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IL CONTRATTO
Inizia con l’Art. 1321. La disciplina dei contratti è divisa in due parti:
1) Contratto in generale. Norme che riguardano in generale tutti i contratti, le norme
comuni. Vale tendenzialmente per tutti i contratti.
2) Contratti speciali. Disciplina dei singoli specifici contratti.
Art. 1321. Nozione di contratto: Il contratto è l’accordo di due o più parti (1420, 1446,
1459, 1466) per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico
patrimoniale (1174, 1325, 1326).
Patto di natura patrimoniale, con carattere di giuridicità. Il contratto è importante
nell’ambito degli studi economici, perché il contratto è lo strumento fondamentale per
organizzare e attuare l’attività economica.
In base all’articolo, il contratto è l’accordo, ovvero incontro di volontà. Alla base del
contratto ci deve essere la volontà concorde delle parti. Le parti si danno delle regole con il
contratto, regole frutto del contratto. Questo accordo è tra due o più parti. Sorge la
distinzione tra contratti bilaterali, e plurilaterali. La distinzione è importante perché
cambia la struttura e le regole dei contratti bilaterali e plurilaterali. I bilaterali hanno parti
che sono portartici di interessi contrapposti, e il contratto rappresenta il punto di
equilibrio di questi interessi. La disciplina di questi contratti mira a regolare questa
contrapposizione che può sorgere anche in seguito. La contrapposizione si risolve nel
contratto ma può riproporsi successivamente. Nel contratto plurilaterale non c’è quella
contrapposizione, ma c’è uno scopo comune da raggiungere, in cui ogni parti condivide
lo stesso scopo. es.: contratti con cui nascono le associazioni. Nei contratti plurilaterali delle
associazioni, le parti possono cambiare nel tempo.
Si parla di “parti” e non di persone. La parte è il centro di interessi, ciò che racchiude in sé
un particolare interesse, che si traduce nell’assunzione di ruolo di parte in quel contratto. In
un contratto di vendita c’è una parte venditrice, che può essere attribuita a una o più
persone, e una parte acquirente. La parte può quindi essere complessa, e questo può creare
problemi se tra queste nascono dissidi.
Il contratto serve a creare un rapporto che deve avere le caratteristiche di giuridicità, ovvero
deve esserci la volontà delle parti di sottoporre l’accordo alla regolazione del diritto, e
patrimonialità, deve essere patrimoniale nel senso che ciò che è previsto nel contratto deve
essere suscettibile di valutazione economica.
Il contratto è un rapporto rispetto al quale il contratto serve a costituire, regolare o
estinguere il rapporto giuridico e patrimoniale. Il contratto può regolare un contratto che c’è
già. Il rapporto giuridico patrimoniale, già esistente, può essere estinto dal contratto. Anche
l’accordo di estinguere un rapporto precedente è un contratto. Il contratto deve essere
adempiuto. Se una delle parti decide di sciogliersi dal contratto, non può farlo di sua
iniziativa, unilateralmente, ha bisogno dell’accordo dell’altra parte. L’accordo per
sciogliere il rapporto giuridico patrimoniale è un contratto chiamato mutuo dissenso.
Ge, 4.04.2022
Requisiti essenziali del contratto, art.1325
Art. 1325. (Indicazione dei requisiti).
I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti;
2) la causa;
3) l'oggetto;
4) la forma, quando risulta che e' prescritta dalla legge a pena di nullita’.
Ogni volta che si ha un atto giuridico che contiene questi elementi, siamo in presenza di un
contratto.
accordo. La definizione stessa di contratto cita l’accordo. Questa idea del contratto
1) come frutto dell’accordo è la base stessa del contratto. Le parti regolano i loro
interessi economici trovando un accordo con le altre parti. Si danno di comune
accordo delle regole, senza imporsi gli uni sugli altri. Le regole devono essere
rispettate dalle parti. Questo fenomeno per cui un soggetto può creare regole che
deve rispettare, si chiama autonomia, e il contratto è espressione di autonomia
privata. L’autonomia privata si manifesta nel contratto con la scelta di concludere o
meno il contratto stesso. Uno è libero di scegliere se concludere il contratto o meno.
L’autonomia privata non si manifesta solo con il potere di decidere la conclusione
del contratto, va oltre questa scelta: le parti possono scegliere il tipo di contratto da
concludere. In questo, le parti sono agevolate dal fatto che, secondo l’art 1322 cc,
secondo comma:
Art. 1322. (Autonomia contrattuale).
