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IL MODUS

Del modus il legislatore non ha dettato una disciplina organica. Le

uniche norme si rinvengono in materia di donazione e di

testamento.

Il modus o onere, “è un peso imposto dall’autore di un atto di

liberalità (donazione, legato, istituzione di erede) che grava sul

beneficiario”. 13

L’obbligazione oggetto del modus è secondaria rispetto a quella di

liberalità cui è apposta e di cui costituisce un limite.

Il modus si distingue dalla condizione, perché forma un precetto

autonomo rispetto alla disposizione principale per la cui attuazione

non è necessario attendere che venga adempiuto l’onere.

Se il modus non viene adempiuto gli interessati possono agire per

chiedere l’adempimento dell’obbligo oggetto dell’onere senza che

cada l’atto.

Il modus impossibile o illecito è considerato come non apposto,

salvo che abbia costituito l’unico motivo determinante, perché

allora è nullo. Risoluzione e rescissione

Risoluzione

La risoluzione contrattuale è lo scioglimento del vincolo

contrattuale.

Il CC distingue 3 ipotesi di risoluzione:

1. La risoluzione per inadempimento -> riguarda i contratti a

prestazioni corrispettive. Presupposto è l’inadempimento, ossia

la violazione di una obbligazione contrattuale. A seguito

dell’inadempimento, l’altra parte ha due possibilità: può

scegliere di richiedere nuovamente l’adempimento, oppure

può richiedere la risoluzione del contratto. In entrambi i casi,

se l’inadempimento ha prodotto un danno, la parte

danneggiata avrà diritto ad un risarcimento; nel primo caso, il

danno e il conseguente risarcimento corrisponderanno al

ritardo dell’adempimento, nel secondo caso, corrisponderanno

alla prestazione mai adempiuta.

Nel caso in cui venga richiesta l’azione di adempimento, la

parte proponente, ha comunque la possibilità di chiedere in un

momento successivo la risoluzione; se, al contrario, si è deciso

di agire con la risoluzione, la parte non potrà poi

successivamente chiedere nuovamente l’adempimento.

Perché? perché richiesta la risoluzione, la parte inadempiente

potrà in un momento successivo non essere più nelle

condizioni di poter adempiere alla prestazione (es. un bene

che, in seguito alla risoluzione, è stato venduto a qualcun

altro).

Invece, nel caso in cui sia stato già posto l’atto di risoluzione e,

nel mentre, la parte inadempiente abbia adempiuto in ritardo,

la parte può rifiutare la prestazione.

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Affinché il giudice accolga la richiesta per la risoluzione del

contratto, è necessario che l’inadempimento sia di non scarsa

importanza.

La giurisprudenza si è pronunciata in merito alla prova

dell’inadempimento ed ha ritenuto che il creditore debba

soltanto provare l’esistenza del contratto dal quale sorge il

diritto alla prestazione (non è tenuto a provare anche

l’inadempimento); dovrà invece, in caso, essere la parte

inadempiente a dimostrare di aver adempiuto.

La risoluzione del contratto, pronunciata con sentenza dal

giudice, ha efficacia retroattiva (ex tunc), con la conseguenza

che le prestazioni già eseguite, devono essere restituite.

Esiste però un limite a questa retroattività riguarda i

contratti a prestazione periodica o continuata.

La retroattività opera solo tra le parti: se dei terzi hanno

acquisito diritti nascenti dal contratto dichiarato risolto, questi

diritti vengono fatti salvi.

La risoluzione può essere conseguenza non soltanto di una

sentenza del giudice, ma può anche essere una conseguenza

automatica di diritto in 3 precisi casi previsti dalla legge:

a. Clausola risolutiva espressa -> clausola che le parti

inseriscono nel regolamento contrattuale, con la quale

prevedono che il contratto si risolva di diritto (in modo

automatico), se una determinata obbligazione non venga

adempiuta secondo le specifiche modalità previste.

b. Diffida ad adempiere -> se nel contratto non è prevista la

clausola risolutiva espressa, il creditore può ottenere la

risoluzione del contratto diffidando l’altra parte ad

adempiere entro un determinato termine congruo,

avvertendo la parte che, se scaduto il termine la prestazione

non sarà ancora adempiuta, il contatto si intenderà risolto.

c. Termine essenziale -> caso in cui la prestazione diventi

inutile se non eseguita entro un termine prestabilito -> la

prestazione si dice “essenziale”; l’essenzialità della

prestazione può essere oggettiva (quando è oggettivo che

essa non sia più utile) o soggettiva (quando oggettivamente

essa potrebbe ancora essere eseguita, ma il creditore ha

perso l’interesse che questa venga eseguita, poiché voleva

che essa si realizzasse solo entro quel termine.

