vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PERSONE GIURIDICHE
Persona giuridica: una sorta di ente. È titolare di alcune finalità che non possono essere perseguite
dal singolo (es. ordine pubblico). Opera tramite persone fisiche.
Il fenomeno associativo è tutelato direttamente dalla Costituzione:
∼ Art. 2 (diritti garantiti anche nelle formazioni sociali) Prof. Angelone 3
Diritto di famiglia e minorile
∼ Art. 18 (diritto di associarsi liberamente)
∼ Art. 19 (fede religiosa)
∼ Art. 39 (sindacati)
∼ Art. 49 (partiti)
Gli enti si dividono in enti di fatto (o non riconosciuti) e persone giuridiche (che hanno richiesto e
ottenuto il riconoscimento, quindi sono state investite dalla personalità giuridica). Tutti sono
soggetti di diritto, cioè la loro capacità giuridica e di agire è commisurata alla loro natura di enti.
Si dividono anche in pubblici (finalità pubbliche – art. 11) e privati (associazioni, fondazioni,
comitati, accomunate dalle finalità perseguite; scopi ideali, non lucrativi).
Enti privati
Si dividono in enti a struttura:
• Associativa pluralità di persone fisiche (associazione)
• Istituzionale patrimonio destinato al perseguimento di un determinato scopo (fondazione,
comitato)
La personalità giuridica si ottiene con sistema concessorio.
Autonomia patrimoniale perfetta = distinzione perfetta tra il patrimonio della persona giuridica e
quello dei singoli associati. [Enti riconosciuti].
Autonomia patrimoniale imperfetta = è presente la distinzione, ma non la totale incomunicabilità tra
i due patrimoni. [Enti non riconosciuti] art. 38: obbligazioni delle associazioni non riconosciute;
fondo comune => patrimonio dell’ente.
Art. 14 atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni. Può consistere in un contratto
plurilaterale ( ) o in un atto/negozio unilaterale (es. testamento olografo o
associazioni e fondazioni
pubblico; ).
fondazioni
Le fondazioni di fatto non sono ammissibili da parte del legislatore.
Art.16 contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto, che possono essere lo stesso documento.
Organi dell’associazione:
• Amministratore (organo esecutivo)
• Assemblea dei soci (organo deliberativo)
Organi della fondazione:
• Amministratori
Associazioni:
• Art. 20 assemblea, convocazioni.
• Art. 21 deliberazioni dell’assemble.
• Art. 24 recesso ed esclusione degli associati.
• Art. 27 estinzione della persona giuridica.
Fondazioni:
• Art. 28 trasformazione delle fondazioni (decisione da parte dell’autorità governativa).
• Art. 31 devoluzione dei beni (estinzione: liquidazione del patrimonio per chiudere tutti i
rapporti pendenti attivi o passivi).
Associazioni non riconosciute:
• Art. 36 ordinamento e amministrazione
• Art.37 fondo comune
Comitati:
• A metà strada tra associazioni e fondazioni
• Raccolta di oblazioni (contributi)
• Art. 41 responsabilità componenti. Prof. Angelone 4
Diritto di famiglia e minorile
FAMIGLIA E RAPPORTI PARENTALI
Art. 29 della Costituzione la famiglia:
• È una società naturale: formazione sociale con formazione sociale e pregiuridica (esiste a
prescindere dall’ordinamento).
• È una comunità intermedia tra il singolo e lo Stato
• È tutelata dall’art. 2 Cost. in quanto formazione sociale
• L’ugualglianza morale e giuridica si estende a tutti suoi componenti
Art. 30 Cost. potestà: combinazione diritto/dovere (si esercitano le prerogative anche soprattutto
di un altro soggetto).
• Figli naturali (nati fuori dal matrimonio) stesso trattamento dei figli legittimi
• ≠
Famiglia nucleare (genitori e figli) famiglia allargata
Art. 31 Cost carattere esterno degli interventi (tutela e assistenza)
Parentela e affinità
Stati secondari al rapporto di coniugio e al rapporto di filiazione.
Art. 74 la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
Art. 75 parentela in:
• Linea retta: discendenza diretta (genitori/figli)
• Linea collaterale: non discendono l’uno dall’altro (fratelli)
Figli:
• Germani o bilaterali: entrambi i genitori in comune
• Unilaterali: un solo genitore in comune; possono essere consanguinei (stesso padre) o
uterini (stessa madre)
Art. 76 computo dei gradi:
• In linea retta: quante le generazioni, escluso lo stipite.
• In linea collaterale: quante le generazioni, escluso lo stipite.
Art. 77 limite di parentela: non oltre il 6° grado.
Art. 78 affinità: tra coniuge e parenti dell’altro coniuge. La linea e il grado degli affini
corrispondono a quelli di parentela del coniuge. Non cessa con la morte, se non nel caso di
invalidità di matrimonio.
Solidarietà familiare
Mantenimento = assistenza economica dovuta a soggetti al di fuori di un rapporto di convivenza;
assicura al titolare lo stesso tenore di vita del soggetto obbligato al mantenimento.
Obbligo alimentare = scatta quando sussiste uno stato di bisogno e il soggetto non è in grado di
provvedere al proprio mantenimento. Si soddisfano solo i bisogni primari.
