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DI UN DIRITTO
riferisce a un TESTO LEGISLATIVO cioè a un testo scritto.
La parola diritto come dure la parola legge non si riferisce soltanto alle leggi, regole poste dallo
stato ma anche a regole leggi disposte da altri organi.
La parola diritto piò essere usata con 2 significati: distinguiamo il diritto oggettivo che indica
un insieme di regole legali e il diritto soggettivo che indica la possibilità, una libertà una
posizione di vantaggio garantita da una regola legale. (questo so capisce nell’esempio “il diritto
italiano garantisce il diritto di proprietà”)Se la parola diritto viene usata in senso soggettivo
questa non equivale + al termine legge inoltre qualunque diritto soggettivo è riconosciuto da
una norma del diritto oggettivo.
La REGOLA (sinonimo è NORMA) È UNA PRESCRIZIONE DI COMPORTMENTO; è un comando
rivolto a 1 soggetto è concreta e vale solo in determinate situazioni. Con REGOLA O NORMA
GIURIDICA SI INTENDE 1 PRESCRIZIONE DI COMPORTAMENTO.
Se una NORMA PROVIENE DA 1 STATO È 1 NORMA GIURIDICA ma le stesse norme o regole posso
provenire anche da altri organismi non statali (comitato di basilea).
Il sistema di regole e modelli mediante i quali è organizzata una collettività costituisce il suo
ORDINAMENTO GIURIDICO, la cui finalità è quella di ordinare la realtà sociale, in modo
che questa si svolga in conformità ad un dato ordine.
Ogni proposizione prescrittiva, e quindi anche le norme giuridiche sono formate da due
elementi: SOGGETTO (a cui la norma si rivolge o destinatario), e l’OGGETTO della
prescrizione(azione prescritta). Esistono 4 proposizioni giuridiche:
a) PRESCRIZIONE INDIVIDUALE riguarda il comportamento di un individuo o di più individui
determinati.
b) PRESCRIZIONE CONCRETA: la prescrizione vale in una o più situazioni concrete e
determinate
c) PRESCRIZIONE GENERALE: riguarda il comportamento di chiunque si trovi in una situazione
determinata
d) PRESCRIZIONE ASTRATTA: la prescrizione vale x ogni situazione che sia uguale a quella
prevista
con NORMA GIURIDICA si intende un atto normativo scritto, che nel nostro
ordinamento è elaborato da organi competenti secondo le procedure stabilite dalla
carta costituzionale (art 70 cost.) esse hanno carattere generale e astratto salvo
eccezioni: le regole contenute nel codici , nelle leggi o nei decreti e nei regolamenti.
La norma è Generale: in quanto non è riferita a 1 singolo soggetto ma si riferisce a 1
pluralità di soggetti ovvero a tutti coloro che si ritrovano della situazione descritta dalla norma
ed è Astratta: poiché sottolinea che la legge non viene dettata x specifiche situazioni
concrete ma per fattispecie astratte ossia per situazioni tipo.
LE REGOLE SONO DI DUE TIPI: DESCRITTIVE E PRESCRITTIVE. La regola descrittiva (può essere
vera o falsa) e si limita a descrivere ciò che accade, mentre la regola prescrittiva ovvero
norme che, qualificano come dovuto o vietato un dato comportamento. La trasgressione
tale comportamento porta alla sanzione. La SANZIONE è una conseguenza in danno del
trasgressore; la minaccia di una sanzione favorirebbe l’osservanza spontanea della norma
attraverso una forma di coazione/imposizione psicologica volta a dissuadere chi fosse
intenzionato a violare la regola e tenere un comportamento antigiuridico. Davanti
l’inosservanza della regola il legislatore applica delle norme sanzionatorie. La sanzione
può operare in modo diretto realizzando il risultato che la legge prescrive o in modo diretto cioè
quando l’ordinamento si avvale di altri mezzi x ottenere l’osservanza della norma o per reagire
alla violazione. Nel diritto privato la sanzione non opera direttamente.
FATTISPECIE
Le norme giuridiche hanno uno scheletro, un modello costitutivo uguale poiché:
a) si prevede una situazione
b) si detta poi una prescrizione di comportamento che vale nella situazione prevista
lo schema logico è dunque costante si tratta di una regola di comportamento condizionata, la
quale prevede che se si verificano certi fatti allora si dovrà comportarsi in un certo modo.
Per indicare la situazione a cui la norma giuridica collega certe conseguenze si usa il
termine FATTISPECIE che significa l’immagine di un fatto cioè il disegno lo schizzo di una
situazione che viene descritta solo con qualche connotato tipico e che dunque può
essere riconosciuta in tante situazioni concrete .
Si parla di FATTISPECIE ASTRATTA per indicare che si tratta di una situazione tipo descritta
dalla norma e non di un fatto concreto, generalmente delineato dal legislatore ad es. art.
1321 c.c viene chiamata FATTISPECIE CONCRETA la situazione pratica in cui la regola si
applica ; cioè in cui si riconoscono i connotati indicati dalla norma. Il compito di riconoscere nel
caso concreto i connotati della fattispecie astratta (sussunzione) aspetta al giudice.
Per ogni fattispecie (se…) la norma giuridica prevede certe regole di comportamento e inoltre
stabilisce ciò che le persone devono o possono fare. Quindi si può dire che una determinata
fattispecie ha per conseguenza la costituzione, trasferimento, estinzione o
trasferimento di un diritto o obbligo.