2. La risoluzione per impossibilità sopravvenuta della

prestazione (per causa non imputabile) -> il contratto si

intende risolto di diritto quando la prestazione è divenuta

impossibile; la risoluzione è automatica e l’eventuale sentenza

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del giudice si limiterà ad accertare l’intervenuta risoluzione.

L’impossibilità della prestazione può essere totale o parziale e

specularmente anche la risoluzione può essere totale o

parziale; l’impossibilità parziale legittima l’altra parte a

richiedere una corrispondente riduzione della

controprestazione oppure a recedere dal contratto in

mancanza di un interesse apprezzabile all’adempimento

parziale.

L’impossibilità può essere anche temporanea -> essa non

comporta subito la risoluzione, infatti il contratto entra in una

situazione di sospensione.

Nei contratti traslativi, quelli in cui vi è uno scambio di

prestazioni, in linea generale il perimento della cosa non

imputabile non libera la controparte dall’obbligo di effettuare

la controprestazione.

Effetti della risoluzione per impossibilità:

- La parte la cui prestazione è divenuta impossibile, è liberata

dall’obbligo di eseguire la prestazione.

- La parte la cui prestazione è divenuta impossibile, non può

chiedere la controprestazione; se ha ricevuto qualcosa dalla

controparte, deve restituire quanto eventualmente ricevuto.

3. La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ->

riguarda i contratti a prestazioni corrispettive, purché ad

esecuzione continuata, periodica o differita. Dall’applicazione

di tale istituto sono esclusi i contratti aleatori, ossia i contratti

nei quali non è noto né certo il rapporto tra l'entità del

vantaggio e quella del rischio.

Presupposti:

- Eccessiva onerosità sopravvenuta: essa si valuta confrontando

il valore delle prestazioni nel momento in cui sono sorte con

quello in cui devono eseguirsi.

- L’eccessiva onerosità sopravvenuta deve essere conseguenza

di un evento straordinario e imprevedibile, cioè quegli eventi

che fuoriescono dalla normale area del contratto.

Conseguenze:

- La parte che subisce tale eccessiva onerosità, ossia colui che è

chiamato a pagare di più la prestazione, può chiedere la

risoluzione (non è una conseguenza automatica)

- la controparte può evitare la risoluzione offrendo di ricondurre

il contratto ad equità.

Rescissione 16

La rescissione è un istituto che tende a far venir meno gli effetti del

contratto allorché si versi in una delle ipotesi espressamente

previste dalla legge; in particolare, essa è un’azione che spetta al

contraente, che abbia stipulato a condizioni svantaggiose, perché il

suo consenso è stato estorto in uno stato di pericolo o in uno stato

di bisogno.

Una parte della dottrina riconduce la rescissione ad un’invalidità, in

particolare ad un vizio della volontà; altra parte della dottrina

ritiene, invece, che essa sia una categoria autonoma di

impugnabilità del contratto (GAZZONI).

ipotesi di rescissione:

1. art. 1447 cc -> rescissione per contratto concluso in

“Il contratto con cui una parte ha assunto

stato di pericolo:

obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla

controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un

danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda

della parte che si è obbligata. Il giudice nel pronunciare la

rescissione può, secondo le circostanze, assegnare un equo

compenso all'altra parte per l'opera prestata. ”. Lo stato di

pericolo:

- essere conseguenza di un fatto naturale o umano;

- deve essere causa efficiente del consenso;

- deve essere finalizzato ad evitare un danno grave;

- deve essere diretto verso la persona (in senso lato) e non

verso le cose;

- deve essere noto all’altra parte;

- deve far sì che il contratto sia concluso a condizioni inique.

2. art. 1448 cc -> rescissione per contratto concluso in

“Se vi è sproporzione tra la prestazione di

stato di bisogno:

una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo

stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato

per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la

rescissione del contratto”.

Lo stato di bisogno è una difficoltà economica oppure morale,

purché avente dei riflessi economici. Esso può riguardare

anche i familiari o altre persone diverse da colui il quale

conclude il contratto, purché causa efficiente del contratto.

Affinché si possa chiedere ed ottenere la rescissione del

contratto concluso in stato di bisogno, è necessario che esso

sia concluso a condizioni non eque e che vi sia

l’approfittamento dell’altra parte contrattuale.

ultra dimidium “L'azione non è

È necessario che la lesione sia

ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la

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prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata

aveva al tempo del contratto” (esclusi il valore di affezione e

l’eventuale costo di stipula dell’atto).

La lesione deve, inoltre, essere attuale al momento della

domanda; Pertanto, è necessario verificare se vi è lesione nel

momento in cui la domanda è proposta.

Disciplina della rescissione

La disciplina è comune ad entrambe le fattispecie elencate

precedentemente.

Il contratto oggetto della rescissione è provvisoriamente efficace

Dettagli
A.A. 2021-2022
20 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federica_alparone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Frezza Giampaolo.