Parte seconda – diritto dei contratti e delle obbligazioni
Il contratto (art. 1321)
Il contratto è l'accordo di due o più parti (non necessariamente persone) per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321). Consiste in un accordo che lo rende un atto giuridico bilaterale/plurilaterale, ed è sempre a contenuto patrimoniale. È diverso da atti unilaterali come procura, disdetta, diffida, rinuncia e voto.
Il contratto è uno strumento di autoregolazione degli interessi in campo patrimoniale; tutto ciò che avviene nel mercato avviene per contratto. Infatti, ha forza di legge tra le parti. Nella formazione e nella trattativa del contratto deve prevalere il principio di buona fede, un dovere di correttezza che la legge impone. Le parti hanno il dovere di comportarsi con correttezza e lealtà reciproca, in modo da non sacrificare eccessivamente l'interesse dell'altra parte. La legge prevede infatti un dovere reciproco di informazione con riguardo ad eventuali vizi contrattuali. La conduzione in malafede non incide sulla validità dello stesso, ma è fonte di responsabilità contrattuale di eventuali danni all'altra parte.
Lo stato non interviene a dettare autoritariamente gli obiettivi dell'attività economica (liberalismo economico) ma si limita a regolarla con lo scopo di garantire interessi generali o collettivi.
Autonomia contrattuale
L'articolo 41 della costituzione, infatti, tutela la libertà di iniziativa economica e dispone che essa non contrasti con l'utilità sociale, alla libertà, alla dignità umana e alla sicurezza. In poche parole, lo stato limita quest'autonomia. I patti in cui le parti definiscono punto per punto il contratto si definiscono Clausole. Infatti, la disciplina del contratto prevede solo in parte delle norme inderogabili, e le parti possono trattare liberamente il contenuto del contratto, per definire i particolari interessi delle parti. La volontà contrattuale si può esprimere in maniera tacita o dichiarata.
Gli elementi del contratto
Gli elementi che compongono il contratto sono previsti da norme imperative e se manca uno dei requisiti essenziali, il contratto è nullo e non produce nessun effetto giuridico:
- Accordo
- Causa
- Oggetto
- Forma
Accordo
Consiste nella volontà di concludere un determinato contratto, cioè lo scambio e la convergenza di interessi dei soggetti, che devono essere dotati di qualità per essere titolari di rapporti (capacità giuridica) e di poter manifestare la volontà di contrattare (capacità di agire).
Causa
È la funzione giuridica del contratto, che deve essere diretto ad avere una funzione economico-sociale e lecita. In pratica è lo scopo oggettivo che il contratto è diretto a realizzare, ed è tipico, in quanto è comune a tutti i contratti che appartengono a un determinato tipo (es. compravendita). Se manca la causa, il contratto è nullo (es. assicurazione dove manca il reale rischio).
La causa deve essere sempre lecita, infatti si definisce illecita quando:
- Viola le norme imperative
- Viola l'ordine pubblico – norme e principi che disciplinano la vita sociale e economica
- Viola il buon costume – insieme di principi della morale corrente
La causa è quindi la funzione costante del contratto, mentre il motivo è la ragione soggettiva che spinge la parte a usare quel preciso schema contrattuale.
Oggetto
L'oggetto è la cosa o il diritto che viene trasferito oppure la prestazione che una parte si obbliga a eseguire. Deve seguire dei requisiti essenziali che sono:
- Possibile, in senso fisico e giuridico
- Lecito, che non contrasti con le norme imperative
- Determinato o determinabile, cioè identificato nel contratto, o almeno identificabile in base ai criteri definiti nel contratto
Forma
La forma è il mezzo con il quale viene comunicata all'esterno la volontà delle parti di concludere un contratto. Ha la funzione di certezza (c.c) e di trasparenza a tutela delle parti. La forma ha tre funzioni: validità, prova e trascrizione. La forma dei contratti è libera, anche se ci sono alcuni casi in cui una forma determinata è necessaria (diritti reali su beni immobili), che serve solamente a facilitare la prova del contratto.
