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LA FAMIGLIA

il diritto di famiglia è quel complesso di norme che regola il matrimonio ed il rapporto con i

coniugi, la filiazione ed i rapporti tra i coniugi ed i figli, l’adozione.

la costituzione italiana tutela espressamente la famiglia con gli articoli 29 art 30 art 31 i quali

riconoscono “i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” art 29; l’art

30 sancisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se

nati fuori dal matrimonio” “allo stato inoltre è affidato il compito di agevolare con misure

economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti

relativi con riguardo particolare alle famiglie numerose e di proteggere la maternità, l’infanzia

e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo” art 31.

la disciplina dei rapporti di famiglia è contenuta essenzialmente nel libro 1 del codice civile che

si intitola “delle persone e della famiglia” è diviso in 14 titoli, la maggior parte dei quali (dal 5 al

13) riguardano il diritto di famiglia.

la legge del maggio 1975 sulla riforma del diritto di famiglia ha modificato il codice civile

garantendo l’assoluta parità dei coniugi in quanto viene cancellata la figura del capofamiglia e

la donna assume nell’ambito famigliare gli stesi diritti e doveri dell’uomo.

la famiglia è l’insieme delle persone legate tra loro da rapporti di coniugio (vincolo coniugale),

parentela e affinità.

il coniugio (vincolo coniugale) è il rapporto che si stabilisce con il matrimonio tra marito e

moglie e che cessa solo con lo scioglimento del matrimonio.

la parentela è il vincolo che unisce tra loro le persone che discendono da uno stesso stipite si

distingue una parentela in linea diretta (tra le persone che discendono una dall’altra) e in linea

collaterale (tra persone che hanno un ascendente comune ma non discendono una dall’altra

ex. i fratelli); importante è anche il grado di parentela che si calcola contando le persone fino

allo stipide comune senza calcolare il capostipide. il limite legale di rilevanza della parentela è

stabilito a 6°grado art 77.

l’affinità è il vincolo tra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge (coniato, suocero, genero...)

l‘affinità si distingue x grado e linea come la parentela.

il titolo 6 del libro 1 regola le norme relative al matrimonio.

il fondamento della famiglia è costituito dal matrimonio, ossia dall’unione stabile di un uomo e

di una donna che decidono liberamente di convivere come marito e moglie.

il matrimonio può essere definito come un atto giuridico solenne regolato da apposite norme

che ne fissano forma e contenuti.

in seguito al concordato stipulato fra lo stato italiano e la santa sede l’11 febbraio 1929,

confermato dal nuovo concordato del 18 febbraio 1984 è possibile distinguere nel nostro

ordinamento 2 forme di matrimonio:

il matrimonio civile regolato dal codice civile e celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile

sindaco o suo delegato predisposto x coloro che non professano la religione cattolica;

il matrimonio concordatario celebrato in conformità alle norme del diritto canonico e con

l’osservanza di alcune formalità prescritte dal codice del concordato, celebrato davanti a un

ministro del culto cattolico x coloro che dichiarano di professare la religione cattolica.

il matrimonio concordatario è produttivo di effetti civile se viene trascritto dall’ufficiale dello

stato civile nei registri dello stato civile. a tal fine il parroco o il ministro del culto ha l’obbligo di

leggere gli articoli del codice civile, che sanciscono i diritti e i doveri dei coniugi, ma ha anche

l’obbligo di compilare l’atto di matrimonio controfirmato dai 2 testimoni, e di trasmetterlo

entro 5 giorni al comune di residenza degli sposi affinchè venga trascritto nel registro dei

matrimoni.

l’istituto del matrimonio richiede dei requisiti x poter essere celebrato:

la sanità mentale, la maggiore età (art 84) ma tuttavia un minore che abbia compiuto i 16

anni può chiedere al tribunale di essere ammesso a contrarre matrimonio x gravi motivi, non

può concludere il matrimonio l’interdetto sono capaci gli inabilitati e il soggetto sottoposto ad

amministrazione di sostegno. deve esserci inoltre il consenso di entrambi gli sposi non vi è

ammessa violenza morale, timore o errore, un altro requisito fondamentale è la diversità del

sesso e la libertà di stato art 86 infatti chi è già sposato non può contrarre nuove nozze, vi

deve essere inoltre l’assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione, affiliazione art 87. non

possono contrarre matrimonio le persone delle quali una è stata condannata x omicidio

consumato o tentato sul coniuge di un altro, vi è inoltre il divieto temporaneo di nuove

nozze;la donna che vuole contrarre nuovo matrimonio non può farlo prima del decorso di

almeno 300 giorni dallo scioglimento o dall’annullamento del precedente matrimonio. si tratta

del tempo di lutto che si fonda sull’esigenza di assicurare certezza della paternità e mira a

evitare le difficoltà nell‘attribuzione

dei figli che dovrebbero nascere.

