Elementi accidentali del contratto
Gli elementi accidentali sono clausole che le parti sono libere di inserire o meno nel contratto e che, in tale caso, operano e producono i loro effetti, ma la cui assenza non cagiona la nullità del contratto. Tra gli elementi accidentali previsti dal legislatore vi sono:
Condizione
La condizione è una clausola con la quale le parti subordinano ad un avvenimento futuro e incerto l'efficacia, in caso di condizione sospensiva, o l'inefficacia, in caso di condizione risolutiva, del contratto. È uno degli strumenti convenzionali cui le parti possono eccezionalmente attribuire rilevanza giuridica al motivo, quale elemento estrinseco all'atto, idoneo a incidere sulla validità dell'atto. La condizione non deve essere né illecita, ovvero non conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, e opera per gli atti negoziali inter vivos e non per quelli mortis causa, nei quali la condizione si considera non apposta, né impossibile, ovvero non deve essere materialmente e giuridicamente impossibile.
Inoltre, la condizione può essere:
- Potestativa, se il verificarsi dell'evento in essa dedotto sia collegato alla volontà delle parti e a sua volta può essere della mera volontà e dal mero arbitrio delle parti, così da parlare di condizione meramente potestativa. Se dipende dal meccanismo contrattuale si parla di condizione sospensiva meramente potestativa.
- Causale, se il verificarsi dell'evento dedotto in essa sia indipendente dalle parti e dipenda da circostanze oggettive ed esterne.
- Mista, se il verificarsi dell'evento dedotto in essa sia collegato ad una o all'altra circostanza.
L'arco di tempo che intercorre dall'inserimento della clausola al contratto al verificarsi dell'evento è detto pendenza della condizione, mentre l'arco di tempo che intercorre tra il verificarsi dell'evento al prodursi degli effetti è detto avveramento della condizione. Durante la fase di pendenza, gli effetti del contratto vengono subordinati ma si realizzano ugualmente gli effetti anticipati, funzionalmente collegati all'aspettativa condizionale, quale situazione giuridica corrispondente ad un diritto potenziale, e al diritto condizionato, ovvero il potere di disporre del bene oggetto della condizione. Durante la fase di pendenza è richiesta la buona fede-correttezza delle parti.
La condizione è avverata se si verifica l'evento incerto e futuro. Il verificarsi della condizione opera ex tunc, ovvero retroattivamente, così da attuare una finzione giuridica.
Termine
Il termine è un accadimento certo e futuro dal quale dipende l'inizio (termine iniziale) e la cessazione degli effetti (termine finale) dell'atto. Non opera ex tunc in quanto la sua funzione è quella di rinviare ad un momento successivo alla stipula il prodursi degli effetti. Si dice di efficacia se segna il momento a partire dal quale o fino al quale l'atto negoziale o contrattuale produrrà i suoi effetti. Si dice di scadenza se indica il momento in o entro cui dev'essere assicurato al debitore l'adempimento della prestazione oggetto del rapporto obbligatorio.
Clausola modale
La clausola modale, onere o modo, è un vincolo o peso apposto solo negli atti a titolo gratuito sia mortis causa che inter vivos. Ha la funzione di limitare in tutto o in parte l'attribuzione gratuita a favore di un determinato soggetto. Si traduce da una parte in un obbligo giuridico mentre dall'altro in una situazione di soggezione. In quanto vincolo rappresenta un corrispettivo e non implica a carico del beneficiario un sacrificio giuridico-economico in funzione di scambio rispetto all'attribuzione.
Clausola penale
La clausola penale prevede che, in caso di inadempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, e dunque ha una funzione di risarcimento del danno. Rappresenta una modalità di liquidazione forfettaria e anticipata del danno e si determina convenzionalmente ed ex ante, cioè nel momento della stipula del contratto.
Caparra
La caparra è una somma di denaro o quantità di cose fungibili. Ha funzione anche risarcitoria e può essere confirmatoria, se ha funzione di confermare e rafforzare la serietà del vincolo contrattuale e di garantire l'esecuzione attraverso la consegna della somma di denaro, oppure penitenziale, in caso di recesso unilaterale e convenzionale di una delle parti.
Responsabilità per inadempimento delle obbligazioni e responsabilità patrimoniale del debitore
L'aspetto patologico dell'obbligazione è l'inadempimento che si ha quando vi è una mancata o inesatta esecuzione della prestazione imputabile, ovvero per colpa o negligenza, al debitore, al quale esso è chiamato a rispondere. Spesso viene definito illecito contrattuale in quanto si tratta di un comportamento antigiuridico e a cui fanno fronte delle responsabilità per inadempimento.
L'inadempimento si dice:
- Assoluto, se la prestazione non è possibile adempierla nemmeno in un tempo futuro, dunque l'inadempimento è definitivo, per causa imputabile al debitore.
