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IL CONTRATTO

CONTRATTO

l’art 1321 definisce il come “ 2 ,

ACCORDO DI O PIÙ PARTI PER COSTITUIRE REGOLARE O

.

ESTINGUERE TRA LORO UN RAPPORTO GIURIDICO PATRIMONIALE

il contratto è un negozio giuridico, manifestazione di volontà; necessariamente bilaterale o

plurilaterale di di dimensione patrimoniale (funzione di regolare interessi privati cioè è lo

strumento attraverso il quale i soggetti dispongono della propria sfera patrimoniale)ed ha la

funzione di costituire un rapporto giuridico patrimoniale nel senso che incide sulla situazione e

sugli interessi delle parti introducendo un nuovo rapporto(in quanto il contratto è fonte di

obbligazione), regolare un rapporto giuridico patrimoniale, attraverso il contratto è possibile

modificare rapporti già esistenti ed infine permette di estinguere rapporti giuridici patrimoniali

già preesistenti.

nel contratto vige il del contratto espresso dall’art 1372 in base al

PRINCIPIO DELLA RELATIVITÀ

quale gli effetti di esso sono limitati alle sole parti, per cui non produce effetto rispetto ai terzi,

salvo che nei casi previsti dalla legge un esempio sono i contratti a favore di 3 l’effetto non

può mai essere pregiudizievole ma sempre favorevole al 3.

la definizione data dall’art non è nel tutto esauriente perché non da rilievo alla funzione

transitiva del contratto: il contratto oltre a produrre effetti obbligatori (sono sempre presenti

in tutti i contratti) produce anche effetti reali art 1376 (transitivi, non sempre presente)

ovvero permette di trasferire diritti da un soggetto ad un altro questo avviene per effetto del

PRINCIPIO CONSENSUALISTICO

consenso delle parti ovvero secondo il , a questo principio però

esistono eccezioni; nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate

nel genere art 1378. a differenza degli altri contratti transitivi, il contratto produce i suoi

effetti non nel momento in cui le parti raggiungono l’accordo contrattuale ma solo quando

.

INDIVIDUAZIONE

esse concordemente specificano quale sia il bene da trasferire tramite

esempio nel contratto di compravendita che comporta sia la nascita di un obbligazione ma

anche il trasferimento del diritto di proprietà della cosa che passa da un soggetto che vende

al un altro che acquista. la circolazione del diritto riguarda sia diritti reali (proprietà) sia diritti di

credito.

l’art 1322 stabilisce che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto

nei limiti imposti dalla legge. riconoscendo comunque ai privati la libertà di concludere anche

contratti che non appartengono ai tipi previsti dalla legge cioè diversi da quelli regolati dal

codice o da leggi speciali purché diretti a realizzare un interesse meritevole di tutela comma 2

l’articolo sancisce l’autonomia contrattuale che è una specificazione/sottoinsieme del più

generale principio dell’autonomia privata che consente ai privati di autoregolare i propri

interessi personali e patrimoniale mediante il contratto allo scopo di perseguire al meglio i loro

interesse sempre nei limiti delle norme imperative.

alla libertà contrattuale esiste però un eccezione l’ (

che si riscontra in

OBBLIGO DI CONTRARRE

alcuni ambiti particolari es. è il monopolio legale anche ambito bancario, obbligo di stipula di un conto

nel quale vi è un obbligo di stipulazione del contratto.

di base)

La nozione di contratto nell’art 1321 viene precisata nell’art 1325 in cui vengono indicati i 4

requisiti comuni a tutti i contratti che debbono necessariamente sussistere perchè il contratto

stesso possa esistere.

i 4 requisiti sono l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma quando risulta prescritta

dalla legge.

il primo e fondamentale elemento costitutivo di qualsiasi fattispecie contrattuale è l’accordo

ovvero la convergenza delle manifestazioni di volontà provenienti dalle parti contraenti. 1

perchè la volontà produca effetti giuridici occorre che sia manifestata e portata a conoscenza

ai terzi; a seconda dei modi in cui la volontà viene manifestata si distingue tra:

manifestazione espressa e tacita.

si ha manifestazione espressa quando la volontà è dichiarata, cioè comunicata con parole,

per iscritto oppure oralmente. mentre la manifestazione tacita:si ha quando il soggetto tiene

un determinato comportamento da cui è desumibile la volontà di contrarre. il comportamento

deve essere oggettivo cioè secondo quanto comunemente si intende. la manifestazione

tacita richiede pur sempre una condotta che deve essere intesa come segno di consenso

quindi il silenzio, non ha di regola nessuna rilevanza: non è nè accettazione nè rifiuto, in alcuni

casi é però possibile attribuire al silenzio un significato, in questo caso esso costituisce una

dichiarazione espressa di volontà, perchè idoneo a rendere direttamente palese agli altri la

volontà del soggetto(es si ha nei contratti unilaterali in cui la legge prevede la dichiarazione

espressa del beneficiario).

