vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
La compensazione
La compensazione è un modo di estinzione satisfattorio delle obbligazioni e consiste in due debiti, vantati dalle due parti, che si estinguono per le quantità corrispondenti. Le figure di compensazione previste dal legislatore sono:
- Legale, la quale richiede:
- Omogeneità e fungibilità dei corrispettivi debiti, cioè devono appartenere allo stesso genere e qualità e dunque indifferentemente essere reciprocamente surrogabili;
- Liquidità dei debiti;
- Esigibilità dei debiti;
- Giudiziale, la quale richiede:
- Omogeneità e fungibilità dei corrispettivi debiti, cioè devono appartenere allo stesso genere e qualità e dunque indifferentemente essere reciprocamente surrogabili;
- Esigibilità dei debiti;
- Volontaria, se basato sull'accordo delle parti.
Confusione
La confusione è un modo di estinzione satisfattorio delle obbligazioni dipendente dalla circostanza che il creditore e il debitore si
uniscono nella stessa persona. Non pregiudica i diritti di usufrutto e di pegno sul credito acquistato da terzi.
Impossibilità sopravvenuta non imputabile
L'impossibilità sopravvenuta non imputabile è un modo di estinzione non satisfattorio delle obbligazioni in quanto la prestazione non è possibile adempierla per causa a lui non imputabili. Si tratta di impossibilità assoluta e definitiva sia materiale che giuridica, inoltre deve trattarsi di impossibilità e non di semplice difficoltà di adempiere. Se la prestazione avente ad oggetto una cosa determinata sia divenuta in tutto o in parte impossibile per fatto imputabile ad un terzo, il creditore subentra automaticamente nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fato che ha causato l'impossibilità e può pretendere dal debitore quanto questi abbia eventualmente ricevuto a titolo di risarcimento del danno.
Contratto e autonomia privata
Il contratto è la fonte
La primaria di obbligazioni è lo strumento normale e più frequente attraverso cui si creano convenzionalmente rapporti obbligatori. Il contratto può essere definito come accordo tra due o più parti per costituire, regolare ed estinguere un rapporto giuridico patrimoniale, come dice il Codice civile; data tale definizione il contratto viene considerato figura o categoria normativa, a differenza del negozio il quale è una categoria concettuale elaborata dalla scienza giuridica. Il contratto ha il connotato della atipicità, ovvero non sono elencati dal legislatore tutti i tipi di contratto ma viene lasciata ai privati l'autonomia di creare rapporti che differiscono da quelli disciplinati dal legislatore. Altra caratteristica del contratto è la sua funzione sociale, si pensi al know-how, al leasing che sono normativamente atipici ma socialmente tipici in quanto rispondono ad uno schema giudico-economico consolidato nella realtà negoziale.
Il contratto, inoltre, è misto se è formato da elementi tipici ed elementi atipici. In materia di contratti, il Codice civile, tutela l'autonomia privata o contrattuale dei contraenti, i quali rappresentano l'elemento soggettivo del contratto e i quali, stipulando un contratto, autoregolano i propri interessi. Il contratto atipico ha causa non illecita se non contraria le norme imperative, l'ordine pubblico e il buon costume così da considerarsi meritevole di tutela giuridica. L'elemento soggettivo del contratto è data dalla dichiarazione di volontà delle parti, ovvero di coloro che sono direttamente e a cui si riferiscono direttamente gli effetti giuridici, oggetto del contratto. Le parti del contratto, vanno distinte dai terzi, i quali sono soggetti non coinvolti direttamente nell'accordo ma piuttosto indirettamente o non coinvolti.
Il contratto è un negozio strutturalmente bilaterale, che viene collegato agli atti negoziali.
Strutturalmente unilaterali, dagli atti negoziali unilaterali tra vivi con contenuto patrimoniale. Si tratta di atti di natura gratuita e il cui prodursi degli effetti dopo la morte del disponente, li assoggetta ad una disciplina diversa da quella dei contratti in generale. Si tratta di atti che hanno ad oggetto cose patrimoniali e non personali o non patrimoniali.
I contratti vengono classificati in:
- A titolo oneroso o a titolo gratuito, a secondo che l'attribuzione patrimoniale di una parte abbia un riscontro giuridico-economico dalla controparte;
- Bi- o plurilaterali se vi sono due o più parti o si tratti, in caso di contratti unilaterali, di una dichiarazione di volontà di una sola parte;
- A prestazioni corrisposte, se ciascuna parte riceva un vantaggio e affronta un sacrificio giuridico-economico così da esserci un nesso di interdipendenza funzionale tra le parti;
- Commutativi e aleatori, nel caso in cui i vantaggi e i sacrifici delle parti sono certi e sicuri.
Si riferisce al trasferimento della proprietà, costituzione o trasferimento di un altro diritto, o obbligatori, se si riferisce ad un rapporto obbligatorio ad oggetto una o più prestazioni.