Art. 438 misura degli alimenti: in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni
economiche di chi deve somministrarli.
Art. 433 persone obbligate: coniuge, figli, genitori o ascendenti prossimi/adottanti, generi e nuore,
suocero e suocera, fratelli o sorelle germani o unilaterali.
Art.437 in presenza di un donatario, esso ha precedenza su tutti. Donazione: atto di lberalità.
Prof. Angelone 5
Diritto di famiglia e minorile
Art. 441 se più persone sono obbligate nello stesso grado, tutte devono concorrere in
proporzione alle loro condizioni economiche.
Art. 442 se più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un solo obbligato, l’autorità
giudiziaria dà provvedimenti opportuni.
Art.443 modo di somministrazione: mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi
anticipati o accogliendo e mantenendo nella propria casa l’avente diritto.
Art. 447 inammissibilità di cessione e compensazione: il credito alimentare è indisponibile e
intrasferibile per la sua natura familiare (come i diritti e gli obblighi matrimoniali).
Art. 448 cessazione per morte dell’obbligato: non è trasmissibile per successione.
Famiglia di fatto
Non può essere pari alla famiglia legittima, ma può essere tutelata allo stesso modo.
MATRIMONIO
Duplice accezione:
• Come atto
• Come rapporto
Come atto
Rientra nell’ambito dei negozi giuridici (stessa famiglia del contratto), ma non è un contratto in
senso tecnico, bensì una manifestazione di volontà vincolante.
• Atto personalissimo che non consente alcuna sostituzione ( art. 11 celebrazione per procura: il
).
procuratore non è un rappresentante, manifesta la volontà di un altro
• Atto legittimo art. 108: inopponibilità di termini e condizioni.
• Non può essere derogato per quanto riguarda gli effetti gli interventi delle parti a limitarne
gli effetti sono estremamente limitati inderogabilità degli effetti.
3 tipologie di matrimonio:
• Civile (celebrato da un ufficiale dello stato civile)
• Religioso (celebrato dal ministro del culto)
• Concordatario (celebrato dal ministro di culto cattolico, produce effetti anche sul piano
civile)
Promessa di matrimonio:
• Reciproca
• Unilaterale
• Non produce effetti obbligativi (art. 79)
• Effetti: Art. 80 si può domandare la restituzione dei doni.
o Art. 81 se la promessa è stata fatta vicendevolmente per atto pubblico, si può
o chiedere il risarcimento dei danni.
Presupposti/requisiti:
• Età ( )
art. 84 maggiorenni o minori emancipati
• Capacità di agire ( )
art. 85 interdizione per infermità mentale
• Libertà di stato ( )
art.86 non avere precedenti vincoli
Impedimenti:
• Dirimenti (invalidità del matrimonio)
• Impedienti (sanzione pecuniaria)
Art. 120 il matrimonio può essere contratto dall’inabilitato, purché sia capace di intendere e di
volere.
Art. 87 non possono contrarre matrimonio: ascendenti e discendenti in linea retta; fratelli/sorelle
germani, consanguinei o uterini; zio e nipote; affini in linea retta; affini in linea collaterale in 2°
Prof. Angelone 6
Diritto di famiglia e minorile
grado; adottante, adottato e discendenti; figli adottivi della stessa persona; adottato e figli
adottante; adottato e coniuge adottante, adottante e coniuge adottato.
Art. 88 non può contrarre matrimonio chi è stata condannata per omicidio consumato o tentato
sul coniuge dell’altro.
Art. 89 divieto temporaneo di nuove nozze per la donna fino a dopo i 300 giorni dallo
scioglimento/annullamento/cessazione degli effetti civili.
Pubblicazioni:
• Per la consapevolezza della scelta
• Per permettere a terzi di opporsi
Celebrazione (art. 107):
• Il ministro del culto riceve solo la manifestazione della loro volontà.
• Dichiarazione fatta personalmente.
• Compilazione atto di matrimonio art. 130 – per dare prova del matrimonio (archiviati nei
registri dello stato civile)
Invalidità del matrimonio:
• Matrimonio putativo = disciplina gli effetti del matrimonio dichiarato nullo (effetti per finzione
giuridica, art. 128).
• Art. 117 il matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88 può essere
impugnato e annullato.
Come rapporto
Art. 143 diritti e doveri reciproci dei coniugi:
• Fedeltà
• Assistenza morale e materiale
• Collaborazione nell’interesse della famiglia
• Coabitazione
La maggior parte degli obblighi non è assistita da una sanzione specifica
o
Art. 146 allontanamento dalla residenza familiare:
• Si viene meno all’obbligo di coabitazione
• Si perde il diritto all’assistenza morale e materiale
Art. 147 doveri verso i figli: mantenere, istruire ed educare.
Art. 144 i coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della
famiglia. In caso di disaccordo interviene il giudice (art. 145).
Art. 143 bis la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito, che mantiene fino a nuove
nozze.
Doveri patrimoniali:
• Art. 143 generico obbligo di contribuzione
• Art. 159 comunione legale dei beni come regime base
• Art. 162 forma delle convenzioni matrimoniali: devono essere stipulate per atto pubblico.
• Art. 177 oggetto della comunione: acquisti, a parte quelli relativi ai beni personali; frutti