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Estratto del documento

PERSONE GIURIDICHE

Persona giuridica: una sorta di ente. È titolare di alcune finalità che non possono essere perseguite

dal singolo (es. ordine pubblico). Opera tramite persone fisiche.

Il fenomeno associativo è tutelato direttamente dalla Costituzione:

∼ Art. 2 (diritti garantiti anche nelle formazioni sociali) Prof. Angelone 3

Diritto di famiglia e minorile

∼ Art. 18 (diritto di associarsi liberamente)

∼ Art. 19 (fede religiosa)

∼ Art. 39 (sindacati)

∼ Art. 49 (partiti)

Gli enti si dividono in enti di fatto (o non riconosciuti) e persone giuridiche (che hanno richiesto e

ottenuto il riconoscimento, quindi sono state investite dalla personalità giuridica). Tutti sono

soggetti di diritto, cioè la loro capacità giuridica e di agire è commisurata alla loro natura di enti.

Si dividono anche in pubblici (finalità pubbliche – art. 11) e privati (associazioni, fondazioni,

comitati, accomunate dalle finalità perseguite; scopi ideali, non lucrativi).

Enti privati

Si dividono in enti a struttura:

• Associativa pluralità di persone fisiche (associazione)

• Istituzionale patrimonio destinato al perseguimento di un determinato scopo (fondazione,

comitato)

La personalità giuridica si ottiene con sistema concessorio.

Autonomia patrimoniale perfetta = distinzione perfetta tra il patrimonio della persona giuridica e

quello dei singoli associati. [Enti riconosciuti].

Autonomia patrimoniale imperfetta = è presente la distinzione, ma non la totale incomunicabilità tra

i due patrimoni. [Enti non riconosciuti] art. 38: obbligazioni delle associazioni non riconosciute;

fondo comune => patrimonio dell’ente.

Art. 14 atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni. Può consistere in un contratto

plurilaterale ( ) o in un atto/negozio unilaterale (es. testamento olografo o

associazioni e fondazioni

pubblico; ).

fondazioni

Le fondazioni di fatto non sono ammissibili da parte del legislatore.

Art.16 contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto, che possono essere lo stesso documento.

Organi dell’associazione:

• Amministratore (organo esecutivo)

• Assemblea dei soci (organo deliberativo)

Organi della fondazione:

• Amministratori

Associazioni:

• Art. 20 assemblea, convocazioni.

• Art. 21 deliberazioni dell’assemble.

• Art. 24 recesso ed esclusione degli associati.

• Art. 27 estinzione della persona giuridica.

Fondazioni:

• Art. 28 trasformazione delle fondazioni (decisione da parte dell’autorità governativa).

• Art. 31 devoluzione dei beni (estinzione: liquidazione del patrimonio per chiudere tutti i

rapporti pendenti attivi o passivi).

Associazioni non riconosciute:

• Art. 36 ordinamento e amministrazione

• Art.37 fondo comune

Comitati:

• A metà strada tra associazioni e fondazioni

• Raccolta di oblazioni (contributi)

• Art. 41 responsabilità componenti. Prof. Angelone 4

Diritto di famiglia e minorile

FAMIGLIA E RAPPORTI PARENTALI

Art. 29 della Costituzione la famiglia:

• È una società naturale: formazione sociale con formazione sociale e pregiuridica (esiste a

prescindere dall’ordinamento).

• È una comunità intermedia tra il singolo e lo Stato

• È tutelata dall’art. 2 Cost. in quanto formazione sociale

• L’ugualglianza morale e giuridica si estende a tutti suoi componenti

Art. 30 Cost. potestà: combinazione diritto/dovere (si esercitano le prerogative anche soprattutto

di un altro soggetto).

• Figli naturali (nati fuori dal matrimonio) stesso trattamento dei figli legittimi

• ≠

Famiglia nucleare (genitori e figli) famiglia allargata

Art. 31 Cost carattere esterno degli interventi (tutela e assistenza)

Parentela e affinità

Stati secondari al rapporto di coniugio e al rapporto di filiazione.

Art. 74 la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 parentela in:

• Linea retta: discendenza diretta (genitori/figli)

• Linea collaterale: non discendono l’uno dall’altro (fratelli)

Figli:

• Germani o bilaterali: entrambi i genitori in comune

• Unilaterali: un solo genitore in comune; possono essere consanguinei (stesso padre) o

uterini (stessa madre)

Art. 76 computo dei gradi:

• In linea retta: quante le generazioni, escluso lo stipite.

• In linea collaterale: quante le generazioni, escluso lo stipite.

Art. 77 limite di parentela: non oltre il 6° grado.

Art. 78 affinità: tra coniuge e parenti dell’altro coniuge. La linea e il grado degli affini

corrispondono a quelli di parentela del coniuge. Non cessa con la morte, se non nel caso di

invalidità di matrimonio.

Solidarietà familiare

Mantenimento = assistenza economica dovuta a soggetti al di fuori di un rapporto di convivenza;

assicura al titolare lo stesso tenore di vita del soggetto obbligato al mantenimento.

Obbligo alimentare = scatta quando sussiste uno stato di bisogno e il soggetto non è in grado di

provvedere al proprio mantenimento. Si soddisfano solo i bisogni primari.