Elementi accidentali del contratto
Agli elementi essenziali si accostano gli elementi accidentali, che sono delle clausole contrattuali e fanno parte del contenuto dell'accordo se espressamente richieste dalle parti. Allo scopo di adeguare lo schema del contratto ai particolari interessi delle parti.
Condizione: è un avvenimento futuro ed incerto dal cui verificarsi le parti fanno dipendere l'inizio o la cessazione degli effetti di un contratto.
- Sospensiva: fino a che non si verifica l'avvenimento, gli effetti sono sospesi.
- Risolutiva: quando si verifica l'avvenimento, il contratto si scioglie.
- Affermativa: se la situazione si modificherà in seguito all'avveramento della condizione, esempio: "ti darò 100 se verrà la nave dall'Asia".
- Negativa: se la situazione rimarrà immutata in seguito all'avveramento della condizione, esempio: "ti darò 100 se non partirai".
- Casuale: se il fatto dipende dal caso o da terzi.
- Potestativa: se il fatto dipende dalla volontà di una delle parti.
- Mista: se il fatto dipende dalla volontà di una delle parti e dal caso.
Avveratasi la condizione, si producono tutte le conseguenze del contratto, ma tali conseguenze non si producono dal momento in cui si è verificata la condizione, ma dal momento in cui si è stipulato il negozio. È quindi vero che la condizione ha efficacia retroattiva nel senso che gli effetti dell'avveramento retroagiscono sino al momento in cui è stato concluso il contratto (art. 1360 c.c.).
Termine: clausola con la quale si fissa nel tempo l'inizio o la cessazione degli effetti del contratto.
Onere: obbligo imposto al beneficiario, una riduzione del suo vantaggio economico.
Il periodo di attesa di un certo evento si chiama periodo di pendenza, è una situazione di aspettativa.
Tipi di contratto
La prima classificazione è in base al fatto di essere previsti e regolati dall'ordinamento giuridico.
- Contratti tipici – previsti e disciplinati dalla legge (compravendita, locazione...)
- Contratti atipici – non previsti ma diretti a realizzare un interesse meritevole di tutela (leasing, franchising, catering...)
(In base alla causa) la seconda classificazione è in base al sacrificio patrimoniale di una o entrambe le parti, ovvero se una o entrambe le parti, per ottenere un vantaggio economico, deve sopportare o meno un sacrificio patrimoniale.
- C. a titolo oneroso - (locazione)
- C. a titolo gratuito – (donazione, comodato d'uso)
(In base alla prestazione)
- C. con prestazioni corrispettive – scambio tra due prestazioni che si giustificano l'una l'altra (sinallagma)
- C. con prestazioni a carico di una sola parte
(In base alla conclusione)
- Contratti consensuali - si perfezionano (e quindi si concludono) nel momento in cui si è raggiunto il consenso
- Contratti reali - si perfezionano nel momento in cui si è consegnata la cosa oggetto del contratto (es. il denaro nel mutuo); per questi contratti c'è quindi bisogno di: consenso + consegna. I contratti reali sono tutti tipici.
La conclusione del contratto
(art. 1326) Un contratto è concluso quando la parte che ha fatto la proposta riceve l'accettazione dall'altra parte. La proposta è la dichiarazione con cui la parte che assume l'iniziativa offre all'altra parte la conclusione del contratto. L'accettazione è la dichiarazione con cui la parte che riceve la proposta dà il suo consenso al contratto così come risulta l'offerta (se la modifica si parla di controproposta). Il silenzio non vale come accettazione.
Efficacia del contratto
Il contratto una volta concluso ha forza di legge fra le parti (1372), quindi nasce tra i contraenti un vincolo, che li costringe a rispettare gli impegni presi. Questo vincolo si può sciogliere soltanto per effetto del mutuo dissenso, cioè quando le parti si accordano per rendere inefficace un contratto. Come visto, le parti non possono sciogliersi con decisione unilaterale, può però essere attribuito o dalla legge o dal contratto un diritto di recesso. Il recesso si deve esercitare prima che abbia avuto un principio di esecuzione, tranne che per i contratti di durata.