Diritto privato e diritto pubblico
Diritto privato si contrappone al diritto pubblico, che è l'insieme di norme giuridiche che regola il funzionamento degli enti pubblici e i rapporti tra cittadino e Stato. Il diritto privato è costituito da un insieme di norme giuridiche (norme coercibili e obbligatorie che, se non rispettate, comportano una sanzione) che regolano i rapporti tra soggetti privati, cercando di adattare gli interessi contrapposti.
Norme giuridiche nel codice civile
Le norme giuridiche sono contenute nel codice civile, un complesso organico di norme giuridiche in un determinato settore (come la procedura civile). Esistono anche codici in procedura penale (codice penale), di navigazione (che regolamenta e disciplina la navigazione nelle acque territoriali dello Stato), del consumo (2005, per dare organicità alla tutela del consumatore) e del turismo (2005, per dare organicità alla tutela del turismo).
Codice civile e costituzione italiana
Il codice civile del 1942 ha unificato il diritto privato e commerciale, che prima erano separati. La Costituzione italiana ha avuto due conseguenze principali:
- Alcune norme del codice civile risultavano contrarie alle norme della Costituzione. La Corte Costituzionale valuta se la norma è costituzionale o incostituzionale. Per esempio, il diritto di famiglia del 1942 prevedeva una famiglia patriarcale dove la moglie seguiva il marito. Con la Costituzione, questo diritto è stato rivelato contrario.
- Articolo 29: parità morale, introdotta nel 1975.
La Costituzione tutela la persona, mentre il codice civile tutela la produzione. I principi della Costituzione costituiscono un criterio per interpretare le norme del codice civile.
- Articolo 2: Diritti inviolabili dell’uomo.
- Articolo 41: Libertà di iniziativa economica privata (nel secondo comma, la dignità umana va privilegiata).
Struttura del codice civile
Il codice civile è composto da sei libri, con articoli preceduti dalle disposizioni generali:
- Libro 1°: Delle persone e della famiglia (artt. 1 - 455).
- Libro 2°: Delle successioni (artt. 456 - 809).
- Libro 3°: Delle proprietà (artt. 810 – 1172).
- Libro 4°: Delle obbligazioni (artt. 1173 – 2059).
- Libro 5°: Del lavoro (artt. 2060 – 2642).
- Libro 6°: Della tutela del diritto (artt. 2643 – 2969).
Il sesto libro ha un carattere residuale, non trovando posto negli altri libri.
Efficacia delle norme giuridiche nel tempo
Le norme giuridiche scritte hanno un’efficacia limitata nel tempo. Iniziano a produrre i loro effetti da un certo momento e cessano di produrli in un altro momento.
Inizio dell'efficacia delle norme
L’inizio dell’efficacia di una norma giuridica richiede che la norma sia stata approvata, emanata e pubblicata ufficialmente sulla Gazzetta Ufficiale e che sia trascorsa la cosiddetta vacatio legis, ovvero un periodo di tempo dalla sua pubblicazione.
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