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1. RESPONSABILITÀ PADRONI E COMMITTENTI
Se il danno è cagionato da un dipendente, nell’esercizio delle mansioni a lui affidate,
del danno risponde, oltre al dipendente che ha commesso il fatto, anche il suo
datore di lavoro.
= il rischio del lavoro incombe sul datore di lavoro
2. RESPONSABILITÀ DI CHI È TENUTO ALLA SORVEGLIANZA DI INCAPACI
Se il fatto illecito è commesso da persona incapace d’intendere e di volere, ne
risponde chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace
3. RESPONSABILITÀ GENITORI/TUTORI/PRECETTORI
I genitori sono responsabili dei fatti illeciti commessi dai figli minori; il tutore lo è per il
minore o per l’interdetto affidato alla sua tutela; i precettori (ossia gli insegnanti) lo
sono per i danni cagionati dai loro allievi minori nel tempo in cui sono sotto la loro
sorveglianza.
N.B. ≠ è il caso dell’alunno autolesionista (hai contratto con famiglia)
4.RESPONSABILITÀ PROPRIETARIO VEICOLO
Il proprietario risponde in solido con il conducente, a meno che riesca a provare che
la circolazione è avvenuta contro la sua volontà
NB: Nei casi 2 e 3, chi è tenuto alla sorveglianza di incapace o
genitori/tutori/precettori possono provare di non aver potuto impedire il fatto illecito.
> nel caso 1: ai padroni/committenti non è concessa alcuna prova liberatoria
= caso 1: responsabilità propria
caso 2: responsabilità indiretta
ILLECITO SPORTIVO (pwp 5)
> def. generale illecito sportivo: comportamento di un soggetto durante un evento sportivo
tale da ledere i principi di lealtà e correttezza, o che violi le regole del gioco, potendo
arrecare danni a terzi o agli stessi atleti, con conseguenze civili/penali.
NB: ordinamento sportivo deve concordare con ordinamento internazionale.
Sono legati da un rapporto di riconoscimento
-> al CONI è riconosciuta personalità giuridica di natura pubblica
> CONI
Costituito da pluralità di organi = federazioni sportive -> stabiliscono norme internazionali per
un determinato sport (dai regolamenti, alle norme tecniche, a cosa è illecito a cosa non lo è)
-> I regolamenti federali delle singole discipline prevedono obblighi e divieti a carico dei
soggetti che praticano la disciplina specifica, nonché le relative sanzioni
NB: Questa autonomia delle federazioni, all’interno del CONI, dev’essere sempre esercitata
nel rispetto delle norme generali dell’ordinamento statale (ad es. codice civile) nonché di
quelle dell’ordinamento sportivo internazionale (CIO).
> def. specifica illecito sportivo: “violazione di obblighi o divieti contemplati da regolamenti
federali per i quali sia prevista la comminazione di sanzioni amministrative sportive e il
conseguente riconoscimento di una responsabilità di tipo disciplinare”
- violazioni possono essere commesse solo da soggetti riconosciuti dall’ordinamento
sportivo = tesserati
- Danno luogo ad una reazione diretta dell’ordinamento sportivo = non hai intervento
autorità giudiziaria statale
- NB: Alcune condotte dolose o colpose possono violare c.c o c.p = fonti di
responsabilità civile e penale -> in questo caso da autorità giudiziaria ordinaria
vengono applicate conseguenze previste dall’ordinamento generale
(risarcimento/sanzione penale).
->principio interconnessione tra ordinamenti
> Riassunto:
Illecito sportivo può dare luogo, in base alla diversa violazione commessa,
a tre tipi di responsabilità (potenzialmente cumulabili tra loro):
1) Disciplinare
2) Civile
3) Penale
Questa ”ragnatela” di norme serve per limitare e, soprattutto, prevedere tutele e rimedi ai
rischi e ai pericoli variamente connessi all’esercizio di attività sportive, tanto più perché in
molti casi queste ultime sono per loro natura di tipo violento.
>CLASSIFICAZIONE SPORT
Per capire come e quanto la violenza è accettata
1. SPORT A VIOLENZA NECESSARIA (=da combattimento/di contatto)
Violenza = re ipsa -> strumento tramite il quale persegui vittoria
Esistenza di molte regole tecniche e specifiche che disciplinano gara sin da fase
preparatoria, stabiliscono come deve essere combattimento + limiti:
- Previsti divieti e sanzioni ad azioni non giustificate dalla natura (pur violenta) dello sport;
- Adottate protezioni su parti del corpo
- Adottati materiali dalle caratteristiche particolari
NB: Osservanza regole tecniche rende non punibile, da un punto di vista civile o penale
l’evento dannoso
2. SPORT A VIOLENZA EVENTUALE (es. calcio, rugby, basket)
Violenza non necessaria per vincere, ammessa a determinate condizioni - molti casi limite.
Determinante = volontarietà dell’atto, comporta passaggio da mero illecito sportivo
(sanzionato a livello disciplinare), a vero e proprio illecito civile/penale.
-> sola inosservanza regole tecniche non comporta per forza responsabilità civile/penale.
NB: Confine -> violenza di base: condotte e lesioni di entità lieve o media ritenute accettabili
in determinata disciplina sportiva.
3. SPORT PERICOLOSI (es. automobilismo, motociclismo, ciclismo)
Contatto fisico non previsto, ma la modalità di svolgimento comporta dell’attività sportiva
rischi per l'incolumità fisica degli atleti.
