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COMUNIONE - CONDOMINIO- MULTIPROPRIETÀ
L’art 1100 c.c disciplina la comunione. si ha comunione quando la proprietà o altro diritto
reale spetta in comune a più persone. la comunione equivale quindi a contitolarità di un diritto
reale: comproprietà ( ) cousifrutto consuperficie
comunione di proprietà comunione di usufrutto comunione
. una situazione di contitolarità può aversi anche con riguardo a situazioni giuridiche
di superficie
diverse dai diritti reali: la contitolarità nel credito o nel debito; la contitolarità può aversi anche
con riguardo ai beni immateriali ad esempio diritti sull’opera dell’ingegno dovuta alla
collaborazione di + persone.
si distinguono 3 possibili origini della situazione di comunione:
comunione volontaria cioè che si realizza x volontà delle parti (quando 2 o + persone
acquistano insieme una cosa o quando i proprietari decidono di mettere in comunione 2
piccole aree x costituirne una + grande).
comunione incidentale che si attua indipendentemente dalla volontà delle parti (ex
comunione tra gli eredi)
la comunione forzosa cioè imposta dalla legge a una o a tutte le parti ( comunione
ex
forzosa del muro che provoca la comproprietà o la comunione che si realizza nel
condominio)
un particolare modo di costituzione della comunione è quello della comunione legale tra i
coniugi che riguarda i beni acquistati anche separatamente dopo il matrimonio; in questo
caso le parti sono libere di evitare la comunione stipulando la separazione dei beni all’atto del
matrimonio o successivamente; ma nel silenzio si applica il regime legale che è appunto
quella dalla comunione.(questa comunione è soggetta a norme particolari).
compito del legislatore è quello di regolare le situazioni di contitolarità in particolare la
comproprietà in questo caso è necessario stabilire un equilibrio tra l’interesse individuale del
singolo e l’interesse collettivo.
l’art 1102 sancisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purchè non ne
alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti parimenti uso secondo il loro diritto,
a tal fine egli può anche a sue spese fare quelle modifiche che siano necessarie x il
miglioramento della cosa. utilizzare la cosa è un diritto del singolo che non può esserne
privato e inoltre l’uso di ciascuno non può impedire quello degli altri.
l’art 1103 permette a ciascun partecipante di disporre del suo diritto e di cedere ad altri il
godimento della cosa nei limiti della sua quota. la quota è una frazione ideale determinata
aritmeticamente con cui si misura la partecipazione del singolo partecipante (comunista) alla
contitolarità del diritto comune. la quota rappresenta un cespite attivo nel patrimonio del
singolo partecipante; egli ne può disporre e di conseguenza ne può fare anche oggetto di
garanzia nei confronti x i suoi creditori sia di garanzia generica in quanto parte integrante del
suo patrimonio secondo art 2740 sia di garanzia reale con ipoteca accesa sulla cosa
comune per la quota di cui il singolo dispone.
inoltre al singolo è concesso il potere di poter chiedere in ogni momento lo scioglimento della
comunione (art 1111) salvo patto contrario o divieto legislativo; se gli altri non consentono
la domanda va rivolta al giudice che ordina lo scioglimento e procede alla divisione.
l’amministrazione della comunione è affidata all’insieme dei partecipanti.per le decisioni si
applica il principio maggioritario; questa maggioranza si calcola non in base al numero delle
persone ma in base al valore economico delle quote. 1