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L E VICENDE DEL VINCOLO CONTRATTUALE
Il contratto crea un vincolo che lega le parti fintanto che il regolamento contrattuale ha per loro
forza di legge. Il vincolo contrattuale può tuttavia:
non formarsi perché manca uno dei requisiti essenziali del contratto;
– formarsi in modo fragile, perché i requisiti del contratto sono presenti ma difettosi;
– formarsi validamente ma rompersi successivamente per fatti sopravvenuti.
–
Nei primi due casi si parla di invalidità del contratto poiché il vincolo viene meno per un difetto
originario del contratto, nel terzo caso si parla di scioglimento.
Un contratto è valido se:
si è formato in modo conforme a quanto prescrive la legge (con requisiti e senza difetti);
– è idoneo a produrre effetti (stabili e resistenti);
–
Un contratto è invalido se:
si è formato in modo difforme rispetto a quanto prescrive la legge (con vizio);
– è inidoneo a produrre effetti (nullo) o non è idoneo a produrre effetti stabili (annullabile).
–
Le anomalie riguardo l’invalidità sono originarie in quanto riguardano difetti nella struttura del
contratto.
Quindi un contratto invalido può essere efficace (il contratto annullabile finché non viene annullato)
e un contratto valido può essere inefficace (perché sottoposto a termine o a condizione).
Lo scioglimento del vincolo contrattuale fa venir meno gli effetti del contratto e può avvenire per:
concorde volontà fra le parti;
– recesso di una delle parti nei casi stabiliti dalla legge o previsti dal contratto;
– risoluzione del contratto (1453 per inadempimento, onerosità eccessiva sopravvenuta,
– impossibilità sopravvenuta).
I PRINCIPALI CASI DI NULLITÀ
La nullità è la forma più grave di invalidità.
Si parla di nullità quando il legislatore valuta il contratto come assolutamente inidoneo a produrre
effetti. Dispone quindi che non produca alcun effetto sin dall’origine, in quanto il contratto è nullo
quando è contrario a norme imperative(1418).
Più precisamente la nullità consegue a:
mancanza di uno dei requisiti essenziali (1325);
– illiceità del contratto (illiceità della causa, dell’oggetto, del motivo 1345, della condizione);
– altri casi stabiliti dalla legge.
–
In base all’art. 1325 si ha nullità:
Accordo: può mancare l’accordo, dal punto di vista dei soggetti, o perché un soggetto manchi del
tutto o quando uno dei contraenti difetti di capacità giuridica.
Dal punto di vista delle volontà manca l’accordo se manca una dichiarazione di volontà attendibile;
(es. contratto concluso per scherzo o stipulato per effetto di violenza assoluta o fisica, cioè per una
materiale costrizione a fare la dichiarazione.)
Causa: ad esempio assicurazione contro rischio inesistente
Oggetto: mancanza, oggetto impossibile, inesistente o indeterminabile
Forma: solo se è richiesta per la validità dell’atto (1350) e non se richiesta per la prova (1967).
Il contratto è illecito quando è illecito uno dei suoi elementi essenziali (causa, oggetto) oppure
quando sono illeciti il motivo comune ad entrambe le parti o la condizione. Illecito significa
contrario alle norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume (1354).
Quanto al motivo la norma dell’art. 1345 dispone che un contratto è illecito se le parti sono
determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.
L’art. 1344 estende l’illiceità della causa anche a quei contratti che costituiscono mezzo per eludere
l’applicazione di una norma imperativa. Le parti si accordano in modo da raggiungere risultati
pratici equivalenti a situazioni espressamente vietate dalla legge. Si parla in questi casi di frode alla
legge.
L E AZIONI DI NULLITÀ
Di regola la nullità è assoluta, cioè può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (si
protegge un interesse generale), e può essere rilevata d’ufficio (1421) o anche attraverso
l’eccezione.
Ci sono alcune eccezioni; infatti la nullità relativa (legittimata è solo una parte) è prevista a favore
del solo cliente per i contratti bancari che presentano clausole vessatorie.
Per la nullità non è ammessa convalida perché il vizio è radicato e perché la situazione supera
l’interesse del singolo individuo.
E’ prevista la conversione di un contratto nullo in un altro contratto di cui abbia i requisiti per
produrre effetti (1424). Essa opera solo a condizione che il contratto valido, risultante dalla
conversione, sarebbe stato accettato dalle parti conoscendo la causa di nullità. Ad esempio se viene
stipulato in forma scritta un contratto di locazione > di 9 anni è nullo; ma se contiene i requisiti di
una locazione di durata inferiore, allora il contratto produce un effetto diverso e ridotto in relazione
al contratto valido convertito.