-> Quando viene considerata responsabilità civile o penale?
Comportamento del concorrente che esula dai normali rischi derivanti dall’esercizio
dell’attività sportiva (per la quale deve prestare uno specifico consenso), con il fine di recare
danno ad altri concorrenti (dolo), oppure con grave imprudenza o imperizia (colpa grave).
NB: per c.c prova liberatoria per esercizio attività pericolose (art. 2050) = danneggiante ha
adottato tutte le misure idonee per evitare il danno.
4. SPORT DI CONTATTO ASSOLUTAMENTE PROIBITO (es. atletica leggera, tennis)
Violenza non è solamente disciplinata ma totalmente proibita.
Per qualsiasi lesione causata da un concorrente all’avversario si configura automaticamente
illecito sportivo + responsabilità civile + responsabilità penale.
-> non esistono casi dubbi o limite.
>PRESUPPOSTI NECESSARI PER ESCLUDERE ILLECITO SPORTIVO - RESPONSABILITÀ
CIVILE - RESPONSABILITÀ PENALE
= no sanzione disciplinare (sanzioni sportive), no risarcimento, no reato (validità per 4 categorie = tutti
gli sport):
a) vi sia stato assoluto rispetto delle regole tecniche
b) vi sia stato esclusivo raggiungimento delle finalità agonistiche
c) l’azione sia rimasta nello stretto esercizio e nei limiti dell’attività sportiva
NB: Il danno non è considerato ingiusto perché non è sine iure (sine iure = danno commesso in
assenza di una causa di giustificazione) -> esimente sportiva = principio consolidato secondo cui
“nessuno può essere considerato colpevole di un evento dannoso qualora questo evento sia
conseguenza di una azione che è conforme alle regole dello sport di riferimento”
Esimente sportiva ricondotta a cause di giustificazione/scriminanti tipiche previste dal c.p:
1. Esercizio di un diritto (esclude danno ingiusto nel fatto illecito + il reato, in penale)
2. Consenso dell’avente diritto (ossia di chi ha subìto la lesione, es. arbitro)
> regole tecniche e sportive (regolamenti federali)
Regole servono a determinare rischio consentito = se rispetti regole il danno che commetti al loro
interno è previsto e consentito -> regole mantengono livello di pericolosità attività sportiva entro limiti
accettabili.
- CASO DI INOSSERVANZA REGOLE (viene a meno presupposto a), quando rispondi? 2 casi:
1. Violazione involontaria = azione che aveva finalità puramente agonistiche -> fallo di gioco
= mero illecito sportivo/disciplinare sanzionato in sede di giustizia sportiva
2. Violazione volontaria (dolo) = viene a meno principio di lealtà verso avversario -> determina illecito
sportivo + responsabilità civile e penale
- caso di violazione per colpa dell’agente: comportamento imputato ritenuto colposo, perché ha
considerato evento sportivo come una competizione effettiva -> agonismo non conferente alla
situazione concreta.
NB: Fattispecie dubbia -> quasi dolo (rispondi di colpa per: grave negligenza, imprudenza, imperizia)
Rispetto formale delle regole tecniche è sufficiente per escludere qualsiasi responsabilità?
Elementi ritenuti dirimenti sono i principi di lealtà e correttezza, espressivi di buona fede: essi infatti
devono sempre animare gli atleti, indipendentemente dall’osservanza in sé e per sé delle regole
tecniche nel gesto atletico.
> Allenamenti
-> momento sportivo diverso = non hai perseguimento finalità agonistica propria delle gare (che può
escludere illecito civile se hai violazione involontaria regole)
Per Corte di Cassazione hai distinzione:
- sport a violenza necessaria, non hai dimensione agonistica ma soglia tolleranza violenza è
più alta perché sei in dimensione connotata da uso della forza e contatto fisico
- sport violenza eventuale, componente dell'impatto fisico trova giustificazione solo nelle
modalità agonistiche (competizioni), estranee all'allenamento
> SOGGETTI RESPONSABILI
(Per illecito sportivo/responsabilità civile e penale)
a) ATLETI
Primi e principali soggetti responsabili per responsabilità extracontrattuale/fatto illecito, sia per fatti commessi
durante competizioni ufficiali sia fuori es. allenamenti.
NB: Codice deontologico dello sportivo impone, per i campioni, l’obbligo morale di adottare comportamenti
esemplari, in campo e fuori.
b) ALLENATORI - ISTRUTTORI - MAESTRI
In caso di danni causati dagli allievi, rispondono per responsabilità indiretta (art. 2047 e 2048 c.c)
-> se allenatore è dipendente di una società sportiva, risponde anche quest’ultima, sempre per responsabilità
indiretta (art. 2049 c.c.) -> resp. padroni e datori di lavoro
c) ARBITRI E UFFICIALI DI GARA
In caso di evento lesivo cagionato materialmente da un atleta, anche il direttore di gara risponderà per illecito
sportivo + illecito civile e penale se non ha adottato misure idonee previste dai regolamenti federali (es. arbitro di
calcio che tollera l’inserimento di tacchetti irregolari nelle scarpe di un giocatore) -> quindi possono commettere
illeciti se non rispettano obblighi federali
NB: Principio di insindacabilità immediata -> per questioni di ordine pubblico, divieto della sindacabilità immediata
delle decisioni arbitrali
d) SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Possono essere responsabili a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (di