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INVALIDITÀ E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Abbiamo visto che l’accordo (elemento essenziale del contratto ai sensi dell’art. 1325 c.c.) è

costituito dall’incontro delle dichiarazioni di volontà delle parti contrattuali.

Quando c’è questo incontro – con le modalità (proposta e accettazione) già accennate – il

contratto si dice «concluso» -> conclusione = momento essenziale.

-> La fase che precede l’incontro delle volontà delle parti e la conclusione del contratto è la

formazione del contratto = procedimento eventuale che precede la conclusione.

N.B: Alcuni contratti (come ad es. quelli cc.dd. istantanei) si concludono senza bisogno di

formazione, trattative, procedimentalizzazione.

Quando invece è necessaria una formazione del contratto, delle trattative per raggiungere

un accordo (non è cioè sufficiente il semplice scambio di proposta e accettazione), si parla di

fase precontrattuale, che comporta per le parti specifici oneri e doveri l’una nei confronti

dell’altra e, conseguentemente, una specifica forma di responsabilità (precontrattuale,

appunto) => art. 1337 c.c.: «Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del

contratto, devono comportarsi secondo buona fede»

Torna nuovamente la buona fede, ma la norma pone alcune problematiche:

- che tipo di responsabilità è? Il nostro ordinamento conosce solo due tipologie di

responsabilità civile: a) la responsabilità contrattuale; e b) la responsabilità extracontrattuale

-> non esistono altre forme di responsabilità, quindi quella precontrattuale deve

necessariamente essere ricondotta ad a) o b). Per lungo tempo è stata ricondotta a quella

extracontrattuale sulla base di un semplice ragionamento: se siamo in fase di trattative e di formazione del

contratto, vuol dire che il contratto non c’è ancora; e se non c’è un contratto non può di certo parlarsi di

responsabilità contrattuale (che discende da un contratto); quindi, si tratta di responsabilità extracontrattuale.

Secondo la Corte di Cassazione, a partire dal 2016: deve più correttamente ritenersi che

due parti che stanno trattando per arrivare a concludere un contratto siano legate da un

contatto sociale «qualificato» idoneo ad ingenerare quell’obbligo di protezione, l’uno verso

l’altro. L’inadempimento, come abbiamo visto, è riconducibile ad una responsabilità di tipo

contrattuale -> non è uguale a responsabilità di autista che investe pedone (questa

extracontrattuale) -> presupposto della tesi del contatto sociale qualificato = «buona fede»

-> conseguenza diretta del definire responsabilità contrattuale/extracontrattuale:

Chi ritenga di aver subito un danno dalla controparte durante le trattative e la formazione

del contratto, non deve agire in giudizio dimostrando dolo/colpa della controparte, ma

limitandosi ad affermare l’inadempimento dell’obbligo di buona fede gravante su

controparte (fermo restando che però deve dimostrare i danni subiti). Sarà poi controparte

a doversi liberare dimostrando la «causa non imputabile» ai sensi dell’art. 1218 c.c. -> se

fosse extracontrattuale per essere risarcito devi iniziare una causa. 8

- quali comportamenti causano una responsabilità precontrattuale?

L’art. 1337 c.c., infatti, parla genericamente di comportamento secondo buona fede, ma non

aggiunge né precisa altro.

Una prima risposta si trova nel successivo art. 1338 c.c., in base al quale chi, conoscendo o

dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto non ne dia notizia

all’altra parte, è tenuta a risarcire quest’ultima del danno subito per avere confidato senza

colpa nella validità del contratto. nel corso del tempo è stata la giurisprudenza ad individuare

altre ipotesi di responsabilità precontrattuale espressive dell’obbligo di comportamento

secondo buona fede in fase di formazione del contratto previsto dall’art. 1337 c.c.:

- Rottura ingiustificata delle trattative

- Violazione di obblighi informativi nei confronti dell’altra parte che portino a un

contratto non invalido (ipotesi già prevista, come detto, dall’art. 1338 c.c.), ma solo

sconveniente o iniquo per l’altra parte

- Violazione degli obblighi di riservatezza nei confronti dell’altra parte

- Violazione degli obblighi di custodia dei beni oggetto di contratto

- Mancata consapevole attivazione per rendere valido un contratto che altrimenti

sarebbe invalido

Emerge conclusivamente che:

- la responsabilità precontrattuale è una responsabilità atipica, posto che, come visto, non si

risolve nell’unica ipotesi tipizzata dal codice civile (1338 c.c.), ma può configurarsi in altre

ipotesi idonee ad integrare una violazione della buona fede solidaristica imposta nella fase

delle trattative e di formazione del contratto dall’art. 1337 c.c.;

- dalle varie ipotesi di responsabilità precontrattuale individuate via via dalla giurisprudenza,

la responsabilità precontrattuale può essere anche considerata una forma di responsabilità

universale, nel senso che comprende anche condotte (ipotesi 2-3-4) che conducano a un

contratto comunque valido -> in tali ultime ipotesi avremo, sì, un contratto valido che quindi

resta in piedi tra le parti, ma la parte danneggiata dalla condotta dell’altra contraria a buona

fede in fase di trattative, potrà chiedere di essere risarcita per responsabilità precontrattuale

-> come in caso di contratto invalido (ipotesi prevista dall’art. 1338 c.c.)

