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Diritto di famiglia e minorile

Persone fisiche

Capacità giuridica = idoneità di un soggetto di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive attive e passive (di diritti e di obblighi).

  • Profilo statico.
  • Non si perde se non con la morte (cessazione irreversibile delle funzioni dell’encefalo – morte cerebrale).
  • Si acquista alla nascita. Interpretazioni plurali del termine nascita. Qui si intende come nascita di un individuo vivo, cioè che abbia compiuto almeno un atto respiratorio e che si sia staccato dal grembo materno.
  • È riconosciuta anche ai bambini concepiti, ma è precaria; si limita a diritti di natura successoria; anche il concepturus può godere di diritto.

Capacità di agire = idoneità di un soggetto di esercitare diritti e di assumere obblighi.

  • Profilo dinamico.
  • Si acquista al conseguimento della maggiore età.
  • Si parla di soggetto incapace ( ) che per le proprie condizioni psicofisiche necessita di assistenza in caso di una incapacità:
    • Assoluta: interdetto
    • Relativa: minore emancipato, inabilitato
  • Giudiziale ( ) misura protettiva conseguente a decisione del giudice
  • Legale ( ) misura sanzionatoria aver ricevuto l’ergastolo o una pena detentiva superiore ai 5 anni

L’articolo 414 individua i soggetti interdetti, presupponendo un’infermità abituale (permanente, non si può prevedere/individuare il momento della guarigione) e grave di mente.

L’interdizione giudiziale ha effetti diversi da quella legale (in cui si mantiene una limitata capacità di agire).

Inabilitazione

Maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione; alcolisti e tossicodipendenti; prodigo (soggetto che sperpera il proprio patrimonio o quello della famiglia); sordi e ciechi dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbiano ricevuto un’adeguata educazione.

Tutela e curatela

L’interdetto è sostituito nel compimento di atti giuridici da un tutore (tutela).

L’inabilitato è assistito nel compimento degli atti giuridici da un curatore (curatela).

Tutore: si sostituisce completamente all’interdetto, per porre in essere gli atti; è un vero e proprio rappresentante legale.

L’inabilitato può porre in essere gli ordinari atti di amministrazione autonomamente. Volontà congiunta di inabilitato e curatore per atti di straordinaria amministrazione. In caso di disaccordo, la decisione spetta al giudice.

La legittimazione attiva (capacità di richiedere un provvedimento) di interdizione/inabilitazione può essere richiesta dal soggetto stesso o da congiunti.

Art. 416 il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell’ultimo anno prima della maggiore età, per evitare parentesi in cui il soggetto potrebbe porre in essere degli atti pregiudizievoli.

Art. 429 l’interdizione e l’inabilitazione possono essere revocate (reversibilità).

Art. 427 alcuni atti di ordinaria amministrazione indicati nella sentenza possono essere posti in atto senza tutore o curatore. Possono essere annullati atti posti in essere dall’interdetto o quelli di straordinaria amministrazione da parte dell’inabilitato.

Tutela del minore

  • Scatta in mancanza di potestà dei genitori (art.343).
  • La nomina del tutore o del protutore da parte del giudice tutelare (art.346).
  • Scelta del tutore (art. 348):
    • Dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà.
    • Se manca la designazione, tra ascendenti, parenti o affini.
    • Se il minore è ultrasedicenne, deve essere sentito dal giudice.
  • Tutela affidata a enti di assistenza (art. 354):
    • Può essere preferibile all’affine.
  • Le funzioni del tutore (art. 357):
    • Cura della persona del minore/interdetto.
    • Rappresentanza in tutti gli atti civili.
    • Amministrazione dei beni.
  • Autorizzazione del giudice tutelare (art. 374):
    • Alcuni atti non possono essere posti in atto dal tutore autonomamente.

Curatela del minore emancipato

  • Soggetto che, ancora minorenne, conquista una limitata capacità di agire col matrimonio (art.390).
  • Curatore dell’emancipato (art.392):
    • Il coniuge.
    • Se entrambi minorenni, unico curatore preferibilmente tra i genitori.
  • Capacità dell’emancipato (art. 394):
    • Atti di ordinaria amministrazione.
    • Straordinaria amministrazione assistenza del curatore e talvolta intervento del giudice tutelare.

Amministrazione di sostegno

  • Strumento estremamente flessibile, sulla scorta delle esigenze concrete del soggetto. I poteri dell’amministratore di sostegno vengono stabiliti dal giudice.
  • Misura preferibile e privilegiata dal giudice; solo se non si può porre in atto si ricorre all’interdizione/inabilitazione misure residuali.
  • Per soggetti con menomazione fisica o psichica, parzialmente o temporaneamente impossibilitati a provvedere ai propri interessi (art.404).
  • Nomina dell’amministratore (art. 405):
    • Il decreto di nomina contiene l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore.
    • Tutti gli altri atti possono essere posti in essere senza assistenza (art. 409).
  • Possono essere annullati gli atti compiuti dal beneficiario che violano le disposizioni (art.412).
  • Revoca (art. 413).

Persone giuridiche

Persona giuridica: una sorta di ente. È titolare di alcune finalità che non possono essere perseguite dal singolo (es. ordine pubblico). Opera tramite persone fisiche.

Il fenomeno associativo è tutelato direttamente dalla Costituzione:

  • Art. 2 (diritti garantiti anche nelle formazioni sociali)
  • Art. 18 (diritto di associarsi liberamente)
  • Art. 19 (fede religiosa)
  • Art. 39 (sindacati)
  • Art. 49 (partiti)

Gli enti si dividono in enti di fatto (o non riconosciuti) e persone giuridiche (che hanno richiesto e ottenuto il riconoscimento, quindi sono state investite dalla personalità giuridica). Tutti sono soggetti di diritto, cioè la loro capacità giuridica e di agire è commisurata alla loro natura di enti.

Si dividono anche in pubblici (finalità pubbliche – art. 11) e privati (associazioni, fondazioni, comitati, accomunate dalle finalità perseguite; scopi ideali, non lucrativi).

Enti privati

Si dividono in enti a struttura:

  • Associativa: pluralità di persone fisiche (associazione)
  • Istituzionale: patrimonio destinato al perseguimento di un determinato scopo (fondazione, comitato)

La personalità giuridica si ottiene con sistema concessorio.

Autonomia patrimoniale perfetta = distinzione perfetta tra il patrimonio della persona giuridica e quello dei singoli associati. [Enti riconosciuti].

Autonomia patrimoniale imperfetta = è presente la distinzione, ma non la totale incomunicabilità tra i due patrimoni. [Enti non riconosciuti] art. 38: obbligazioni delle associazioni non riconosciute; fondo comune => patrimonio dell’ente.

Art. 14 atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni. Può consistere in un contratto plurilaterale ( ) o in un atto/negozio unilaterale (es. testamento olografo o associativo).

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Tennie91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di famiglia e minorile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Angelone Marco.
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