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1. RESPONSABILITÀ PADRONI E COMMITTENTI

Se il danno è cagionato da un dipendente, nell’esercizio delle mansioni a lui affidate,

del danno risponde, oltre al dipendente che ha commesso il fatto, anche il suo

datore di lavoro.

= il rischio del lavoro incombe sul datore di lavoro

2. RESPONSABILITÀ DI CHI È TENUTO ALLA SORVEGLIANZA DI INCAPACI

Se il fatto illecito è commesso da persona incapace d’intendere e di volere, ne

risponde chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace

3. RESPONSABILITÀ GENITORI/TUTORI/PRECETTORI

I genitori sono responsabili dei fatti illeciti commessi dai figli minori; il tutore lo è per il

minore o per l’interdetto affidato alla sua tutela; i precettori (ossia gli insegnanti) lo

sono per i danni cagionati dai loro allievi minori nel tempo in cui sono sotto la loro

sorveglianza.

N.B. ≠ è il caso dell’alunno autolesionista (hai contratto con famiglia)

4.RESPONSABILITÀ PROPRIETARIO VEICOLO

Il proprietario risponde in solido con il conducente, a meno che riesca a provare che

la circolazione è avvenuta contro la sua volontà

NB: Nei casi 2 e 3, chi è tenuto alla sorveglianza di incapace o

genitori/tutori/precettori possono provare di non aver potuto impedire il fatto illecito.

> nel caso 1: ai padroni/committenti non è concessa alcuna prova liberatoria

= caso 1: responsabilità propria

caso 2: responsabilità indiretta

ILLECITO SPORTIVO (pwp 5)

> def. generale illecito sportivo: comportamento di un soggetto durante un evento sportivo

tale da ledere i principi di lealtà e correttezza, o che violi le regole del gioco, potendo

arrecare danni a terzi o agli stessi atleti, con conseguenze civili/penali.

NB: ordinamento sportivo deve concordare con ordinamento internazionale.

Sono legati da un rapporto di riconoscimento

-> al CONI è riconosciuta personalità giuridica di natura pubblica

> CONI

Costituito da pluralità di organi = federazioni sportive -> stabiliscono norme internazionali per

un determinato sport (dai regolamenti, alle norme tecniche, a cosa è illecito a cosa non lo è)

-> I regolamenti federali delle singole discipline prevedono obblighi e divieti a carico dei

soggetti che praticano la disciplina specifica, nonché le relative sanzioni

NB: Questa autonomia delle federazioni, all’interno del CONI, dev’essere sempre esercitata

nel rispetto delle norme generali dell’ordinamento statale (ad es. codice civile) nonché di

quelle dell’ordinamento sportivo internazionale (CIO).

> def. specifica illecito sportivo: “violazione di obblighi o divieti contemplati da regolamenti

federali per i quali sia prevista la comminazione di sanzioni amministrative sportive e il

conseguente riconoscimento di una responsabilità di tipo disciplinare”

- violazioni possono essere commesse solo da soggetti riconosciuti dall’ordinamento

sportivo = tesserati

- Danno luogo ad una reazione diretta dell’ordinamento sportivo = non hai intervento

autorità giudiziaria statale

- NB: Alcune condotte dolose o colpose possono violare c.c o c.p = fonti di

responsabilità civile e penale -> in questo caso da autorità giudiziaria ordinaria

vengono applicate conseguenze previste dall’ordinamento generale

(risarcimento/sanzione penale).

->principio interconnessione tra ordinamenti

> Riassunto:

Illecito sportivo può dare luogo, in base alla diversa violazione commessa,

a tre tipi di responsabilità (potenzialmente cumulabili tra loro):

1) Disciplinare

2) Civile

3) Penale

Questa ”ragnatela” di norme serve per limitare e, soprattutto, prevedere tutele e rimedi ai

rischi e ai pericoli variamente connessi all’esercizio di attività sportive, tanto più perché in

molti casi queste ultime sono per loro natura di tipo violento.

>CLASSIFICAZIONE SPORT

Per capire come e quanto la violenza è accettata

1. SPORT A VIOLENZA NECESSARIA (=da combattimento/di contatto)

Violenza = re ipsa -> strumento tramite il quale persegui vittoria

Esistenza di molte regole tecniche e specifiche che disciplinano gara sin da fase

preparatoria, stabiliscono come deve essere combattimento + limiti:

- Previsti divieti e sanzioni ad azioni non giustificate dalla natura (pur violenta) dello sport;

- Adottate protezioni su parti del corpo

- Adottati materiali dalle caratteristiche particolari

NB: Osservanza regole tecniche rende non punibile, da un punto di vista civile o penale

l’evento dannoso

2. SPORT A VIOLENZA EVENTUALE (es. calcio, rugby, basket)

Violenza non necessaria per vincere, ammessa a determinate condizioni - molti casi limite.

Determinante = volontarietà dell’atto, comporta passaggio da mero illecito sportivo

(sanzionato a livello disciplinare), a vero e proprio illecito civile/penale.

-> sola inosservanza regole tecniche non comporta per forza responsabilità civile/penale.

NB: Confine -> violenza di base: condotte e lesioni di entità lieve o media ritenute accettabili

in determinata disciplina sportiva.

3. SPORT PERICOLOSI (es. automobilismo, motociclismo, ciclismo)

Contatto fisico non previsto, ma la modalità di svolgimento comporta dell’attività sportiva

rischi per l'incolumità fisica degli atleti.

