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Il contratto

Definizione e funzione del contratto

L'articolo 1321 definisce il contratto come "accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale". Il contratto è un negozio giuridico, manifestazione di volontà; necessariamente bilaterale o plurilaterale, di dimensione patrimoniale (funzione di regolare interessi privati, cioè è lo strumento attraverso il quale i soggetti dispongono della propria sfera patrimoniale) ed ha la funzione di costituire un rapporto giuridico patrimoniale nel senso che incide sulla situazione e sugli interessi delle parti introducendo un nuovo rapporto (in quanto il contratto è fonte di obbligazione), regolare un rapporto giuridico patrimoniale, attraverso il contratto è possibile modificare rapporti già esistenti ed infine permette di estinguere rapporti giuridici patrimoniali già preesistenti.

Principio di relatività del contratto

Nel contratto vige il principio di relatività espresso dall’articolo 1372, in base al quale gli effetti di esso sono limitati alle sole parti, per cui non produce effetto rispetto ai terzi, salvo che nei casi previsti dalla legge. Un esempio sono i contratti a favore di terzi: l’effetto non può mai essere pregiudizievole ma sempre favorevole al terzo. La definizione data dall’articolo non è del tutto esauriente perché non dà rilievo alla funzione transitiva del contratto: il contratto, oltre a produrre effetti obbligatori (sempre presenti in tutti i contratti), produce anche effetti reali, articolo 1376 (transitivi, non sempre presenti), ovvero permette di trasferire diritti da un soggetto a un altro per effetto del principio consensualistico, consenso delle parti ovvero secondo il consenso.

Eccezioni e casi particolari

A questo principio però esistono eccezioni; nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate nel genere, articolo 1378, a differenza degli altri contratti transitivi, il contratto produce i suoi effetti non nel momento in cui le parti raggiungono l’accordo contrattuale ma solo quando esse concordemente specificano quale sia il bene da trasferire, tramite esempio nel contratto di compravendita che comporta sia la nascita di un’obbligazione ma anche il trasferimento del diritto di proprietà della cosa che passa da un soggetto che vende a un altro che acquista. La circolazione del diritto riguarda sia diritti reali (proprietà) sia diritti di credito.

Libertà contrattuale e autonomia

L'articolo 1322 stabilisce che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge, riconoscendo comunque ai privati la libertà di concludere anche contratti che non appartengono ai tipi previsti dalla legge, cioè diversi da quelli regolati dal codice o da leggi speciali purché diretti a realizzare un interesse meritevole di tutela (comma 2). L’articolo sancisce l’autonomia contrattuale, che è una specificazione/sottoinsieme del più generale principio dell’autonomia privata, che consente ai privati di autoregolare i propri interessi personali e patrimoniali mediante il contratto allo scopo di perseguire al meglio i loro interessi sempre nei limiti delle norme imperative.

Obbligo di contrarre

Alla libertà contrattuale esiste però un'eccezione: l'obbligo di contrarre (che si riscontra in alcuni ambiti particolari, ad esempio è il monopolio legale, anche ambito bancario, obbligo di stipula di un conto nel quale vi è un obbligo di stipulazione del contratto di base).

Requisiti del contratto

La nozione di contratto nell’articolo 1321 viene precisata nell’articolo 1325, in cui vengono indicati i quattro requisiti comuni a tutti i contratti che debbono necessariamente sussistere perché il contratto stesso possa esistere. I quattro requisiti sono l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma quando risulta prescritta dalla legge. Il primo e fondamentale elemento costitutivo di qualsiasi fattispecie contrattuale è l’accordo, ovvero la convergenza delle manifestazioni di volontà provenienti dalle parti contraenti.

Manifestazione della volontà

Perché la volontà produca effetti giuridici occorre che sia manifestata e portata a conoscenza ai terzi; a seconda dei modi in cui la volontà viene manifestata si distingue tra: manifestazione espressa e tacita. Si ha manifestazione espressa quando la volontà è dichiarata, cioè comunicata con parole, per iscritto oppure oralmente. La manifestazione tacita si ha quando il soggetto tiene un determinato comportamento da cui è desumibile la volontà di contrarre. Il comportamento deve essere oggettivo, cioè secondo quanto comunemente si intende. La manifestazione tacita richiede pur sempre una condotta che deve essere intesa come segno di consenso, quindi il silenzio non ha di regola nessuna rilevanza: non è né accettazione né rifiuto. In alcuni casi, però, è possibile attribuire al silenzio un significato; in questo caso, esso costituisce una dichiarazione espressa di volontà, perché idoneo a rendere direttamente palese agli altri la volontà del soggetto (esempio: si ha nei contratti unilaterali in cui la legge prevede la dichiarazione espressa del beneficiario).

