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LA FAMIGLIA
La famiglia, secondo l'Art. 2 Cost. È una società naturale fondata sul matrimonio della quale la Repubblica riconosce i diritti.
I compiti della famiglia: art. 31 Cost:
• Mantenere, istruire e d educare la prole e in caso di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro
compiti in proporzione alle rispettive condizioni economiche (potestà dei genitori)
• Assistenza morale e materiale tra i coniugi
• Obbligo di prestare alimenti al parente o affine che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio
mantenimento
Famiglia legittima: costituita con atto solenne, il matrimonio, che impegna giuridicamente i coniugi in una serie di diritti e di doveri
reciproci
Famiglia di fatto: convivenza tra uomo e donna basata sul reciproco vincolo affettivo senza un impegno giuridicamente vincolante,
comunque lecito e protetto dal diritto; si individuano due tipi di rapporti:
• Tra i conviventi di fatto: unione libera che non implica alcun diritto e dovere, in cui ciascun coniuge può in ogni momento
interrompere il rapporto a propria discrezione. No diritto alla successione legittima ma si al risarcimento del danno al
convivente superstite per il fatto illecito causato da un terzo
• Tra genitori e figli naturali: i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli nati fuori dal matrimonio; la
riforma del 1975 ha equiparato i figli naturali a quelli legittimi, da cui ne derivano tutti i diritti e i doveri.
IL MATRIMONIO Dichiarazione di volontà delle parti di contrarre matrimonio, ufficializzato davanti a un pubblico ufficiale con il quale
si costituisce tra le persone di sesso apposto un rapporto giuridico Può essere definito come un contratto ma è un accordo diverso
dal tipico contratto.
Il contenuto dell'atto è predeterminato dalla legge; la promessa, sia essa reciproca o unilaterale però NON è vincolante
(diversamente dal contratto), tuttavia il promittente, entro 1 anno dall'altrui rifiuto di celebrare il matrimonio, può domandare la
restituzione dei doni fatti a seguito della promessa e il risarcimento dei danni per le spese sostenute qualora la reciproca promessa
sia stata fatta con ATTO SCRITTO o risultante da PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI. Fasi della celebrazione:
• Pubblicazione del matrimonio mediante un foglio affisso all'ingresso del comune per almeno 8 giorni con funzione di
pubblicità. Il matrimonio è comunque valido anche senza questa pubblicazione, anche se si va incontro a una sanzione
amministrativa
• Celebrazione davanti ufficiale dello stato civile il quale dichiara l'unione delle parti redigendo atto di celebrazione, UNICA
PROVA dell'avvenuta celebrazione. Esiste anche il matrimonio per procura qualora una parte risieda all'estero, attraverso
specifiche formalità per la sua autorizzazione
CONDIZIONI PER CONTRARRE MATRIMONIO: Condizioni per la sua validità:
• Maggiore età, salvo nei casi previsti per il minorenne emancipato
• Sanità mentale: no interdetto per infermità mentale o incapace di intendere e volere
• Libertà di stato: no chi è già sposato con matrimonio civile
• Assenza di rapporti di parentela, affinità e adozione tra le parti
NON costituiscono elementi di nullità:
• Omissione pubblicazioni
• Lutto vedovile: la donna non può contrarre matrimonio se non sono trascorsi 300 giorni dallo scioglimento o annullamento
del precedente, salvo dichiarazione espressa dei coniugi
CAUSE DI NULLITA':
• Mancanza elementi validità
• Vizi del consenso:
• Incapacità naturale anche temporanea di intendere e volere
• Violenza: consenso prestato sotto l’altrui minaccia di un male ingiusto e notevole
• Timore di eccezionale gravita derivante da cause esterne allo sposo (donne ebree sposano uomini per
assumere il loro cognome)
• Errore sull’identità della persona del coniuge
• Errore essenziale su determinate qualità personali dell’altro coniuge, stabilite dalla legge
• Ignoro di malattie fisiche o psichiche tali da impedire svolgimento della vita coniugale
• Ignoro che l’altro coniuge è stato condannato per gravi reati o è un delinquente
• Ignoro di stato di gravidanza della donna cagionato da terzo
• La simulazione: sanata con un anno di coabitazione
• Morte presunta di un coniuge
TERMINI PER L'AZIONE DI NULLITA’: l'azione di nullità può essere chiesta in ogni tempo anche dopo la morte di un coniuge, ma in
alcuni caso l’azione è sottoposta a termini di decadenza di un anno.
La nullità è sanata con effetto analogo alla convalida del contratto annullabile:
• Nullità del matrimonio del minore è sanata con il raggiungimento della maggiore età
• Coabitazione per un anno
Le sentenze di nullità hanno effetto RETROATTIVO tra le parti ma non rispetto ai figli (sono legittimi di figli di un matrimonio nullo)
qualora anche un solo coniuge fosse in buonafede.
