifica con esito negativo (Comunicazione di insussistenza dell'interesse culturale), il bene cessa di essere sottoposto a tutela ed è liberamente alienabile (non è più un bene culturale). La decisione di avviare un procedimento volto a dichiarare l'interesse culturale di un bene, mobile o immobile,

diproprietà privata così come quello di avviare un procedimento per l'imposizione di misure prescrittive di tutela indiretta, è sempre un atto d'ufficio della Soprintendenza e appartiene alla discrezionalità tecnico-amministrativa proprie degli Uffici di tutela, nel perseguimento di un interesse pubblico di salvaguardia e valorizzazione.

Nel caso dell'alienazione di un bene culturale di proprietà pubblica (art. 55 e art. 56 Codice dei Beni Culturali d.lgs n.42/2004) l'autorizzazione è rilasciata su parere del Soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati.

Modi d'acquisto della proprietà sono i fatti giuridici che hanno per effetto l'acquisto della proprietà di una cosa. Essi sono previsti dal codice all'art. 922: "La proprietà si acquista per occupazione[923], per invenzione [927], per accessione [934 ss.], per specificazione [940],

proprietà avviene senza che vi sia un trasferimento da un precedente proprietario. Questo può avvenire ad esempio per unione o commistione, usucapione, effetto di contratti, successione a causa di morte e altri modi stabiliti dalla legge. L'articolo 42 comma 2 della Costituzione fa riferimento ai modi d'acquisto e stabilisce che spetta alla legge il compito di determinarli, al fine di assicurare la funzione sociale della proprietà e renderla accessibile a tutti. Tradizionalmente si distinguono due tipi di modi d'acquisto: a) modi d'acquisto a titolo originario: in questo caso l'acquisto della proprietà non dipende dal diritto di un precedente titolare, ma nasce direttamente nel patrimonio dell'attuale titolare. Ad esempio, il pescatore diventa proprietario dei pesci caduti nella rete. L'acquisto a titolo originario non si ha solo quando il diritto di proprietà su un bene sorge per la prima volta in capo a un soggetto, ma ricorre ogni volta che l'acquisto della proprietà avviene senza che vi sia un trasferimento da un precedente proprietario. Per ulteriori dettagli, si rimanda ai singoli articoli per specifiche.

proprietà non deriva dal diritto del precedente titolare ma prevale anche su questo (esempio: usucapione, acquisto di beni mobili in base all'art. 1153);

b) modi d'acquisto a titolo derivativo: l'acquisto del diritto di proprietà presuppone il suo trasferimento dal precedente proprietario, esso cioè dipende dall'esistenza del diritto del dante causa (ad es., compravendita).

Questa distinzione ha rilevanza giuridica in quanto l'acquisto a titolo derivativo è soggetto all'applicazione di due principi generali:

  1. nessuno può trasferire ad altri maggiori diritti di quanti egli stesso abbia (nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet): l'avente causa acquista il diritto solo se il dante causa ne era titolare e l'acquisto è gravato dai diritti reali parziali eventualmente esistenti sulla cosa;
  2. la risoluzione o la dichiarazione di nullità che colpisce l'acquisto del dante causa si ripercuote
sul patrimonio● dell'avente causa, facendo venire meno il suo acquisto (resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis). Al contrario, nell'acquisto a titolo originario, si estingue il diritto del precedente proprietario e si estinguono i diritti reali e le garanzie reali esistenti sul bene. Modi di acquisto a titolo derivativo sono i contratti traslativi della proprietà, i trasferimenti coattivi (ad es., l'espropriazione), la successione mortis causa. Le azioni poste a difesa della proprietà sono dette petitorie, in contrapposizione, come vedremo, a quelle poste a difesa del possesso, dette possessorie. Le azioni petitorie sono così dette in quanto mirano ad accertare ed affermare la titolarità del diritto di proprietà contro chi la contesti direttamente (negandola) o indirettamente (vantando diritti reali limitati sul bene). Sono quattro: L'azione di rivendicazione (art. 948, c.c.), azione con cui il proprietario mira a far

Accertare il suo diritto di proprietà sulla cosa posseduta o detenuta da altri e a conseguire il possesso della cosa medesima. Funzione dell'azione è quella di accertare la titolarità della proprietà e di recuperare il bene, non si prescrive fatto salvo il caso di usucapione.

L'azione negatoria (art. 949, c.c.) azione con cui il proprietario tende a far dichiarare l'inesistenza dei diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio, o a far cessare le turbative o le molestie che altri arrechi al suo diritto.

Legittimato attivamente è il proprietario (il quale dovrà fornire solo la prova del suo diritto di proprietà, bastando a tal fine che egli dimostri di possedere in base ad un titolo idoneo).

Legittimato passivamente è colui che afferma di essere titolare di diritti reali sulla cosa o reca turbative o molestie al proprietario (e che, a sua volta, dovrà fornire la prova).

dell’esistenza dei diritti di cui siafferma titolare).
L’azione di regolamento di confini, azione mediante la quale ciascuno dei proprietari di un fondo confinante● pu&og
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucreziadegrandi01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Guglielmo Marconi di Roma o del prof Cioffi Carmine.