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla
legge e dalle norme corporative.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una
disciplina particolare, purche' siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela
secondo l'ordinamento giuridico.
fenomeno opposto ai diritti reali, dove vale il principio della tipicità, ovvero si possono o
attribuire alle persone sui beni solo i diritti reali espressamente dalla legge. Per i contratti le
parti possono inventare contratti non regolati dalla legge, ovvero contratti che non
appartengono sono ai tipi aventi disciplina particolare. I contratti che appartengono a tipi,
regolati senza disciplina particolare sono i contratti tipici. A volte la disciplina è fuori dal
CC, a volte sono regolati da legge specifiche. Tutti questi contratti appartengono a tipi
previsti dalla legge. Alcuni contratti non tipici sono diventati tipici oggi, e contenuti dalle
discipline dei CC o nelle leggi speciali. Quando si afferma nella prassi un modello
contrattuale, il legislatore lo regola e così lo rende tipico. Si prevedono oggi delle variazioni
rispetto ai modelli tipici, a volte si mescolano elementi di più contratti, come nel contratto di
portierato, dove si mescolano due elementi: 1) rapporto di lavoro, del portinaio con i
condomini, e 2) contratto di locazione, relativo all’appartamento in cui vive, all’interno del
condominio. Si parla in questi casi di contratti misti.
I contratti atipici non sono regolati dalla legge, a che regole sottostanno?
Questi contratti sono sottoposti alle norme della parte genere della disciplina dei contratti,
quindi alle regole generali in materia di contratti. Hanno una carenza di disciplina
normativa. Tuttavia, viene in aiuto il fatto che questo contratti siano presi da tipi esistenti e
modificati, o mescolati con essi. I problemi che possono sorgere sono regolati tenendo
presente il modello contrattuale a cui si ispirano i contratti atipici.
I privati inoltre possono concludere contratti atipici purché perseguano interessi meritevoli
di tutela dell’ordinamento giuridico.
Ulteriore espressione dell’autonomia privata, o meglio autonomia contrattuale, è nel primo
comma: le parti possono determinare i contenuti del contratto nei limiti imposti dalla legge.
Queste sono le regole fondamentali da cui si evince il concetto di autonomia contrattuale.
Non sono regole assolute, ci sono anche interessi superiori che limitano o orientano
l’autonomia contrattuale. Il difetto dell’autonomia privata è questo. Considera tutti allo
stesso livello, quindi chiunque potrebbe svolgere la propria attività economica, basta una
manifestazione di volontà, ma di fatto non è sempre possibile concludere contratti. Le parti
potrebbero trovarsi in una condizione economica o di conoscenze diversa.Trattare tutti nello
stesso modo, in questi casi, diventa un fatto negativo. - principio di uguaglianza. La legge
allora pone dei limiti per evitare che la libera iniziativa economica e contrattuale non si
trasformi in strumento di abuso e sopraffazione.
Limiti dell’autonomia privata:
• un soggetto può essere obbligato a concludere un contratto, nel caso di monopolio
legale:
Quando una delle parti svolge una attività economica in condizione di monopolio legale. Il
monopolista, se potesse scegliere con chi contrarre contratti e con chi non farlo, potrebbe
assumere posizioni di abuso. Il monopolista deve accettare tutte le proposte di contratto,
fino ai limiti in cui le può adempiere. Non vale quando il monopolio è di fatto, non di
diritto. Si può creare una situazione di monopolio in cui un soggetto si trova ad essere il
monopolista.
• Limitazioni relative ai contenuti del contratto. La legge può intervenire limitando il
potere delle parti di determinare i contenuti, può stabilire ad es. che certe prestazioni
debbano avvenire ad un prezzo minimo, al fine di limitare la concorrenza. Questo infatti è
in contrasto con il principio della libera concorrenza, ma tuttavia ci sono ancora, e sono
anche sancite con l’art 1339: le clausole sono diritto inseriti nel contratto anche in
sostituzione dalle clausole difformi imposte dalle parti. Le clausole sono una pattuizione
del contratto. La legge può imporre che siano inseriti nei contratti certe clausole, come
quelle a tutela dei consumatori. Si ha il fenomeno di inserzione automatica di clausole,
che se non sono previste dalle parti o prevedono diversi prezzi, nel contratto entra
direttamente la clausola conforme alla legge.
• Nei contratti standard/ condizioni generali di contratto, regolati dagli artt. 1341 e 1342. Le
condizioni generali di contratto, descritte dal 1341: gli imprenditori, anziché trattare i
contenuti con i singoli clienti, che sono numerosi, predispongono prima i contenuti del
contratto, contratto che poi viene accettato dai clienti senza che possano discutere i
contenuti. Chiaramente questo pone in una posizione più potente gli imprenditori. Questo
è però un fenomeno indispensabile nel nostro sistema economico. In cosa consiste la
limitazione dell’autonomia privata in questo caso? La predisposizione del contratto
avviene in un contratto aperto, e il consumatore può scegliere se concludere il contratto o
meno. La limitazione dell’autonomia privato è descritta dall’art 1341, nel primo comma:
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei
confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o
avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
Il contraente deve accettare non solo le condizioni che sono esposte e di cui è a conoscenza,
ma anche quelle di cui non è a conoscenza, ma che comunque avrebbe potuto conoscere con
l’ordinata diligenza. Tutela per la parte di chi accetta queste clausole: il contraente può
essere tranquillo che tra queste condizioni non ci siano condizioni vessatorie,