IL RAPPORTO MATRIMONIALE
DIRITTI E DOVERI DERIVANTI DAL MATRIMONIO Art. 29 Cost: il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare. I doveri hanno carattere di reciprocità:
• Dovere reciproco della fedeltà
• Dovere reciproco all’assistenza morale e materiale
• Dovere reciproco alla collaborazione dell’interesse della famiglia
• Dovere reciproco della coabitazione
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva, anche se vedova fino a nuove nozze e lo perde in caso di
divorzio
LA CITTADINANAZA
• Ius sanguinis È cittadino italiano il figlio, anche adottivo di genitore italiani ovunque nato e in caso di doppia cittadinanza
potrà fruirne di entrambe
• Ius soli: è cittadino qui nasce nel territorio italiano da genitori apolidi o ignoti
Il coniuge del cittadino italiano acquista la cittadinanza italiano se risiede almeno 6 mesi sul territorio italiano; altrimenti dopo 3 anni
dalla data del matrimonio
Doveri dei figli:
• Rispettare i genitori
• Se conviventi contribuire al mantenimento della famiglia con il proprio eventuale reddito
LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI In caso di separazioni i doveri reciproci tra i coniugi si attenuano. La separazione
può essere:
• Giudiziale: pronunciata dal tribunale su domanda di uno dei coniugi quando siano sopraggiunti fatti tali da rendere la
convivenza tra essi intollerabile o dannosa all’educazione dei figli. Chi subisce l’addebito non ha diritto al mantenimento ma
solo agli alimenti se ne ricorrono i presupposti. Il giudice provvederà anche alle modalità di affidamento dei figli: la potestà
spetta a entrambi i genitori e in genere l’affidamento è condiviso
• Consensuale: decisa di comune accordo tra i coniugi che determinano condizioni circa l’affidamento dei figli, il loro
mantenimento ed eventuali assegni. Essa ha effetto con l’omologazione del tribunale.
La separazione cessa anche senza provvedimenti per volontà anche tacita dei coniugi che riprendono a convivere
SCIOGLIMENTODEL MATRIMONIO si scioglie (anche per m. religioso):
• Morte di uno dei coniugi
• Divorzio
IL DIVORZIO: Domandato da un coniuge quando:
• Sono trascorsi 3 anni di separazione personale
• Condanna dell’altro coniuge
• No consumazione matrimonio
• Il coniuge straniero ha ottenuto all’estero:
Annullamento
o Scioglimento
o Nuovo matrimonio
o
• Un coniuge cambia sesso
I RAPPORTI PATRIMONIALI NELLA FAMIGLIA: I coniugi possono essere in:
• Comunione dei beni
• Separazione dei beni
Il regime legale è quello della comunione, e occorre un’esplicita opzione per istaurare quello della separazione dei beni
Comunione dei beni: comprende:
• Beni acquistati dai coniugi anche separatamente durante il matrimonio, escluso i beni personali (donazioni) o di uso della
professione del coniuge
• Frutti dei beni di ciascun coniuge
• Aziende costituite durante il matrimonio e gestite da entrambi
Amministrazione ordinaria dei beni spetta disgiuntamente mentre per gli atti di amministrazione straordinaria serve l’accordo
congiunto: qualora gli atti compiuti dal coniuge senza il necessario consenso sono annullabili e in caso di disaccordo ci si rivolge dal
giudice
Sui beni che formano la comunione tra coniugi è impresso un VINCOLO DI DESTINAZIONE: si sono destinati al mantenimento della
famiglia e all’istruzione/educazione dei figli;
Lo stato di comunione si scioglie per:
• Annullamento
• Morte coniuge
• Divorzio
• Separazione
• Mutamenti regime patrimoniale
Si dà luogo alla divisione dei beni in parti uguali.
Separazione Di Beni: ciascun coniuge resta proprietario individuale dei propri beni che acquista durante il matrimonio è ne ha il
pieno godimento e amministrazione. La scelta di questo regime può essere dichiarata nell'atto di celebrazione o con atto pubblico
pena nullità.
Tuttavia, se un coniuge non riesce a provare la proprietà individuale del bene, si presume in comunione.
ALTRE CONVENZIONI MATRIMONIALI: Vi è possibilità di adottare regimi atipici ferma restando l’inderogabilità dei diritti e dei doveri
che derivano per legge.
FONDO PATRIMONIALE: beni che i coniugi o un terzo vincolante al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Appartiene in
comunione ai coniugi e non può essere aggredito dai creditori solo per debiti contratti per i bisogni della famiglia
LA FILIAZIONE: rapporto che intercorre tra genitori e figli
La filiazione legittima: è figlio legittimo chi:
• Concepito durante il matrimonio anche se nato dopo la cessazione o la dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale
• Chi sia nato durante il matrimonio anche se concepito prima della sua celebrazione
Lo stato di figlio legittimo si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile;
La filiazione naturale: Figlio nato fuori dal matrimonio. Egli può restare tale o essere riconosciuto da uno o entrambi i genitori e
ottenere l’accertamento giudiziale della paternità o maternità.
Se non riconosciuto assume il nome che gli è dato dall’ufficiale dello stato civile e viene iscritto nel registro dello stato civile come
figlio di ignoti
Il riconoscimento dei genitori avviene con l’assenso del figlio se questi ha compiuto almeno 16 anni. Ha natura di dichiarazione di
scienza, non di dichiarazione di volontà.
• Diversa dal riconoscimento è la legittimazione del figlio