- Relativo, se la prestazione non è stata adempiuta nei tempi stabiliti ma potrebbe essere ancora adempiuta anche se in ritardo. La prestazione è inesatta per requisiti quantitativi, qualitativi o di tempo.
In caso di inesattezza dell'adempimento, si pone il problema della mora credendi in caso di rifiuto di un adempimento inesatto, cioè la legge ritiene che l'accettazione di una prestazione inesatta di cui il creditore sia consapevole implica e fa presumere una tolleranza definitiva dell'inesattezza che comporta il liberarsi dell'obbligazione del debitore.
In tema di imputabilità ci si attiene al regime binario di responsabilità in cui da una parte vi è la responsabilità per colpa o soggettiva, che fa riferimento alla negligenza, e dall'altro la responsabilità senza colpa o oggettiva, ovvero senza una colpa presunta. La responsabilità senza colpa fa riferimento ad eventi di caso fortuito o di forza maggiore.
Inoltre, sul debitore, la legge fa gravare l'onere della prova, ovvero l'onere di provare che l'inadempimento non sia dovuto a cause a lui imputabili, a differenza di ciò che succedeva con la disparità probatoria, nella quale l'onere probatorio di richiesta di adempimento o inadempimento era sempre e solo a carico del creditore.
La conseguenza sanzionatoria della responsabilità contrattuale è il risarcimento pecuniario del danno, cioè l'obbligo per il debitore di corrispondere al creditore e il diritto del creditore a ricevere dal debitore una somma di denaro che reintegri il patrimonio del creditore per il pregiudizio subito, così da sostituire totalmente la prestazione dovutagli, in caso di inadempimento totale, e da aggiungersi alla prestazione dovutagli, in caso di inadempimento parziale. Il pregiudizio arrecato viene misurato prendendo in considerazione il danno emergente, ovvero la perdita sofferta dal creditore, e il lucro cessante, ovvero il mancato guadagno a causa dell'inadempimento, l'interesse negativo arrecato al creditore, la causalità giuridica, ovvero in base all'effettiva coincidenza del pregiudizio con l'inadempimento, e il concorso del fatto colposo del creditore e la prevedibilità del danno.
In caso di inadempimento parziale il debitore viene costituito in mora attraverso intimidazione o richiesta scritta o automaticamente nei casi di debito derivante da fatto illecito, di volontario inadempimento del debitore, se è scaduto il termine e la prestazione va adempiuta al domicilio del creditore, o ancora, in caso di subfornitura, tutti questi casi determinano la mora debendi.
La mora debendi comporta:
- Passaggio del rischio di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore, cioè se l'impossibilità sopravvenuta si verifica per cause a lui non imputabili sarà liberato, mentre se si verifica nel periodo della mora debendi rimane obbligato ad eseguire la prestazione, convertendola in risarcimento del danno e quindi in una somma di denaro;
- Risarcimento del danno, ovvero l'obbligo del debitore e il diritto del creditore di una somma di denaro per il pregiudizio causato;
- Interessi moratori, ovvero obbligazioni pecuniarie accessorie che hanno funzione risarcitoria per il danno causato e hanno fonte legale, vanno corrisposti anche se il creditore non dimostra il pregiudizio sofferto e il saggio può essere legale, se stabilito dalla legge, o convenzionale, se stabilito dalle parti. Nel caso in cui il danno sofferto sia maggiore degli interessi moratori corrisposti con un saggio legale, il creditore ha diritto ad un risarcimento pari al danno subito solo se prova il danno subito e che gli interessi moratori non devono essere stati convenuti anticipatamente.
In caso di inadempimento il debitore risponde anche con la responsabilità patrimoniale, ovvero risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, ciò rispetto alle regole di coattività o coercibilità proprie delle obbligazioni civili che pone dunque il creditore in condizione di soddisfare il proprio diritto anche contro la volontà del debitore inadempiente. Tale regola risponde ad una garanzia patrimoniale generica, ovvero riguardante tutti i beni oggetto del patrimonio del debitore, a cui si contrappone la garanzia patrimoniale specifica, nel caso in cui si faccia riferimento ad alcuni beni del patrimonio, come in caso di diritto di prelazione o espropriazione.
L'espropriazione o esecuzione forzata generica è lo strumento che consente al creditore la realizzazione coattiva in via indiretta e per equivalente del proprio diritto. Requisito fondamentale affinché si possa utilizzare l'espropriazione è che l'attore sia munito di un titolo esecutivo, ovvero idoneo e dal quale risulti in modo certo il suo diritto liquido ed esigibile. Dunque, il titolo ha la funzione di sentenza di condanna che ha efficacia esecutiva secondo le norme processuali.