Spesso la fattispecie che produce un certo effetto giuridico è composta da elementi tra
loro distinti la cui somma è necessaria per comprendere lo schema normativo (l’intera
norma) si parla di FATTISPECIE COMPLESSA es. art.927-929 prevedono un caso di acquisto della
proprietà in base a una fattispecie solo l’insieme degli elementi descritti nell’articolo forma la
fattispecie complessa. ( Inoltre non è detto che una norma giuridica contenga tutti e 3 gli elementi
(fattispecie, comando, sanzione) ex. Art 1470 contiene la descrizione del contratto di compravendita la
fattispecie altri articoli ad es.1476 descrive il comando e quindi la norma si comprende nel complesso
). In alcuni casi una fattispecie complessa si forma lungo
leggendo tutti gli articoli assieme
un certo decorso di tempo prima si realizza un elemento della fattispecie poi l’altro che la
completa. Si parla allora di FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA.
INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI
INTERPRETARE significa attribuire un significato a una disposizione normativa
nell’ambito di ciò che è compatibile con il testo interpretato e secondo criteri non arbitrari e
assoggettabili a un controllo di razionalità.
Nel nostro ordinamento esiste una disposizione legislativa (ART. 12 DELLE DISPOSIZIONE
SULLA LEGGE IN GENERALE) diretta a disciplinare l’attività di INTERPRETAZIONE DELLE
LEGGI. Il suo contenuto normativo più importante riguarda i criteri da seguire quando manchi
una disposizione espressa che si possa applicare al caso da decidere.
il 1 COMMA DEL ART 12 dispone che nell’applicare la legge non si può attribuire a essa altro
senso che quello fatto palese del significato proprio delle parole secondo la sconnessione di
esse… a questi principi si riferisce l’espressione interpretazione letterale. L'INTERPRETAZIONE
LETTERALE analizza il significato proprio e palese di ogni singola parola della norma
giuridica nel contesto dell'insieme delle parole che compongono la norma.
Il testo legislativo (norma) ha lo scopo di prescrivere un determinato comportamento in una
determinata situazione chi riceve la prescrizione deve chiedersi quale motivo pratico la
prescrizione sia diretta a raggiungere e bisogna quindi attribuire un significato che sia
coerente con lo scopo cui la regola è diretta si parla quindi di ratio (ragione pratica,
scopo, logica) l’interpretazione che ne tiene conto è L’INTERPRETAZIONE LOGICA O
SISTEMATICA . La ratio o scopo della norma è un vincolo x l’interprete solo se intesa in senso
funzionale o teleologico cioè come lo scopo il risultato razionale che la norma può
oggettivamente perseguire nel momento in cui viene applicata.
La considerazione della ratio della norma può far si che l’interprete attribuisca alle parole usate
dal legislatore un significato più ampio o più ristretto a quello che deriverebbe dalla sola analisi
linguistica della singola disposizione normativa. Perciò esistono 2 diversi risultati:
L’INTERPRETAZIONE ESTENSIVA quando regola che è risultato dell’interpretazione ha
un campo di applicazione più esteso rispetto al significato letterale della disposizione è
invece RESTRITTIVA il contrario/opposto.
Le disposizioni normative che il giurista deve interpretare non sono testi isolati ma fanno parte
dell’ordinamento giuridico. Il giurista o il legislatore tende a individuare dei sistemi di norme
ciascuno dei quali si presenta come un complesso coordinato in modo da perseguire un unico
fine. (definizione di istituto).
Il nostro ordinamento è composto da CODICI, cioè raccolte di norme con l’idea di disporre
di un sistema organico; IL 2 COMMA DELL’ARTICOLO 12 DELLE DISPOSIZIONE DELLA LEGGE IN
GENERALE STABILISCE COME SI DEBBANO COLMARE LE LACUNE DELL’APPARATO NORMATIVI. Il
problema nasce quando il giudice chiamato a decidere un caso non trova una disposizione
normativa che sia applicabile alla situazione di fatto a lui presentata. Egli quindi potrà
applicare un interpretazione estensiva oppure se questo non è possibile, In questo caso il giudice
potrà seguire 2 diversi criteri:
- egli potrà cercare di risolvere il caso utilizzando disposizioni che regolano casi simili
o materie analoghe si tratta della ANALOGIA LEGIS. La somiglianza tra caso e caso va
riconosciuta alla luce della ratio della regola che si vuole utilizzare: il caso non previsto
dalla normativa deve porre un problema analogo a quello che un’altra norma ha inteso risolvere
in un caso simile. L’analogia non si potrà applicare al caso non previsto la regola che
disciplina il caso simile come nell’interpretazione estensiva ma avendo riguardo alla
disposizione che vale x la situazione analoga, il giudice stabilirà in sostanza una regola
concreta adatta alla questione che dovrà risolvere. (SI CERCA UNA FATTISPECIE SIMILE A 1
ALTRO FATTO REGOLATO DALL’ORDINAMENTO GUARDANDO GLI INTERESSI TUTELATI E SE
QUESTI SONO SIMILI È POSSIBILE APPLICARE X ANALOGIA LA NORMA ESSENDO CASI SIMILI)
l’analogia non è un criterio di interpretazione del sistema. L’ARTICOLO 14 DELLE DISPOSIZIONI
sancisce che non possono essere applicate x analogia le LEGGI PENALI (che però possono
essere interpretate secondo interpretazione estensiva) e le LEGGI ECCEZIONALI cioè che
stabiliscono una eccezione a regole più generali.
- se il giudice non trova nell’ordinamento 1 norma che si riferisce alla situazione
concreta che sta analizzando egli potrà uti