l’art 1326 regola 2 aspetti dell’accordo la proposta e l’accettazione. la proposta è la

dichiarazione o comportamento con cui la parte che assume l’iniziativa offre all’altra la

conclusione del contratto mentre l’accettazione è la dichiarazione con cui la parte che riceve

la proposta da il suo consenso al contratto così come risulta dall’offerta.

la proposta espone il proponente, nel senso che una volta fatta la proposta se l’altra parte

accetta il contratto si conclude.

per valere come proposta, la dichiarazione di chi offre deve contenere tutto gli elementi

essenziali del contratto che si vuole concludere e manifestare una volontà attuale si contrarre

altrimenti non si tratterà più di una proposta ma di un invito a proporre e la parte che riceverà

non sarà più in potere di accettare ma assumerà la posizione di proponente es apertura c/c

bancario.

l’accettazione a sua volta deve corrispondere esattamente alla proposta, se è anche in parte

diversa, non vale come accettazione, ma come nuova proposta, i ruoli si scambiano, e il

contratto non è concluso finché la parte che per prima aveva assunto l’iniziativa non ha

concluso, non ha accettato la controproposta. l’accettazione deve giungere al proponente

nel termine da lui stabilito o in mancanza, entro un tempo adeguato secondo la natura

dell’affare.

differente è l’offerta al pubblico cioè l’offerta che non è rivolta a una persona determinata,

ma a tutti o a persone con serti requisiti; essa deve avere tutti i requisiti deve essere

completa (contenere tutti gli elementi essenziali del contratto) e deve manifestare

l’intenzione di chi ha proposto ad impegnarsi. l’offerta al pubblico a differenza della proposta

rivolta a soggetti determinati, non è atto recettizio ma produce effetti nel momento in cui

l’offerta sia resa conoscibile al pubblico quindi chi propone non può rifiutarsi di contrarre.

Identificare le 2 dichiarazioni diventa più importante quando l’accordo si forma in momenti

successivi e questo avviene quando vi è uno scambio di proposte tra persone lontane; in

questo caso so pone il problema di stabilire in quale momento il contratto si possa ritenere

concluso.l’art 1326 risolve il problema del momento di conclusione del contratto stabilendo il

principio di cognizione;“il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha

conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”. una regola particolare si aggiunge poi x le

comunicazioni scritte tra persone lontane art 1335 la conoscenza si presume nel momento

in cui la dichiarazione giunge all’indirizzo del destinatario. questi può dare la prova di essere

stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne conoscenza. 2

una volta che la dichiarazione sia giunta presso l’abitazione o l’azienda del destinatario (una

volta cioè che essa, entrata nella sua sfera, gli sia conoscibile), questi potrà scongiurarne

l’efficacia soltanto dando la dimostrazione di una situazione o di una circostanza di natura

eccezionale, tale da impedirgli la stessa possibilità di avere notizia. la presunzione è estesa

all’indirizzo di posta elettronica secondo il decreto del 2005 che disciplina la formazione e

l’efficacia dei documenti digitali.

lo schema dell’art 1326 non vale x tutti i tipi di contratti, ma solo x quelli che si concludono

con il solo consenso (contratti consensuali); ci sono invece contratti (deposito mutuo) che

si concludono solo con la consegna della cosa o delle cose cui il contratto si riferisce

(contratti reali); il consenso delle parti è sempre necessario ma non sufficiente in questo

caso il contratto si conclude con la consegna della cosa. ad es nel caso di mutuo se un

soggetto chiede alla banca un prestito e la banca dopo aver esaminato la proposta, accetta il

contratto di mutuo non si è concluso, ma vi è solo una promessa di mutuo che ha gli effetti

di un contratto preliminare, il contratto si conclude con la consegna del denaro.

l’art 1327 prevede casi + particolari: l’esecuzione prima della risposta dell’accettazione; la

cui chi

norma si discosta dalla regola secondo il quale il contratto è concluso nel momento in

ha fatto la proposta giunge a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Infatti esistono dei

casi in cui vi sia l'esigenza di prontezza della prestazione, il destinatario della proposta

contrattuale può eseguire la prestazione prima di comunicare la sua accettazione al proponente

(accettazione tacita) il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio

l’esecuzione.

in altri ipotesi ancora l’accettazione può del tutto mancare è il caso dell’art 1333 contratto

con obbligazioni del solo proponete: si tratta del caso in cui una parte proponga all’altra un

contratto da cui derivino solo obbligazioni x il proponete. in tali contratti l’unilateralità della

prestazione fa si che la legge non richieda l’accettazione espressa dal beneficiario, ma la

manifestazione è d’obbligo in caso di dissenso un esempio è l’offerta di una fideiussione, in cui

l’unico soggetto gravato da l’obbligo è il garante il fideiussore mentre il creditore che

acconsente non manifestando il suo disaccordo riceverà il beneficio di poter sciegliere su che

soggetto rivalersi in caso di inadempimento. (il contratto è concluso se la parte che ha

ricevuto ha proposta non rifiuta entro il termine previsto.)