Proposta e accettazione

L'articolo 1326 regola due aspetti dell’accordo: la proposta e l’accettazione. La proposta è la dichiarazione o comportamento con cui la parte che assume l’iniziativa offre all’altra la conclusione del contratto, mentre l’accettazione è la dichiarazione con cui la parte che riceve la proposta dà il suo consenso al contratto come risulta dall’offerta. La proposta espone il proponente, nel senso che una volta fatta la proposta, se l’altra parte accetta, il contratto si conclude. Per valere come proposta, la dichiarazione di chi offre deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto che si vuole concludere e manifestare una volontà attuale di contrarre; altrimenti, non si tratterà più di una proposta ma di un invito a proporre, e la parte che riceverà non sarà più in potere di accettare ma assumerà la posizione di proponente (esempio: apertura di conto corrente bancario).

Offerta al pubblico

L’accettazione, a sua volta, deve corrispondere esattamente alla proposta; se è anche in parte diversa, non vale come accettazione, ma come nuova proposta. I ruoli si scambiano, e il contratto non è concluso finché la parte che per prima aveva assunto l’iniziativa non ha accettato la controproposta. L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o, in mancanza, entro un tempo adeguato secondo la natura dell’affare. Differente è l’offerta al pubblico, cioè l’offerta che non è rivolta a una persona determinata, ma a tutti o a persone con certi requisiti; essa deve avere tutti i requisiti, deve essere completa (contenere tutti gli elementi essenziali del contratto) e deve manifestare l’intenzione di chi ha proposto ad impegnarsi. L’offerta al pubblico, a differenza della proposta rivolta a soggetti determinati, non è atto recettizio ma produce effetti nel momento in cui l’offerta sia resa conoscibile al pubblico, quindi chi propone non può rifiutarsi di contrarre.

Conclusione del contratto

Identificare le due dichiarazioni diventa più importante quando l’accordo si forma in momenti successivi, e questo avviene quando vi è uno scambio di proposte tra persone lontane; in questo caso si pone il problema di stabilire in quale momento il contratto si possa ritenere concluso. L’articolo 1326 risolve il problema del momento di conclusione del contratto stabilendo il principio di cognizione: "il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte". Una regola particolare si aggiunge poi per le comunicazioni scritte tra persone lontane, articolo 1335: la conoscenza si presume nel momento in cui la dichiarazione giunge all’indirizzo del destinatario. Questi può dare la prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne conoscenza.

Comunicazioni e presunzioni

Una volta che la dichiarazione sia giunta presso l’abitazione o l’azienda del destinatario (una volta cioè che essa, entrata nella sua sfera, gli sia conoscibile), questi potrà scongiurarne l’efficacia soltanto dando la dimostrazione di una situazione o di una circostanza di natura eccezionale, tale da impedirgli la stessa possibilità di avere notizia. La presunzione è estesa all’indirizzo di posta elettronica secondo il decreto del 2005 che disciplina la formazione e l’efficacia dei documenti digitali. Lo schema dell’articolo 1326 non vale per tutti i tipi di contratti, ma solo per quelli che si concludono con il solo consenso (contratti consensuali); ci sono invece contratti (deposito mutuo) che si concludono solo con la consegna della cosa o delle cose cui il contratto si riferisce (contratti reali); il consenso delle parti è sempre necessario ma non sufficiente; in questo caso il contratto si conclude con la consegna della cosa. Ad esempio, nel caso di mutuo, se un soggetto chiede alla banca un prestito e la banca, dopo aver esaminato la proposta, accetta, il contratto di mutuo non si è concluso, ma vi è solo una promessa di mutuo che ha gli effetti di un contratto preliminare; il contratto si conclude con la consegna del denaro.

Esecuzione prima dell'accettazione

L’articolo 1327 prevede casi particolari: l’esecuzione prima della risposta dell’accettazione; la cui norma si discosta dalla regola secondo la quale il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta giunge a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Infatti esistono dei casi in cui vi sia l'esigenza di prontezza della prestazione, il destinatario della proposta contrattuale può eseguire la prestazione prima di comunicare la sua accettazione al proponente (accettazione tacita); il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione. In altre ipotesi, l’accettazione può del tutto mancare: è il caso dell’articolo 1333, contratto con obbligazioni del solo proponente, dove una parte propone all’altra un contratto da cui derivino solo obbligazioni per il proponente. In tali contratti l’unilateralità della prestazione fa sì che la legge non richieda l’accettazione espressa dal beneficiario, ma la manifestazione è d’obbligo in caso di dissenso. Un esempio è l’offerta di una fideiussione, in cui l’unico soggetto gravato dall’obbligo è il garante (il fideiussore), mentre il creditore che acconsente non manifestando il suo disaccordo riceverà il beneficio di poter scegliere su che soggetto rivalersi in caso di inadempimento. Il contratto è concluso se la parte che ha ricevuto la proposta non rifiuta entro il termine previsto.