Formazione del contratto e obblighi di contrarre
La conclusione del contratto si basa essenzialmente su uno schema disposto dal Codice civile, ovvero l'incontro tra domanda ed offerta, il quale viene preceduto dalle trattative, ovvero da una fase preparatoria e dialettica in cui i contraenti si confrontano e discutono sul contenuto del loro futuro accordo. In tale fase preparatoria, i contraenti hanno delle responsabilità precontrattuali attinenti ad obblighi comportamentali, quali la chiarezza, l'informazione, la collaborazione, la segretezza e la protezione dell'altrui sfera giuridica. Tali obblighi fanno riferimento alla buona fede oggettiva dei contraenti.
Fattispecie tradizionali di responsabilità precontrattuale sono: recesso dalle trattative, se ingiusto.
Il tuo compito è formattare il testo fornito utilizzando tag html.
ATTENZIONE: non modificare il testo in altro modo, NON aggiungere commenti, NON utilizzare tag h1;
o lesivo dell'affidamento risposto dalla controparte alla conclusione del contratto, quale aspetto oggettivo di convincimento della controparte alla stipula del contratto. La responsabilità precontrattuale non sta tanto nel recedere dal contratto ma delle modalità attraverso cui esso si manifesta, ovvero contravvenendo alla buona fede oggettiva e agli obblighi comportamentali;
Conclusione di contratto invalido e/o inefficace, se vi sia stata la conclusione del contratto affetto da vizio d'invalidità. Le cause d'invalidità del contratto possono essere sia la mala fede ma anche la violazione degli obblighi, così da distinguere le due conseguenze del contratto invalido, ovvero:
Nullità, nei casi di contrarietà a norme imperativa che chiunque è tenuto a conoscere alla stregua della normale diligenza, e che per la maggior parte sono elencate dal legislatore;
Annullabilità, nei casi i vizi del consenso, dolo e
violenza.
La responsabilità del danno precontrattuale si connette essenzialmente al risarcimento rispetto all'interesse negativo. L'interesse negativo si collega essenzialmente a uno dei criteri di quantificazione del danno cagionato in quanto si intende l'interesse della parte lesa a non allacciare una trattativa rivelatasi poi inutile e fonte di danni in contrapposizione all'interesse positivo del contraente.
Per obblighi legali di contrarre si intendono tutti i contratti imposti attraverso i quali si limita l'autonomia contrattuale dei privati. Sono i casi di:
- Monopolista legale, il quale non ha la libertà di scelta sulla controparte ma deve, obbligatoriamente, adempiere alla prestazione richiesta dalla controparte;
- Concessionario-esercente servizi pubblici di linea per il trasporto di persone o cose, assoggettato, in via di principio, alla stessa disciplina del monopolista legale.
Per obblighi convenzionali di contrarre si intendono le
contratto in futuro. L'opzione conferisce al beneficiario il diritto di decidere se esercitare o meno l'opzione entro un determinato periodo di tempo. Se l'opzione viene esercitata, si forma un nuovo contratto definitivo; condizione sospensiva, che è una clausola che subordina l'efficacia del contratto al verificarsi di un evento futuro e incerto. Fino a quando la condizione sospensiva non si verifica, il contratto non produce effetti giuridici; condizione risolutiva, che è una clausola che prevede la risoluzione automatica del contratto nel caso in cui si verifichi un evento specifico. Una volta che la condizione risolutiva si verifica, il contratto cessa di avere effetto; termine, che è un periodo di tempo specifico stabilito dalle parti per la durata del contratto. Al raggiungimento del termine, il contratto si estingue automaticamente; clausola penale, che è una disposizione che prevede una sanzione pecuniaria nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali. La clausola penale serve a deterrente e a compensare il danneggiato per l'inadempimento; risoluzione per inadempimento, che è una causa di scioglimento del contratto nel caso in cui una delle parti non adempia alle proprie obbligazioni. La parte danneggiata può richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti. Queste restrizioni sono fondamentali per garantire la correttezza e la validità dei contratti, proteggendo gli interessi delle parti coinvolte.Contratto con l'impegno di chi la emette a non revocarla e con la possibilità della controparte di decidere se accettarla o meno entro un determinato termine. A differenza del preliminare, nell'opzione da una parte viene vantato il diritto potestativo di modificare unilateralmente la sfera giuridica di un soggetto mentre dall'altro una soggezione, di chi, senza poter fare nulla, vede modificarsi la propria sfera giuridica; prelazione, quale fattispecie di preferenza del soggetto titolare del diritto di prelazione, rispetto ai creditori chirografari. Si configura come la situazione di un soggetto titolare del diritto di essere preferito a parità di condizioni nella conclusione di un determinato contratto e nell'obbligo di un altro soggetto di rispettare tale preferenza. La fonte della prelazione può essere la legge, nel caso di prelazione legale la quale ha efficacia reale ed è opponibile ai terzi.