finchè il contratto non è concluso le parti conservano la libertà di poter revocare sia la

proposta che l’accettazione, anche alla revoca si applica il principio di cognizione essa ha

effetto quando giunge a conoscenza dell’altra parte.

i negoziati che precedono la stipulazione del contratto prendono il nome di trattative. queste

hanno carattere preparatorio e strumentale e non sono vincolanti per le parti, in quanto

acquistano valore soltanto nel caso si raggiunga un accordo. mentre in alcuni casi la

conclusione del contratto è rapida per cui non ha senso parlare di trattative (operazioni

contrattuali della vita quotidiana acquisto di un gironale), in altri casi essa presuppone

complesse trattative.

va tenuto presente però che anche se le parti sono libere si concludere o meno il contratto la

lagge impone loro l’obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede oggettiva cioè con

correttezza e lealtà reciproca art 1337. il caso più frequente della violazione dell’art 1337 è

il recesso ingiustificato delle trattative ovvero il recedere ingiustificatamente dalle trattative

che erano state condotte a tale punto da generare nella controparte la ragionevole

aspettativa della conclusione del contratto. 3

la violazione del dovere di correttezza comporta una responsabilità che prende il nome di

responsabilità precontrattuale. il danno risarcibile , nell’ipotesi del dovere di buona fede,

comprende solo l’interesse negativo ovvero il danno emergente (spese sostenute x le

trattative, la perdita di tempo) e non l’interesse positivo (lucro cessante ovvero il mancato

guadagno derivante dalla mancata stipulazione del contratto).

spesso accade che durante la fase delle trattative abbiano interesse a vincolarsi l’una verso

l’altra, per avere la sicurezza della buon riuscita del contratto. il legislatore quindi dispone degli

strumenti idonei a questo scopo:si tratte del contratto preliminare,il patto di prelazione, il

patto di opzione e infine la proposta irrevocabile.

questi strumenti sono in funzione alla stipula del contratto definitivo ovvero obbligano le parti

alla stipulazione del contratto definitivo.

il contratto preliminare viene stipulato allo scopo di obbligare entrambi i contraenti a anche 1

solo contraente a stipulare in un momento successivo un contratto definitivo (produce solo

effetti obbligatori)

il contratto non è definito espressamente nel codice non vi è una definizione, esistono però 3

norme che regolano questo tipo di contratto e sono art 1351 che riguarda la forma del

contratto, art 2932 (nel libro 6) e art 2645.

art 1351 regola la forma del contratto “ il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella

stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

art 2932 riguarda l’esecuzione dell’obbligo a contrarre, nel caso in cui la parte una delle 2

parti non adempia all’obbligo e si rifiuti di stipulare il contratto, l’altra può rivolgersi al giudice e

chiedere una sentenza costitutiva che produca gli stessi effetti del contratto definitivo non

concluso. la sentenza diventa surrogato del contratto definitivo. l’art però prevede 2

eccezioni: 1)non è possibile chiedere l’intervento del giudice quando è escluso dal titolo

ovvero quando vi è una clausola in cui in caso di inadempimento non si possa ricorrere alla

sentenza, come nemmeno al risarcimento del danno. 2) se vi è un impossibilità nell’ottenere

la sentenza; e questa impossibilità può essere naturale quando il tipo di prestazione è

infungibile e collegata a un comportamento umano oppure giuridica quando è collegata art

2645 bis inserita successivamente nel 1996 che riguarda l’impossibilità di ricorre alla

sentenza poichè il bene soggetto del contratto è stato alienato a un altra persona.

l’art 2645: prima del 96 i contratti preliminari non potevano essere trascritti registrati (in

quanto questi producono solo effetti obbligatori non trasferiscono diritti) e quindi in caso di

alienazione di 1 bene tramite contratto preliminare rendeva impossibile ricorrere alla sentenza

ma con l’art diventò possibile trascrivere nei pubblici registri i contratti preliminari, rendendo lo

stesso contrattato opponibile ai 3 ovvero conoscibile/noto ai 3 della sua esistenza.

in questo modo è possibile ricorre a sentenza anche a se un terzo ha acquistato il bene

oggetto del contratto preliminare se questo è stato trascritto.

il patto di prelazione:(sinonimo preferenza) è un patto preparatorio al contratto definitivo,(e

può essere sia un contratto vero e proprio sia una clausola accessoria inserita in un altro

contratto. oggetto del contratto è la preferenza. il venditore si obbliga a preferire 1

determinato acquirente a parità di condizioni purchè non trovi un altro venditore la cui vendita

risulterebbe più favorevole (tipico es. patto di prelazione) in caso di violazione dell’accordo la

sanzione prevista è il risarcimento del danno.

patto

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lady smile di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Sciarrone Antonella.
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