Revoca e trattative

Finché il contratto non è concluso, le parti conservano la libertà di poter revocare sia la proposta che l’accettazione; anche alla revoca si applica il principio di cognizione, essa ha effetto quando giunge a conoscenza dell’altra parte. I negoziati che precedono la stipulazione del contratto prendono il nome di trattative. Queste hanno carattere preparatorio e strumentale e non sono vincolanti per le parti, in quanto acquistano valore soltanto nel caso si raggiunga un accordo. Mentre in alcuni casi la conclusione del contratto è rapida e non ha senso parlare di trattative (operazioni contrattuali della vita quotidiana, come l’acquisto di un giornale), in altri casi essa presuppone complesse trattative. Va tenuto presente però che, anche se le parti sono libere di concludere o meno il contratto, la legge impone loro l’obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede oggettiva, cioè con correttezza e lealtà reciproca, articolo 1337. Il caso più frequente della violazione dell’articolo 1337 è il recesso ingiustificato delle trattative, ovvero il recedere ingiustificatamente dalle trattative che erano state condotte a tale punto da generare nella controparte la ragionevole aspettativa della conclusione del contratto.

Responsabilità precontrattuale

La violazione del dovere di correttezza comporta una responsabilità che prende il nome di responsabilità precontrattuale. Il danno risarcibile, nell’ipotesi del dovere di buona fede, comprende solo l’interesse negativo, ovvero il danno emergente (spese sostenute per le trattative, la perdita di tempo) e non l’interesse positivo (lucro cessante, ovvero il mancato guadagno derivante dalla mancata stipulazione del contratto).

Strumenti a disposizione durante le trattative

Spesso accade che durante la fase delle trattative le parti abbiano interesse a vincolarsi l’una verso l’altra, per avere la sicurezza della buona riuscita del contratto. Il legislatore, quindi, dispone di strumenti idonei a questo scopo: si tratta del contratto preliminare, il patto di prelazione, il patto di opzione e infine la proposta irrevocabile. Questi strumenti sono in funzione della stipula del contratto definitivo, ovvero obbligano le parti alla stipulazione del contratto definitivo. Il contratto preliminare viene stipulato allo scopo di obbligare entrambi i contraenti, anche uno solo, a stipulare in un momento successivo un contratto definitivo (produce solo effetti obbligatori). Il contratto preliminare non è definito espressamente nel codice, non vi è una definizione, esistono però tre norme che regolano questo tipo di contratto: sono l’articolo 1351, che riguarda la forma del contratto, l’articolo 2932 (nel libro 6) e l’articolo 2645.

Norme relative al contratto preliminare

  • Articolo 1351 regola la forma del contratto: "Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo".
  • Articolo 2932 riguarda l’esecuzione dell’obbligo a contrarre: nel caso in cui una delle due parti non adempia all’obbligo e si rifiuti di stipulare il contratto, l’altra può rivolgersi al giudice e chiedere una sentenza costitutiva che produca gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso. La sentenza diventa surrogato del contratto definitivo. L’articolo prevede però due eccezioni: 1) non è possibile chiedere l’intervento del giudice quando è escluso dal titolo, ovvero quando vi è una clausola in cui in caso di inadempimento non si possa ricorrere alla sentenza, né al risarcimento del danno; 2) se vi è un’impossibilità nell’ottenere la sentenza, e questa impossibilità può essere naturale, quando il tipo di prestazione è infungibile e collegata a un comportamento umano, oppure giuridica.
  • Articolo 2645: prima del 1996, i contratti preliminari non potevano essere trascritti registrati (in quanto questi producono solo effetti obbligatori e non trasferiscono diritti) e quindi in caso di alienazione di un bene tramite contratto preliminare rendeva impossibile ricorrere alla sentenza; ma con l’articolo è diventato possibile trascrivere nei pubblici registri i contratti preliminari, rendendo lo stesso contratto opponibile ai terzi, ovvero conoscibile/noto ai terzi della sua esistenza. In questo modo è possibile ricorrere a sentenza anche se un terzo ha acquistato il bene oggetto del contratto preliminare, se questo è stato trascritto.

Patto di prelazione

Il patto di prelazione (sinonimo di preferenza) è un patto preparatorio al contratto definitivo (e può essere sia un contratto vero e proprio sia una clausola accessoria inserita in un altro contratto). Oggetto del contratto è la preferenza: il venditore si obbliga a preferire un determinato acquirente a parità di condizioni, purché non trovi un altro venditore la cui vendita risulterebbe più favorevole (tipico esempio di patto di prelazione). In caso di violazione dell’accordo, la sanzione prevista è il risarcimento del danno.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lady smile di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Sciarrone Antonella.
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