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La famiglia

La famiglia, secondo l'Art. 2 Cost., è una società naturale fondata sul matrimonio della quale la Repubblica riconosce i diritti.

I compiti della famiglia

Art. 31 Cost:

  • Mantenere, istruire ed educare la prole e in caso di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti in proporzione alle rispettive condizioni economiche (potestà dei genitori).
  • Assistenza morale e materiale tra i coniugi.
  • Obbligo di prestare alimenti al parente o affine che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Tipologie di famiglia

Famiglia legittima: costituita con atto solenne, il matrimonio, che impegna giuridicamente i coniugi in una serie di diritti e di doveri reciproci.

Famiglia di fatto: convivenza tra uomo e donna basata sul reciproco vincolo affettivo senza un impegno giuridicamente vincolante, comunque lecito e protetto dal diritto. Si individuano due tipi di rapporti:

  • Tra i conviventi di fatto: unione libera che non implica alcun diritto e dovere, in cui ciascun coniuge può in ogni momento interrompere il rapporto a propria discrezione. Non c'è diritto alla successione legittima ma sì al risarcimento del danno al convivente superstite per il fatto illecito causato da un terzo.
  • Tra genitori e figli naturali: i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli nati fuori dal matrimonio; la riforma del 1975 ha equiparato i figli naturali a quelli legittimi, da cui ne derivano tutti i diritti e i doveri.

Il matrimonio

Dichiarazione di volontà delle parti di contrarre matrimonio, ufficializzato davanti a un pubblico ufficiale con il quale si costituisce tra le persone di sesso opposto un rapporto giuridico. Può essere definito come un contratto ma è un accordo diverso dal tipico contratto. Il contenuto dell'atto è predeterminato dalla legge; la promessa, sia essa reciproca o unilaterale, però NON è vincolante (diversamente dal contratto), tuttavia il promittente, entro un anno dall'altrui rifiuto di celebrare il matrimonio, può domandare la restituzione dei doni fatti a seguito della promessa e il risarcimento dei danni per le spese sostenute qualora la reciproca promessa sia stata fatta con atto scritto o risultante da pubblicazioni matrimoniali.

Fasi della celebrazione

  • Pubblicazione del matrimonio mediante un foglio affisso all'ingresso del comune per almeno 8 giorni con funzione di pubblicità. Il matrimonio è comunque valido anche senza questa pubblicazione, anche se si va incontro a una sanzione amministrativa.
  • Celebrazione davanti all'ufficiale dello stato civile il quale dichiara l'unione delle parti redigendo l'atto di celebrazione, unica prova dell'avvenuta celebrazione. Esiste anche il matrimonio per procura qualora una parte risieda all'estero, attraverso specifiche formalità per la sua autorizzazione.

Condizioni per contrarre matrimonio

Condizioni per la sua validità:

  • Maggiore età, salvo nei casi previsti per il minorenne emancipato.
  • Sanità mentale: no interdetto per infermità mentale o incapace di intendere e volere.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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