Art. 438 misura degli alimenti: in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni

economiche di chi deve somministrarli.

Art. 433 persone obbligate: coniuge, figli, genitori o ascendenti prossimi/adottanti, generi e nuore,

suocero e suocera, fratelli o sorelle germani o unilaterali.

Art.437 in presenza di un donatario, esso ha precedenza su tutti. Donazione: atto di lberalità.

Prof. Angelone 5

Diritto di famiglia e minorile

Art. 441 se più persone sono obbligate nello stesso grado, tutte devono concorrere in

proporzione alle loro condizioni economiche.

Art. 442 se più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un solo obbligato, l’autorità

giudiziaria dà provvedimenti opportuni.

Art.443 modo di somministrazione: mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi

anticipati o accogliendo e mantenendo nella propria casa l’avente diritto.

Art. 447 inammissibilità di cessione e compensazione: il credito alimentare è indisponibile e

intrasferibile per la sua natura familiare (come i diritti e gli obblighi matrimoniali).

Art. 448 cessazione per morte dell’obbligato: non è trasmissibile per successione.

Famiglia di fatto

Non può essere pari alla famiglia legittima, ma può essere tutelata allo stesso modo.

MATRIMONIO

Duplice accezione:

• Come atto

• Come rapporto

Come atto

Rientra nell’ambito dei negozi giuridici (stessa famiglia del contratto), ma non è un contratto in

senso tecnico, bensì una manifestazione di volontà vincolante.

• Atto personalissimo che non consente alcuna sostituzione ( art. 11 celebrazione per procura: il

).

procuratore non è un rappresentante, manifesta la volontà di un altro

• Atto legittimo art. 108: inopponibilità di termini e condizioni.

• Non può essere derogato per quanto riguarda gli effetti gli interventi delle parti a limitarne

gli effetti sono estremamente limitati inderogabilità degli effetti.

3 tipologie di matrimonio:

• Civile (celebrato da un ufficiale dello stato civile)

• Religioso (celebrato dal ministro del culto)

• Concordatario (celebrato dal ministro di culto cattolico, produce effetti anche sul piano

civile)

Promessa di matrimonio:

• Reciproca

• Unilaterale

• Non produce effetti obbligativi (art. 79)

• Effetti: Art. 80 si può domandare la restituzione dei doni.

o Art. 81 se la promessa è stata fatta vicendevolmente per atto pubblico, si può

o chiedere il risarcimento dei danni.

Presupposti/requisiti:

• Età ( )

art. 84 maggiorenni o minori emancipati

• Capacità di agire ( )

art. 85 interdizione per infermità mentale

• Libertà di stato ( )

art.86 non avere precedenti vincoli

Impedimenti:

• Dirimenti (invalidità del matrimonio)

• Impedienti (sanzione pecuniaria)

Art. 120 il matrimonio può essere contratto dall’inabilitato, purché sia capace di intendere e di

volere.

Art. 87 non possono contrarre matrimonio: ascendenti e discendenti in linea retta; fratelli/sorelle

germani, consanguinei o uterini; zio e nipote; affini in linea retta; affini in linea collaterale in 2°

Prof. Angelone 6

Diritto di famiglia e minorile

grado; adottante, adottato e discendenti; figli adottivi della stessa persona; adottato e figli

adottante; adottato e coniuge adottante, adottante e coniuge adottato.

Art. 88 non può contrarre matrimonio chi è stata condannata per omicidio consumato o tentato

sul coniuge dell’altro.

Art. 89 divieto temporaneo di nuove nozze per la donna fino a dopo i 300 giorni dallo

scioglimento/annullamento/cessazione degli effetti civili.

Pubblicazioni:

• Per la consapevolezza della scelta

• Per permettere a terzi di opporsi

Celebrazione (art. 107):

• Il ministro del culto riceve solo la manifestazione della loro volontà.

• Dichiarazione fatta personalmente.

• Compilazione atto di matrimonio art. 130 – per dare prova del matrimonio (archiviati nei

registri dello stato civile)

Invalidità del matrimonio:

• Matrimonio putativo = disciplina gli effetti del matrimonio dichiarato nullo (effetti per finzione

giuridica, art. 128).

• Art. 117 il matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88 può essere

impugnato e annullato.

Come rapporto

Art. 143 diritti e doveri reciproci dei coniugi:

• Fedeltà

• Assistenza morale e materiale

• Collaborazione nell’interesse della famiglia

• Coabitazione

La maggior parte degli obblighi non è assistita da una sanzione specifica

o

Art. 146 allontanamento dalla residenza familiare:

• Si viene meno all’obbligo di coabitazione

• Si perde il diritto all’assistenza morale e materiale

Art. 147 doveri verso i figli: mantenere, istruire ed educare.

Art. 144 i coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della

famiglia. In caso di disaccordo interviene il giudice (art. 145).

Art. 143 bis la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito, che mantiene fino a nuove

nozze.

Doveri patrimoniali:

• Art. 143 generico obbligo di contribuzione

• Art. 159 comunione legale dei beni come regime base

• Art. 162 forma delle convenzioni matrimoniali: devono essere stipulate per atto pubblico.

• Art. 177 oggetto della comunione: acquisti, a parte quelli relativi ai beni personali; frutti

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Tennie91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di famiglia e minorile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Angelone Marco.