LA FAMIGLIA
il diritto di famiglia è quel complesso di norme che regola il matrimonio ed il rapporto con i
coniugi, la filiazione ed i rapporti tra i coniugi ed i figli, l’adozione.
la costituzione italiana tutela espressamente la famiglia con gli articoli 29 art 30 art 31 i quali
riconoscono “i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” art 29; l’art
30 sancisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se
nati fuori dal matrimonio” “allo stato inoltre è affidato il compito di agevolare con misure
economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti
relativi con riguardo particolare alle famiglie numerose e di proteggere la maternità, l’infanzia
e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo” art 31.
la disciplina dei rapporti di famiglia è contenuta essenzialmente nel libro 1 del codice civile che
si intitola “delle persone e della famiglia” è diviso in 14 titoli, la maggior parte dei quali (dal 5 al
13) riguardano il diritto di famiglia.
la legge del maggio 1975 sulla riforma del diritto di famiglia ha modificato il codice civile
garantendo l’assoluta parità dei coniugi in quanto viene cancellata la figura del capofamiglia e
la donna assume nell’ambito famigliare gli stesi diritti e doveri dell’uomo.
la famiglia è l’insieme delle persone legate tra loro da rapporti di coniugio (vincolo coniugale),
parentela e affinità.
il coniugio (vincolo coniugale) è il rapporto che si stabilisce con il matrimonio tra marito e
moglie e che cessa solo con lo scioglimento del matrimonio.
la parentela è il vincolo che unisce tra loro le persone che discendono da uno stesso stipite si
distingue una parentela in linea diretta (tra le persone che discendono una dall’altra) e in linea
collaterale (tra persone che hanno un ascendente comune ma non discendono una dall’altra
ex. i fratelli); importante è anche il grado di parentela che si calcola contando le persone fino
allo stipide comune senza calcolare il capostipide. il limite legale di rilevanza della parentela è
stabilito a 6°grado art 77.
l’affinità è il vincolo tra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge (coniato, suocero, genero...)
l‘affinità si distingue x grado e linea come la parentela.
il titolo 6 del libro 1 regola le norme relative al matrimonio.
il fondamento della famiglia è costituito dal matrimonio, ossia dall’unione stabile di un uomo e
di una donna che decidono liberamente di convivere come marito e moglie.
il matrimonio può essere definito come un atto giuridico solenne regolato da apposite norme
che ne fissano forma e contenuti.
in seguito al concordato stipulato fra lo stato italiano e la santa sede l’11 febbraio 1929,
confermato dal nuovo concordato del 18 febbraio 1984 è possibile distinguere nel nostro
ordinamento 2 forme di matrimonio:
il matrimonio civile regolato dal codice civile e celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile
sindaco o suo delegato predisposto x coloro che non professano la religione cattolica;
il matrimonio concordatario celebrato in conformità alle norme del diritto canonico e con
l’osservanza di alcune formalità prescritte dal codice del concordato, celebrato davanti a un
ministro del culto cattolico x coloro che dichiarano di professare la religione cattolica.
il matrimonio concordatario è produttivo di effetti civile se viene trascritto dall’ufficiale dello
stato civile nei registri dello stato civile. a tal fine il parroco o il ministro del culto ha l’obbligo di
leggere gli articoli del codice civile, che sanciscono i diritti e i doveri dei coniugi, ma ha anche
l’obbligo di compilare l’atto di matrimonio controfirmato dai 2 testimoni, e di trasmetterlo
entro 5 giorni al comune di residenza degli sposi affinchè venga trascritto nel registro dei
matrimoni.
l’istituto del matrimonio richiede dei requisiti x poter essere celebrato:
la sanità mentale, la maggiore età (art 84) ma tuttavia un minore che abbia compiuto i 16
anni può chiedere al tribunale di essere ammesso a contrarre matrimonio x gravi motivi, non
può concludere il matrimonio l’interdetto sono capaci gli inabilitati e il soggetto sottoposto ad
amministrazione di sostegno. deve esserci inoltre il consenso di entrambi gli sposi non vi è
ammessa violenza morale, timore o errore, un altro requisito fondamentale è la diversità del
sesso e la libertà di stato art 86 infatti chi è già sposato non può contrarre nuove nozze, vi
deve essere inoltre l’assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione, affiliazione art 87. non
possono contrarre matrimonio le persone delle quali una è stata condannata x omicidio
consumato o tentato sul coniuge di un altro, vi è inoltre il di