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Irrilevanza dell’ignoranza della legge
Una volta entrata in vigore, una norma giuridica è obbligatoria per tutti i destinatari,
indipendentemente dal fatto che ne abbiano avuto conoscenza o meno: la mancata conoscenza o
ignoranza della sua esistenza infatti non costituisce una scusante della sua inosservanza. Nel
diritto penale l’ignoranza della legge può escludere l’applicazione della sanzione quando è dovuta
a un errore inevitabile.
Cessazione dell’efficacia delle norme
La cessazione dell’efficacia di una norma giuridica si può verificare per:
Abrogazione, che consiste nella cancellazione della norma giuridica, con efficacia non
◊ retroattiva, per contrasto con un’altra norma successiva dello stesso grado o di grado
successivo;
Annullamento, che consiste nella dichiarazione giudiziale di invalidità di una norma
◊ giuridica, con efficacia retroattiva, per contrasto con un’altra norma di grado superiore;
Sospensione, che è l’interruzione soltanto temporale dell’efficacia di una norma
◊ giuridica;
Deroga, che ricorre quando una norma speciale introduce una eccezione o deroga a
◊ una nuova norma generale.
IRRETOATTIVITÀ E RETROATTIVITÀ DELLE NORME
Di regola una norma giuridica è irretroattiva ma in alcuni casi una norma può essere
espressamente retroattiva e applicarsi ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. In base a un
principio costituzionale non possono mai essere retroattive le norme penali più sfavorevoli
all’imputato; sono invece normalmente retroattive le norme penali più sfavorevoli all’imputato, le
norme di interpretazione autentica e le norme abolitive.
Fonti del diritto:
Il termine fonte indica i testi che contengono le norme giuridiche, il “luogo” nel quale nascono e
vivono le norme e delle quale trae origine il diritto. Sono definite “fonti di cognizione”.
Le fonti di produzione sono i fatti normativi, ossia i procedimenti, dai quali traggono esistenza le
norme giuridiche.
Nell’ordinamento giuridico italiano esiste una gerarchia delle fonti del diritto, cioè un ordine di
importanza: una sorta di piramide con un vertice e una base.
L’articolo 1 delle disposizioni sulla legge classifica le fonti:
1) Le leggi Sono la più alta espressione della volontà dello Stato, sono definite fonti primarie,
la nostra costituzione ha affidato il potere legislativo al Parlamento, cioè di creare le leggi.
2) I regolamenti Sono atti emanati dal potere esecutivo e sono definite fonti secondarie. (Il
governo)
3) Le norme corporative Quando il codice civile fu approvato, nel 1942 c’era il regime
fascista, le norme corporative non sono più fonti del diritto poiché cadde il regime fascista
che le aveva istituite.
4) Gli usi L’uso è un comportamento, una regola di condotta seguita nel tempo da tutti i
consociati che è considerata e rispettata come se fosse legge dello Stato. (Alla base della
piramide)