L’art. 1419 considera il caso in cui la nullità riguardi solo una parte del contratto o singole clausole
(nullità parziale): tutto il contratto è nullo, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso
senza la parte colpita da nullità; a meno che le clausole nulle non siano sostituite di diritto da norma
imperative.
L . L’
E CAUSE DI ANNULLAMENTO INCAPACITÀ
Si parla di annullabilità quando si ritiene opportuno disporre che il contratto produca effetti, ma
viene dato a una delle parti il potere di far annullare il contratto e i suoi effetti.
La situazione è perciò sanabile per volontà della parte (infatti il vizio pregiudica solo un interesse
particolare) che ha il potere di far cadere il contratto, anche se gli effetti prodotti sono fragili.
Il codice prevede singole e tassative cause di annullamento (1425 e ss.).
L’art. 1425 prevede l’annullabilità del contratto per incapacità legale di una delle parti.
E quindi si intende il minore, l’interdetto nonché l’inabilitato e il minore emancipato per gli atti di
straordinaria amministrazione compiuti senza l’assistenza del curatore.
Lo stesso articolo prevede l’annullabilità per incapacità di intendere e di volere (naturale),
rinviando all’art. 428 il quale prevede che un atto giuridico sia annullabile quando sussistano due
presupposti:
l’autore dell’atto sia stato incapace di intendere o di volere al momento della conclusione
– del contratto;
dall’atto derivi un grave pregiudizio per l’incapace, il che può risultare dalla malafede
– dell’altro contraente.
Nel caso di incapacità naturale di una parte e buonafede dell’altro contraente viene tutelata la
posizione di quest’ultimo (affidamento), quindi il contratto non si considera annullabile;
mentre nel caso di incapacità legale il contratto viene considerato annullabile perché l’ignoranza
dell’altro contraente non è giustificabile.
L’art. 1426 dispone che un contratto concluso con raggiri da un minore che si faccia credere
maggiorenne non è annullabile; norma a protezione dell’altra parte anche perché il minore dimostra
di essere sufficientemente furbo da poter contrarre.
VIZI DELLA VOLONTA'
può accadere che in un contratto la dichiarazione di una parte corrisponda effettivamente alla sua
volontà, ma che questa si sia formata in modo irregolare. Si definiscono quindi vizi della volontà
le anomalie che influenzano negativamente il processo di formazione della volontà di una
persona.
In presenza di questi vizi si può verificare l'annullabilità del contratto. Possono essere:
l'errore
• la violenza morale
• il dolo
•
l'errore (1429)
consiste nell'inesatta conoscenza di determinate circostanze, o nella completa mancanza di
conoscenza della loro esistenza , che induce una persona a concludere un contratto.
(errore-vizio, vizia la formazione – errore-motivo, determina a contrarre – errore-ostativo, quando
per errore firmo un contratto in cui ci sono degli errori di trascrizione)
in questi casi c'è divergenza tra volontà e dichiarazione, e in entrambi i casi per essere
giuridicamente rilevante l'errore deve essere
essenziale,
• determinante e
• riconoscibile.
•
L’errore essenziale è un concetto che implica due elementi:
- che l’errore sia determinante per il consenso;
- che riguardi certe circostanze previste dall’art. 1429 che sono:
errore sulla natura (credo di comprare a rate, invece ricevo in locazione) o sull’oggetto
1) riguarda il complesso delle prestazioni del contratto (credo di essere ingaggiato come attore,
invece sono ingaggiato come modello) ;
errore sull’identità dell’oggetto della prestazione (credo di aver comprato l’appartamento
2) visto con il mediatore, invece è un altro) o sulla qualità dell’oggetto (olio di semi anziché
extravrgine). L’errore di calcolo rende il contratto soggetto a rettifica, ma non annullabile;
errore sull’identità o sulla qualità dell’altro contraente. Prevale per i contratti che si basano
3) sulla fiducia nella persona (mandato, società ecc..) e quindi l’errore di identità è rilevante.
Come nel caso in cui stipulo un pagamento a lunga scadenza, l’identità del debitore è
rilevante, vista la sua solvibilità.
errore di diritto che sia stato ragione unica o principale del contratto. L’ignoranza di una
4) norma giuridica mi permette di annullare un contratto, ma non di sottrarmi all’applicazione
della legge.
In generale i motivi erronei per cui viene stipulato un contratto non sono rilevanti; questo è a tutela
della controparte che non è tenuta ad informarsi sulle ragioni per cui il partner si è deciso al
contratto (escluso i casi di donazione).
L’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto e
alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza (non è necessario dimostrare la mala
fede) avrebbe potuto rilevarlo (1428, 1431). Entrambi i criteri proteggono l’interesse di chi riceve
una dichiarazione ed in buona fede confida nell’attendibilità di essa (tutela dell’affidamento).
L’annullabilità per errore non può essere richiesta dalla parte in errore se l’altra offre
tempestivamente di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che la
prima