-> Quando viene considerata responsabilità civile o penale?

Comportamento del concorrente che esula dai normali rischi derivanti dall’esercizio

dell’attività sportiva (per la quale deve prestare uno specifico consenso), con il fine di recare

danno ad altri concorrenti (dolo), oppure con grave imprudenza o imperizia (colpa grave).

NB: per c.c prova liberatoria per esercizio attività pericolose (art. 2050) = danneggiante ha

adottato tutte le misure idonee per evitare il danno.

4. SPORT DI CONTATTO ASSOLUTAMENTE PROIBITO (es. atletica leggera, tennis)

Violenza non è solamente disciplinata ma totalmente proibita.

Per qualsiasi lesione causata da un concorrente all’avversario si configura automaticamente

illecito sportivo + responsabilità civile + responsabilità penale.

-> non esistono casi dubbi o limite.

>PRESUPPOSTI NECESSARI PER ESCLUDERE ILLECITO SPORTIVO - RESPONSABILITÀ

CIVILE - RESPONSABILITÀ PENALE

= no sanzione disciplinare (sanzioni sportive), no risarcimento, no reato (validità per 4 categorie = tutti

gli sport):

a) vi sia stato assoluto rispetto delle regole tecniche

b) vi sia stato esclusivo raggiungimento delle finalità agonistiche

c) l’azione sia rimasta nello stretto esercizio e nei limiti dell’attività sportiva

NB: Il danno non è considerato ingiusto perché non è sine iure (sine iure = danno commesso in

assenza di una causa di giustificazione) -> esimente sportiva = principio consolidato secondo cui

“nessuno può essere considerato colpevole di un evento dannoso qualora questo evento sia

conseguenza di una azione che è conforme alle regole dello sport di riferimento”

Esimente sportiva ricondotta a cause di giustificazione/scriminanti tipiche previste dal c.p:

1. Esercizio di un diritto (esclude danno ingiusto nel fatto illecito + il reato, in penale)

2. Consenso dell’avente diritto (ossia di chi ha subìto la lesione, es. arbitro)

> regole tecniche e sportive (regolamenti federali)

Regole servono a determinare rischio consentito = se rispetti regole il danno che commetti al loro

interno è previsto e consentito -> regole mantengono livello di pericolosità attività sportiva entro limiti

accettabili.

- CASO DI INOSSERVANZA REGOLE (viene a meno presupposto a), quando rispondi? 2 casi:

1. Violazione involontaria = azione che aveva finalità puramente agonistiche -> fallo di gioco

= mero illecito sportivo/disciplinare sanzionato in sede di giustizia sportiva

2. Violazione volontaria (dolo) = viene a meno principio di lealtà verso avversario -> determina illecito

sportivo + responsabilità civile e penale

- caso di violazione per colpa dell’agente: comportamento imputato ritenuto colposo, perché ha

considerato evento sportivo come una competizione effettiva -> agonismo non conferente alla

situazione concreta.

NB: Fattispecie dubbia -> quasi dolo (rispondi di colpa per: grave negligenza, imprudenza, imperizia)

Rispetto formale delle regole tecniche è sufficiente per escludere qualsiasi responsabilità?

Elementi ritenuti dirimenti sono i principi di lealtà e correttezza, espressivi di buona fede: essi infatti

devono sempre animare gli atleti, indipendentemente dall’osservanza in sé e per sé delle regole

tecniche nel gesto atletico.

> Allenamenti

-> momento sportivo diverso = non hai perseguimento finalità agonistica propria delle gare (che può

escludere illecito civile se hai violazione involontaria regole)

Per Corte di Cassazione hai distinzione:

- sport a violenza necessaria, non hai dimensione agonistica ma soglia tolleranza violenza è

più alta perché sei in dimensione connotata da uso della forza e contatto fisico

- sport violenza eventuale, componente dell'impatto fisico trova giustificazione solo nelle

modalità agonistiche (competizioni), estranee all'allenamento

> SOGGETTI RESPONSABILI

(Per illecito sportivo/responsabilità civile e penale)

a) ATLETI

Primi e principali soggetti responsabili per responsabilità extracontrattuale/fatto illecito, sia per fatti commessi

durante competizioni ufficiali sia fuori es. allenamenti.

NB: Codice deontologico dello sportivo impone, per i campioni, l’obbligo morale di adottare comportamenti

esemplari, in campo e fuori.

b) ALLENATORI - ISTRUTTORI - MAESTRI

In caso di danni causati dagli allievi, rispondono per responsabilità indiretta (art. 2047 e 2048 c.c)

-> se allenatore è dipendente di una società sportiva, risponde anche quest’ultima, sempre per responsabilità

indiretta (art. 2049 c.c.) -> resp. padroni e datori di lavoro

c) ARBITRI E UFFICIALI DI GARA

In caso di evento lesivo cagionato materialmente da un atleta, anche il direttore di gara risponderà per illecito

sportivo + illecito civile e penale se non ha adottato misure idonee previste dai regolamenti federali (es. arbitro di

calcio che tollera l’inserimento di tacchetti irregolari nelle scarpe di un giocatore) -> quindi possono commettere

illeciti se non rispettano obblighi federali

NB: Principio di insindacabilità immediata -> per questioni di ordine pubblico, divieto della sindacabilità immediata

delle decisioni arbitrali

d) SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Possono essere responsabili a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (di

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
30 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Unianna24 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e diritto sportivo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Vitiello Boris.