Danni risarcibili in caso di responsabilità precontrattuale

a. I cosiddetti interessi negativi a non essere lesi nell’esercizio della propria libertà

contrattuale, e costituiti da:

- danno emergente (spese sostenute per partecipare alle trattative)

- lucro cessante (perdita di altre occasioni contrattuali)

b. Se il contratto stipulato è valido, è risarcibile il cosiddetto interesse positivo differenziale

(cioè lo svantaggio, o la sconvenienza contrattuale derivata ad una parte dalla condotta

sleale (es. omesse informazioni) tenuta dall’altra durante le trattative

- la responsabilità precontrattuale può riguardare anche terzi?

Es. Vendita del cartellino di un calciatore; la società venditrice cede il credito nascente dal contratto di

compravendita a un terzo; si scopre che il contratto di compravendita è stato stipulato da un «falsus procurator»

(cioè un soggetto non autorizzato ad impegnare la società acquirente all’acquisto del cartellino) e che quindi la

compravendita non può produrre effetti; conseguentemente anche la cessione del credito generato da quel

contratto non può produrre effetti. Il terzo cui il credito era stato ceduto, può agire per resp. precontrattuale nei

confronti della parte che, nel contratto «a monte», con la propria condotta contraria a buona fede ha portato a

concludere un contratto invalido?

No. La responsabilità precontrattuale riguarda solo le parti della trattativa. 9

Contratto preliminare

Nella logica del procedimento di formazione del contratto assume rilievo particolare il

contratto preliminare = fase che precede l’attuazione del contratto.

Si tratta dell’ipotesi in cui le parti non si limitano ad effettuare trattative, ma si obbligano l’un

l’altra (contratto preliminare), alla successiva stipulazione del contratto definitivo.

Ad es. può esserci un preliminare di vendita, un preliminare di affitto ecc.

Funzioni principali del contratto preliminare:

controllo delle sopravvenienze (ci sono ad es. alcune circostanze che devono verificarsi per

poter arrivare alla conclusione del contratto definitivo, ma nel frattempo le parti creano già un

vincolo obbligatorio), o anche necessità di affinamento del contenuto del contratto definitivo,

alla cui stipulazione però le parti già si obbligano vincendevolmente.

N.B -> il contratto preliminare rimane un contratto autonomo = le obbligazioni proprie del

contratto definitivo deriveranno solo e soltanto da quel contratto; il preliminare crea

unicamente l’obbligazione di arrivare a stipulare il contratto definitivo.

es. un preliminare di vendita non comporta l’effetto di trasferimento della proprietà, ma solo

l’obbligo delle parti di concludere tra loro, successivamente, quel contratto che – solo quello

– comporterà il trasferimento della proprietà.

E se una delle parti non adempie alla conclusione del definitivo?

Il contratto preliminare è una fattispecie molto particolare, in virtù dello stretto rapporto che lo

lega al successivo contratto definitivo, quasi a costituire un’unica operazione contrattuale

complessa formata da due contratti collegati tra loro e accomunati da un’unica funzione e

causa finale, che è quella propria del contratto definitivo.

Per questo è peculiare la tutela in caso di inadempimento del preliminare -> non c’è

semplicemente azione di inadempimento per ottenere risarcimento (art. 1218 c.c.) e/o la

condanna di controparte ad adempiere il preliminare stipulando il definitivo (art. 1453 c.c.),

=> tutela più forte: Art. 2932 c.c. -> «Se colui che è obbligato a concludere un contratto non

adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può

ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso».

Evidente che ottenere una sentenza che, direttamente, produce gli effetti del contratto

definitivo è ben più pregnante, come tutelare, rispetto ad una semplice condanna a stipulare

il contratto definitivo (che, oltre al tempo ulteriore necessario, potrebbe comportare anche

ulteriori inadempimenti o opposizioni del condannato in sede di scrittura del contratto

definitivo). 10

L’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Una volta concluso il contratto, è importante definire come il contratto debba essere

interpretato – soprattutto ai fini della sua esecuzione e delle verifiche del corretto

adempimento delle obbligazioni in esso previste.

Bisogna procedere per gradi:

I) Interpretazione soggettiva

- mettere in luce l’effettiva intenzione delle parti, attraverso: - esame letterale della

clausole -> attenzione però, non basta; anche in caso di clausole apparentemente

chiare occorre indagare anche elementi extra-testuali, ossia il comportamento

complessivo delle parti (prima e dopo la stipulazione del contratto)

- esame globale del contratto, leggendo le clausole le une per mezzo delle altre per

trovare l’intenzione complessiva.

II) Interpretazione oggettiva -> sussidiaria ed entra in gioco solo se quella soggettiva non

risulta sufficiente a chiarire il contratto:

a. buona fede in senso oggettivo, cioè bisogna dare al contratto il significato sul quale

le parti potevano fare ragionevolmente affidamento, sì che ogni lettura diversa

risulterebbe scorretta e sleale

b. c.d. inter

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A.A. 2023-2024
29 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Unianna24 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e diritto sportivo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Vitiello Boris.