Dal matrimonio deriva obbligo reciproco della fedeltà, dell’assistenza morale e materiale, della

collaborazione nell’interesse della famiglia e della coabitazione, quindi, entrambi i coniugi sono

tenuti, in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro a provvedere ai

bisogni della famiglia.

la moglie aggiunge al proprio cognome quello dalle marito e conserva la cittadinanza italiana

anche se sposa uno straniero salvo esplicita rinuncia art 143. il compito di fissare la

residenza è attribuito ai 2 coniugi che vi provvedono secondo le esigenze di entrambi e quelle

della famiglia art 144.

il matrimonio può essere annullato quando è stato contratto in violazione dei divieti in materia

di età, sanità mentale, libertà di stato e parentela può essere annullato anche è per causa di

emulazione o anche quando il consenso del matrimonio è stato estorto con violenza fisica o

morale. il matrimonio può essere infine impugnato quando vi sia stato un errore sulla identità

della persona (o sulle qualità dell’altro coniuge.).il matrimonio celebrato davanti al ministro del

culto acattolico è riconosciuto quando questi assume veste di delegato dell’ufficiale civile.

alla famiglia fondata sul matrimonio o famiglia legittima si contrappone/affianca la famiglia

naturale o di fatto costituita da persone di sesso diverso che convivono come se fossero

marito e moglie. a tale proposito vanno considerati 3 aspetti:

a) i rapporti tra i conviventi di fatto: nel nostro ordinamento non hanno grande rilevanza tra i

conviventi di fatto non vi sono diritti e doveri reciproci, la reciproca assistenza materiale è

considerata adempimento di un’obbligazione naturale(obbligazioni che trovano la propria

fonte nei doveri morali e sociali, che pur non essendo giuridici, quindi non coercibili, non

sono indifferenti per l'ordinamento. Sono tradizionalmente definite obbligazioni

imperfette).

b) i rapporti tra i genitori e i figli sono equiparati intercorrenti nella famiglia legittima e anche x

quanto riguarda le successioni il figlio naturale è equiparato a quello legittimo.

c) i rapporti con i 3: il famigliare di fatto a diritto al risarcimento dei danni nei confronti del 3

che abbia illecitamente causato la morte del convivente, a favore del convivente di fatto è

prevista la successione del contratto di locazione, il coniuge divorziato perde i diritto agli

alimenti o al mantenimento se riceve assistenza materiale dal famigliare di fatto.

sono di conseguenza diretta alcuni effetti di natura patrimoniale. regola fondamentale e

inderogabile è che entrambi i coniugi sono tenuti ciascuno in relazione alle proprie sostanze e

alla propria capacità do lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia

e a concorrere negli oneri derivanti dall’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli.

REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI

comunione dei beni art 177-197

separazione dei beni art 215-219

comunione convenzionale dei beni art 210- 211

fondo patrimoniale art 167-171

con la riforma del 1975 il regime legale patrimoniale della famiglia, in mancanza di diverso

accordo, è costituito dalla comunione dei beni, per cui i beni che i coniugi acquistano anche

separatamente, durante la loro convivenza coniugale sono di proprietà comune.

alla comunione vengono sottratti solo alcuni beni.

i beni oggetto della comunione sono:art 177

gli acquisti compiuti da i 2 coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio ad

esclusione di quei beni relativi ai beni personali

i frutti dei beni propri ci ciascuno dei coniugi in quanto percepiti e non consumati allo

scioglimento della comunione

i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi (lo stipendio)se allo scioglimento

della comunione non siano stati consumati

le aziende gestite da entrambi i coniugi costituite dopo il matrimonio, quando si tratta

invece di aziende gestite da entrambi i coniugi ma appartenenti a uno di essi anteriormente al

matrimonio questi ne rimane l’unico proprietario e la comunione concerne solo x gli utili e gli

in

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lady smile di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Sciarrone Antonella.