IL DIRITTO DI PROPRIETÀ
il diritto di proprietà è disciplinato è disciplinato 2 (del 3 libro) della proprietà
NEL TITOLO
- I disciplina le dei quali in realtà solo i primi 2 articoli 832
CAPO DISPOSIZIONI GENERALI
contenuto del diritto e 833 atti d’emulazione riguardano il contenuto della proprietà a
prescindere dalla natura del bene.
- II dedicato alla (cn 82 art),
CAPO PROPRIETÀ FONDIARIA
- III sui (art 922-948)
CAPO MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ
- IV delle (art 948-951)
CAPO AZIONI DI DIFESA DELLA PROPRIETÀ
il diritto di proprietà non solo è regolato dal codice civile ma è anche tutelato dalla costituzione
come diritto inviolabile/principio fondamentale nel titolo 3 dedicato ai rapporti economici;alla
proprietà è dedicato l’art 42 “
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad
nel primo comma la costituzione distingue la proprietà pubblica da quella
enti o a privati.”
privata, e sancisce che i beni economici appartengono alla stato o agli enti pubblici
comma 2:“La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
il 2 comma
”
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti
che riguarda la proprietà privata la cost. riconosce alla proprietà una serie di diritti considerati
inviolabili dalla legge e dallo stato e ne stabilisce i limiti in modo da renderla accessibile a tutti.
inoltre anche la successione ereditaria prevista dal 3 comma è considerato un modo di
acquisto della proprietà i cui limiti sono stabiliti dalla legge.
l’art 832 contenuto della proprietà “il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo
pieno ed esclusivo entro i limiti e con osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.” si
concentra sugli aspetti del “ e in modo pieno ed esclusivo”
GODERE DISPORRE
GODERE significa trarre utilità dalla cosa sia con uso diretto sia ricavandone frutti cioè il
corrispettivo che un altro soggetto paga per poter godere del bene.
DISPORRE significa “disporre del diritto” determinare la sorte giuridica della cosa
(decidere e
).
attuare operazioni materiali sulla cosa; destinarla ad un certo uso venderla, donarla
il primo aspetto si presenta come una (tutto ciò che al proprietario è fare) il
LECITO
FACOLTÀ
secondo come un (quali atti il proprietario può compiere).
POTERE EFFICACEMENTE
quindi si può affermare che il proprietario ha la e i
FACOLTÀ DI GODERE DALLA COSA L POTERE DI
.
DISPORRE DEL DIRITTO
queste prerogative spettano al proprietario in modo cioè ma come
LIMITI
PIENO SENZA
sancisce l’art 832 entro i limiti e con osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento ciò
significa che: se la legge il proprietario può fare ciò che crede della cosa
NON STABILISCE LIMITI
e del proprio diritto.
infine il proprietario ha un potere esclusivo vale a dire la volta a un
PRETESA VERSO TUTTI
comportamento che non ostacoli il libero e pieno godimento del bene. l’art 833 “il proprietario
non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestie ad altri.” pone
un limite al proprietario“non rientra nelle facoltà del proprietario di usare la cosa in un modo
che abbia il solo scopo di nuocere ad altri ” i .
COSIDDETTI ATTI EMULATIVI
un altro limite imposto al proprietario è il all’art 844 “immissioni” legato al
DIVIETO DI IMMISSIONI
rapporto con il vicinato. con
IMMISSIONI SI INTENDE FASTIDI CHE SI PROPAGANO DA UN FONDO
’ come ad esempio immissioni di fumo, rumori. il criterio scelto della norma è quello
ALL ALTRO
della :il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni che
NORMALE TOLLERABILITÀ
non superino la normale tollerabilità all’inverso nessun proprietario può produrre immissio